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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3231/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
ND RI Presidente rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3231/2023 r.g. promossa ex art. 828 c.p.c. da elettivamente domiciliata in Busto Arsizio, Via Marsala n. 17 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Lanfranco Biasucci ( che la rappresenta e difende Email_1 come da delega in atti
IMPUGNANTE contro
C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Samarate (VA), Via Palestro n. 17 presso lo studio dell'avv.
RI ER ( , che la rappresenta e difende come da Email_2 delega in atti
IMPUGNATA
OGGETTO: impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Accertare e dichiarare la nullità del lodo parziale (sezione II B - erroneamente indicata come A -, lettera (C), premesse punti 45-54, valutazioni punti 55-68, conseguenze punti 69-78 e il secondo capo del dispositivo), comunicato via p.e.c. il 31 maggio 2023 dal Presidente del Collegio Arbitrale: pag. 1 ai sensi dell'art. 829, terzo comma, prima parte, cod. proc. civ., in ragione della natura plurisoggettiva complessa, o comunque della causa unica e/o dello scopo unitario, del contratto di 'cessione di diritti di uso e sfruttamento economico' concluso il 5 dicembre 2018 tra e Parte_1 Controparte_1
con conseguente litisconsorzio necessario di quest'ultima rispetto alle Controparte_2 domande oggetto del giudizio arbitrale pendente tra e Controparte_1 Parte_1 ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 9, cod. proc. civ., in ragione della sussistenza del litisconsorzio necessario con rispetto alle domande oggetto del giudizio arbitrale pendente Controparte_2 tra e Controparte_1 Parte_1 nel decidere la causa, anche ai sensi dell'art. 830, secondo comma, cod. proc. civ.: accertare la natura plurisoggettiva complessa, o comunque la causa unica e/o scopo unitario, del contratto di 'cessione di diritti di uso e sfruttamento economico' concluso il 5 dicembre 2018 tra Parte_1 [...] e e in ogni caso accertare il litisconsorzio Controparte_1 Controparte_2 necessario con rispetto alle domande oggetto del giudizio arbitrale pendente Controparte_2 tra e nonché l'improcedibilità di esso per mancata Controparte_1 Parte_1 integrazione del contraddittorio con il litisconsorzio necessario;
in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. del lodo parziale (sezione II B - erroneamente indicata come A -, lettera (C), premesse punti 45-54, valutazioni punti 55-68, conseguenze punti 69-78 e secondo capo del dispositivo), comunicato via p.e.c. il 31 maggio 2023 dal Presidente del Collegio Arbitrale del giudizio arbitrale pendente tra e Controparte_1
in quanto “il merito non poteva essere deciso” Parte_1 accertare e dichiarare per ogni altra ragione la nullità del lodo parziale (sezione II B - erroneamente indicata come A -, lettera (C), premesse punti 45-54, valutazioni punti 55-68, conseguenze punti 69-78 e secondo capo del dispositivo), comunicato via p.e.c. il 31 maggio 2023 dal Presidente del Collegio Arbitrale del giudizio arbitrale pendente tra e con ogni conseguente provvedimento. Controparte_1 Parte_1 Con vittoria di spese, compensi ed espresso riconoscimento del rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA”.
Per Controparte_1
“ Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria deduzione od eccezione, per le ragioni esposte in narrativa, rigettare l'impugnazione del Lodo Parziale promossa da e la correlata istanza ai sensi Pt_1 dell'art. 830, comma 4, c.p.c. perché inammissibili e/o, comunque, infondate” Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento arbitrale.
1. (d'ora in avanti, per brevità, avanzava istanza di Controparte_3 CP_1 arbitrato, ex art. 14 del contratto di cessione di diritti di uso e sfruttamento economico di spazi per lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non all'interno delle due discariche di proprietà di Parte_1
(d'ora in avanti, per brevità, ) stipulato tra la stessa e nonché Pt_1 Pt_1 CP_1 [...]
(d'ora in avanti, per brevità, ), in data 5 dicembre 2018, provvedendo Controparte_2 CP_2 alla nomina dell'arbitro di sua designazione ed alla indicazione della sede dell'arbitrato (all. B e C di parte appellante).
In particolare, con la predetta istanza, domandava al Collegio Arbitrale da costituirsi di: CP_1
i - accertare i molteplici inadempimenti di al Contratto di cessione che si erano sostanziati: Pt_1
pag. 2 ii -nell'ingiustificato rifiuto di di consentire a di effettuare i conferimenti di rifiuti Pt_1 CP_1
'pericolosi' negli spazi da essa acquistati all'interno della discarica per rifiuti pericolosi e non di proprietà della stessa;
Pt_1
iii - nell'ingiustificato rifiuto di di consentire a i conferimenti di rifiuti 'non pericolosi' Pt_1 CP_1 negli spazi che la medesima aveva acquistato all'interno della discarica per rifiuti non pericolosi CP_1 di proprietà della stessa;
Pt_1 iv - nella accettazione da parte di di richieste di conferimento formulate da in Pt_1 CP_2 relazione a rifiuti provenienti da clienti che risultavano già contrattualizzati da in patente CP_1 violazione dell'art.
6.4 del Contratto di Cessione.
Ordinando a di adempiere alle obbligazioni previste a suo carico nel Contratto di cessione Pt_1
e, quindi, di consentire a di effettuare i conferimenti dei rifiuti pericolosi e non pericolosi ai CP_1 termini ed alle condizioni di cui al medesimo Contratto di cessione.
Condannando al pagamento in favore di delle penali previste dall'art. 7.1, lett. B) del Pt_1 CP_1
Contratto di cessione, nonché al risarcimento degli ulteriori danni subiti dalla Società a causa dei predetti inadempimenti di . Pt_1
Con vittoria di spese.
Con atto di risposta a istanza arbitrale notificato in data 20 settembre 2022 eccepiva in via Pt_1 preliminare:
i l'illegittimità delle modalità tramite le quali aveva provveduto all'instaurazione del CP_1 procedimento, contestando la ritenuta violazione degli artt. 809 e 810 c.p.c., in considerazione dell'asserita insussistenza in capo a del potere di designare il proprio arbitro direttamente, ed CP_1 invitare la medesima a disporre la nomina del proprio;
Pt_1
ii l'improcedibilità dell'arbitrato promosso da stante l'assenza dei presupposti di cui all'art. CP_1
816-quater c.p.c., sostenendo la ricorrenza di una ipotesi litisconsorzio necessario con CP_2 in relazione alle domande contenute nell'istanza Arbitrato (all. B) e alla domanda CP_1 riconvenzionale di , litisconsorzio giustificato, aggiuntivamente, dalla natura in tesi Pt_1 plurisoggettiva e inscindibile delle obbligazioni del Contratto di cessione di cui aveva chiesto CP_1
l'adempimento, da cui scaturirebbe l'impossibilità per il costituendo Collegio Arbitrale di pronunciarsi sulle domande di senza la partecipazione nel giudizio di . CP_1 CP_2
Nel merito, , rilevando l'infondatezza delle domande contenute nell'istanza di arbitrato Pt_1 CP_1 formulava altresì domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere l'accertamento della risoluzione del Contratto di cessione per la dedotta impossibilità, totale o quantomeno parziale, di a Pt_1 rendere le prestazioni, a causa del presunto esaurimento degli spazi presenti nella discarica per rifiuti non pericolosi, che sarebbe stato determinato dall'obbligo in capo alla stessa di accettare Pt_1
pag. 3 nella predetta discarica i rifiuti di provenienza pubblica, in forza dei provvedimenti emanati dalla
Pubblica Amministrazione a partire dal 2019.
Nonostante la preliminare eccezione di irritualità della nomina di Arbitro effettuata da con la CP_1 propria comparsa, provvedeva alla designazione di un proprio arbitro, che indicava nella Pt_1 persona del prof. avv. Gaetano Presti.
Indi, stante il mancato accordo tra le parti circa la nomina del Presidente del Collegio arbitrale, CP_1 chiedeva al Presidente del Tribunale di Milano di provvedere, ai sensi dell'art. 810 c.p.c., alla nomina;
nonostante l'opposizione di , con decreto in data 22 novembre 2022, veniva nominata l'avv. Pt_1
RI VA.
In data 3 gennaio 2023, nel corso della prima udienza, tutti gli arbitri accettavano la loro carica, e fissavano per la prosecuzione del procedimento l'udienza del 19 aprile 2023, assegnando alle parti termine per lo scambio di memorie difensive.
