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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/06/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3161/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Maria Elena Catalano Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3161/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA DELL'EDILIZIA, 13 85100 POTENZA presso lo studio dell'avv.
LATELLA ELMINA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA PASSERINI, 2 CP_1 P.IVA_2
20052 MONZA presso lo studio dell'avv. SCARPA GIOVANNI, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 8 APPELLATA
avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..) sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Adita: in via pregiudiziale e cautelare sospendere l'esecutività della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. n. 8817/2024 resa dal Tribunale di Milano in data
9.10.2024, pubblicata in data 10.10.2024, notificata in pari data, resa in procedimento iscritto al n. 37846/2022 R.G., accogliere tutte le conclusioni rassegnate in prime cure che qui si riportano:
“Voglia l'On.le Giudice adito, preliminarmente revocare il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni tutte esposte nell'opposizione;
b) conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente alla CP_2
[...]
c) in accoglimento della spiegata riconvenzionale accertare e dichiarare la responsabilità Contro della nella causazione dei danni occorsi all'opponente:
d) conseguentemente condannare la società al risarcimento dei danni occorsi CP_2
all'opponente;
e) nonché condannare la al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non, CP_2
con particolare riferimento alla categoria del danno di immagine, come rinveniente dalla pagina 2 di 8 narrativa che precede in base alla valutazione equitativa operata dall'Ill.mo Giudice adito;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nel presente appello e nello specifico: disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'esatto danno occorso all'appellante a causa della condotta tenuta dall'appellata.
Per CP_1
Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis:
- respingere l'appello e comunque ogni domanda dell'appellante, se necessario integrando la motivazione e per l'effetto confermare la sentenza impugnata e perciò il decreto opposto e comunque condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto con gli interessi dalla domanda al saldo;
- in via istruttoria per mero tuziorismo chiediamo occorrendo l'ammissione dei cap.
7-8 formulati nella memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c. - teste il Sig. Tes_1
[...]
7. E' vero che i tre container provenienti dalla Cina di cui alla fattura DSV [...] sono stati svuotati il 28.1.22 nel deposito del trasportatore e le Parte_2
operazioni sono state seguite dai Signori di che hanno rilevato che Parte_3 Pt_1
il materiale era intatto.
8. E' vero che il materiale contenuto nel container HLXU5395902, trasbordato su un camion, è stato consegnato presso la sede di da , mentre il Pt_1 Parte_2
contenuto degli altri due containers è stato prelevato da automezzi di un trasportatore incaricato da Pt_1
Spese a carico della soccombenza pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
La otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 12338\2022 nei confronti della CP_1
con il quale quest'ultima veniva condannata al pagamento della Parte_1 somma di euro 85.412,67, quale corrispettivo di servizi di trasporto, come documentato dalle due fatture n. [...] di euro 41.772,70 e n. [...] di euro 43.639,97.
Proponeva opposizione al detto decreto la assumendo: Parte_1
-la carenza di liquidità del credito, posto che la fattura n. [...] era stata contestata e quella n.
[...] non le era mai pervenuta
-l'erronea indicazione della sede della società nel ricorso per decreto ingiuntivo;
-l'inadempimento della quanto alle prestazioni indicate nella fattura n. [...], CP_1 consistito nel fatto che la merce, contrariamente agli accordi, era stata trasportata in container aperti e non “open top”;
-il danneggiamento della merce trasportata.
L'opponente chiedeva pertanto la revoca del decreto opposto e proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della al risarcimento dei danni. CP_1
Si costituiva parte opposta contestando il fondamento dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.8817\2024 pubblicata il 10-10-2024, rigettava l'opposizione, confermando il decreto opposto, respingeva la domanda riconvenzionale della
[...]
e condannava quest'ultima al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Il primo giudice, dopo aver rilevato come le circostanze allegate, e dimostrate dalla documentazione prodotta dalla per confutare i motivi di opposizione formulati dalla CP_1 [...]
