Sentenza 19 gennaio 1999
Massime • 3
Con riguardo alla questione pregiudiziale in senso logico, l'efficacia del giudicato copre, in ogni caso, non soltanto la pronuncia finale ma anche l'accertamento che si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico - giuridico della pronuncia medesima. Con riguardo, invece, alla questione pregiudiziale in senso tecnico disciplinata dall'art. 34 cod. proc. civ. ed indicante una situazione che pur rappresentando un presupposto dell'effetto dedotto in giudizio è tuttavia distinta ed indipendente dal fatto costitutivo sul quale tale fatto si fonda, detta situazione è oggetto solo di accertamento incidentale (inidoneo a passare in giudicato), tranne che una decisione con efficacia di giudicato sia richiesta per legge o per apposita domanda di una delle parti.
La riproduzione della procura a ricorrere per cassazione a margine della copia notificata all'intimato, certificata conforme all'originale, comprova il conferimento di essa in data anteriore alla notificazione del ricorso.
La procura per ricorrere per cassazione apposta a margine o in calce al ricorso e priva di data, deve presumersi in base l'"id quod plerumque accidit" rilasciata in data posteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/1999, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MO IG, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 125, presso lo studio dell'avvocato PUJATTI MARIA CRISTINA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ROBERTO PETIZIOL, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO GI;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 05095/96 proposto da:
LO GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO IMBARDELLI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLO PRIMOSIG, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MO IG, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 125, presso lo studio dell'avvocato PUJATTI MARIA CRISTINA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ROBERTO PETIZIOL, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 423/95 della Corte d'Appello di TRIESTE, emessa il 20/10/95 e depositata il 05/12/95 (R.G. 85/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/98 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Roberto PETIZIOL;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MO UI conveniva davanti al Tribunale di Udine UR Giorgio, per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di affitto 30 novembre 1979 dell'azienda denominata "Caffè Gambrinus", sita in Latisana, per l'inadempimento dell'affittuario ad alcune clausole contrattuali, con la conseguente condanna al rilascio dell'esercizio.
Il convenuto, eccependo che l'azienda era già di sua proprietà per averla acquistata da TE LD e che quindi gli era stato locato soltanto l'immobile, deduceva che al locatore competevano i soli aumenti previsti dalla legge 27 luglio 1978 n. 392. Negando inoltre la responsabilità per le inadempienze contestategli, proponeva domanda riconvenzionale per il rimborso delle spese sostenute riguardo al servizio di riscaldamento.
Con sentenza immediatamente esecutiva del 24 ottobre 1985 l'adì to Tribunale accoglieva la domanda del MO, condannando il UR al rilascio dell'azienda e alle spese di lite.
L'appello proposto da quest'ultimo era, nella resistenza del MO, accolto parzialmente dalla Corte triestina, con sentenza del 16 dicembre 1986, che condannava l'appellato a corrispondere la somma di lire 958.843 nonché l'appellante a pagare i due terzi delle spese di entrambi i gradi del giudizio, confermando nel resto il provvedimento impugnato.
Riteneva il giudice del gravame che il contratto "de quo" fosse non una locazione immobiliare ma un affitto di azienda;
che le inadempienze dell'affittuario (il quale non aveva soddisfatto ne' l'aggiornamento del canone ne' le garanzie concordate) fossero tali da giustificare la risoluzione del rapporto;
che andava accolta la domanda riconvenzionale dell'appellante, con rivalutazione ed interessi.
Proponeva ricorso per cassazione il UR, denunciando plurime violazioni di legge (artt. 112, 113, 115, 132 n. 4 c.p.c.) e vizio di omessa motivazione sul punto decisivo della natura del contratto, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Lamentava in sintesi il ricorrente che il giudice dell'appello, uniformandosi a quello di primo grado, avesse qualificato il suddetto contratto come affitto di azienda, stante la sua chiara formulazione letterale, e non invece come locazione di immobile ad uso non abitativo, secondo quanto emergeva chiaramente dal contratto intercorso nella stessa data tra il TE e lo stesso UR;
e che conseguentemente avesse applicato al rapporto una disciplina non pertinente, giungendo a conclusioni ed a statuizioni illegittime e contraddittorie.