A tale udienza, il Collegio riservava la decisione sulle questioni preliminari e pregiudiziali, ed indi, con “lodo parziale” comunicato in data 31 maggio 2023, rigettava all'unanimità l'eccezione di di illegittimità del procedimento di nomina del Collegio Arbitrale per violazione degli artt. Pt_1
809 e 810 c.p.c. ed a maggioranza dei suoi componenti escludeva che ricorresse una ipotesi di litisconsorzio necessario tra e rispetto alle domande formulate dalla CP_1 Pt_1 CP_2
Società con l'Istanza Arbitrato ed alla domanda svolta in via riconvenzionale da . CP_1 Pt_1
Sulla prima eccezione, il lodo impugnato osservava e rilevava quanto segue: “[…] le modalità di nomina osservate dalle parti nel caso concreto non [sono] censurabili, [poiché] in assenza di una specifica indicazione sulle modalità per pervenire alla nomina degli arbitri, [si] ritiene corretto che nella costruzione del Collegio Arbitrale sia data priorità alla nomina ad opera delle parti. In tal senso depone chiaramente anche la lettera della norma, la quale prevede che solo 'in assenza di nomina' ad opera delle parti e ove le stesse non abbiano diversamente disposto, gli arbitri saranno nominati secondo il meccanismo sostitutivo di cui all'art. 810 c.p.c. Al contrario, ove il legislatore ha inteso prevedere un meccanismo sostitutivo della volontà delle parti che operi automaticamente, lo ha espressamente previsto, come nel caso della 'mancata indicazione del numero degli arbitri, ipotesi per la quale è previsto che il Collegio sia composto da tre arbitri” (Lodo Parziale, p. 8-9);
“[n]el caso di specie, ciascuna delle parti ha provveduto alla nomina del proprio arbitro, mentre alla nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente ha provveduto il Presidente del Tribunale di
Milano, previa instaurazione del contraddittorio anche in tale sede. […] Tutti i principi che informano la disciplina dell'arbitrato sono stati [dunque] rispettati. […] Il meccanismo suppletivo previsto dall'art. 810 c.p.c. [può] intervenire solo 'in mancanza di nomina' ad opera delle parti, e non, come sostiene , automaticamente ove la clausola non preveda specifici meccanismi di Pt_1
pag. 4 nomina. Nel caso di specie, le modalità con cui si è giunti alla costituzione del Collegio non hanno comportato la lesione di alcuna prerogativa di e ciò proprio in forza della nomina Pt_1 dell'arbitro dalla stessa operata, nonostante le contestazioni, entro i termini indicati da È la CP_1 stessa a riconoscere di aver provveduto alla nomina del proprio arbitro per garantire il Pt_1 rispetto del principio della parità delle armi, che altrimenti sarebbe stato a suo dire disatteso. Va da sé che, a seguito dell'intervenuta nomina, tale principio non possa dirsi violato” (Lodo Parziale, p.
10).
Avuto riguardo, invece, alla presunta sussistenza di un litisconsorzio necessario tra e CP_1 Pt_1
, il Collegio Arbitrale – nel dichiarare, a maggioranza, infondata la questione – CP_2 osservava che “la semplice circostanza che un giudizio verta su di un rapporto sostanziale plurilaterale non postula necessariamente la sussistenza di un litisconsorzio necessario, il quale si verifica solo se la decisione su tale rapporto sostanziale non possa essere efficace, neppure tra i partecipanti al giudizio, se non in quanto resa nei confronti di tutte le parti del contratto. Al contrario, quando, nonostante la plurisoggettività del rapporto, la pronuncia su di esso possa utilmente regolare i rapporti tra alcuni di quei soggetti, lasciando impregiudicata la posizione degli altri, il litisconsorzio non sarà necessario, ma al più facoltativo [….]. Il fatto che il contratto sia plurilaterale e più parti siano vincolante dalla medesima convenzione di arbitrato non è di per sé sufficiente a costituire un litisconsorzio necessario, per il quale, come visto, è richiesta la sussistenza dell'ulteriore requisito dell'impossibilità di rendere una decisione che non sia unitaria rispetto a tutti i contraenti” (Lodo Parziale, p. 12-13); aggiungendo che: “il fatto che il contratto sia plurilaterale e più parti siano vincolate dalla medesima convenzione di arbitrato non è di per sé sufficiente a costituire un litisconsorzio necessario, per il quale [….] è richiesta la sussistenza dell'ulteriore requisito dell'impossibilità di rendere una decisione che non sia unitaria rispetto a tutti i contraenti”
(sottolineatura aggiunta, Lodo Parziale, p. 13). Soggiungeva quindi: “le posizioni rispettivamente di e rispetto a sono perfettamente scindibili in quanto del tutto CP_1 Controparte_2 Pt_1 autonome le une dalle altre”, e tanto sarebbe stato desumibile sia dagli accordi pregressi intercorsi tra le parti, ma anche da “da numerosissimi […] passaggi del Contratto da cui si evince la totale autonomia e separazione delle rispettive posizioni: le obbligazioni di e di non CP_1 CP_2 sono solidali o in altro modo sovrapponibili, ma specificatamente individuate e autonomamente considerate. [sottolineatura aggiunta]. Non vi sono, pertanto, previsioni contrattuali da cui si possa ritenere che le posizioni di Mida e siano inscindibili” (Lodo Parziale, p. 13- Controparte_2
14). Concludeva pertanto osservando: “non sussist[o]no i presupposti di un litisconsorzio necessario tra in relazione al Contratto: la ragione per la quale le parti Controparte_4 hanno deciso di sottoscrivere un contratto plurisoggettivo, invece di contratti separati (come peraltro pag. 5 già avevano fatto in passato), può essere rinvenuta in una mera convenienza pratica di discutere e sottoscrivere un unico testo contrattuale, ma dal tenore del Contratto e dall'interpretazione sistematica dello stesso si tratta di diritti e obblighi autonomi e distinti che ben possono essere decisi separatamente. […] Ne consegue che la domanda di adempimento di può essere decisa senza CP_1 la partecipazione in giudizio di poiché non ha alcun impatto sulla stessa Controparte_2
[….]. Parimenti la domanda di risoluzione proposta da in via riconvenzionale nei confronti Pt_1 di e di ben può essere decisa in questa sede nei confronti della sola CP_1 Controparte_2
posto che, come dimostrato, le posizioni di e di rispetto a CP_1 CP_1 Controparte_2
sono ben distinte e autonome” (Lodo Parziale, p. 17). Pt_1
Indi, con separata ordinanza n. 1/2023, comunicata alle parti in pari data, il Collegio Arbitrale, tenuto conto della decisione assunta con il Lodo Parziale, rilevato che “sebbene […] non si ritenga che nel caso di specie sussista un litisconsorzio necessario tra le parti che hanno sottoscritto il Contratto oggetto del procedimento, ciò non di meno il Collegio, all'unanimità, ritiene che nel caso di specie la trattazione congiunta delle domande rivolte da anche nei confronti di Pt_1 CP_2
seppure non doverosa, potrebbe essere opportuna, se non altro in ottica di economia
[...] processuale e di coerenza tra giudicati, avendo tutte le domande per oggetto le pattuizioni contrattuali analoghe e fatti, in larga parte, sovrapponibili”, invitava “la parte più diligente” a provvedere alla chiamata in causa di , assegnando a quest'ultima termine per il deposito CP_2 della sua memoria di costituzione e alle altre parti ( e ) termini per l'eventuale deposito CP_1 Pt_1 delle rispettive memorie di replica e rinviando la causa per la trattazione delle istanze istruttorie all'udienza del 12 ottobre 2023 (udienza poi anticipata, a fronte di apposita istanza formulata da CP_1 al 19 settembre 2023).
Né né tantomeno provvedevano nei modi e nei tempi assegnati alla chiamata di CP_1 Pt_1
Salvaguardia.
In data 6 settembre 2023, le parti formulavano istanza congiunta di rinvio dell'udienza fissata per il giorno 19 settembre 2023 a data successiva al 19 novembre 2023, rappresentando che i soci di avevano raggiunto un accordo che, tra le altre cose, prevedeva la composizione bonaria di Pt_1 tutte le controversie pendenti, compresa quella oggetto del procedimento arbitrale.
Con ordinanza n. 4/2023, il Collegio Arbitrale, in accoglimento della predetta istanza, ha rinviato l'udienza già fissata per il giorno 19 settembre 2023 al 23 novembre 2023.
A fronte del mancato raggiungimento di un'intesa tra i soci di in ordine a taluni elementi Pt_1 dell'accordo transattivo, in data 23 novembre 2023 si è tenuta l'udienza di prosecuzione del procedimento arbitrale, durante la quale ha riferito di aver provveduto alla notificazione Pt_1
pag. 6 dell'atto di impugnazione del , con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia Parte_2 dello stesso.
Con atto di citazione notificato in data 23 novembre 2023, ha impugnato il Pt_1 Parte_2 nella parte in cui il Collegio Arbitrale ha escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra in relazione alle domande svolte dalla Società con l'Istanza Arbitrato CP_1 Parte_3 CP_2 ed alla domanda riconvenzionale di . CP_1 Pt_1
A fondamento del gravame proposto, ha dedotto: Pt_1
(i) in via preliminare, che – mentre la decisione del Collegio Arbitrale di escludere la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra “affronta in effetti parte del merito e si CP_1 Parte_4 pronuncia negando la natura e la causa del Contratto” e, dunque, costituisce a tutti gli effetti un lodo parziale, come tale, suscettibile di essere immediatamente impugnato – la decisione assunta in ordine alla legittimità della composizione del Collegio Arbitrale avrebbe natura di lodo non definitivo e, rispetto ad essa, “valuterà l'unitaria impugnazione di detta pronuncia con il lodo definitivo” Pt_1
(Citazione, p. 16-17);
(ii) nel merito, che la decisione assunta dal Collegio Arbitrale in ordine all'eccepita sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra e , sarebbe nulla: CP_1 Controparte_2 Pt_1
(a) ai sensi dell'art. 829, comma 3 prima parte, c.p.c., per violazione “delle regole di diritto relative al merito della controversia” e, segnatamente, per “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,
1363, 1367 e 1369 cod. civ., nonché dei principi generali in materia di interpretazione del contratto,
e degli artt. 1292 e 1306 cod. civ.” (Citazione, p. 18 e ss.);
(b) ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 9, c.p.c. per “mancata osservanza del principio del contraddittorio e, per quanto occorrer possa, per violazione o falsa applicazione degli artt. 101-102 cod. proc. civ., nonché 816-quater cod. proc. civ.” (Citazione, p. 43 e ss.);
(c) in via subordinata, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4 c.p.c., perché il Collegio Arbitrale avrebbe “deciso il merito della controversia quando non poteva esserlo” (Citazione, p. 47 e ss.).