-concernenti la quantificazione dei corrispettivi, l'accettazione della del tipo Parte_1 Pt_1 di containers da utilizzarsi per eseguire i trasporti, e l'inesistenza di riserve sulla merce al momento della riconsegna- non erano state oggetto di alcuna specifica contestazione, con la conseguenza stabilita dall'art. 115 c.p.c., ravvisava l'esistenza dei crediti azionati e riteneva l'infondatezza della domanda risarcitoria dell'opponente, in quanto del tutto priva di dimostrazione.
Il giudice di primo grado valorizzava in particolare tra i documenti prodotti dalla opposta, quelli da 4 a
7, che dimostravano come la fattura asseritamente non inviata fosse stata caricata nel sistema di fatturazione elettronica, divenendo così conosciuta o conoscibile dall'opponente, quelli da 9 a 11, dai quali si ricavava l'esattezza dei corrispettivi richiesti, quelli da 14 a 16, dai quali emergeva che i pagina 4 di 8 containers utilizzati rispondevano alle richieste del mittente della fornitura.
Il tribunale, quanto alla domanda risarcitoria dell'opponente, rilevava che l'assenza di una contestazione al momento della riconsegna del carico non poteva essere superata dalle fotografie prodotte dall'opponente, del tutto decontestualizzate, e che non vi era alcuna prova che ricollegasse le riparazioni commissionate ai danni che si sarebbero verificati nel corso del trasporto.
Detta pronuncia è stata impugnata da che chiede il rigetto della Parte_1 opposizione e l'accoglimento della domanda di condanna della al risarcimento dei danni, in CP_1 forza di quattro motivi.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento della impugnazione e chiedendone il CP_1 rigetto.
Respinta l'istanza avanzata dall'appellante per ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, veniva fissata per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c., l'udienza del 27 maggio 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 27 maggio 2025, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il primo motivo di appello è così rubricato: “Violazione dell'art. 132 c.p.c. comma 2 n.4 – Illogicità della motivazione”
Con esso l'appellante lamenta come il tribunale, respingendo l'opposizione, si era posto in contraddizione con l'ordinanza assunta all'udienza del 176-2-2023, con la quale aveva negato la Cont concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto “in quanto non ha allegato il contratto, né ha replicato alla contestazione relativa al mancato uso dei mezzi open top”.
Secondo l'appellante la motivazione della sentenza doveva ritenersi illogica, perché sulla base di quanto affermato con l'ordinanza del 17-2-2023, il primo giudice avrebbe dovuto accogliere l'opposizione.
Il motivo è, palesemente, infondato.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte “la contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, comma 1, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa” (Cass. 25183\2021; Cass. 2213\1984).
pagina 5 di 8 Il secondo motivo di appello è così rubricato :”Errata Valutazione delle prove ex art. 115 e 116 c.p.c. e motivazione contraddittoria”.
La critica dell'appellante è rappresentata nei seguenti termini: “Il giudice di Prime cure non ha valutato le prove offerte dalla opponente. Tutte le prove documentali prodotte dalla società Parte_1 convergono sulla assoluta fondatezza dell'opposizione in quanto alcuna condizione
[...] prevista e richiesta è stata rispettata dalla società opposta. Tanto si evidenzia, in maniera incontrovertibile, nelle mail intercorse tra le odierne parti in causa. Il Tribunale, nella sintetica pronuncia, nulla dice in ordine alle prove offerte da parte opponente. Le predette considerazioni dimostrano la mancata valutazione delle risultanze del processo che caratterizzano la sentenza. È palese l'errore del Giudice di Prime cure che non fa accenno alcuno alle prove prodotte da parte opponente”.
Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.
L'appellante non indica in modo specifico quali sarebbero gli elementi di prova documentale non esaminati dal tribunale, e quale sarebbe la loro rilevanza, omettendo così di indicare le ragioni per le quali, in mancanza della lamentata carenza di valutazione da parte del giudice di primo grado,
l'opposizione avrebbe dovuto essere accolta.
