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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 3.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 4688/23 R.G. vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Capaccio Parte_1 presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 33;
opponente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela TO Controparte_1 con cui è elett.te dom.ta in Monfalcone (GO) alla Via Duca D'Aosta n.86;
opposta
CONCLUSIONI:
Per parte opponente: dichiarare nullo o inefficace o irregolare o comunque invalido il precetto in opposizione per i motivi espressi;
in subordine, nel merito ridurre la somma precettata decurtando le trattenute fiscali e gli importi già corrisposti, anche eventualmente compensando il rimborso anticipazione CTU non dovuto;
Per parte opposta: dichiarare inammissibile e/o inefficace e/o irrituale il ricorso in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.; in subordine, rigettare il ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.3.2023, la società indicata in epigrafe proponeva opposizione al precetto dell'importo di euro 20.129,50 notificatole il 30.1.2023 unitamente alla sentenza n.190/22 del 25.11.2022 emessa dalla Corte di Appello di
Trieste nella controversia promossa da nei suoi confronti. Controparte_1
La società deduceva che la sentenza del Tribunale di Gorizia resa tra le parti il
18.6.2020 l'aveva condannata al pagamento, in favore della della somma CP_1 come determinata nei conteggi del CTP di parte ricorrente, pari ad euro 32.205,22 a cui andavano detratte le somme prescritte e l'importo di euro 1.439,37 che la lavoratrice aveva rivendicato a titolo di indennità di preavviso, ma che non le era stata riconosciuta non avendo il Tribunale ritenuto la sussistenza della giusta causa delle dimissioni, ma avendo ritenuto, al contrario, che tale indennità spettasse alla società.
Parte_ La , pertanto, aveva calcolato come dovuta la somma di euro 27.935,74, comprensiva di interessi e rivalutazione dalla data della domanda (6.8.2019) al pagamento effettuato il 3.12.2020; infatti, la società, riconoscendosi debitrice delle ritenute fiscali in quanto sostituto d'imposta, in quella data versava alla lavoratrice la somma netta di euro 21.510,52 (pari a lordi euro 27.935,74) nonché euro 4.074,53
(euro 3.000,00 per spese di lite nonché euro 315,00 per il precetto, oltre accessori) per un totale di euro 25.585,05.
Parte_ Con ricorso del 27.11.2020, la impugnava la sentenza di primo grado e la proponeva, a sua volta, appello incidentale per ottenere il pagamento delle CP_1 somme dichiarate prescritte.
Con sentenza del 25.11.2022, la Corte di Appello di Trieste accoglieva l'appello Parte_ incidentale della lavoratrice escludendo così la prescrizione e condannando la al pagamento della somma totale lorda di euro 29.984,06.
Deduceva, quindi, la società che, tenuto conto della somma già versata, residuava la somma lorda di euro 2.048,32, oltre interessi e rivalutazione pari ad euro 258,96 e oltre euro 369,25 pari al 50% delle spese di CTU;
elaborava, quindi, un cedolino paga con le differenze retributive lorde pari ad euro 30.612,81 (27.935,74 + 2.048,32 +
258,96 + 369,25), versando la trattenuta di euro 7.040,95 a mezzo F24.
La società precisava che sul cedolino risultava anche la somma di euro 10.583,09 a titolo di spese legali: per il primo grado erano stati pagati euro 4.074,53, mentre per il secondo grado andavano pagati altri euro 4.000,00, oltre accessori e precetto per il totale indicato di euro 10.583,09; infine, la ulteriore somma netta di euro 8.569,92
(oltre quella già pagata di euro 25.585,05) veniva pagata alla lavoratrice in data
21.2.2023. Parte_ La lamentava che, nonostante l'integrale pagamento, la lavoratrice aveva messo in esecuzione l'intera somma precettata effettuando anche un tentativo di pignoramento mobiliare.
