CA
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1679/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
26 26853 CASELLE LURANI, con il patrocinio dell'Avv.
[...]
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata in VIA LAMARMORA N. 33 20100 MILANO presso lo Studio dell'Avv. ; Parte_2
(C.F. ), residente in Parte_3 C.F._3
VIA MATTEOTTI26 26853 CASELLE LURANI, con il patrocinio dell'Avv.
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA LAMARMORA N. 33 20100 MILANO presso lo Studio dell'Avv. ; Parte_2
-APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 20 ( C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( C.F. ), CP_2 P.IVA_2
APPELLATE CONTUMACI
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, per il tramite di , Controparte_4
con il patrocinio dell'Avv. ROSSI MATTEO (C.F. ), C.F._4
elettivamente domiciliata in CORSO MATTEOTTI, 1 20121 MILANO presso lo
Studio dell'Avv. ROSSI MATTEO, giusta delega in atti;
-INTERVENIENTE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 366/2024, pubblicata il 23/04/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per e : Parte_1 Parte_3
In totale riforma della sentenza n.366/2024 del Tribunale di Lodi emessa in data 23.04.2024 pubblicata in pari data, resa nel giudizio RG 1375/2022 e in accoglimento del presente Appello,
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria del caso, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e di Controparte_3 [...]
per il motivo sopra esposto;
Controparte_4
IN VIA SUBORDINATA al mancato accoglimento della domanda di difetto di legittimazione attiva di cui sopra, sempre
In totale riforma della sentenza n. 366/2024 del Tribunale di Lodi emessa in data 23/04/2024 pubblicata in pari data, resa nel giudizio RG 1375/2022 e in accoglimento del presente appello, Voglia l'Illma Corte d'Appello di Milano
pagina 2 di 20 contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria del caso, così giudicare per i motivi:
2) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare, per i motivi e le eccezioni esposti in atti, la totale inesistenza, illegittimità, nullità, annullabilità, invalidità, inefficacia ed infondatezza in fatto ed in diritto dell'atto di precetto dell'importo di €. 127.071,98 oltre Iva, C.P.A. ed oltre al costo della notifica dell'atto di precetto, nonché alle spese e agli interessi, tasse, compensi ed accessori, notificato in data 07.05.2022, dalla Controparte_1
C.F: , e per essa quale mandataria con rappresentanza, dalla P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., e del presunto credito ad CP_2
esso sottostante, e per l'effetto annullarlo e porlo nel nulla;
3) NEL MERITO SEMPRE IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare per i motivi e le eccezioni esposti in atti, la totale inesistenza, illegittimità, nullità, annullabilità, invalidità, inefficacia ed infondatezza in fatto ed in diritto del contratto di mutuo, stipulato con in data Controparte_1
11.05.2008 a rogito del Notaio dott. iscritto al Collegio Persona_1
Notarile di Milano Repertorio n. 132407, Racc. n. 14028, registrato presso in Lodi il 17/06/2008 al n. 5287-Serie 1T, e per l'effetto annullarlo e porlo nel nulla ed ordinarne la totale cancellazione, a cura e spese della Controparte_1
C.F: , in persona del legale rappresentante, ovvero della sua
[...] P.IVA_1
mandataria con rappresentanza C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_4
del legale rappresentante p.t.
4)IN VIA ISTRUTTORIA
Ove necessario e senza inversione dell'onere della prova, si chiede venga Contro effettuata CTU contabile sul contratto di mutuo stipulato con la
5) In ogni caso condannarsi la C.F: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, ovvero della sua mandataria P.IVA_1
con rappresentanza C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_4
rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio,
pagina 3 di 20 oltre Iva, Cap ed accessori di legge da distrarsi a favore dell'avv. Mezzera che si dichiara anticipatario.
Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria, diversa e/o nuova domanda, nel merito ed in rito, eccezione e deduzione, ivi comprese quelle istruttorie: in via preliminare: rigettare, in quanto inammissibile e del tutto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva;
nel merito, in via principale: rigettare, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dai signori e , Parte_1 Parte_3
confermare, per l'effetto, la sentenza impugnata e, in ogni caso, rigettare tutte le pretese avversarie, poiché infondate per i motivi di cui in atti;
in via istruttoria: rigettare tutte le istanze istruttorie reiterate dall'appellante, in particolare la richiesta di CTU contabile;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_3
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Lodi la
[...] Controparte_1
e per essa, quale mandataria con rappresentanza, per
[...] Controparte_2
ivi sentir, previa concessione della sospensione della esecutività del titolo, dichiarare la nullità, illegittimità, annullabilità, invalidità, inefficacia ed infondatezza dell'atto di precetto notificato il 7 maggio 2022, così come quella del contratto di mutuo dell'11 maggio 2008.