Questa Corte Suprema, con sentenza n. 2629 del 1992, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa a una diversa Sezione della Corte d'Appello di Trieste;
la quale ultima, con la sentenza ora impugnata, emessa il 5 dicembre 1995, ritenuta la locazione di immobile, ha rigettato la domanda di risoluzione e rilascio e confermato la condanna del MO al pagamento, in favore del UR, di lire 958.843, oltre agli interessi legali dal 29 luglio 1981 al saldo.
Ricorre il MO, sulla base di tre motivi. Resiste il UR con controricorso e contestuale ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. A quest'ultimo risponde con controricorso il MO, che ha pure depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Previa la riunione delle separate impugnazioni (art. 335 c.p.c.), rilevasi che l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, conseguente, ad avviso dell'intimato UR, alla nullità della procura a margine, priva di data e quindi carente del requisito della specialità (art. 365 c.p.c.), è infondata. Infatti, da un lato vale la ragionevole presunzione, fondata sull'"id quod plerumque accidit", che la procura, benché priva di data, peraltro non richiesta a pena di nullità, sia stata rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata (Cass. 3 giugno 1996 n. 5092); dall'altro la riproduzione della stessa a margine della copia, certificata conforme all'originale, notificata al UR offre la certezza che sia stata altresì conferita in data anteriore alla notificazione del ricorso (Cass.22 gennaio 1994 n. 629). Col primo motivo del ricorso principale il MO, denunciando la violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 1362 e ss. c.c. nonché il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3, 4 e 5), sostiene che la Corte di merito, dovendo stabilire la natura giuridica del contratto (affitto di azienda o locazione d'immobile), invece di attenersi al criterio interpretativo suggerito dalla Cassazione nella sua sentenza di annullamento con rinvio, di trarre cioè dal contratto TE -UR, per identificare la volontà insita nel contratto MO- UR, solo argomenti di prova, non ha prestato alcuna attenzione al testo letterale di quest'ultimo, che deponeva per un affitto e non per una locazione, concludendo affrettatamente che esso "ebbe semplicemente un'erronea qualificazione dalle parti stipulanti". Col secondo motivo, allegando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132 n. 4, 244, 245, 246 e 384 c.p.c. e 2697 c.c., un'ulteriore violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e ancora una volta il vizio di omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della causa (art. 360 n. 3, 4 e 5), il MO, dopo aver ribadito che la Cassazione non enunciò alcun principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio, ma solo dispose che, per valutare compiutamente il contratto MO -UR, oggetto di causa, dovesse esaminarsi anche il coevo contratto TE- UR, lamenta che il giudice "a quo" abbia dato ingresso, nonostante la sua opposizione, a una prova testimoniale inammissibile per la sua totale irrilevanza, giacché riflettente il contenuto, pacifico e incontroverso, del contratto TE- UR;
per giunta ammettendo a deporre lo stesso TE, avente interesse nella causa quale parte del contratto di cessione di azienda, e travisando la testimonianza di UR IS, la quale non aveva mai detto di aver prestato al fratello, per l'acquisto dell'azienda, trenta milioni.
L'erronea valutazione delle prove ha indotto il giudice di merito ad affermare che nello stesso giorno il UR acquistò due volte l'azienda e che fu un vero acquisto solo il primo, senza nulla aggiungere o precisare circa il procedimento logico formativo del contratto MO-UR, se si eccettui l'insignificante cenno a una sua "erronea qualificazione".
Bisognava invece spiegare, prosegue il ricorrente, perché il UR, avendo appena acquistato l'azienda dal TE, sottoscrisse poi un contratto definito di affitto di azienda, nel quale si dava atto che proprietario di quest'ultima era il MO. Se attraverso una rigorosa interpretazione del contratto MO-UR, conclude il ricorrente, si rileva l'esistenza di un affitto di azienda, permanendo un contrasto tra i due contratti, toccava al UR offrire una spiegazione idonea a invalidare il secondo, del cui inadempimento si discute.