Proponeva, pertanto, opposizione a precetto essendo stata precettata l'intera somma ed essendo state richieste le somme al lordo e non al netto, benché l'unico soggetto obbligato nei confronti di Agenzia delle Entrate fosse il datore di lavoro e non avendo il lavoratore alcuna legittimazione ad agire in via esecutiva relativamente alle trattenute fiscali;
la società, inoltre, lamentava che interessi e rivalutazione erano stati conteggiati sull'intera somma indicata nella sentenza di appello, nonostante che gran parte della somma fosse stata versata già nel 2020 di guisa che interessi e rivalutazione andavano calcolati sui differenziale;
la società contestava anche la somma precettata di euro 634,40 per il compenso del CTU mancando una condanna sul punto, né essendo stata documentata la spesa.
Concludeva, quindi, perché - disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 190/22 - fosse dichiarata la nullità del precetto o, in subordine, perché fosse ridotta la somma precettata, decurtando le ritenute fiscali e gli importi già corrisposti, anche compensando il rimborso anticipazione CTU, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
La lavoratrice, costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione a precetto ex art. 615, c.1, c.p.c. notificata il 15.5.2023 essendo già iniziata l'esecuzione e, pertanto, dovendo essere proposto ricorso ex art. 615, c.2, c.p.c. dinanzi al giudice dell'esecuzione.
Nel merito, deduceva che con l'atto di precetto, notificato dopo la pronuncia della sentenza di appello, era stato chiesto il pagamento di euro 20.129,50, pari alla differenza dovuta di euro 45.714,54 detratto l'acconto di euro 25.585,04 e che solo il 21.2.2023 la società aveva pagato l'ulteriore somma di euro 8.569,92.
Argomentava in ordine all'erronea determinazione del credito della lavoratrice in quanto la società era debitrice nei suoi confronti della somma lorda e non di quella netta, essendo al datore di lavoro consentito di trattenere le ritenute fiscali solo in caso di pagamento tempestivo.
L'opposta aggiungeva che, contrariamente a quanto dedotto dalla società, aveva calcolato gli accessori solo sul differenziale dovuto e che nel caso di condanna al pagamento delle spese di lite dovevano intendersi comprese anche quelle di CTU e di
CTP per la parte totalmente vittoriosa e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite. Sospesa provvisoriamente l'efficacia esecutiva del titolo, veniva disposta ed espletata
CTU contabile;
autorizzato il deposito di note conclusive, all'odierna udienza dell'1.2.2025 la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione sollevata dall'opposta che – sul presupposto che si fosse dato avvio all'esecuzione con il pignoramento di cose mobili
– ha sostenuto la competenza del giudice dell'esecuzione ex art. 615, c.2, c.p.c.
Effettivamente, l'Ufficiale Giudiziario si è recato presso LE (GO) per effettuare il pignoramento mobiliare;
nel verbale del 10.3.2023 l'Ufficiale Giudiziario dava atto che “ivi giunto ho rinvenuto la persona responsabile del punto vendita la quale mi ha messo in contatto con la sede legale. Telefonicamente sono stata informata che vi sono in corso delle trattative di cui mi verrà inviata a mezzo e-mail la documentazione”; il successivo accesso del 5.4.2023 si è concluso con esito
“infruttuoso” né risulta eseguita alcuna successiva attività, essendo stati depositati i verbali privi di dichiarazioni ex art. 492 c.p.c. (cfr. all.5).
Tuttavia, tali attività sono state poste in essere in data successiva al deposito dell'odierno ricorso risalente all'8.3.2023; a quella data, infatti, l'esecuzione non era ancora iniziata.
Nel merito, l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
L'opponente ha dedotto la nullità del precetto per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, la società ha dedotto che la lavoratrice aveva precettato l'intera somma lorda come individuata dalla sentenza di appello nonostante che le fosse già stata versata la somma netta di euro 25.585,04 in esecuzione della sentenza di primo grado e nonostante che essa società debitrice avesse, altresì, provveduto al versamento delle ritenute fiscali in qualità di sostituto d'imposta; in secondo luogo, lamentava l'erroneo calcolo di interessi e rivalutazione in quanto effettuato sull'intera somma indicata dalla sentenza e non sul differenziale ancora dovuto;
infine, la società contestava la somma precettata di euro 634,40 a titolo di compenso per il CTP mancando una pronuncia di condanna al pagamento e non essendo stata documentata la spesa.