Può aggiungersi come l'appellante neppure indichi le ragioni per le quali la documentazione di parte opposta richiamata nella sentenza impugnata sarebbe stata valutata in modo erroneo dal primo giudice.
Il terzo motivo di appello è così rubricato :”Violazione dell'art. 132 comma 2 n.4 – Illogicità della motivazione – Violazione dell'art. 112 c.p.c. Decisione ultra petita – Violazione dell'art. 111 della
Costituzione”.
Sostiene la difesa della come il giudice di prime cure non avrebbe Parte_1 considerato le prove dalla medesima offerte in giudizio.
L'appellante, richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte in tema di valutazione della prova da parte del giudice, lamenta come il tribunale avesse desunto argomenti di prova da circostanze che non meritavano tale rilievo.
La difesa dell'appellante illustra poi la portata applicativa del principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c., secondo l'interpretazione datane dalla Suprema Corte.
Anche questo motivo è inammissibile, in quanto non permette di individuare con sufficiente precisione quale sia la critica avanzata dall'appellante.
La difesa della si astiene dall'indicare quali siano gli argomenti di Parte_1 prova valorizzati erroneamente dal primo giudice, e si limita poi ad una attività di esegesi dell'art. 115
pagina 6 di 8 c.p.c., senza tuttavia alcuna attività di sussunzione della fattispecie concreta al detto paradigma normativo, rendendo in tal modo impossibile per la Corte apprezzare il contenuto della censura.
Il quarto motivo di appello è così rubricato :”Violazione dell'art. 111 della Costituzione - Violazione dell'art. 132 c.p.c. comma 2 n.4 – Vizio motivazione apparente incompleta, inadeguata o insufficiente”.
L'appellante, con il motivo in esame, dopo avere illustrato il disposto dell'art. 111 della Costituzione, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., evidenziando quale debba essere, in astratto, il contenuto di una sentenza, lamenta l'omesso esame delle proprie istanze istruttorie da parte del primo giudice, che non erano state, nella sentenza, né ammesse, né respinte.
In particolate, l'appellante assume come “nel caso che a noi interessa, oltre a non essere valutate le prove offerte dall'odierna appellante, manca l'ordinanza istruttoria che ammette o non ammette le istanze istruttorie formulate nei termini di legge poiché richieste nella memoria ex art. 183, comma 6 n.
2 c.p.c. Il giudice di prime cure non ha emesso un'ordinanza istruttoria e conseguentemente non ha valutato compiutamente la fondatezza delle domande, determinando l'esito sfavorevole della causa. Le prove sono state richieste tempestivamente nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., avevano lo scopo di dimostrare l'esistenza delle inadempienze della società appellata e del conseguente danno occorso all'odierna appellante dalla condotta tenuta dalla controparte”.
Il motivo è infondato per due ragioni.
La prima si ricava dal consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui “in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere,
a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni” (Cass. 13485\2014; Cass. 16499\2009).
Contrariamente a quanto assume l'appellante, il primo giudice non era tenuto ad indicare espressamente le specifiche ragioni di irrilevanza od inammissibilità delle prove orali formulate dall'opponente.
La seconda ragione di infondatezza del motivo in esame, discende dal fatto che, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il giudice di primo grado, dopo aver concesso i termini di cui all'art. 183
pagina 7 di 8 comma sesto c.p.c., si è riservato di decidere sulle richieste delle parti, e le ha esaminate, pronunciando l'ordinanza del 25 maggio 2023, con la quale ha rigettato “..le istanze istruttorie in quanto relative a fatti da provarsi con documenti..”.
Contrariamente a quanto assume l'appellante, il giudice di primo grado si è pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie della confermando implicitamente con la Parte_1 sentenza la valutazione circa la loro inammissibilità.
Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellata, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento, (controversia di valore da euro 52.001 ad euro 260.000), per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
a)rigetta l'appello proposto da confermando di conseguenza la Parte_1 sentenza impugnata;
b)condanna l'appellante al pagamento in favore della delle spese di lite del presente grado CP_1 che si liquidano in complessivi euro 9.991,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Maria Elena Catalano Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3161/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA DELL'EDILIZIA, 13 85100 POTENZA presso lo studio dell'avv.