Col terzo mezzo infine, denunciando la violazione della legge 27 luglio 1978 n. 392 (art. 360 n. 3 c.p.c.), il MO assume che, in conseguenza della vera natura del contratto (affitto di azienda e non locazione di immobile), le dedotte inadempienze, circa l'adeguamento del canone e la consegna delle cambiali, costituiscono ragione di risoluzione del medesimo, come rettamente deciso dai primi giudici.
Il ricorso principale è infondato.
Questa Corte Suprema, con la sentenza n. 2629 del 1992, accogliendo il ricorso del UR, il quale, come già ricordato in narrativa, si era doluto che il giudice dell'appello, uniformandosi a quello di primo grado, avesse qualificato il contratto "come affitto di azienda, stante la sua chiara formulazione letterale, e non invece come locazione di immobile ad uso non abitativo, come emergeva chiaramente dal contratto intercorso nella stessa data tra tale TE e lo stesso UR", sottolineò che "il contratto MO-UR, pur essendo intestato come cessione di azienda, contrasta con il contratto TE-UR, stipulato anch'esso in data 30.11.1979, dal quale risulta che l'azienda è stata oggetto di trasferimento tra questi ultimi".
L'impugnata sentenza non aveva "tenuto conto di tale decisiva circostanza", affermando l'inopponibilità al MO, come "res inter alios acta", del contratto TE-UR, quando invece non si trattava affatto "di verificare la opponibilità o meno del contratto TE-UR agli attuali litiganti, bensì di accertare, al di là della forma letterale, l'esatta portata del contratto MO-UR, dato che già il primo ha per oggetto la cessione dell'azienda Gambrinus". E pertanto "tale verifica potrà eventualmente comprendere le risultanze delle prove testimoniali inutilmente richieste dal UR e volte appunto a dipanare il contrasto fra due contratti, di pari data e che pretendono di avere lo stesso oggetto". Benvero "il suddetto accertamento è stato chiesto in via principale nelle conclusioni dell'appellante in secondo grado, ribadendo istanze già formulate in prime cure". All'individuazione della vera volontà delle parti sottesa al contratto definitivo di "affitto di azienda", intervenuto tra il MO e il UR nella stessa data (30 novembre 1979) del contratto di "cessione di azienda" stipulato tra il TE e il UR, non poteva dunque pervenirsi, secondo la sentenza di annullamento, se non attraverso la comparazione e la contestuale disamina dei due contratti, per scoprirne le interdipendenze, le incompatibilità e i reciproci condizionamenti.
Nella stessa motivazione di accoglimento del ricorso, a ben vedere, era implicito il concetto che, se la tesi sempre sostenuta dal UR (di non aver tolto in fitto l'azienda per averla già comprata dal TE) avesse ricevuto conforto probatorio, sarebbe apparso giuridicamente poco plausibile e logicamente poco credibile il successivo "affitto", da parte del UR, della medesima azienda, di guisa che il contratto così definito avrebbe potuto assumere un significato ben diverso da quello desumibile dal suo puro tenore letterale.
Ben s'intende come, nella prospettiva ermeneutica suggerita, quale esatto criterio di ricerca del contenuto del contratto controverso, da questa Corte Suprema, l'elemento rigorosamente letterale potesse rivelarsi, pur nella sua estrema chiarezza, alla fine fallace, ovvero non corrispondente alla volontà delle parti, ma rispecchiante invece una mera apparenza, giacché proprio la lettera dei due contratti, "che pretendono di avere lo stesso oggetto", li poneva in insanabile contrasto, per cui l'interprete non avrebbe potuto risolvere quest'ultimo se non sacrificando la prima. Del resto questa Corte di legittimità implicitamente rimproverò al giudice di merito, per l'appunto, l'errore di avere "interpretato secondo il dato letterale" il contratto oggetto di causa, tra MO e UR, laddove avrebbe dovuto accertare la sua reale portata "al di là della forma letterale", ossia, è facile intendere, non attraverso una sua autonoma considerazione ma mercè la comparazione del contratto TE-UR e alla luce di quest'ultimo, che avrebbe potuto assumere anche un rilievo decisivo, tale da elidere del tutto ogni contrario argomento desumibile dalla mera letteralità della scrittura MO-UR. Orbene il giudice di rinvio, chiamato "ad un nuovo esame della vicenda, alla luce dei rilievi e degli indirizzi sopraesposti", ben cogliendo lo spirito della sentenza di annullamento, ha concluso a sua volta, all'esito anche delle nuove attività istruttorie, trattarsi, al di là delle espressioni adoperate dalle parti, di una locazione di immobile, ciò per la fondamentale ragione che l'azienda era "già nel possesso e proprietà del UR, per acquisto avvenuto nello stesso giorno dal titolare, legittimato alla vendita, sig. LD TE".