Con contestuale istanza ai sensi dell'art. 830, comma 4, c.p.c., chiedeva alla Corte d'Appello Pt_1 di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del Lodo Parziale
Nel giudizio di impugnazione così radicato si costituiva rilevando la radicale inammissibilità CP_1
e, comunque, l'infondatezza dell'impugnazione promossa da controparte, oltre che dell'istanza formulata da ai sensi dell'art. 830, comma 4, c.p.c. Pt_1
L'istanza di sospensione di esecutività del lodo veniva dichiarata inammissibile da questa Corte, rilevando che “non risulta in atti il decreto con il quale il lodo parziale impugnato sarebbe stato reso esecutivo dal competente tribunale ai sensi dell'art. 825 c.p.c.: pertanto in difetto di prova pag. 7 dell'exequatur, il lodo impugnato non è suscettibile di essere posto in esecuzione. E, dato il suo contenuto, si dubita della stessa sua possibilità di ottenere l'exequatur”.
Con la medesima ordinanza, la Corte di Appello, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 4 giugno 2025, rinviata d'ufficio al 18 giugno 2025, assegnando alle parti termini di legge per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.
Espletati tali incombenti, la causa veniva riservata in decisione.
***
Ritiene la Corte, con apprezzamento assorbente, che la decisione impugnata, al di là del nomen iuris di “Lodo parziale”, attribuitole dal Collegio arbitrale, configuri un lodo non definitivo, in quanto, lungi dall'affrontare e decidere una questione di merito, ha unicamente proceduto all'interpretazione sistematica del contenuto dell'accordo negoziale tra le parti, per inferirne l'autonomia e la scindibilità delle posizioni dei diversi contraenti nei confronti della concedente , ritenendo dunque Pt_1 insussistente la qualità di litisconsorte necessario di , nei cui riguardi, peraltro, nessuna CP_2 domanda risulta chiaramente ed autonomamente avanzata né con l'istanza di lodo né tanto CP_1 meno con la memoria di risposta di , nella quale la stessa ha, peraltro, avanzato domanda di Pt_1 risoluzione del contratto intervenuto con per effetto di impossibilità sopravvenuta di CP_1 adempimento, come sopra riportato.
Invero, la distinzione tra lodo parziale e lodo non definitivo appare di fondamentale importanza per decidere dell'impugnazione proposta da , in quanto il lodo parziale – decidendo una o più Pt_1 delle questioni di merito sollevate dalle parti – è immediatamente impugnabile, mentre il lodo non definitivo, ai sensi dell'art. 827 comma terzo c.p.c., è impugnabile unicamente soltanto unitamente al lodo definitivo.
La distinzione è chiaramente segnata da una recentissima pronuncia della Suprema Corte (Cassazione civile sez. I - 12/05/2025, n. 12600 ), che con ampio riferimento ad altri conformi precedenti, in parte motiva ha affermato:
“5.1. L'art. 827 comma 3 c.p.c. distingue tra:
i) il lodo che decide parzialmente il merito della controversia, il quale è immediatamente impugnabile (c.d. lodo parziale);
ii) il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale, il quale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo (c.d. lodo non definitivo).
Si ha un lodo parziale quando gli arbitri decidono solo una parte delle domande proposte, non esaurendo il mandato a decidere l'intera controversia, mentre si ha un lodo non definitivo quando esso risolve una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito.
La distinzione assume rilevanza fondamentale poiché determina l'immediata impugnabilità (lodo parziale) o meno (lodo non definitivo) della statuizione degli arbitri. Il lodo parziale produce effetti nella sfera giuridica pag. 8 sostanziale delle parti, dal momento che con esso si decide su un diritto e genera, pertanto, una soccombenza immediata ed effettiva. Il lodo non definitivo, invece, ha il solo effetto di esaurire il potere decisorio dell'arbitro su una determinata questione, pregiudiziale di rito o preliminari di merito, quali, a mero titolo esemplificativo, la competenza, la giurisdizione o la prescrizione. [sottolineatura aggiunta].
5.2. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 23463 del 18.11.2016 (in conformità Cass. 18507/2020), hanno affermato che non è immediatamente impugnabile il lodo che decide: 1) una questione preliminare di merito
(ad esempio, di prescrizione) o pregiudiziale di rito (ad esempio, la competenza, giurisdizione etc.), senza decidere alcuna delle domande di merito proposte ("Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia, immediatamente impugnabile a norma dell'art. 827 comma 3 c.p.c., è sia quello di condanna generica ex art. 278 c.p.c., sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l'intero giudizio, non essendo immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari");
2) sull'esistenza o validità della clausola compromissoria, poiché la questione ha natura pregiudiziale di rito in quanto funzionale all'accertamento della potestas iudicandi degli arbitri ("Nel giudizio arbitrale, la questione concernente l'esistenza o la validità della convenzione giustificativa della potestas iudicandi degli arbitri ha natura pregiudiziale di rito, in quanto funzionale all'accertamento di un error in procedendo che vizia una decisione giurisdizionale, e può essere oggetto di lodo non definitivo, come tale non immediatamente impugnabile") e quindi, poiché l'arbitrato svolge una funzione sostitutiva del giudizio davanti al giudice togato, laddove gli arbitri affermino la propria competenza, in forza della ritenuta validità della clausola arbitrale o perché la controversia rientri nei limiti oggettivi dell'accordo arbitrale, la questione risolta nel lodo non definitivo non attiene al merito della controversia ma riveste natura processuale, trattandosi di comprendere su quella controversia sia devoluta alla decisione di arbitri o dell'autorità giudiziale. In ordine a tale secondo profilo, già con la sentenza n. 24153/2013, si era affermato che l'eccezione di compromesso deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, in considerazione della natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
Inoltre, già con la sentenza n. 16963/2014, le Sezioni Unite avevano chiarito che la nozione di lodo parziale autonomamente impugnabile, stabilita dal citato art. 827 c.p.c., non coincide esattamente con quella di sentenza non definitiva di cui all'art. 279 secondo comma c.p.c., la quale, a differenza del lodo arbitrale, può essere oggetto di impugnazione immediata (ai sensi del comma quarto della stessa norma) non solo nel caso previsto al n. 2) in cui la sentenza definisca il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito, ma anche nel caso di cui al n. 4), allorquando il giudice, con sentenza, risolva questioni pregiudiziali o preliminari di merito, senza, tuttavia, definire il giudizio. Questa Corte a S.U. ha inoltre chiarito che, con riferimento al lodo parziale, la scelta del legislatore è stata quella di limitare l'autonoma impugnazione ai soli lodi che in concreto hanno definito il giudizio quantomeno relativamente ad una o più domande e risponde alla ragionevole esigenza di evitare la proliferazione di giudizi di impugnazione che potrebbero rivelarsi del tutto inutili, in contrasto con la ratio deflattiva dell'arbitrato, dandosi continuità
a detto orientamento, secondo cui il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. 827, terzo pag. 9 comma, c.p.c., solo nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l'esecutività che il lodo stesso può assumere in questa ipotesi, mentre l'immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni insorte nel procedimento arbitrale, ma senza definire il giudizio Sempre questa Corte (Cass. 8457/2014) ha chiarito, in motivazione, che il dictum arbitrale, pur relativo a una questione relativa alla validità della clausola compromissoria e alla competenza degli arbitri, incide parzialmente sul merito (cfr., Cass., 19 agosto 2004, n. 16205, in motivazione), laddove, avendo escluso il potere di decidere degli arbitri in relazione a una specifica domanda, pronunci in maniera definitiva su tale domanda, di talché non può dubitarsi della sua immediata impugnabilità.[sottolineatura aggiunta].
5.3. Deve quindi darsi continuità all'orientamento inaugurato dalla citata Cass. n. 16963/2014 secondo cui il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. 827, terzo comma, cod. proc. civ., solo nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l'esecutività che il lodo stesso può assumere in questa ipotesi, mentre l'immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni insorte nel procedimento arbitrale, ma senza definire il giudizio (Cass.
28190/2020).
Dunque, al fine dell'autonoma impugnabilità del lodo parziale, l'unico parametro da osservare è la verifica che quel lodo abbia definito in tutto o in parte il giudizio, indipendentemente dalla natura di rito o di merito delle questioni trattate.
Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. 827, comma 3, c.p.c., solo nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l'esecutività che lo stesso può assumere in questa ipotesi, mentre l'immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni pregiudiziali o preliminari di merito senza definire il giudizio (Cass. 28190/2020; Cass.
16963/2014). Inoltre, nel giudizio arbitrale, la questione concernente l'esistenza o la validità della convenzione giustificativa della "potestas iudicandi" degli arbitri ha natura pregiudiziale di rito, in quanto funzionale all'accertamento di un "error in procedendo" che vizia una decisione giurisdizionale, quale è il lodo (Cass. S.U. 23463/2016)”.
Orbene, nella specie, applicando i principi enunciati dalla giurisprudenza sopra richiamata, vi è da rilevare che il Collegio arbitrale – al di là della necessaria disamina del contenuto negoziale, che non condivisibilmente parte impugnante ritiene concretare un “anticipo” della decisione sul merito1 - non si è pronunciato su temi afferenti al merito della vicenda, ma unicamente sulla scindibilità delle posizioni delle società concessionarie a fini prettamente processuali. Prova ne è che in alcun modo potrebbe sostenersi una immediata incisione della sfera giuridica soggettiva delle parti in lite per effetto della pronuncia in oggetto, ed alcuna delle statuizioni contenute nel “lodo parziale” si presenta suscettibile di divenire immediatamente esecutiva.
Inoltre, sebbene parte impugnante affermi, alle pagg. 19 e 20 del proprio scritto conclusionale, che
“la qualificazione del rapporto dedotto in causa decide una parte “del merito”, ed ancora, che la tale qualificazione vincola il Collegio arbitrale a pronunciarsi sui restanti temi in base a siffatta statuizione non più modificabile, né in corso di giudizio né con il lodo definitivo” (sottolineatura aggiunta), e soggiunga, a pagina 20 secondo capoverso, che senza dubbio una pronuncia parziale nel senso proprio del termine vi sarebbe stata se le parti avessero chiesto specifico accertamento circa la natura di rapporto trilaterale plurisoggettivo unitario tra – – , data la causa del Pt_1 CP_1 CP_2 medesimo, che viene indicata come divisionale, è dato inconfutabile che quanto oggetto di domanda da parte di entrambe le parti in questa sede non implica l'adozione di statuizioni destinate ad incidere sulla situazione giuridica soggettiva di , se non incidenter tantum, e senza effetto di CP_2 giudicato.
Oggetto principale della lite introdotta da infatti, è il rifiuto di di concederle gli spazi CP_1 Pt_1 promessi con il contratto inter partes, inadempimento che si sarebbe in parte verificato con la decisione di di concedere gli spazi promessi ad altri, e nella specie a , Pt_1 CP_2 relativamente a clienti già “contrattualizzati” da Ma ciò non implica che la decisione invocata CP_1 sia destinata ad incidere negativamente sulla posizione di , nei cui confronti, peraltro, CP_2
l'ordinanza n. 1/2023 avrebbe potuto rappresentare strumento per estendere l'accertamento in via di mera opportunità.
Invece, all'opposto, nessuna delle parti ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei riguardi di
, con comportamento processuale che appare senz'altro contraddire l'assunto di CP_2 necessaria ed anzi indispensabile partecipazione di detta parte al procedimento, o comunque, la sussistenza di un reale interesse di ad ottenere una decisione opponibile anche a Pt_1
. CP_2
Si rileva peraltro, in ipotesi, che una eventuale pronuncia che avesse accertato l'avvenuta violazione dei diritti acquisiti da per effetto di uno sbilanciamento divisorio a favore di , altro CP_1 CP_2 non avrebbe costituito se non il rilievo di un inadempimento di , e come tale, infatti, è stato Pt_1 dedotto in lite da CP_1
Né tale pronuncia influirebbe in alcun modo rispetto alla costituzione o al mutamento del rapporto trilatero rispetto a . CP_2
Del resto, come ha ben chiarito la Cassazione con l'ordinanza n. 24170 del 30 ottobre 2020, “In tema di litisconsorzio necessario, questo ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, solo pag. 11 quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, e in particolare quando l'azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti. Non sussiste invece litisconsorzio necessario quando il giudice procede, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, poiché gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo ma restano limitati alle parti in causa. L'accertamento relativo alla sussistenza o meno di una situazione di litisconsorzio necessario va effettuato sulla base del petitum, ovvero in base al risultato effettivamente perseguito in giudizio dall'attore, distinguendo l'effettiva domanda da ciò che viene addotto solo per una decisione incidentale ad essa finalizzata. Il litisconsorzio necessario è quindi configurabile solo in riferimento alle domande principali proposte dalle parti, e non su quanto viene dedotto soltanto incidenter tantum. Nel caso di domanda di accertamento della validità ed efficacia di un contratto preliminare proposta non in via autonoma ma al solo fine strumentale di ottenere la declaratoria di nullità di un successivo atto di donazione avente ad oggetto il medesimo bene, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che erano parti del contratto preliminare, trattandosi di un accertamento meramente incidentale privo degli effetti del giudicato” (sottolineature aggiunte).
Nel caso di specie, la necessità (ma solo opportunità) di contraddittorio pare essere stata correttamente apprezzata dal Collegio Arbitrale con accertamento destinato a non sfociare in alcuna pronuncia destinata a passare in giudicato nei confronti del terzo non ha partecipato alla lite: ed infatti, neppure parte impugnante ha indicato con precisione quali future pronunce di merito sarebbero definitivamente incise, o vincolate, per effetto della decisione impugnata.
Una situazione di litisconsorzio necessario, in ogni caso, non è obbligatoriamente configurabile in ogni caso in cui si sia in presenza di una fattispecie trilatera, come ha efficacemente chiarito Cass.,
Sezioni Unite, n. 11523, del 14 maggio 2013, la quale ha stabilito, proprio in un caso in cui la trilateralità era evidente, che “nel giudizio avente ad oggetto la simulazione relativa di una compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente, l'alienante non riveste la qualità di litisconsorte necessario, se nei suoi confronti il contratto sia stato integralmente eseguito, mediante adempimento degli obblighi tipici di trasferimento del bene e di pagamento del prezzo, e non venga dedotto ed allegato l'interesse dello stesso ad essere parte del processo, ovvero la consapevolezza e volontà del venditore di aderire all'accordo simulatorio (…); d'altro canto, l'attuazione dei principi del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., impone un contemperamento tra le esigenze di natura pubblicistica del litisconsorzio necessario ed il dovere del giudice di verificare preliminarmente la pag. 12 sussistenza di un reale interesse a contraddire in capo al soggetto pretermesso” (sottolineatura aggiunta).
Più recentemente, sempre al medesimo proposito, Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4849 del 16 febbraio 2023 ha affermato che: “Sussiste la necessità di rispettare il litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti, così che non ricorre tale esigenza allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, il quale, peraltro, non subisce alcun pregiudizio, stante l'inidoneità dell'accertamento incidentale a costituire giudicato nei suoi confronti. (Principio affermato in tema di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2392 c.c., nella quale si invocava la nullità di una transazione al limitato fine di dimostrare la violazione dei doveri gestori commessa dai convenuti, con conseguente esclusione della necessità di partecipazione al giudizio da parte del terzo contraente)”.
L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile, posto che le valutazioni di merito contenute nella pronuncia impugnata non sono suscettibili di passare in giudicato o di divenire immediatamente esecutive nei confronti di alcuno, né determinano modificazione del rapporto sottostante nei confronti della terza pretermessa, ma sono valutazioni effettuate soltanto in funzione della preliminare decisione in rito circa la necessità o meno dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta, il cui concreto interesse a partecipare al presente procedimento non è stato chiaramente allegato né tanto meno dimostrato, non potendo ricavarsi lo stesso, in via meramente astratta, in ragione della funzione “divisoria” che viene attribuita all'accordo trilatero intervenuto tra le parti.
Le spese processuali vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e, quindi, poste a carico di Pt_1
(parte soccombente). La liquidazione avviene nella misura di cui in dispositivo, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile non elevato) come previsti dal
DM del 13/08/2022 n. 149, avuto ulteriore riguardo alle questioni affrontate e all'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'impugnazione proposta da avverso il “lodo parziale” Parte_1 pronunciato in data 20 novembre 2023, ai sensi dell'art. 827 comma terzo c.p.c.; pag. 13 2. rimette ogni altra decisione al definitivo;
3. condanna al pagamento, in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_3 giudizio di impugnazione, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre IVA CPA
e spese generali come per legge.
Così deciso in Milano, il 18 giugno 2025.
Il Presidente est.
ND RI
pag. 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, parte impugnante rileva come il percorso motivazionale del lodo impugnato “accede al merito e ha natura corrispondente alla deno vvedimento in quanto per poter accertare l'assenza del litisconsorzio necessario con il Collegio si è dovuto pronunciare – avvertendo Controparte_2
l'esigenza di riconoscerlo – su alcuni temi di merito della controversia”, decidendo così “una parte del merito” e vincolandosi “a pronunciarsi sui restanti temi in base a siffatta statuizione non più modificabile” (conclusionale Sovreco, p. 18-19)”. pag. 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
ND RI Presidente rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3231/2023 r.g. promossa ex art. 828 c.p.c. da elettivamente domiciliata in Busto Arsizio, Via Marsala n. 17 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Lanfranco Biasucci ( che la rappresenta e difende Email_1 come da delega in atti
IMPUGNANTE contro
C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Samarate (VA), Via Palestro n. 17 presso lo studio dell'avv.