LATELLA ELMINA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA PASSERINI, 2 CP_1 P.IVA_2
20052 MONZA presso lo studio dell'avv. SCARPA GIOVANNI, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 8 APPELLATA
avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..) sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Adita: in via pregiudiziale e cautelare sospendere l'esecutività della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. n. 8817/2024 resa dal Tribunale di Milano in data
9.10.2024, pubblicata in data 10.10.2024, notificata in pari data, resa in procedimento iscritto al n. 37846/2022 R.G., accogliere tutte le conclusioni rassegnate in prime cure che qui si riportano:
“Voglia l'On.le Giudice adito, preliminarmente revocare il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni tutte esposte nell'opposizione;
b) conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente alla CP_2
[...]
c) in accoglimento della spiegata riconvenzionale accertare e dichiarare la responsabilità Contro della nella causazione dei danni occorsi all'opponente:
d) conseguentemente condannare la società al risarcimento dei danni occorsi CP_2
all'opponente;
e) nonché condannare la al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non, CP_2
con particolare riferimento alla categoria del danno di immagine, come rinveniente dalla pagina 2 di 8 narrativa che precede in base alla valutazione equitativa operata dall'Ill.mo Giudice adito;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nel presente appello e nello specifico: disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'esatto danno occorso all'appellante a causa della condotta tenuta dall'appellata.
Per CP_1
Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis:
- respingere l'appello e comunque ogni domanda dell'appellante, se necessario integrando la motivazione e per l'effetto confermare la sentenza impugnata e perciò il decreto opposto e comunque condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto con gli interessi dalla domanda al saldo;
- in via istruttoria per mero tuziorismo chiediamo occorrendo l'ammissione dei cap.
7-8 formulati nella memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c. - teste il Sig. Tes_1
[...]
7. E' vero che i tre container provenienti dalla Cina di cui alla fattura DSV [...] sono stati svuotati il 28.1.22 nel deposito del trasportatore e le Parte_2
operazioni sono state seguite dai Signori di che hanno rilevato che Parte_3 Pt_1
il materiale era intatto.
8. E' vero che il materiale contenuto nel container HLXU5395902, trasbordato su un camion, è stato consegnato presso la sede di da , mentre il Pt_1 Parte_2
contenuto degli altri due containers è stato prelevato da automezzi di un trasportatore incaricato da Pt_1
Spese a carico della soccombenza pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
La otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 12338\2022 nei confronti della CP_1
con il quale quest'ultima veniva condannata al pagamento della Parte_1 somma di euro 85.412,67, quale corrispettivo di servizi di trasporto, come documentato dalle due fatture n. [...] di euro 41.772,70 e n. [...] di euro 43.639,97.
Proponeva opposizione al detto decreto la assumendo: Parte_1
-la carenza di liquidità del credito, posto che la fattura n. [...] era stata contestata e quella n.
[...] non le era mai pervenuta
-l'erronea indicazione della sede della società nel ricorso per decreto ingiuntivo;
-l'inadempimento della quanto alle prestazioni indicate nella fattura n. [...], CP_1 consistito nel fatto che la merce, contrariamente agli accordi, era stata trasportata in container aperti e non “open top”;
-il danneggiamento della merce trasportata.
L'opponente chiedeva pertanto la revoca del decreto opposto e proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della al risarcimento dei danni. CP_1
Si costituiva parte opposta contestando il fondamento dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.8817\2024 pubblicata il 10-10-2024, rigettava l'opposizione, confermando il decreto opposto, respingeva la domanda riconvenzionale della
[...]
e condannava quest'ultima al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Il primo giudice, dopo aver rilevato come le circostanze allegate, e dimostrate dalla documentazione prodotta dalla per confutare i motivi di opposizione formulati dalla CP_1 [...]