Se da un lato è indiscutibile la "contraddizione assoluta tra i contratti", stando alle formali pattuizioni, dall'altro solo "il contratto TE-UR ha i connotati dell'autenticità, nel senso che le parole che vi si leggono (...) corrispondono alla realtà dei fatti"; mentre "altrettanto non è a dirsi dell'altro contratto, che direttamente interessa questa causa, dove le parti adottano termini ed espressioni impropri, i quali non riflettono la realtà e verosimilmente quindi neppure le loro intenzioni". Tale convincimento è ispirato alla Corte d'Appello dalle deposizioni dei testi, secondo cui "quando il UR sottoscrisse il contratto col MO, era già proprietario delle attrezzature, appena acquistate dal TE"; e specie dalla parola di UR IS, "la quale depone di aver prestato lire trenta milioni al fratello, perché questi acquistasse, appunto, l'azienda del TE", corrispettivo che si spiega "solo se rapportato a un effettivo acquisto di azienda, perché per una locazione non avrebbe senso", e comprova "che effettivamente si operò un trapasso di beni tra le parti"; sicché può ben dirsi il contratto fra il UR e il TE "vero (...) non simulato ne' erroneamente qualificato (...), vero acquisto di azienda per il corrispettivo (idoneo) pagato effettivamente dal UR al TE", laddove "il secondo ebbe semplicemente un'erronea qualificazione delle parti stipulanti". Il pensiero del giudice "a quo" può insomma così meglio riassumersi:
la "cessione di azienda" tra TE e UR precede cronologicamente l'"affitto di azienda" tra MO e UR;
dei due contratti soltanto il primo fu vero e reale, per davvero cioè consacrò tra le parti il trasferimento della proprietà dell'azienda dal titolare TE ("legittimato alla vendita") al UR;
per conseguenza, col secondo contratto, che direttamente interessa la presente causa (nel quale i termini usati dalle parti "non riflettono la realtà") il UR non poteva rendersi affittuario di un'azienda di cui aveva già acquistato poco prima, nello stesso giorno, la proprietà.
Conclusivamente il cd. "affitto di azienda" ebbe in realtà ad oggetto soltanto l'immobile nel quale l'azienda era ubicata, funzionale alla gestione della stessa.
Appurato così che il contratto dedotto in causa dal MO è una locazione d'immobile ad uso diverso da abitazione, come definito e regolato dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, la Corte di rinvio esclude che le dedotte inadempienze siano causa di risoluzione, "perché l'art. 32 stabilisce che, per il periodo anteriore al 31.1.1985, le variazioni in aumento del canone, a domanda, non possono essere superiori al 75 per cento di quelle ISTAT e, secondo gli artt. 11, 27 e 41, il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità di canone"; nulle essendo "le clausole in contrasto con le citate cogenti disposizioni di legge". Così ricostruito l'itinerario argomentativo della sentenza impugnata (che ha fatto emergere, nella sostanza, un contratto di locazione di immobile per uso commerciale mascherato da affitto di azienda per eludere le disposizioni imperative della legge n. 392 del 1978), se ne deve affermare, per un verso, l'incensurabilità di questa sede, perché conforme alle direttive impartite al giudice di rinvio e immune da vizi logici e da errori di diritto;
e, per altro verso, cade la principale obiezione del ricorrente, il quale non può legittimamente dolersi, per quanto sopra detto, che la Corte d'Appello abbia disatteso il tenore letterale del contratto cd. di "affitto", posto che, una volta acclarato il precedente acquisto, da parte del UR, della stessa azienda asseritamente in un secondo momento presa in affitto, ne scaturiva inevitabilmente la vera natura di locazione immobiliare del contratto cd. di "affitto di azienda", rivelandosi vacuo involucro verbale, di nessun rilievo ai fini interpretativi, il contrario tenore letterale del testo negoziale.
