Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 28/11/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01466/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00953/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 953 del 2019, proposto da
RI CO, rappresentato e difeso dall’avv. Luigino Biagini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rimini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simona Gessaroli ed Elena RI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì Cesena e Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege, presso i suoi uffici, in Bologna, via A. Testoni n. 6;
per l’annullamento
della Determina del Comune di Rimini recante il diniego di concessione edilizia in sanatoria, emessa in data 18.07.2019 Prot. n. 200853/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rimini e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì Cesena e Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa SS LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor CO RI ha chiesto l’annullamento della determina del Comune di Rimini prot. n. 200853/2019 del 18.07.2019 di diniego di concessione in sanatoria.
La domanda di sanatoria, presentata, ai sensi della L. n. 47/1985, dai danti causa del ricorrente, aveva a oggetto:
(a) la realizzazione nel cortile del fabbricato sito in Rimini, via Marecchia n. 101, di un vano a uso abitativo e attiguo bagno della superficie utile di mq. 11,68;
(b) l’utilizzo del solaio di copertura a lastrico solare praticabile della superficie di mq. 11,90, raggiungibile con una scala prefabbricata.
L’istanza di sanatoria è stata denegata perché l’abuso è stato commesso:
(i) in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità ai sensi dell’articolo 96, lettera f), R.D. n. 503/1904 per la tutela dell’Alveo Storico del Fiume Marecchia, classificato acqua pubblica, in cui è vietato in modo assoluto erigere fabbricati a distanza dal piede dell’argine minore di 10 m.;
(ii) in aderenza alle Mura Malatestiane, soggette alle disposizioni di tutela previste dalla «Parte Seconda» del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto di proprietà della Provincia di Rimini e opera di autore non più vivente la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni;
e gli Enti preposti alla tutela del vincolo idraulico e paesaggistico hanno dato parere negativo.
Nello specifico, l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Rimini ha dato parere negativo in quanto l’illegittima vicinanza dei manufatti abusivi all’infrastruttura idraulica oggetto di tutela, potrebbe indebitamente interferire con il corretto funzionamento della stessa e compromettere così la salute pubblica connessa col corretto regime idraulico.
A sua volta, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini ha dato parere negativo in quanto i manufatti abusivi arrecano disarmonia al sito di notevole importanza culturale, antropizzato storicamente, nonché al contesto monumentale, i cui elementi identificativi, marcatamente storico culturali, sono rappresentati dallo storico “Porto di Rimini” , dalle “Mura Malatestiane” e dal “Ponte di Tiberio”, poiché male si inserisce in tale ambito territoriale, alterandone sensibilmente lo stato dei luoghi.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rimini, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, per essere stato impugnato il solo diniego di condono e non anche i pareri presupposti e per non essere stata evocata in giudizio l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale R e la Protezione Civile.
Nel merito parte ricorrente ha puntualmente controdedotto agli argomenti avversari, concludendo per l’infondatezza del ricorso.
Si è costituita in giudizio la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositando comparsa di mera forma.
Alla pubblica udienza del 4 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è il provvedimento del Comune di Rimini in epigrafe indicato con il quale è stata denegata la sanatoria ex L. n. 47/1985 per due manufatti abusivi realizzati in aderenza alle Mura Malatestiane e in prossimità dell’Alveo Storico del Fiume Marecchia.
Il provvedimento negativo è contestato dal signor CO RI, avente causa della signora LU NA RI, che aveva presentato la domanda di condono.
2. Il Collegio ritiene di prescindere per ragioni di economia processuale dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa del Comune resistente, stante l’infondatezza nel merito delle censure dedotte in ricorso (cfr., C.d.S., Sez. VII, sentenza n. 7970/2023; della Sezione, ex multis, sentenza n. 599/2025).
3.1. Con il primo motivo di ricorso il signor CO RI lamenta la “ Violazione di legge per violazione dell’art. 10 – bis della L. n. 241/1990 ”, in quanto la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di sanatoria sarebbe stata inviata solamente ai danti causa del ricorrente, nonostante il Comune fosse stato informato dell’avvenuta alienazione del bene.
3.2. La doglianza è infondata in fatto, prima ancora che in diritto.
In punto di fatto va considerato che la difesa del Comune ha documentato l’invio della comunicazione di avvio del procedimento anche all’odierno ricorrente.
Sicché, anche il deducente, benché tecnicamente non fosse l’istante, colui cioè che aveva presentato istanza di condono (ma colui che semmai ne avrebbe beneficiato in caso di esito positivo), è stato messo nella condizione di presentare le proprie osservazioni. Facoltà di cui però non si è avvalso.
4.1. Con il secondo motivo di ricorso il signor CO RI prospetta i vizi di “ Violazione di legge per violazione ed errata applicazione dell’art. 96 lett f) R.D. n. 523/1904 in relazione a quanto disposto dall’art. 32 L. 47/1985; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione; illogicità e contraddittoria ”, in relazione al parere della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale, che è uno dei due i pareri sui quali si fonda la determinazione negativa del Comune.