Per quanto attiene in particolare alla quantificazione delle somme dovute alla lavoratrice in virtù del rapporto di lavoro che la legava alla società al lordo o al netto delle ritenute fiscali, l'opposta contrappone all'argomento secondo cui essa non avrebbe legittimazione ad agìre in via esecutiva per ottenere il pagamento delle trattenute fiscali, quello secondo cui il credito spettante al lavoratore per differenze retributive deve intendersi sempre al lordo delle ritenute fiscali , oltre che di quella parte delle ritenute previdenziali che gravano sul lavoratore stesso.
Occorre, sul punto, ribadire il principio, secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che la loro determinazione attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo avere effettivamente percepito le differenze retributive dovutegli;
pertanto, l'importo retributivo deve essere decurtato delle trattenute fiscali e previdenziali dovute per legge, il cui versamento sia stato effettivamente adempiuto dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta;
ed infatti, il datore di lavoro, in tale qualità, svolge sostanzialmente funzioni di esattore dell'amministrazione finanziaria versando direttamente a quest'ultima gli acconti d'imposta per conto del contribuente sostituito (lavoratore subordinato); sicché, esso provvede, sia pure in adempimento di un preciso obbligo di legge (e non in esecuzione di un mandato negoziale, né come gestione di affari altrui), all'adempimento di un'obbligazione altrui, quella appunto del sostituito nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
posto che, alla fine dell'esercizio fiscale, in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi, è il sostituito a dover conteggiare quanto ancora dovuto, scalando dall'importo dell'imposta lorda, oltre alle detrazioni di imposta, gli acconti già versati o da lui direttamente oppure per suo conto dal sostituto d'imposta: e ciò, in quanto obbligato principale nei confronti del
Fisco resta sempre il percettore del reddito, indipendentemente dal fatto che l'esazione del tributo avvenga (in tutto o in parte) mediante il sistema della ritenuta alla fonte (cfr. Cass. n. 30683/22; Cass. n. 4706/21; Cass. n. 14502/19)
La CTU espletata – con accertamento sul punto incontestato dalle parti – ha dato conto dell'esistenza di un idoneo riscontro documentale (essendo, all'uopo, insufficienti le semplici buste paga) all'affermazione di parte opponente di aver provveduto al versamento delle ritenute fiscali dovute sulle differenze retributive giudizialmente riconosciute alla e ha verificato, alla luce della CP_1 Parte_ documentazione depositata che ha integralmente adempiuto al proprio obbligo di sostituto d'imposta”.
La somma portata dal precetto va, pertanto, rideterminata decurtando dal dovuto solo le ritenute fiscali dovute dal datore di lavoro in quanto già versate determinandosi, diversamente, un'ingiusta locupletazione a vantaggio della lavoratrice. L'importo dovuto alla (e dalla stessa richiesto nell'atto di precetto) è stato CP_1 quantificato dalla Corte di Appello in euro 29.984,00 (pari ad euro 28.782,17 per differenze retributive cui va sommata la somma di euro 2.084,10 a titolo di differenze
TFR = 30.866,27 cui vanno “dedotti euro 882,21 per indennità di mancato preavviso” che è stata ritenuta spettante alla società e non alla lavoratrice).
Da tale somma di euro 29.984,000 va detratto l'importo di euro 7.040,95, corrispondente alla ritenuta fiscale di cui al mod. F24 quietanzato del 16.2.2023; residua, pertanto, l'importo di euro 22.943,05.
Gli acconti già versati dalla società sono pari ad euro 34.154,97 (con i due bonifici rispettivamente di euro 25.585,04 del dicembre 2020 e di euro 8.569,92 del
21.2.2023).