A confutazione delle ulteriori censure esposte nel ricorso principale, rileva il Collegio che, se, come precisa il MO e non si ha motivo di dubitare, il contratto di "cessione di azienda" del 30 novembre 1979 tra il TE e il UR, con quel contenuto (vero e reale), era circostanza incontroversa, non bisognosa dunque di essere provata (e, infatti, non consta che taluna delle parti ne avesse eccepito la simulazione); è agevole obiettare che l'erronea ammissione e assunzione di una prova superflua per la sua irrilevanza, risolvendosi di solito solo in un prolungamento della durata del processo e in definitiva in uno spreco di attività processuale, ed essendo normalmente inidonea a modificare la situazione probatoria già acquisita, non è denunciabile in cassazione, se non si deduca e dimostri che dalla prova inutilmente ammessa ed assunta sia derivato un danno alle ragioni difensive della parte, diverso dall'indicato ritardo nella definizione del giudizio.
Nella fattispecie nulla di simile deduce e dimostra il ricorrente, posto che non chiarisce quale danno, nel contesto di una prova processualmente inutile, gli sia derivato dalla deposizione del TE, di cui comunque fu tempestivamente eccepita l'incapacità ai sensi dell'art. 246 c.p.c.; e peraltro tale deposizione non è nemmeno menzionata nella sentenza, sicché non è dato sapere se e quale influenza abbia avuto sulla decisione. Nè al giudice di merito può fondatamente addebitarsi di aver travisato la deposizione di UR IS, avendo egli, nell'esercizio del potere di interpretazione e valutazione del suo contenuto, incensurabilmente ritenuto che il prestito al fratello di cui ha parlato la teste avesse ad oggetto l'intero importo del prezzo della cessione indicato nel contratto.
Per rispondere infine all'ultima obiezione mossa nel secondo motivo, una volta accertato che il contratto MO-UR ebbe in realtà ad oggetto il trasferimento del godimento del solo immobile e non dell'azienda (locazione di immobile quindi, non affitto di azienda), sfuggono e non hanno più interesse i motivi inconfessati per i quali il UR s'indusse a sottoscrivere l'atto simulato col quale dichiarava di prendere in affitto un'azienda ancora di proprietà del MO.
A proposito del terzo motivo del ricorso principale basti osservare che, sul presupposto risultato ineccepibile, della locazione immobiliare, il giudice "a quo" ha escluso l'inadempimento con una motivazione che, non sottoposta dal ricorrente a specifiche censure, non può essere riesaminata in questa sede.
A sua volta, con l'unico motivo del ricorso incidentale, il UR, denunciando la violazione degli artt. 112, 113 e 345 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), si duole che la Corte d'Appello abbia dichiarato inammissibili, perché nuove, le domande da lui svolte ai capi A e B delle conclusioni di merito (accertamento e declaratoria della proprietà dell'azienda e della natura giuridica del contratto 30 novembre 1979 "inter partes"), e lo abbia fatto trascurando che, come precisato nella sentenza della Cassazione, il "thema decidendi" era "l'accertamento del contratto MO- UR, della sua natura e portata", chiesto "in via principale nelle conclusioni dell'appellante (UR) in secondo grado, ribadendo istanze già formulate in prime cure". La Cassazione (prosegue il ricorrente incidentale) aveva così individuato l'essenza della questione, ossia l'esatta qualificazione giuridica del contratto MO-UR e non aveva giudicato nuove e inammissibili le questioni di accertamento sollevate, proprio perché chieste in via principale anche in primo grado. Del resto l'accertamento della proprietà dell'azienda in capo al UR è semplice corollario dell'accertamento che il contratto MO- UR non è un affitto di azienda ma una locazione di un immobile nel quale l'azienda ceduta al UR aveva sede.