In particolare il ricorrente si duole che il predetto parere non tenga conto:
- che la fascia di rispetto idraulico fissata dall’articolo 96, lettera f), R.D. n. 523/1904 non è assoluta, potendo subire deroghe da parte della normativa locale (compresa quella prevista nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi);
- che non è stata dimostrata l’esatta distanza dei manufatti da sanare dall’alveo del fiume;
- che nell’area vi sono molti altri edifici in posizione analoga;
- che recenti studi condotti nell’ambito del progetto pubblico per la realizzazione di opere di riqualificazione del tratto di canale tra Ponte di Tiberio e Ponte dei Mille ove sono ubicati i manufatti oggetto della domanda di condono hanno, in tesi, appurato l’assenza di condizioni di criticità idrauliche e di problematiche per il libero deflusso dell’acqua.
4.2. La doglianza è infondata in tutti i profili in cui si articola.
4.3.1. Anzitutto, va rilevato che è assolutamente irrilevante che nelle vicinanze dei manufatti per i quali è stata presentata domanda di condono ve ne siano altri nella medesima situazione.
In realtà non è noto se per gli altri immobili, pretesamente nella medesima situazione, sia stata o meno presentata istanza di condono e questa sia stata accolta, o se, piuttosto, sia stato adottato un provvedimento di remissione in pristino stato. Parte ricorrente, su cui gravava l’onere della relativa prova, non ha in definitiva dimostrato che le situazioni comparate siano perfettamente coincidenti (cfr., fra le tante, C.d.S., Sez. V, sentenza n. 6269/2025).
In ogni caso, quel che è dirimente è che non si può pretendere l’estensione a proprio favore della situazione di illegittimità in cui versa il tertium comparationis. Invero, è pacifico che «la lamentata sussistenza di una difforme determinazione dell’Amministrazione non vincola in alcun modo l’azione amministrativa, giacché non si può legittimamente invocare l’errore commesso a favore di altri in passato per ottenere che esso venga nuovamente compiuto in proprio favore, non potendosi costringere la Pubblica Amministrazione a perseverare nel medesimo errore» (così, ex plurimis, C.d.S., Sez. II, sentenza n. 7280/2025).
4.3.2. Orbene nel caso di specie, l’abuso è stato commesso in fascia di rispetto idraulico, istituita dall’articolo 96, lettera f), R.D. n. 523/1904: nello specifico i manufatti di cui si discute sono stati realizzati in adiacenza al muro di mattoni, profondo 5 m., di contenimento dell’Alveo Storico del Fiume Marecchia.
Quello discendente dalla fascia di rispetto idraulico è un vincolo assoluto e inderogabile, posto sia a tutela del regolare scorrimento delle acque, sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e per le cose che potrebbero derivare da esondazioni (cfr., T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. II, sentenza n. 2769/2022).
4.3.3. È vero che a precitata norma del T.U. sulle opere idrauliche prevede un potere derogatorio da parte degli Enti locali.
Tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato che in relazione all’Alveo Storico del Fiume Marecchia questo potere derogatorio sia stato esercitato.
Fermo restando che la deroga non potrebbe comunque riguardare la natura assoluta del divieto di costruire in fascia di rispetto idraulico, ma solo l’ampiezza di detta fascia (cfr., C.d.S., Sez. II, sentenza n. 5863/2024), il deducente non ha dimostrato l’esistenza di un limite distanziale differente, fissato in ragione della peculiare situazione di fatto.
4.3.4. Peraltro, per stessa dichiarazione del soggetto che ha presentato istanza di condono i manufatti abusivi sono stati realizzati nel 1960, e quindi dopo l’apposizione del vincolo.
Sussisteva dunque l’obbligo di costruire ad almeno 10 m. dall’argine del fiume.
Il mancato rispetto di tale distanza minima giustifica di per sé sola la posizione negativa assunta dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo idraulico e il diniego finale di condono adottato dal Comune di Rimini, in conformità quanto dispone l’articolo 33 L. n. 47/1985 (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 5537/2019).
5.1. Con il terzo motivo di ricorso il signor CO RI prospetta i vizi di “ Violazione di legge per violazione ed errata applicazione dell’art. 32 L. 47/1985 – Eccesso di potere per errato presupposto di fatto e di diritto ”, in relazione al parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini, che è il secondo parere sul quale si fonda la determinazione negativa del Comune di Rimini.
Si duole, nello specifico, il ricorrente che il predetto parere non abbia adeguatamente considerato che i manufatti abusivi non interessano le Mura Malatestiane e che esse non gerano un vincolo indiretto.
Secondo il deducente, l’area su cui insistono i manufatti di cui si discute non sarebbe vincolata, come si potrebbe dedurre anche dal fatto che nei precedenti titoli edilizi (anche in sanatoria) rilasciati dal Comune era sempre stata esclusa la presenza sulle aree private poste in prossimità delle mura l’esistenza di vincoli.