Vanno, inoltre, conteggiate le somme dovute a titolo di spese legali che
(comprensive anche delle spese di CTU), ammontano a complessivi euro 10.255,25, come conteggiate nello stesso atto di precetto (di cui euro 4.000 per compenso spese di primo grado, euro 3.000 per il secondo grado, euro 250,00 per l'atto di precetto, euro 1.087,50 per rimborso spese forfettarie, euro 333,50 per Cpa ed euro 1.834,25 per Iva).
Le spese di CTU non possono, invero, riconoscersi quale voce a parte, atteso che la sentenza di appello ha liquidato le spese di lite ritenendole comprensive di tale voce;
si legge, infatti, in motivazione che “le spese del doppio grado di giudizio, comprensive degli oneri in via definitiva dell'accertamento tecnico d'ufficio (liquidate come in dispositivo, n.d.r.) andranno necessariamente poste a carico dell'appellante principale”) e, quindi, le spese del doppio grado, come liquidate, già comprendono le spese sopportate a titolo di CTU.
Neppure può riconoscersi alla l'importo di euro 634,40 richiesto nell'atto CP_1 di precetto a titolo di compenso per il CTP dott. , in mancanza di prova Per_1 dell'effettivo esborso di tale somma.
Correttamente, infine, il CTU ha conteggiato gli interessi e la rivalutazione monetaria sui crediti retributivi sugli importi già versati fino alla data dell'effettivo pagamento;
ha, tuttavia, errato nel conteggiare interessi e rivalutazione anche sugli importi dovuti a titolo di spese legali non essendo né crediti retributivi, né tanto meno crediti di valore, come, invece, ritenuto, dal perito ed essendo state le spese legali, come liquidate dalla Corte d'Appello per il doppio grado di giudizio, pagate in data
21.2.2023 e, quindi, a ridosso della sentenza del 25.11.2022. Infatti, come ha evidenziato l'opponente, la Corte di Appello di Trieste l'aveva condannata al pagamento della somma netta di 22.943,11 mentre in primo grado essa era stata condannata al pagamento della somma netta di € 21.510,52, sicchè con i versamenti effettuati a favore dello studio legale TO (cfr. all. 4) e 8) del ricorso in opposizione) dell'importo netto di euro 25.585,04 a dicembre 2020 e di euro 8.569,92 il 21.2.2032 sia le somme dovute a titolo di sorta capitale che quelle dovute per spese legali.
Gli interessi e la rivalutazione sono, invece, dovuti nella misura di euro 256,56 sulle differenze retributive come risultanti tra la condanna di primo e secondo grado e cioè su euro 1.432, 59 nel periodo dal 3.12.2020 (data del primo acconto) al 21.2.2023
(data del secondo acconto).
A tale importo vanno, poi, sommati (rectius: detratti) interessi e rivalutazione conteggiati dal CTU a pg. 15 della perizia, all'esito delle osservazioni svolte dalle part e pari a -181, 29 euro e a -5,51 euro, con un conseguente credito della ricorrente a titolo di accessori pari ad euro 69,76.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte deve concludersi che sommando le differenze retributive dovute alla (pari ad euro 22.943,11) alle somme CP_1 dovute a titolo di spese legali (pari ad euro 10.225,25) ed alle somme spettanti a titolo di rivalutazione ed interessi (pari ad euro 69,76) e detratto l'importo già versato di euro 34.154,97 residua un debito della stessa nei confronti della società CP_1 pari ad euro 886,85.
L'opposizione va, pertanto, accolta non sussistendo il diritto della opposta a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società opponente.
Le spese di lite vanno poste a carico della opposta totalmente soccombente e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione.
Vanno, altresì, poste a carico della le spese di CTU che si liquidano come CP_1 da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Accoglie l'opposizione e, per l'effetto dichiara la nullità del precetto opposto;
-Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente
[...] che liquida in complessivi euro 3.800,00, oltre euro 118,50 a titolo Parte_1 di C.U. ed oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
-Liquida le spese di CTU come da separato decreto.