A fondamento dell'opposizione lamentavano:
1) Inidoneità del precetto a certificare il credito oggetto di ingiunzione di pagamento;
pagina 4 di 20 2) Violazione dell'art. 1283 c.c. per impropria applicazione del piano di ammortamento in capitalizzazione composta;
3) Erronea determinazione ed indicazione del CP_6
4) Violazione della Legge n. 108 del 7.3.1996.
Si costituiva , eccependo l'infondatezza delle Controparte_1
domande avversarie.
Nello specifico, quanto alla esposizione degli importi precettati, rilevava che le cifre erano state correttamente calcolate per quanto necessario ad un atto di precetto e che gli attori conoscevano il dettaglio del dovuto in quanto in data
14.12.2020 era stata loro inviata la dichiarazione di intervenuta decadenza dal beneficio del termine con il calcolo del debito residuo.
In merito al piano di ammortamento alla francese con rata crescente parte convenuta rilevava che, sebbene la rata prevedesse l'applicazione dell'interesse composto, il calcolo degli interessi corrispettivi era sempre stato effettuato sul mero capitale residuo con la formula dell'interesse semplice.
Infine sull'infondatezza della violazione della Legge n. 108 del 7 marzo 1996, parte opposta ribadiva il fatto che non vi era stato superamento del tasso soglia in quanto non era possibile utilizzare il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi, anche per quelli moratori.
Il tasso di mora previsto nel contratto sarebbe del 9,06%, mentre il relativo tasso soglia del 12,21%; la rilevava, in ogni caso che, Controparte_1
anche qualora il tasso soglia fosse stato superato, ne conseguirebbe la nullità della clausola relativa agli interessi moratori con conseguente applicazione dell'interesse corrispettivo, o al più, di quello legale.
In ultimo, quanto alle spese che non sarebbero state incluse per il calcolo dell' l'opposta, quanto all'imposta sostitutiva rilevava che era stata CP_6
introdotta successivamente alla conclusione del contratto, e quanto all'assicurazione, che trattasi di assicurazione per incendio e non per il rischio morte, invalidità o perdita di impiego, pertanto da non includersi nel conteggio.
pagina 5 di 20 Il Tribunale di Lodi con sentenza n. 366/2024, pubblicata il 23/04/2024 rigettava l'opposizione, condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite in Contro favore di
Nello specifico osservava che: “Il primo motivo di opposizione (inidoneità del precetto a certificare il credito oggetto di ingiunzione di pagamento) non può essere accolto in quanto, come più volte sancito dalla Corte di Cassazione (cfr sent. n. 8096/2022, n. 4008/2013 e n. 11281/1993), le uniche ragioni di nullità dell'atto di precetto sono quelle indicate all'art. 480 comma 2 cpc, sono tassative
e tra queste non vi è ricompresa la spiegazione del procedimento logico-giuridico
e del calcolo matematico seguiti per la determinazione della somma intimata”.
Con riferimento al secondo motivo (violazione dell'art. 1283 codice civile, impropria applicazione del piano di ammortamento) il Tribunale, dopo aver ricordato che la questione era tuttora dibattuta, ha aderito all'orientamento maggioritario secondo cui “ non vi è violazione del principio di “trasparenza bancaria” laddove il piano di ammortamento sia stato allegato al contratto – come nel caso di specie – e sia possibile sin da subito per i contraenti verificare il costo dell'operazione di mutuo”.
Ha poi rigettato il terzo motivo (erronea determinazione e indicazione del CP_6
in quanto “al fine della determinazione del si deve tenere conto di tutte le CP_6
voci che rappresentano un costo, quindi, oltre al tasso di interesse vanno considerate le spese di istruttoria, la perizia, le commissioni di incasso rata, le imposte e i bolli statali e le spese relative alle assicurazioni obbligatorie sui mutui. L'imposta sostitutiva che parte attrice indica come non inclusa nel conteggio è stata introdotta successivamente alla sottoscrizione del contratto di mutuo oggetto della presente causa, mentre l'assicurazione di cui non è stato tenuto conto secondo, rientra tra le assicurazioni obbligatorie, stante il fatto che la convenuta ha dichiarato trattarsi di assicurazione incendio, prevista obbligatoriamente sul mutuo. L'importo di tale polizza (euro 2,70 al mese per un
pagina 6 di 20 totale di euro 32,40 annui) non comporta però una significativa variazione dell'indicatore sintetico di costo”.