RI ER ( , che la rappresenta e difende come da Email_2 delega in atti
IMPUGNATA
OGGETTO: impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Accertare e dichiarare la nullità del lodo parziale (sezione II B - erroneamente indicata come A -, lettera (C), premesse punti 45-54, valutazioni punti 55-68, conseguenze punti 69-78 e il secondo capo del dispositivo), comunicato via p.e.c. il 31 maggio 2023 dal Presidente del Collegio Arbitrale: pag. 1 ai sensi dell'art. 829, terzo comma, prima parte, cod. proc. civ., in ragione della natura plurisoggettiva complessa, o comunque della causa unica e/o dello scopo unitario, del contratto di 'cessione di diritti di uso e sfruttamento economico' concluso il 5 dicembre 2018 tra e Parte_1 Controparte_1
con conseguente litisconsorzio necessario di quest'ultima rispetto alle Controparte_2 domande oggetto del giudizio arbitrale pendente tra e Controparte_1 Parte_1 ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 9, cod. proc. civ., in ragione della sussistenza del litisconsorzio necessario con rispetto alle domande oggetto del giudizio arbitrale pendente Controparte_2 tra e Controparte_1 Parte_1 nel decidere la causa, anche ai sensi dell'art. 830, secondo comma, cod. proc. civ.: accertare la natura plurisoggettiva complessa, o comunque la causa unica e/o scopo unitario, del contratto di 'cessione di diritti di uso e sfruttamento economico' concluso il 5 dicembre 2018 tra Parte_1 [...] e e in ogni caso accertare il litisconsorzio Controparte_1 Controparte_2 necessario con rispetto alle domande oggetto del giudizio arbitrale pendente Controparte_2 tra e nonché l'improcedibilità di esso per mancata Controparte_1 Parte_1 integrazione del contraddittorio con il litisconsorzio necessario;
in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. del lodo parziale (sezione II B - erroneamente indicata come A -, lettera (C), premesse punti 45-54, valutazioni punti 55-68, conseguenze punti 69-78 e secondo capo del dispositivo), comunicato via p.e.c. il 31 maggio 2023 dal Presidente del Collegio Arbitrale del giudizio arbitrale pendente tra e Controparte_1
in quanto “il merito non poteva essere deciso” Parte_1 accertare e dichiarare per ogni altra ragione la nullità del lodo parziale (sezione II B - erroneamente indicata come A -, lettera (C), premesse punti 45-54, valutazioni punti 55-68, conseguenze punti 69-78 e secondo capo del dispositivo), comunicato via p.e.c. il 31 maggio 2023 dal Presidente del Collegio Arbitrale del giudizio arbitrale pendente tra e con ogni conseguente provvedimento. Controparte_1 Parte_1 Con vittoria di spese, compensi ed espresso riconoscimento del rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA”.
Per Controparte_1
“ Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria deduzione od eccezione, per le ragioni esposte in narrativa, rigettare l'impugnazione del Lodo Parziale promossa da e la correlata istanza ai sensi Pt_1 dell'art. 830, comma 4, c.p.c. perché inammissibili e/o, comunque, infondate” Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento arbitrale.
1. (d'ora in avanti, per brevità, avanzava istanza di Controparte_3 CP_1 arbitrato, ex art. 14 del contratto di cessione di diritti di uso e sfruttamento economico di spazi per lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non all'interno delle due discariche di proprietà di Parte_1
(d'ora in avanti, per brevità, ) stipulato tra la stessa e nonché Pt_1 Pt_1 CP_1 [...]
(d'ora in avanti, per brevità, ), in data 5 dicembre 2018, provvedendo Controparte_2 CP_2 alla nomina dell'arbitro di sua designazione ed alla indicazione della sede dell'arbitrato (all. B e C di parte appellante).
In particolare, con la predetta istanza, domandava al Collegio Arbitrale da costituirsi di: CP_1
i - accertare i molteplici inadempimenti di al Contratto di cessione che si erano sostanziati: Pt_1
pag. 2 ii -nell'ingiustificato rifiuto di di consentire a di effettuare i conferimenti di rifiuti Pt_1 CP_1
'pericolosi' negli spazi da essa acquistati all'interno della discarica per rifiuti pericolosi e non di proprietà della stessa;
Pt_1
iii - nell'ingiustificato rifiuto di di consentire a i conferimenti di rifiuti 'non pericolosi' Pt_1 CP_1 negli spazi che la medesima aveva acquistato all'interno della discarica per rifiuti non pericolosi CP_1 di proprietà della stessa;
Pt_1 iv - nella accettazione da parte di di richieste di conferimento formulate da in Pt_1 CP_2 relazione a rifiuti provenienti da clienti che risultavano già contrattualizzati da in patente CP_1 violazione dell'art.
6.4 del Contratto di Cessione.
Ordinando a di adempiere alle obbligazioni previste a suo carico nel Contratto di cessione Pt_1
e, quindi, di consentire a di effettuare i conferimenti dei rifiuti pericolosi e non pericolosi ai CP_1 termini ed alle condizioni di cui al medesimo Contratto di cessione.
Condannando al pagamento in favore di delle penali previste dall'art. 7.1, lett. B) del Pt_1 CP_1
Contratto di cessione, nonché al risarcimento degli ulteriori danni subiti dalla Società a causa dei predetti inadempimenti di . Pt_1
Con vittoria di spese.
Con atto di risposta a istanza arbitrale notificato in data 20 settembre 2022 eccepiva in via Pt_1 preliminare:
i l'illegittimità delle modalità tramite le quali aveva provveduto all'instaurazione del CP_1 procedimento, contestando la ritenuta violazione degli artt. 809 e 810 c.p.c., in considerazione dell'asserita insussistenza in capo a del potere di designare il proprio arbitro direttamente, ed CP_1 invitare la medesima a disporre la nomina del proprio;
Pt_1
ii l'improcedibilità dell'arbitrato promosso da stante l'assenza dei presupposti di cui all'art. CP_1
816-quater c.p.c., sostenendo la ricorrenza di una ipotesi litisconsorzio necessario con CP_2 in relazione alle domande contenute nell'istanza Arbitrato (all. B) e alla domanda CP_1 riconvenzionale di , litisconsorzio giustificato, aggiuntivamente, dalla natura in tesi Pt_1 plurisoggettiva e inscindibile delle obbligazioni del Contratto di cessione di cui aveva chiesto CP_1
l'adempimento, da cui scaturirebbe l'impossibilità per il costituendo Collegio Arbitrale di pronunciarsi sulle domande di senza la partecipazione nel giudizio di . CP_1 CP_2
Nel merito, , rilevando l'infondatezza delle domande contenute nell'istanza di arbitrato Pt_1 CP_1 formulava altresì domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere l'accertamento della risoluzione del Contratto di cessione per la dedotta impossibilità, totale o quantomeno parziale, di a Pt_1 rendere le prestazioni, a causa del presunto esaurimento degli spazi presenti nella discarica per rifiuti non pericolosi, che sarebbe stato determinato dall'obbligo in capo alla stessa di accettare Pt_1
pag. 3 nella predetta discarica i rifiuti di provenienza pubblica, in forza dei provvedimenti emanati dalla
Pubblica Amministrazione a partire dal 2019.
Nonostante la preliminare eccezione di irritualità della nomina di Arbitro effettuata da con la CP_1 propria comparsa, provvedeva alla designazione di un proprio arbitro, che indicava nella Pt_1 persona del prof. avv. Gaetano Presti.
Indi, stante il mancato accordo tra le parti circa la nomina del Presidente del Collegio arbitrale, CP_1 chiedeva al Presidente del Tribunale di Milano di provvedere, ai sensi dell'art. 810 c.p.c., alla nomina;
nonostante l'opposizione di , con decreto in data 22 novembre 2022, veniva nominata l'avv. Pt_1
RI VA.
In data 3 gennaio 2023, nel corso della prima udienza, tutti gli arbitri accettavano la loro carica, e fissavano per la prosecuzione del procedimento l'udienza del 19 aprile 2023, assegnando alle parti termine per lo scambio di memorie difensive.