Napoli, 3.2.2025 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 3.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 4688/23 R.G. vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Capaccio Parte_1 presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 33;
opponente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela TO Controparte_1 con cui è elett.te dom.ta in Monfalcone (GO) alla Via Duca D'Aosta n.86;
opposta
CONCLUSIONI:
Per parte opponente: dichiarare nullo o inefficace o irregolare o comunque invalido il precetto in opposizione per i motivi espressi;
in subordine, nel merito ridurre la somma precettata decurtando le trattenute fiscali e gli importi già corrisposti, anche eventualmente compensando il rimborso anticipazione CTU non dovuto;
Per parte opposta: dichiarare inammissibile e/o inefficace e/o irrituale il ricorso in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.; in subordine, rigettare il ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.3.2023, la società indicata in epigrafe proponeva opposizione al precetto dell'importo di euro 20.129,50 notificatole il 30.1.2023 unitamente alla sentenza n.190/22 del 25.11.2022 emessa dalla Corte di Appello di
Trieste nella controversia promossa da nei suoi confronti. Controparte_1
La società deduceva che la sentenza del Tribunale di Gorizia resa tra le parti il
18.6.2020 l'aveva condannata al pagamento, in favore della della somma CP_1 come determinata nei conteggi del CTP di parte ricorrente, pari ad euro 32.205,22 a cui andavano detratte le somme prescritte e l'importo di euro 1.439,37 che la lavoratrice aveva rivendicato a titolo di indennità di preavviso, ma che non le era stata riconosciuta non avendo il Tribunale ritenuto la sussistenza della giusta causa delle dimissioni, ma avendo ritenuto, al contrario, che tale indennità spettasse alla società.
Parte_ La , pertanto, aveva calcolato come dovuta la somma di euro 27.935,74, comprensiva di interessi e rivalutazione dalla data della domanda (6.8.2019) al pagamento effettuato il 3.12.2020; infatti, la società, riconoscendosi debitrice delle ritenute fiscali in quanto sostituto d'imposta, in quella data versava alla lavoratrice la somma netta di euro 21.510,52 (pari a lordi euro 27.935,74) nonché euro 4.074,53
(euro 3.000,00 per spese di lite nonché euro 315,00 per il precetto, oltre accessori) per un totale di euro 25.585,05.
Parte_ Con ricorso del 27.11.2020, la impugnava la sentenza di primo grado e la proponeva, a sua volta, appello incidentale per ottenere il pagamento delle CP_1 somme dichiarate prescritte.
Con sentenza del 25.11.2022, la Corte di Appello di Trieste accoglieva l'appello Parte_ incidentale della lavoratrice escludendo così la prescrizione e condannando la al pagamento della somma totale lorda di euro 29.984,06.
Deduceva, quindi, la società che, tenuto conto della somma già versata, residuava la somma lorda di euro 2.048,32, oltre interessi e rivalutazione pari ad euro 258,96 e oltre euro 369,25 pari al 50% delle spese di CTU;
elaborava, quindi, un cedolino paga con le differenze retributive lorde pari ad euro 30.612,81 (27.935,74 + 2.048,32 +
258,96 + 369,25), versando la trattenuta di euro 7.040,95 a mezzo F24.
La società precisava che sul cedolino risultava anche la somma di euro 10.583,09 a titolo di spese legali: per il primo grado erano stati pagati euro 4.074,53, mentre per il secondo grado andavano pagati altri euro 4.000,00, oltre accessori e precetto per il totale indicato di euro 10.583,09; infine, la ulteriore somma netta di euro 8.569,92
(oltre quella già pagata di euro 25.585,05) veniva pagata alla lavoratrice in data
21.2.2023. Parte_ La lamentava che, nonostante l'integrale pagamento, la lavoratrice aveva messo in esecuzione l'intera somma precettata effettuando anche un tentativo di pignoramento mobiliare.