Il parere espresso dalla Soprintendenza sarebbe quindi del tutto disancorato dal reale assetto storico-urbanistico, caratterizzato dalla presenza, da decenni, di manufatti di servizio nelle aree poste a ridosso delle Mura Malatestiane.
Lamenta, pertanto, il ricorrente l’inadeguatezza della motivazione del parere contrario espresso dalla Soprintendenza.
5.2. La doglianza è infondata.
5.3. Invero, il Comune ha documentato che il nuovo vano abitativo abusivo è addossato alle mura storiche, anzi che le mura storiche costituiscono una delle pareti del vano medesimo.
5.4.1. Le “Mura Malatestiane”, essendo di proprietà dell’Ente pubblico territoriale Provincia di Rimini, essendo opera di autore non più vivente, ed essendo state realizzate da ben oltre 70 anni, costituiscono “beni culturali” ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 12, comma 1, D.Lgs. n. 42/2004 (cfr., T.A.R. Umbria, sentenza n. 689/2024).
L’abuso ha quindi investito un bene vincolato, che è stato manomesso per effetto dell’intervento edilizio non autorizzato.
Il che ha reso obbligatorio il parere della Soprintendenza, la quale ha ritenuto – con una valutazione non manifestamente abnorme o irragionevole o illogica e come tale non sindacabile dal Giudice amministrativo (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, sentenza n. 4881/2023) - di preservare le vestigia da ulteriori manomissioni.
5.4.2. Anche in relazione a questo profilo vale quanto osservato in precedenza in ordine al fatto che la presenza di altri manufatti non giustifica per ciò solo la pretesa a che l’Amministrazione continui a consentire (o a sanare, come nel caso di specie), nuove edificazioni.
In particolare, risulta ragionevole la scelta della Soprintendenza di non acconsentire alla permanenza di nuove costruzioni che – come quella di cui si discute – prive di caratteri architettonici, disarticolate e disarmoniche rispetto al contesto monumentale.
6.1. Con il quarto motivo di ricorso, infine, il signor CO RI deduce i vizi di “ Violazione dell’art. 6 L.R. n. 15 del 30.07.2013 in relazione a quanto disposto dall’art. 32 L. 47/1985 ”, perché – quand’anche l’area su cui insistono i manufatti da condonare fosse vincolata (circostanza che il ricorrente continua a contestare) - comunque in virtù del principio di cogestione del vincolo la valutazione sulla compatibilità del manufatto era demandata, oltreché alla Soprintendenza, anche al Comune, quale Ente delegato dalla Regione.
Nel caso di specie è mancato il parere obbligatorio della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, così come previsto dall’articolo 6, comma 2, L.R. Emilia Romagna n. 15/2013, parere che avrebbe potuto condurre a un esito diverso del procedimento.
6.2. La doglianza è infondata.
6.3. Fermo restando che parte ricorrente non ha indicato concreti elementi dai quali desumere che l’intervento in sede consultiva della Commissione comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio avrebbe determinato un esito positivo del procedimento, il punto è che l’assunto da cui muove il signor CO RI contrasta con il dato normativo.
L’articolo 32 L. n. 47/1985 forma un sistema di protezione dei beni vincolati autonomo e distinto rispetto a quello contemplato dal D.Lgs. n. 42/2004 (cfr., T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, sentenza n. 5836/2025). Nel caso del procedimento di condono il parere è affidato all’Autorità preposta alla tutela del vincolo (nel caso di specie, la Soprintendenza) e assume natura ben diversa rispetto all’autorizzazione paesaggistica ex articolo 146 D.Lgs. n. 42/2004 (cfr., T.A.R. Lazio – Roma, Sez., II quater, sentenza n. 13816/2025).
6.4. D’altro canto, l’articolo 6 L.R. Emilia Romagna n. 15/2013, nell’elencare le competenze della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, non indica quella di rendere un parere nell’ambito dei procedimenti di condono edilizio. E, anzi, esclude espressamente che al Commissione si esprima “sugli interventi edilizi sottoposti a CILA, SCIA e permesso di costruire[…] negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
Sicché, deve concludersi che nel caso di specie non si è verificata alcuna omissione procedimentale, non è stato pretermesso alcun parere obbligatorio.
7. In conclusioni per le ragioni illustrate ai punti che precedono il ricorso deve essere respinto.
In conformità al principio della soccombenza, il ricorrente è condannato a rifondere le spese di giudizio al Comune di Rimini nella misura liquidata in dispositivo.
Possono, invece, essere compensate le spese con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini, che si è limitata a una difesa di mera forma.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – sede di Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il signor CO RI a rifondere al Comune di Rimini le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad accessori di legge.
Compensa le spese con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
UG Di ED, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
SS LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS LI | UG Di ED |
IL SEGRETARIO