A tale udienza, il Collegio riservava la decisione sulle questioni preliminari e pregiudiziali, ed indi, con “lodo parziale” comunicato in data 31 maggio 2023, rigettava all'unanimità l'eccezione di di illegittimità del procedimento di nomina del Collegio Arbitrale per violazione degli artt. Pt_1
809 e 810 c.p.c. ed a maggioranza dei suoi componenti escludeva che ricorresse una ipotesi di litisconsorzio necessario tra e rispetto alle domande formulate dalla CP_1 Pt_1 CP_2
Società con l'Istanza Arbitrato ed alla domanda svolta in via riconvenzionale da . CP_1 Pt_1
Sulla prima eccezione, il lodo impugnato osservava e rilevava quanto segue: “[…] le modalità di nomina osservate dalle parti nel caso concreto non [sono] censurabili, [poiché] in assenza di una specifica indicazione sulle modalità per pervenire alla nomina degli arbitri, [si] ritiene corretto che nella costruzione del Collegio Arbitrale sia data priorità alla nomina ad opera delle parti. In tal senso depone chiaramente anche la lettera della norma, la quale prevede che solo 'in assenza di nomina' ad opera delle parti e ove le stesse non abbiano diversamente disposto, gli arbitri saranno nominati secondo il meccanismo sostitutivo di cui all'art. 810 c.p.c. Al contrario, ove il legislatore ha inteso prevedere un meccanismo sostitutivo della volontà delle parti che operi automaticamente, lo ha espressamente previsto, come nel caso della 'mancata indicazione del numero degli arbitri, ipotesi per la quale è previsto che il Collegio sia composto da tre arbitri” (Lodo Parziale, p. 8-9);
“[n]el caso di specie, ciascuna delle parti ha provveduto alla nomina del proprio arbitro, mentre alla nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente ha provveduto il Presidente del Tribunale di
Milano, previa instaurazione del contraddittorio anche in tale sede. […] Tutti i principi che informano la disciplina dell'arbitrato sono stati [dunque] rispettati. […] Il meccanismo suppletivo previsto dall'art. 810 c.p.c. [può] intervenire solo 'in mancanza di nomina' ad opera delle parti, e non, come sostiene , automaticamente ove la clausola non preveda specifici meccanismi di Pt_1
pag. 4 nomina. Nel caso di specie, le modalità con cui si è giunti alla costituzione del Collegio non hanno comportato la lesione di alcuna prerogativa di e ciò proprio in forza della nomina Pt_1 dell'arbitro dalla stessa operata, nonostante le contestazioni, entro i termini indicati da È la CP_1 stessa a riconoscere di aver provveduto alla nomina del proprio arbitro per garantire il Pt_1 rispetto del principio della parità delle armi, che altrimenti sarebbe stato a suo dire disatteso. Va da sé che, a seguito dell'intervenuta nomina, tale principio non possa dirsi violato” (Lodo Parziale, p.
10).
Avuto riguardo, invece, alla presunta sussistenza di un litisconsorzio necessario tra e CP_1 Pt_1
, il Collegio Arbitrale – nel dichiarare, a maggioranza, infondata la questione – CP_2 osservava che “la semplice circostanza che un giudizio verta su di un rapporto sostanziale plurilaterale non postula necessariamente la sussistenza di un litisconsorzio necessario, il quale si verifica solo se la decisione su tale rapporto sostanziale non possa essere efficace, neppure tra i partecipanti al giudizio, se non in quanto resa nei confronti di tutte le parti del contratto. Al contrario, quando, nonostante la plurisoggettività del rapporto, la pronuncia su di esso possa utilmente regolare i rapporti tra alcuni di quei soggetti, lasciando impregiudicata la posizione degli altri, il litisconsorzio non sarà necessario, ma al più facoltativo [….]. Il fatto che il contratto sia plurilaterale e più parti siano vincolante dalla medesima convenzione di arbitrato non è di per sé sufficiente a costituire un litisconsorzio necessario, per il quale, come visto, è richiesta la sussistenza dell'ulteriore requisito dell'impossibilità di rendere una decisione che non sia unitaria rispetto a tutti i contraenti” (Lodo Parziale, p. 12-13); aggiungendo che: “il fatto che il contratto sia plurilaterale e più parti siano vincolate dalla medesima convenzione di arbitrato non è di per sé sufficiente a costituire un litisconsorzio necessario, per il quale [….] è richiesta la sussistenza dell'ulteriore requisito dell'impossibilità di rendere una decisione che non sia unitaria rispetto a tutti i contraenti”
(sottolineatura aggiunta, Lodo Parziale, p. 13). Soggiungeva quindi: “le posizioni rispettivamente di e rispetto a sono perfettamente scindibili in quanto del tutto CP_1 Controparte_2 Pt_1 autonome le une dalle altre”, e tanto sarebbe stato desumibile sia dagli accordi pregressi intercorsi tra le parti, ma anche da “da numerosissimi […] passaggi del Contratto da cui si evince la totale autonomia e separazione delle rispettive posizioni: le obbligazioni di e di non CP_1 CP_2 sono solidali o in altro modo sovrapponibili, ma specificatamente individuate e autonomamente considerate. [sottolineatura aggiunta]. Non vi sono, pertanto, previsioni contrattuali da cui si possa ritenere che le posizioni di Mida e siano inscindibili” (Lodo Parziale, p. 13- Controparte_2
14). Concludeva pertanto osservando: “non sussist[o]no i presupposti di un litisconsorzio necessario tra in relazione al Contratto: la ragione per la quale le parti Controparte_4 hanno deciso di sottoscrivere un contratto plurisoggettivo, invece di contratti separati (come peraltro pag. 5 già avevano fatto in passato), può essere rinvenuta in una mera convenienza pratica di discutere e sottoscrivere un unico testo contrattuale, ma dal tenore del Contratto e dall'interpretazione sistematica dello stesso si tratta di diritti e obblighi autonomi e distinti che ben possono essere decisi separatamente. […] Ne consegue che la domanda di adempimento di può essere decisa senza CP_1 la partecipazione in giudizio di poiché non ha alcun impatto sulla stessa Controparte_2
[….]. Parimenti la domanda di risoluzione proposta da in via riconvenzionale nei confronti Pt_1 di e di ben può essere decisa in questa sede nei confronti della sola CP_1 Controparte_2
posto che, come dimostrato, le posizioni di e di rispetto a CP_1 CP_1 Controparte_2
sono ben distinte e autonome” (Lodo Parziale, p. 17). Pt_1
Indi, con separata ordinanza n. 1/2023, comunicata alle parti in pari data, il Collegio Arbitrale, tenuto conto della decisione assunta con il Lodo Parziale, rilevato che “sebbene […] non si ritenga che nel caso di specie sussista un litisconsorzio necessario tra le parti che hanno sottoscritto il Contratto oggetto del procedimento, ciò non di meno il Collegio, all'unanimità, ritiene che nel caso di specie la trattazione congiunta delle domande rivolte da anche nei confronti di Pt_1 CP_2
seppure non doverosa, potrebbe essere opportuna, se non altro in ottica di economia
[...] processuale e di coerenza tra giudicati, avendo tutte le domande per oggetto le pattuizioni contrattuali analoghe e fatti, in larga parte, sovrapponibili”, invitava “la parte più diligente” a provvedere alla chiamata in causa di , assegnando a quest'ultima termine per il deposito CP_2 della sua memoria di costituzione e alle altre parti ( e ) termini per l'eventuale deposito CP_1 Pt_1 delle rispettive memorie di replica e rinviando la causa per la trattazione delle istanze istruttorie all'udienza del 12 ottobre 2023 (udienza poi anticipata, a fronte di apposita istanza formulata da CP_1 al 19 settembre 2023).
Né né tantomeno provvedevano nei modi e nei tempi assegnati alla chiamata di CP_1 Pt_1
Salvaguardia.
In data 6 settembre 2023, le parti formulavano istanza congiunta di rinvio dell'udienza fissata per il giorno 19 settembre 2023 a data successiva al 19 novembre 2023, rappresentando che i soci di avevano raggiunto un accordo che, tra le altre cose, prevedeva la composizione bonaria di Pt_1 tutte le controversie pendenti, compresa quella oggetto del procedimento arbitrale.
Con ordinanza n. 4/2023, il Collegio Arbitrale, in accoglimento della predetta istanza, ha rinviato l'udienza già fissata per il giorno 19 settembre 2023 al 23 novembre 2023.
A fronte del mancato raggiungimento di un'intesa tra i soci di in ordine a taluni elementi Pt_1 dell'accordo transattivo, in data 23 novembre 2023 si è tenuta l'udienza di prosecuzione del procedimento arbitrale, durante la quale ha riferito di aver provveduto alla notificazione Pt_1
pag. 6 dell'atto di impugnazione del , con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia Parte_2 dello stesso.
Con atto di citazione notificato in data 23 novembre 2023, ha impugnato il Pt_1 Parte_2 nella parte in cui il Collegio Arbitrale ha escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra in relazione alle domande svolte dalla Società con l'Istanza Arbitrato CP_1 Parte_3 CP_2 ed alla domanda riconvenzionale di . CP_1 Pt_1
A fondamento del gravame proposto, ha dedotto: Pt_1
(i) in via preliminare, che – mentre la decisione del Collegio Arbitrale di escludere la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra “affronta in effetti parte del merito e si CP_1 Parte_4 pronuncia negando la natura e la causa del Contratto” e, dunque, costituisce a tutti gli effetti un lodo parziale, come tale, suscettibile di essere immediatamente impugnato – la decisione assunta in ordine alla legittimità della composizione del Collegio Arbitrale avrebbe natura di lodo non definitivo e, rispetto ad essa, “valuterà l'unitaria impugnazione di detta pronuncia con il lodo definitivo” Pt_1
(Citazione, p. 16-17);
(ii) nel merito, che la decisione assunta dal Collegio Arbitrale in ordine all'eccepita sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra e , sarebbe nulla: CP_1 Controparte_2 Pt_1
(a) ai sensi dell'art. 829, comma 3 prima parte, c.p.c., per violazione “delle regole di diritto relative al merito della controversia” e, segnatamente, per “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,
1363, 1367 e 1369 cod. civ., nonché dei principi generali in materia di interpretazione del contratto,
e degli artt. 1292 e 1306 cod. civ.” (Citazione, p. 18 e ss.);
(b) ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 9, c.p.c. per “mancata osservanza del principio del contraddittorio e, per quanto occorrer possa, per violazione o falsa applicazione degli artt. 101-102 cod. proc. civ., nonché 816-quater cod. proc. civ.” (Citazione, p. 43 e ss.);
(c) in via subordinata, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4 c.p.c., perché il Collegio Arbitrale avrebbe “deciso il merito della controversia quando non poteva esserlo” (Citazione, p. 47 e ss.).