Proponeva, pertanto, opposizione a precetto essendo stata precettata l'intera somma ed essendo state richieste le somme al lordo e non al netto, benché l'unico soggetto obbligato nei confronti di Agenzia delle Entrate fosse il datore di lavoro e non avendo il lavoratore alcuna legittimazione ad agire in via esecutiva relativamente alle trattenute fiscali;
la società, inoltre, lamentava che interessi e rivalutazione erano stati conteggiati sull'intera somma indicata nella sentenza di appello, nonostante che gran parte della somma fosse stata versata già nel 2020 di guisa che interessi e rivalutazione andavano calcolati sui differenziale;
la società contestava anche la somma precettata di euro 634,40 per il compenso del CTU mancando una condanna sul punto, né essendo stata documentata la spesa.
Concludeva, quindi, perché - disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 190/22 - fosse dichiarata la nullità del precetto o, in subordine, perché fosse ridotta la somma precettata, decurtando le ritenute fiscali e gli importi già corrisposti, anche compensando il rimborso anticipazione CTU, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
La lavoratrice, costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione a precetto ex art. 615, c.1, c.p.c. notificata il 15.5.2023 essendo già iniziata l'esecuzione e, pertanto, dovendo essere proposto ricorso ex art. 615, c.2, c.p.c. dinanzi al giudice dell'esecuzione.
Nel merito, deduceva che con l'atto di precetto, notificato dopo la pronuncia della sentenza di appello, era stato chiesto il pagamento di euro 20.129,50, pari alla differenza dovuta di euro 45.714,54 detratto l'acconto di euro 25.585,04 e che solo il 21.2.2023 la società aveva pagato l'ulteriore somma di euro 8.569,92.
Argomentava in ordine all'erronea determinazione del credito della lavoratrice in quanto la società era debitrice nei suoi confronti della somma lorda e non di quella netta, essendo al datore di lavoro consentito di trattenere le ritenute fiscali solo in caso di pagamento tempestivo.
L'opposta aggiungeva che, contrariamente a quanto dedotto dalla società, aveva calcolato gli accessori solo sul differenziale dovuto e che nel caso di condanna al pagamento delle spese di lite dovevano intendersi comprese anche quelle di CTU e di
CTP per la parte totalmente vittoriosa e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite. Sospesa provvisoriamente l'efficacia esecutiva del titolo, veniva disposta ed espletata
CTU contabile;
autorizzato il deposito di note conclusive, all'odierna udienza dell'1.2.2025 la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione sollevata dall'opposta che – sul presupposto che si fosse dato avvio all'esecuzione con il pignoramento di cose mobili
– ha sostenuto la competenza del giudice dell'esecuzione ex art. 615, c.2, c.p.c.
Effettivamente, l'Ufficiale Giudiziario si è recato presso LE (GO) per effettuare il pignoramento mobiliare;
nel verbale del 10.3.2023 l'Ufficiale Giudiziario dava atto che “ivi giunto ho rinvenuto la persona responsabile del punto vendita la quale mi ha messo in contatto con la sede legale. Telefonicamente sono stata informata che vi sono in corso delle trattative di cui mi verrà inviata a mezzo e-mail la documentazione”; il successivo accesso del 5.4.2023 si è concluso con esito
“infruttuoso” né risulta eseguita alcuna successiva attività, essendo stati depositati i verbali privi di dichiarazioni ex art. 492 c.p.c. (cfr. all.5).
Tuttavia, tali attività sono state poste in essere in data successiva al deposito dell'odierno ricorso risalente all'8.3.2023; a quella data, infatti, l'esecuzione non era ancora iniziata.
Nel merito, l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
L'opponente ha dedotto la nullità del precetto per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, la società ha dedotto che la lavoratrice aveva precettato l'intera somma lorda come individuata dalla sentenza di appello nonostante che le fosse già stata versata la somma netta di euro 25.585,04 in esecuzione della sentenza di primo grado e nonostante che essa società debitrice avesse, altresì, provveduto al versamento delle ritenute fiscali in qualità di sostituto d'imposta; in secondo luogo, lamentava l'erroneo calcolo di interessi e rivalutazione in quanto effettuato sull'intera somma indicata dalla sentenza e non sul differenziale ancora dovuto;
infine, la società contestava la somma precettata di euro 634,40 a titolo di compenso per il CTP mancando una pronuncia di condanna al pagamento e non essendo stata documentata la spesa.