Ha, infine, rigettato l'ultimo motivo di opposizione (violazione della Legge n. 108 del 7.3.1996) anche in considerazione del recente orientamento giurisprudenziale
(Cass. Sezioni Unite del 18.9.2020 n. 19597), osservando che, “ pur avendo risolto in senso positivo l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, ha posto limiti ben precisi all'individuazione del tasso soglia significativo. In particolare per ciascun periodo è stato individuato il tasso soglia specifico relativamente agli interessi di mora.
Solo per i contratti conclusi sino al 31.3.2003 il tasso soglia degli interessi moratori coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”.
Per i contratti conclusi dall'1.4.2003 (data di entrata in vigore del D.M.
25.3.2003) al 30.6.2011 – periodo che interessa questa controversia – il “tasso soglia di mora si determina sommando al il valore del 2,1% Pt_4
(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.) il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996.
Nel caso che ci interessa il tasso soglia per gli interessi moratori, quindi, applicando la formula sopra citata: (TEGM+ 2,1) X 1,5, risulterebbe (6,04+2,1)
x 1,5 e quindi 12,21%, sicuramente superiore al tasso di mora applicato”.
Avverso detta sentenza hanno interposto appello i signori e Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle domande formulate in primo Parte_3
grado.
Contro Nessuno si costituiva per e mentre interveniva la Controparte_2
quale cessionaria di Controparte_3 Controparte_1
e per essa quale mandataria con rappresentanza Controparte_4
, che contestava l'appello di cui chiedeva il rigetto.
[...]
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 3 dicembre 2025 il Consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 20 maggio 2025, con pagina 7 di 20 contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All' udienza del 20 maggio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione sollevata dagli appellanti, a seguito della costituzione della e, per essa la Controparte_3 [...]
dichiaratisi cessionari del preteso credito, di difetto della loro Controparte_4
legittimazione attiva e del difetto della loro titolarità del credito da loro preteso, non essendo stato depositato in giudizio l'atto di cessione e non essendo quindi stata data la prova dell'esistenza del contratto relativo e della titolarità del credito vantato.
L'eccezione non può essere condivisa, essendo stata documentata l'avvenuta Contro cessione pro soluto da parte di in favore di di tutti Controparte_3
i crediti pecuniari (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese e quant'altro eventualmente dovuto), identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
118 del 08.10.2024 (doc 1, il quale ai sensi di legge rinvia al sito www.securisation-services.com/it/cessioni/ ove è riportato l'elenco dei crediti ceduti, tra cui risulta a pag. 5 (doc. 6) anche quello di cui si tratta ed indentificato con l'NDG 3034710954 (cfr. sub doc. 2 del fasc. di 1° sub doc. 5) - che il cessionario ha delegato giusta procura per Controparte_4
atto Notaio del Collegio di Pordenone, repertorio n. 34138, Persona_2
fascicolo n. 23061 del 04.10.2023 - al compimento di tutti gli atti relativi alla migliore gestione dei crediti (doc. 2).
pagina 8 di 20 Ciò detto i signori e hanno interposto appello, Parte_1 Parte_3
affidando il gravame a TRE motivi di censura.
Con il primo motivo, rubricato: “A) L'ERRATA RIPARTIZIONE
DELL'ONERE DELLA PROVA IN RELAZIONE AL PRETESO
CREDITO VANTATO DALLA BNL.- VIOLAZIONE DELL'ART 2697
CC. LA NON APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA VICINANZA
DELLA PROVA. L'ACCERTAMENTO DEL PRESUNTO CREDITO
COME ESPOSTO IN ATTI DA CONTROPARTE. L'ERRATA
INTERPRETAZIONE DELL'ART. 480 CPC”, gli appellanti lamentano che il
Tribunale di Lodi abbia erroneamente considerato efficace l'atto di precetto nonostante la ritenuta genericità e l'asserito errato calcolo delle rate scadute e degli interessi moratori, violando così i principi in tema di inversione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. ed il connesso principio di vicinanza, i quali, a suo dire, dovevano essere posti a carico della CP_1
La doglianza è priva di pregio. Contro In primo luogo va precisato che la ora quale Controparte_3
cessionaria di e per essa quale mandataria Controparte_1
con rappresentanza , ha agito esecutivamente Controparte_4
in forza di un titolo esecutivo stragiudiziale costituito da un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 11 giugno 2008, a rogito del notaio Dott. Persona_1
il cui importo ammonta a Euro 150.000,00, che ai sensi del terzo comma
[...]
dell'art. 474 c.p.c. è idoneo a fondare l'esecuzione forzata sul presupposto che gli atti ricevuti da notaio incorporano il diritto nel documento e sono dotati di un grado di certezza ritenuto dal legislatore sufficiente “ad attribuire ai creditori una posizione di preminenza rispetto al debitore” e che il contratto di mutuo, infatti, indica con precisione l'obbligazione di restituzione assunta dall'opponente, laddove sono precisamente ivi indicati: l'ammontare della somma erogata, i tassi di interesse, nonché il piano di ammortamento.
pagina 9 di 20 Ciò detto, per quanto attiene all'asserita indeterminatezza del credito e alla mancata indicazione dei criteri di quantificazione, si evidenzia, come costante e granitico orientamento giurisprudenziale sul punto, che non è necessario che tali elementi siano specificati nel precetto, ben potendo l'intimazione solo riportare la somma intimata.