Con contestuale istanza ai sensi dell'art. 830, comma 4, c.p.c., chiedeva alla Corte d'Appello Pt_1 di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del Lodo Parziale
Nel giudizio di impugnazione così radicato si costituiva rilevando la radicale inammissibilità CP_1
e, comunque, l'infondatezza dell'impugnazione promossa da controparte, oltre che dell'istanza formulata da ai sensi dell'art. 830, comma 4, c.p.c. Pt_1
L'istanza di sospensione di esecutività del lodo veniva dichiarata inammissibile da questa Corte, rilevando che “non risulta in atti il decreto con il quale il lodo parziale impugnato sarebbe stato reso esecutivo dal competente tribunale ai sensi dell'art. 825 c.p.c.: pertanto in difetto di prova pag. 7 dell'exequatur, il lodo impugnato non è suscettibile di essere posto in esecuzione. E, dato il suo contenuto, si dubita della stessa sua possibilità di ottenere l'exequatur”.
Con la medesima ordinanza, la Corte di Appello, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 4 giugno 2025, rinviata d'ufficio al 18 giugno 2025, assegnando alle parti termini di legge per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.
Espletati tali incombenti, la causa veniva riservata in decisione.
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Ritiene la Corte, con apprezzamento assorbente, che la decisione impugnata, al di là del nomen iuris di “Lodo parziale”, attribuitole dal Collegio arbitrale, configuri un lodo non definitivo, in quanto, lungi dall'affrontare e decidere una questione di merito, ha unicamente proceduto all'interpretazione sistematica del contenuto dell'accordo negoziale tra le parti, per inferirne l'autonomia e la scindibilità delle posizioni dei diversi contraenti nei confronti della concedente , ritenendo dunque Pt_1 insussistente la qualità di litisconsorte necessario di , nei cui riguardi, peraltro, nessuna CP_2 domanda risulta chiaramente ed autonomamente avanzata né con l'istanza di lodo né tanto CP_1 meno con la memoria di risposta di , nella quale la stessa ha, peraltro, avanzato domanda di Pt_1 risoluzione del contratto intervenuto con per effetto di impossibilità sopravvenuta di CP_1 adempimento, come sopra riportato.
Invero, la distinzione tra lodo parziale e lodo non definitivo appare di fondamentale importanza per decidere dell'impugnazione proposta da , in quanto il lodo parziale – decidendo una o più Pt_1 delle questioni di merito sollevate dalle parti – è immediatamente impugnabile, mentre il lodo non definitivo, ai sensi dell'art. 827 comma terzo c.p.c., è impugnabile unicamente soltanto unitamente al lodo definitivo.
La distinzione è chiaramente segnata da una recentissima pronuncia della Suprema Corte (Cassazione civile sez. I - 12/05/2025, n. 12600 ), che con ampio riferimento ad altri conformi precedenti, in parte motiva ha affermato:
“5.1. L'art. 827 comma 3 c.p.c. distingue tra:
i) il lodo che decide parzialmente il merito della controversia, il quale è immediatamente impugnabile (c.d. lodo parziale);
ii) il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale, il quale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo (c.d. lodo non definitivo).
Si ha un lodo parziale quando gli arbitri decidono solo una parte delle domande proposte, non esaurendo il mandato a decidere l'intera controversia, mentre si ha un lodo non definitivo quando esso risolve una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito.
La distinzione assume rilevanza fondamentale poiché determina l'immediata impugnabilità (lodo parziale) o meno (lodo non definitivo) della statuizione degli arbitri. Il lodo parziale produce effetti nella sfera giuridica pag. 8 sostanziale delle parti, dal momento che con esso si decide su un diritto e genera, pertanto, una soccombenza immediata ed effettiva. Il lodo non definitivo, invece, ha il solo effetto di esaurire il potere decisorio dell'arbitro su una determinata questione, pregiudiziale di rito o preliminari di merito, quali, a mero titolo esemplificativo, la competenza, la giurisdizione o la prescrizione. [sottolineatura aggiunta].
5.2. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 23463 del 18.11.2016 (in conformità Cass. 18507/2020), hanno affermato che non è immediatamente impugnabile il lodo che decide: 1) una questione preliminare di merito
(ad esempio, di prescrizione) o pregiudiziale di rito (ad esempio, la competenza, giurisdizione etc.), senza decidere alcuna delle domande di merito proposte ("Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia, immediatamente impugnabile a norma dell'art. 827 comma 3 c.p.c., è sia quello di condanna generica ex art. 278 c.p.c., sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l'intero giudizio, non essendo immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari");
2) sull'esistenza o validità della clausola compromissoria, poiché la questione ha natura pregiudiziale di rito in quanto funzionale all'accertamento della potestas iudicandi degli arbitri ("Nel giudizio arbitrale, la questione concernente l'esistenza o la validità della convenzione giustificativa della potestas iudicandi degli arbitri ha natura pregiudiziale di rito, in quanto funzionale all'accertamento di un error in procedendo che vizia una decisione giurisdizionale, e può essere oggetto di lodo non definitivo, come tale non immediatamente impugnabile") e quindi, poiché l'arbitrato svolge una funzione sostitutiva del giudizio davanti al giudice togato, laddove gli arbitri affermino la propria competenza, in forza della ritenuta validità della clausola arbitrale o perché la controversia rientri nei limiti oggettivi dell'accordo arbitrale, la questione risolta nel lodo non definitivo non attiene al merito della controversia ma riveste natura processuale, trattandosi di comprendere su quella controversia sia devoluta alla decisione di arbitri o dell'autorità giudiziale. In ordine a tale secondo profilo, già con la sentenza n. 24153/2013, si era affermato che l'eccezione di compromesso deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, in considerazione della natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
Inoltre, già con la sentenza n. 16963/2014, le Sezioni Unite avevano chiarito che la nozione di lodo parziale autonomamente impugnabile, stabilita dal citato art. 827 c.p.c., non coincide esattamente con quella di sentenza non definitiva di cui all'art. 279 secondo comma c.p.c., la quale, a differenza del lodo arbitrale, può essere oggetto di impugnazione immediata (ai sensi del comma quarto della stessa norma) non solo nel caso previsto al n. 2) in cui la sentenza definisca il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito, ma anche nel caso di cui al n. 4), allorquando il giudice, con sentenza, risolva questioni pregiudiziali o preliminari di merito, senza, tuttavia, definire il giudizio. Questa Corte a S.U. ha inoltre chiarito che, con riferimento al lodo parziale, la scelta del legislatore è stata quella di limitare l'autonoma impugnazione ai soli lodi che in concreto hanno definito il giudizio quantomeno relativamente ad una o più domande e risponde alla ragionevole esigenza di evitare la proliferazione di giudizi di impugnazione che potrebbero rivelarsi del tutto inutili, in contrasto con la ratio deflattiva dell'arbitrato, dandosi continuità
a detto orientamento, secondo cui il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. 827, terzo pag. 9 comma, c.p.c., solo nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l'esecutività che il lodo stesso può assumere in questa ipotesi, mentre l'immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni insorte nel procedimento arbitrale, ma senza definire il giudizio Sempre questa Corte (Cass. 8457/2014) ha chiarito, in motivazione, che il dictum arbitrale, pur relativo a una questione relativa alla validità della clausola compromissoria e alla competenza degli arbitri, incide parzialmente sul merito (cfr., Cass., 19 agosto 2004, n. 16205, in motivazione), laddove, avendo escluso il potere di decidere degli arbitri in relazione a una specifica domanda, pronunci in maniera definitiva su tale domanda, di talché non può dubitarsi della sua immediata impugnabilità.[sottolineatura aggiunta].
5.3. Deve quindi darsi continuità all'orientamento inaugurato dalla citata Cass. n. 16963/2014 secondo cui il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. 827, terzo comma, cod. proc. civ., solo nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l'esecutività che il lodo stesso può assumere in questa ipotesi, mentre l'immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni insorte nel procedimento arbitrale, ma senza definire il giudizio (Cass.
28190/2020).
Dunque, al fine dell'autonoma impugnabilità del lodo parziale, l'unico parametro da osservare è la verifica che quel lodo abbia definito in tutto o in parte il giudizio, indipendentemente dalla natura di rito o di merito delle questioni trattate.
Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. 827, comma 3, c.p.c., solo nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l'esecutività che lo stesso può assumere in questa ipotesi, mentre l'immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni pregiudiziali o preliminari di merito senza definire il giudizio (Cass. 28190/2020; Cass.
16963/2014). Inoltre, nel giudizio arbitrale, la questione concernente l'esistenza o la validità della convenzione giustificativa della "potestas iudicandi" degli arbitri ha natura pregiudiziale di rito, in quanto funzionale all'accertamento di un "error in procedendo" che vizia una decisione giurisdizionale, quale è il lodo (Cass. S.U. 23463/2016)”.
Orbene, nella specie, applicando i principi enunciati dalla giurisprudenza sopra richiamata, vi è da rilevare che il Collegio arbitrale – al di là della necessaria disamina del contenuto negoziale, che non condivisibilmente parte impugnante ritiene concretare un “anticipo” della decisione sul merito1 - non si è pronunciato su temi afferenti al merito della vicenda, ma unicamente sulla scindibilità delle posizioni delle società concessionarie a fini prettamente processuali. Prova ne è che in alcun modo potrebbe sostenersi una immediata incisione della sfera giuridica soggettiva delle parti in lite per effetto della pronuncia in oggetto, ed alcuna delle statuizioni contenute nel “lodo parziale” si presenta suscettibile di divenire immediatamente esecutiva.
Inoltre, sebbene parte impugnante affermi, alle pagg. 19 e 20 del proprio scritto conclusionale, che
“la qualificazione del rapporto dedotto in causa decide una parte “del merito”, ed ancora, che la tale qualificazione vincola il Collegio arbitrale a pronunciarsi sui restanti temi in base a siffatta statuizione non più modificabile, né in corso di giudizio né con il lodo definitivo” (sottolineatura aggiunta), e soggiunga, a pagina 20 secondo capoverso, che senza dubbio una pronuncia parziale nel senso proprio del termine vi sarebbe stata se le parti avessero chiesto specifico accertamento circa la natura di rapporto trilaterale plurisoggettivo unitario tra – – , data la causa del Pt_1 CP_1 CP_2 medesimo, che viene indicata come divisionale, è dato inconfutabile che quanto oggetto di domanda da parte di entrambe le parti in questa sede non implica l'adozione di statuizioni destinate ad incidere sulla situazione giuridica soggettiva di , se non incidenter tantum, e senza effetto di CP_2 giudicato.
Oggetto principale della lite introdotta da infatti, è il rifiuto di di concederle gli spazi CP_1 Pt_1 promessi con il contratto inter partes, inadempimento che si sarebbe in parte verificato con la decisione di di concedere gli spazi promessi ad altri, e nella specie a , Pt_1 CP_2 relativamente a clienti già “contrattualizzati” da Ma ciò non implica che la decisione invocata CP_1 sia destinata ad incidere negativamente sulla posizione di , nei cui confronti, peraltro, CP_2
l'ordinanza n. 1/2023 avrebbe potuto rappresentare strumento per estendere l'accertamento in via di mera opportunità.
Invece, all'opposto, nessuna delle parti ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei riguardi di
, con comportamento processuale che appare senz'altro contraddire l'assunto di CP_2 necessaria ed anzi indispensabile partecipazione di detta parte al procedimento, o comunque, la sussistenza di un reale interesse di ad ottenere una decisione opponibile anche a Pt_1
. CP_2
Si rileva peraltro, in ipotesi, che una eventuale pronuncia che avesse accertato l'avvenuta violazione dei diritti acquisiti da per effetto di uno sbilanciamento divisorio a favore di , altro CP_1 CP_2 non avrebbe costituito se non il rilievo di un inadempimento di , e come tale, infatti, è stato Pt_1 dedotto in lite da CP_1
Né tale pronuncia influirebbe in alcun modo rispetto alla costituzione o al mutamento del rapporto trilatero rispetto a . CP_2
Del resto, come ha ben chiarito la Cassazione con l'ordinanza n. 24170 del 30 ottobre 2020, “In tema di litisconsorzio necessario, questo ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, solo pag. 11 quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, e in particolare quando l'azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti. Non sussiste invece litisconsorzio necessario quando il giudice procede, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, poiché gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo ma restano limitati alle parti in causa. L'accertamento relativo alla sussistenza o meno di una situazione di litisconsorzio necessario va effettuato sulla base del petitum, ovvero in base al risultato effettivamente perseguito in giudizio dall'attore, distinguendo l'effettiva domanda da ciò che viene addotto solo per una decisione incidentale ad essa finalizzata. Il litisconsorzio necessario è quindi configurabile solo in riferimento alle domande principali proposte dalle parti, e non su quanto viene dedotto soltanto incidenter tantum. Nel caso di domanda di accertamento della validità ed efficacia di un contratto preliminare proposta non in via autonoma ma al solo fine strumentale di ottenere la declaratoria di nullità di un successivo atto di donazione avente ad oggetto il medesimo bene, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che erano parti del contratto preliminare, trattandosi di un accertamento meramente incidentale privo degli effetti del giudicato” (sottolineature aggiunte).
Nel caso di specie, la necessità (ma solo opportunità) di contraddittorio pare essere stata correttamente apprezzata dal Collegio Arbitrale con accertamento destinato a non sfociare in alcuna pronuncia destinata a passare in giudicato nei confronti del terzo non ha partecipato alla lite: ed infatti, neppure parte impugnante ha indicato con precisione quali future pronunce di merito sarebbero definitivamente incise, o vincolate, per effetto della decisione impugnata.
Una situazione di litisconsorzio necessario, in ogni caso, non è obbligatoriamente configurabile in ogni caso in cui si sia in presenza di una fattispecie trilatera, come ha efficacemente chiarito Cass.,
Sezioni Unite, n. 11523, del 14 maggio 2013, la quale ha stabilito, proprio in un caso in cui la trilateralità era evidente, che “nel giudizio avente ad oggetto la simulazione relativa di una compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente, l'alienante non riveste la qualità di litisconsorte necessario, se nei suoi confronti il contratto sia stato integralmente eseguito, mediante adempimento degli obblighi tipici di trasferimento del bene e di pagamento del prezzo, e non venga dedotto ed allegato l'interesse dello stesso ad essere parte del processo, ovvero la consapevolezza e volontà del venditore di aderire all'accordo simulatorio (…); d'altro canto, l'attuazione dei principi del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., impone un contemperamento tra le esigenze di natura pubblicistica del litisconsorzio necessario ed il dovere del giudice di verificare preliminarmente la pag. 12 sussistenza di un reale interesse a contraddire in capo al soggetto pretermesso” (sottolineatura aggiunta).
Più recentemente, sempre al medesimo proposito, Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4849 del 16 febbraio 2023 ha affermato che: “Sussiste la necessità di rispettare il litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti, così che non ricorre tale esigenza allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, il quale, peraltro, non subisce alcun pregiudizio, stante l'inidoneità dell'accertamento incidentale a costituire giudicato nei suoi confronti. (Principio affermato in tema di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2392 c.c., nella quale si invocava la nullità di una transazione al limitato fine di dimostrare la violazione dei doveri gestori commessa dai convenuti, con conseguente esclusione della necessità di partecipazione al giudizio da parte del terzo contraente)”.
L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile, posto che le valutazioni di merito contenute nella pronuncia impugnata non sono suscettibili di passare in giudicato o di divenire immediatamente esecutive nei confronti di alcuno, né determinano modificazione del rapporto sottostante nei confronti della terza pretermessa, ma sono valutazioni effettuate soltanto in funzione della preliminare decisione in rito circa la necessità o meno dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta, il cui concreto interesse a partecipare al presente procedimento non è stato chiaramente allegato né tanto meno dimostrato, non potendo ricavarsi lo stesso, in via meramente astratta, in ragione della funzione “divisoria” che viene attribuita all'accordo trilatero intervenuto tra le parti.
Le spese processuali vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e, quindi, poste a carico di Pt_1
(parte soccombente). La liquidazione avviene nella misura di cui in dispositivo, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile non elevato) come previsti dal
DM del 13/08/2022 n. 149, avuto ulteriore riguardo alle questioni affrontate e all'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'impugnazione proposta da avverso il “lodo parziale” Parte_1 pronunciato in data 20 novembre 2023, ai sensi dell'art. 827 comma terzo c.p.c.; pag. 13 2. rimette ogni altra decisione al definitivo;
3. condanna al pagamento, in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_3 giudizio di impugnazione, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre IVA CPA
e spese generali come per legge.
Così deciso in Milano, il 18 giugno 2025.
Il Presidente est.
ND RI
pag. 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, parte impugnante rileva come il percorso motivazionale del lodo impugnato “accede al merito e ha natura corrispondente alla deno vvedimento in quanto per poter accertare l'assenza del litisconsorzio necessario con il Collegio si è dovuto pronunciare – avvertendo Controparte_2
l'esigenza di riconoscerlo – su alcuni temi di merito della controversia”, decidendo così “una parte del merito” e vincolandosi “a pronunciarsi sui restanti temi in base a siffatta statuizione non più modificabile” (conclusionale Sovreco, p. 18-19)”. pag. 10