Per quanto attiene in particolare alla quantificazione delle somme dovute alla lavoratrice in virtù del rapporto di lavoro che la legava alla società al lordo o al netto delle ritenute fiscali, l'opposta contrappone all'argomento secondo cui essa non avrebbe legittimazione ad agìre in via esecutiva per ottenere il pagamento delle trattenute fiscali, quello secondo cui il credito spettante al lavoratore per differenze retributive deve intendersi sempre al lordo delle ritenute fiscali , oltre che di quella parte delle ritenute previdenziali che gravano sul lavoratore stesso.
Occorre, sul punto, ribadire il principio, secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che la loro determinazione attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo avere effettivamente percepito le differenze retributive dovutegli;
pertanto, l'importo retributivo deve essere decurtato delle trattenute fiscali e previdenziali dovute per legge, il cui versamento sia stato effettivamente adempiuto dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta;
ed infatti, il datore di lavoro, in tale qualità, svolge sostanzialmente funzioni di esattore dell'amministrazione finanziaria versando direttamente a quest'ultima gli acconti d'imposta per conto del contribuente sostituito (lavoratore subordinato); sicché, esso provvede, sia pure in adempimento di un preciso obbligo di legge (e non in esecuzione di un mandato negoziale, né come gestione di affari altrui), all'adempimento di un'obbligazione altrui, quella appunto del sostituito nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
posto che, alla fine dell'esercizio fiscale, in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi, è il sostituito a dover conteggiare quanto ancora dovuto, scalando dall'importo dell'imposta lorda, oltre alle detrazioni di imposta, gli acconti già versati o da lui direttamente oppure per suo conto dal sostituto d'imposta: e ciò, in quanto obbligato principale nei confronti del
Fisco resta sempre il percettore del reddito, indipendentemente dal fatto che l'esazione del tributo avvenga (in tutto o in parte) mediante il sistema della ritenuta alla fonte (cfr. Cass. n. 30683/22; Cass. n. 4706/21; Cass. n. 14502/19)
La CTU espletata – con accertamento sul punto incontestato dalle parti – ha dato conto dell'esistenza di un idoneo riscontro documentale (essendo, all'uopo, insufficienti le semplici buste paga) all'affermazione di parte opponente di aver provveduto al versamento delle ritenute fiscali dovute sulle differenze retributive giudizialmente riconosciute alla e ha verificato, alla luce della CP_1 Parte_ documentazione depositata che ha integralmente adempiuto al proprio obbligo di sostituto d'imposta”.
La somma portata dal precetto va, pertanto, rideterminata decurtando dal dovuto solo le ritenute fiscali dovute dal datore di lavoro in quanto già versate determinandosi, diversamente, un'ingiusta locupletazione a vantaggio della lavoratrice. L'importo dovuto alla (e dalla stessa richiesto nell'atto di precetto) è stato CP_1 quantificato dalla Corte di Appello in euro 29.984,00 (pari ad euro 28.782,17 per differenze retributive cui va sommata la somma di euro 2.084,10 a titolo di differenze
TFR = 30.866,27 cui vanno “dedotti euro 882,21 per indennità di mancato preavviso” che è stata ritenuta spettante alla società e non alla lavoratrice).
Da tale somma di euro 29.984,000 va detratto l'importo di euro 7.040,95, corrispondente alla ritenuta fiscale di cui al mod. F24 quietanzato del 16.2.2023; residua, pertanto, l'importo di euro 22.943,05.
Gli acconti già versati dalla società sono pari ad euro 34.154,97 (con i due bonifici rispettivamente di euro 25.585,04 del dicembre 2020 e di euro 8.569,92 del
21.2.2023).