-concernenti la quantificazione dei corrispettivi, l'accettazione della del tipo Parte_1 Pt_1 di containers da utilizzarsi per eseguire i trasporti, e l'inesistenza di riserve sulla merce al momento della riconsegna- non erano state oggetto di alcuna specifica contestazione, con la conseguenza stabilita dall'art. 115 c.p.c., ravvisava l'esistenza dei crediti azionati e riteneva l'infondatezza della domanda risarcitoria dell'opponente, in quanto del tutto priva di dimostrazione.
Il giudice di primo grado valorizzava in particolare tra i documenti prodotti dalla opposta, quelli da 4 a
7, che dimostravano come la fattura asseritamente non inviata fosse stata caricata nel sistema di fatturazione elettronica, divenendo così conosciuta o conoscibile dall'opponente, quelli da 9 a 11, dai quali si ricavava l'esattezza dei corrispettivi richiesti, quelli da 14 a 16, dai quali emergeva che i pagina 4 di 8 containers utilizzati rispondevano alle richieste del mittente della fornitura.
Il tribunale, quanto alla domanda risarcitoria dell'opponente, rilevava che l'assenza di una contestazione al momento della riconsegna del carico non poteva essere superata dalle fotografie prodotte dall'opponente, del tutto decontestualizzate, e che non vi era alcuna prova che ricollegasse le riparazioni commissionate ai danni che si sarebbero verificati nel corso del trasporto.
Detta pronuncia è stata impugnata da che chiede il rigetto della Parte_1 opposizione e l'accoglimento della domanda di condanna della al risarcimento dei danni, in CP_1 forza di quattro motivi.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento della impugnazione e chiedendone il CP_1 rigetto.
Respinta l'istanza avanzata dall'appellante per ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, veniva fissata per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c., l'udienza del 27 maggio 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 27 maggio 2025, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il primo motivo di appello è così rubricato: “Violazione dell'art. 132 c.p.c. comma 2 n.4 – Illogicità della motivazione”
Con esso l'appellante lamenta come il tribunale, respingendo l'opposizione, si era posto in contraddizione con l'ordinanza assunta all'udienza del 176-2-2023, con la quale aveva negato la Cont concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto “in quanto non ha allegato il contratto, né ha replicato alla contestazione relativa al mancato uso dei mezzi open top”.
Secondo l'appellante la motivazione della sentenza doveva ritenersi illogica, perché sulla base di quanto affermato con l'ordinanza del 17-2-2023, il primo giudice avrebbe dovuto accogliere l'opposizione.
Il motivo è, palesemente, infondato.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte “la contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, comma 1, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa” (Cass. 25183\2021; Cass. 2213\1984).
pagina 5 di 8 Il secondo motivo di appello è così rubricato :”Errata Valutazione delle prove ex art. 115 e 116 c.p.c. e motivazione contraddittoria”.
La critica dell'appellante è rappresentata nei seguenti termini: “Il giudice di Prime cure non ha valutato le prove offerte dalla opponente. Tutte le prove documentali prodotte dalla società Parte_1 convergono sulla assoluta fondatezza dell'opposizione in quanto alcuna condizione
[...] prevista e richiesta è stata rispettata dalla società opposta. Tanto si evidenzia, in maniera incontrovertibile, nelle mail intercorse tra le odierne parti in causa. Il Tribunale, nella sintetica pronuncia, nulla dice in ordine alle prove offerte da parte opponente. Le predette considerazioni dimostrano la mancata valutazione delle risultanze del processo che caratterizzano la sentenza. È palese l'errore del Giudice di Prime cure che non fa accenno alcuno alle prove prodotte da parte opponente”.
Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.
L'appellante non indica in modo specifico quali sarebbero gli elementi di prova documentale non esaminati dal tribunale, e quale sarebbe la loro rilevanza, omettendo così di indicare le ragioni per le quali, in mancanza della lamentata carenza di valutazione da parte del giudice di primo grado,
l'opposizione avrebbe dovuto essere accolta.