Anche queste censure sono destituite di fondamento. Osserva sul punto la sentenza impugnata non doversi accertare e dichiarare con effetto di giudicato, come richiesto nelle conclusioni del grado dal UR, la natura giuridica dei due contratti in discorso, le relative questioni dovendo essere decise, secondo quanto prescritto dalla Corte Suprema, solo "incidenter tantum". E anzi, conclude il giudice di rinvio, nulla impedisce che tali domande, proposte per la prima volta in appello ("in questo grado") dal UR, siano dichiarate inammissibili, perché nuove, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. Sicché, nel dispositivo, premessa l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., delle domande di accertamento e declaratoria della proprietà dell'azienda "Gambrinus" e della natura giuridica del contratto del 30 novembre 1979 tra le parti, "respinge siccome infondata la domanda diretta a ottenere la risoluzione del contratto predetto e il rilascio dell'immobile". Questa Corte Suprema, nella sentenza del 1992, col rilevare che l'accertamento dell'esatta portata del contratto MO-UR "è stato chiesto in via principale nelle conclusioni dell'appellante in secondo grado, ribadendo istanze già formulate in prime cure", intese dire che la qualificazione giuridica del contratto, in seguito alle contestazioni del convenuto UR (affitto di azienda o locazione immobiliare) rappresentava uno degli oggetti principali della lite, da decidere quindi inevitabilmente con efficacia di giudicato. Ed invero tale qualificazione, incidendo sul fatto costitutivo del diritto fatto valere dal MO, integra una mera questione pregiudiziale in senso logico, rispetto alla quale, a differenza della questione pregiudiziale in senso tecnico, disciplinata dall'art. 34 c.p.c., l'efficacia del giudicato copre, in ogni caso e pure in assenza di un'apposita richiesta, non soltanto la pronuncia finale ma anche l'accertamento che, come quello in esame, si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico giuridico della pronuncia medesima (cfr. Cass. 9 giugno 1995 n. 6532; 7 marzo 1995 n. 2645; 21 luglio 1984 n. 4297). Il giudice di rinvio pertanto, nel momento stesso in cui ha rigettato la domanda di risoluzione sulla premessa di una locazione immobiliare regolata dalla legge n. 392 del 1978, ha proceduto, di fatto, e ad onta delle espressioni adoperate, ad un accertamento con efficacia di giudicato della natura del rapporto, senza che occorresse una esplicita domanda di parte in tal senso, la cui eventuale tardività resta per conseguenza priva di rilievo. In conclusione quindi il UR difetta di interesse a dolersi di una formale statuizione di inammissibilità, che non corrisponde alla reale sostanza della decisione e non lo pregiudica in alcun modo. Giustamente invece la Corte d'Appello ha sanzionato di tardività, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la domanda di accertamento (con efficacia di giudicato) della proprietà dell'azienda in capo al UR per acquisto fattone dal TE, della quale la Cassazione non si occupò, non formando la questione oggetto del ricorso. Invero un accertamento siffatto, relativo a una situazione giuridica che, pur influendo sulla pretesa dedotta in giudizio (tanto vero che il precedente acquisto dell'azienda da parte del UR ha condizionato la qualificazione del contratto controverso come locazione immobiliare), resta concettualmente indipendente dal fatto costitutivo del diritto, rappresentato dal contratto (da qualificare), e non si identifica con esso, integrava una pregiudiziale in senso tecnico, da decidere "incidenter tantum", ossia solo in funzione della risoluzione della causa;
salvo che non vi fosse un'esplicita istanza di decisione con efficacia di giudicato, da proporre naturalmente nei tempi e nei modi consentiti e non certo per la prima volta in appello (per non dire dell'ulteriore ostacolo, costituito dalla mancata partecipazione al giudizio del TE).
Soccorrono giusti motivi di compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso a Roma, addì 8 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 1999.