Infatti l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuta nel precetto a norma dell'art 480 comma 1 cpc – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.
L'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma II.
Questo è quanto ricordato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 8096/2022 che, richiamando alcuni suoi precedenti, ha escluso che possa essere accolta eventuale opposizione fondata sulla sola assenza dell'esplicitazione del procedimento seguito per determinare la somma dovuta sulla base del titolo esecutivo.
La Corte di Cassazione, richiamando una sua precedente giurisprudenza, ha evidenziato come le uniche ragioni di nullità dell'atto di precetto vadano individuate tassativamente all'art. 480 c.p.c., in particolare al comma II, per il quale l'atto di precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente o la trascrizione integrale del titolo esecutivo, se richiesta dalla legge. Dal dato letterale, quindi, non si coglie alcuna necessità di indicare, oltre alla somma pretesa, il procedimento che ha portato alla sua determinazione.
La giurisprudenza precedente (Cass. N. 4008/2013 e Cass. N. 11281/1993) era stata specifica non solo nel riconoscere le tassative ipotesi di nullità del precetto, ma altresì nell'escludere che l'intimazione di adempiere all'obbligo risultante dal pagina 10 di 20 titolo esecutivo richieda, quale requisito formale richiesto a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico- giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla. Secondo la stessa Corte “ne segue che, ai fini della validità dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni del comma II”.
Nel caso di specie l'importo precettato è stato correttamente calcolato ed indicato nell'atto oggetto del giudizio di opposizione, per quanto necessario in un atto di precetto ed è dato dalla somma degli importi ancora dovuti dalla parte mutuataria,
a titolo di residuo capitale dovuto, delle rate scadute ed insolute e degli interessi di mora sino al 03.05.2022.
Anche in tal caso il Giudice di prime cure ha attentamente osservato che il conteggio dettagliato della situazione debitoria era già noto ai mutuatari in quanto, comunicato dalla mediante raccomandata del 14.12.2020, con cui veniva CP_1
altresì dichiarata l'intervenuta decadenza ex art. 1186 c.c. dal beneficio della rateizzazione (doc. 3 fasc I grado).
Nella comunicazione, regolarmente e pacificamente ricevuta da parte mutuataria in data 12.01.2021, ha infatti precisato che risultavano impagate e CP_7
scadute n. 10 rate, maggiorate delle spese e degli interessi di mora calcolati dalle rispettive scadenze alla data del 14.12.2020, per il complessivo importo di €
10.545,77, alle quali si aggiungeva il capitale residuo del contratto di mutuo in oggetto per l'importo di € 102.7625,44.
Con il secondo motivo, rubricato: “IL SISTEMA DI AMMORTAMENTO
ALLA FRANCESE . VIOLAZIONE NEL CASO DI SPECIE DELL'ART
1283 CC. DEGLI ARTT 1346 CC , 1325 CC E 1418 CC IN RELAZIONE AL
CONTRATTO DI MUTUO E DELL'ART 2697CC ANCHE SOTTO TALE
PROFILO”, gli appellanti lamentano che il Tribunale, in relazione al sistema di ammortamento alla francese, ne abbia affermato la legittimità e, quindi, la pagina 11 di 20 legittimità della clausola che ne stabilisce l'applicazione; che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che non vi sarebbe stata violazione dell'art. 1283 c.c., stante l'asserita impropria applicazione del piano di ammortamento alla francese in capitalizzazione composta;
che il Tribunale, avrebbe altresì errato nel non rilevare la violazione degli artt. 1346, 1325 e 1418 c.c. a fronte della sostenuta indeterminatezza o indeterminabilità del regime di capitalizzazione degli interessi e della modalità di ammortamento e a ritenere che erano i mutuatari a dovere provare l'applicazione corretta del metodo di ammortamento alla francese, quando, invece, essendo privi di cognizioni tecniche spettava alla Banca l'obbligo di rendere i clienti edotti in modo chiaro e comprensibile.