Può aggiungersi come l'appellante neppure indichi le ragioni per le quali la documentazione di parte opposta richiamata nella sentenza impugnata sarebbe stata valutata in modo erroneo dal primo giudice.
Il terzo motivo di appello è così rubricato :”Violazione dell'art. 132 comma 2 n.4 – Illogicità della motivazione – Violazione dell'art. 112 c.p.c. Decisione ultra petita – Violazione dell'art. 111 della
Costituzione”.
Sostiene la difesa della come il giudice di prime cure non avrebbe Parte_1 considerato le prove dalla medesima offerte in giudizio.
L'appellante, richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte in tema di valutazione della prova da parte del giudice, lamenta come il tribunale avesse desunto argomenti di prova da circostanze che non meritavano tale rilievo.
La difesa dell'appellante illustra poi la portata applicativa del principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c., secondo l'interpretazione datane dalla Suprema Corte.
Anche questo motivo è inammissibile, in quanto non permette di individuare con sufficiente precisione quale sia la critica avanzata dall'appellante.
La difesa della si astiene dall'indicare quali siano gli argomenti di Parte_1 prova valorizzati erroneamente dal primo giudice, e si limita poi ad una attività di esegesi dell'art. 115
pagina 6 di 8 c.p.c., senza tuttavia alcuna attività di sussunzione della fattispecie concreta al detto paradigma normativo, rendendo in tal modo impossibile per la Corte apprezzare il contenuto della censura.
Il quarto motivo di appello è così rubricato :”Violazione dell'art. 111 della Costituzione - Violazione dell'art. 132 c.p.c. comma 2 n.4 – Vizio motivazione apparente incompleta, inadeguata o insufficiente”.
L'appellante, con il motivo in esame, dopo avere illustrato il disposto dell'art. 111 della Costituzione, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., evidenziando quale debba essere, in astratto, il contenuto di una sentenza, lamenta l'omesso esame delle proprie istanze istruttorie da parte del primo giudice, che non erano state, nella sentenza, né ammesse, né respinte.
In particolate, l'appellante assume come “nel caso che a noi interessa, oltre a non essere valutate le prove offerte dall'odierna appellante, manca l'ordinanza istruttoria che ammette o non ammette le istanze istruttorie formulate nei termini di legge poiché richieste nella memoria ex art. 183, comma 6 n.
2 c.p.c. Il giudice di prime cure non ha emesso un'ordinanza istruttoria e conseguentemente non ha valutato compiutamente la fondatezza delle domande, determinando l'esito sfavorevole della causa. Le prove sono state richieste tempestivamente nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., avevano lo scopo di dimostrare l'esistenza delle inadempienze della società appellata e del conseguente danno occorso all'odierna appellante dalla condotta tenuta dalla controparte”.
Il motivo è infondato per due ragioni.
La prima si ricava dal consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui “in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere,
a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni” (Cass. 13485\2014; Cass. 16499\2009).
Contrariamente a quanto assume l'appellante, il primo giudice non era tenuto ad indicare espressamente le specifiche ragioni di irrilevanza od inammissibilità delle prove orali formulate dall'opponente.
La seconda ragione di infondatezza del motivo in esame, discende dal fatto che, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il giudice di primo grado, dopo aver concesso i termini di cui all'art. 183
pagina 7 di 8 comma sesto c.p.c., si è riservato di decidere sulle richieste delle parti, e le ha esaminate, pronunciando l'ordinanza del 25 maggio 2023, con la quale ha rigettato “..le istanze istruttorie in quanto relative a fatti da provarsi con documenti..”.
Contrariamente a quanto assume l'appellante, il giudice di primo grado si è pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie della confermando implicitamente con la Parte_1 sentenza la valutazione circa la loro inammissibilità.
Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellata, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento, (controversia di valore da euro 52.001 ad euro 260.000), per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
a)rigetta l'appello proposto da confermando di conseguenza la Parte_1 sentenza impugnata;
b)condanna l'appellante al pagamento in favore della delle spese di lite del presente grado CP_1 che si liquidano in complessivi euro 9.991,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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