Vanno, inoltre, conteggiate le somme dovute a titolo di spese legali che
(comprensive anche delle spese di CTU), ammontano a complessivi euro 10.255,25, come conteggiate nello stesso atto di precetto (di cui euro 4.000 per compenso spese di primo grado, euro 3.000 per il secondo grado, euro 250,00 per l'atto di precetto, euro 1.087,50 per rimborso spese forfettarie, euro 333,50 per Cpa ed euro 1.834,25 per Iva).
Le spese di CTU non possono, invero, riconoscersi quale voce a parte, atteso che la sentenza di appello ha liquidato le spese di lite ritenendole comprensive di tale voce;
si legge, infatti, in motivazione che “le spese del doppio grado di giudizio, comprensive degli oneri in via definitiva dell'accertamento tecnico d'ufficio (liquidate come in dispositivo, n.d.r.) andranno necessariamente poste a carico dell'appellante principale”) e, quindi, le spese del doppio grado, come liquidate, già comprendono le spese sopportate a titolo di CTU.
Neppure può riconoscersi alla l'importo di euro 634,40 richiesto nell'atto CP_1 di precetto a titolo di compenso per il CTP dott. , in mancanza di prova Per_1 dell'effettivo esborso di tale somma.
Correttamente, infine, il CTU ha conteggiato gli interessi e la rivalutazione monetaria sui crediti retributivi sugli importi già versati fino alla data dell'effettivo pagamento;
ha, tuttavia, errato nel conteggiare interessi e rivalutazione anche sugli importi dovuti a titolo di spese legali non essendo né crediti retributivi, né tanto meno crediti di valore, come, invece, ritenuto, dal perito ed essendo state le spese legali, come liquidate dalla Corte d'Appello per il doppio grado di giudizio, pagate in data
21.2.2023 e, quindi, a ridosso della sentenza del 25.11.2022. Infatti, come ha evidenziato l'opponente, la Corte di Appello di Trieste l'aveva condannata al pagamento della somma netta di 22.943,11 mentre in primo grado essa era stata condannata al pagamento della somma netta di € 21.510,52, sicchè con i versamenti effettuati a favore dello studio legale TO (cfr. all. 4) e 8) del ricorso in opposizione) dell'importo netto di euro 25.585,04 a dicembre 2020 e di euro 8.569,92 il 21.2.2032 sia le somme dovute a titolo di sorta capitale che quelle dovute per spese legali.
Gli interessi e la rivalutazione sono, invece, dovuti nella misura di euro 256,56 sulle differenze retributive come risultanti tra la condanna di primo e secondo grado e cioè su euro 1.432, 59 nel periodo dal 3.12.2020 (data del primo acconto) al 21.2.2023
(data del secondo acconto).
A tale importo vanno, poi, sommati (rectius: detratti) interessi e rivalutazione conteggiati dal CTU a pg. 15 della perizia, all'esito delle osservazioni svolte dalle part e pari a -181, 29 euro e a -5,51 euro, con un conseguente credito della ricorrente a titolo di accessori pari ad euro 69,76.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte deve concludersi che sommando le differenze retributive dovute alla (pari ad euro 22.943,11) alle somme CP_1 dovute a titolo di spese legali (pari ad euro 10.225,25) ed alle somme spettanti a titolo di rivalutazione ed interessi (pari ad euro 69,76) e detratto l'importo già versato di euro 34.154,97 residua un debito della stessa nei confronti della società CP_1 pari ad euro 886,85.
L'opposizione va, pertanto, accolta non sussistendo il diritto della opposta a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società opponente.
Le spese di lite vanno poste a carico della opposta totalmente soccombente e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione.
Vanno, altresì, poste a carico della le spese di CTU che si liquidano come CP_1 da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Accoglie l'opposizione e, per l'effetto dichiara la nullità del precetto opposto;
-Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente
[...] che liquida in complessivi euro 3.800,00, oltre euro 118,50 a titolo Parte_1 di C.U. ed oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
-Liquida le spese di CTU come da separato decreto.
Napoli, 3.2.2025 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)