Sostengono, quindi, che sarebbe stato necessario dare ingresso ad una CTU contabile.
La doglianza va disattesa.
In conformità alla prevalente giurisprudenza di merito va affermata la piena legittimità dell'ammortamento “alla francese”, in quanto frutto di libera e concordata scelta tra le parti contraenti il mutuo.
In proposito va evidenziato che il piano di ammortamento scelto ed accettato dai mutuatari prevede una rata composta, data da una quota capitale particolarmente bassa nelle prime rate e particolarmente alte verso la fine dei pagamenti. L'effetto che crea questo modo di distribuire la quota capitale porta alla rata crescente con il vantaggio per il mutuatario di pagare all'inizio rate più contenute. Anche in questo caso, non vi è mai stato alcun fenomeno anatocistico: gli interessi corrispettivi sono sempre stati calcolati solo sulla quota capitale residua, né parte appellante ha fornito prova contraria.
Parte appellante contesta poi la nullità del contratto di mutuo poiché indeterminato nell'oggetto stante, a suo dire, l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi e della modalità di ammortamento, nonché la violazione della c.d. trasparenza bancaria”.
La doglianza non coglie nel segno.
pagina 12 di 20 La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 29.5.2024, adottata a seguito di rinvio pregiudiziale interpretativo compiuto dal Tribunale di Salerno
(in parte) espressivo di dubbi interpretativi analoghi a quelli oggetto delle difese di parte appellante, riprendendo considerazioni già ampiamente diffuse nella giurisprudenza di merito, ha evidenziato che l'ammortamento c.d. “alla francese”
è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento di “rate costanti” per tutta la durata del rapporto, comprensive di una quota capitale (normalmente crescente nel tempo) ed una quota di interessi (normalmente decrescente nel tempo).
Più precisamente, laddove sia concordato tra le parti un ammortamento alla francese, così come espressamente avvenuto nel caso di specie con riguardo al mutuo per cui è causa, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, computati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via poi sul capitale residuo, e da frazioni di capitale, quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo della rata costante concordato e l'ammontare della quota interessi.
Per effetto di tale meccanismo, la composizione delle rate si forma attraverso lo sviluppo di un piano ammortamento nel quale il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nelle rate in scadenza produce, quindi, l'abbattimento del capitale residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati di interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota delle rate ascrivibile ad interessi (dovuti per importi sempre minori) e il corrispondente aumento della quota delle rate ascrivibile a capitale (rimborsato per importi nel tempo maggiori).
In sostanza, quindi, gli interessi sono computati sin da subito sull'intero importo mutuato e i pagamenti periodici eseguiti in relazione alle rate che scadono sono imputati prioritariamente al pagamento di interessi e nel corso dell'esecuzione del contratto, riducendosi il capitale prestato che viene coi pagamenti via via restituito, si riduce il montante degli interessi dovuti con ciascuna rata.
pagina 13 di 20 La maggiore complessiva onerosità dei mutui o finanziamenti con ammortamento alla francese, rispetto a quelli – ad esempio – con ammortamento all'italiana, deriva quindi dal fatto che il mutuatario restituisce più tardi nel tempo frazioni maggiori del capitale prestato, del quale quindi astrattamente gode per più tempo.
La Cassazione ha definitivamente chiarito che tale meccanismo non comporta, di per sé, la maturazione di interessi anatocistici.
Il divieto di anatocismo, previsto dall'art. 1283, opera allorquando il debitore si obblighi al pagamento di interessi su interessi già scaduti. L'art. 1283 c.c. prevede infatti che, salvo usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriori alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.
Si verificherebbe, quindi, un'ipotesi di violazione del divieto di anatocismo nel caso in cui il debitore si obblighi, al momento della sottoscrizione del contratto, al pagamento di interessi maturati su un montante composto sia da capitale che da interessi già scaduti.
Ma tale ipotesi, tuttavia, non è la conseguenza necessaria dell'applicazione nella quantificazione dell'obbligazione restitutoria di un mutuo di un piano di ammortamento alla francese.
L'ammortamento alla francese prevede, infatti, che l'obbligazione per interessi è calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino interessi ulteriori.
Il metodo c.d. “alla francese” è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
E, perciò, non è astrattamente ipotizzabile che tale tipologia di ammortamento sia fondata su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi scaduti come base di calcolo dei successivi ulteriori interessi.
pagina 14 di 20 Di conseguenza non è corretto dire che nel mutuo “alla francese” il prestito si svolge in regime di interesse composto, in quanto è solo il calcolo della rata che avviene mediante una formula di interesse composto, che costituisce quindi soltanto una modalità di calcolo e di imputazione a capitale e ad interessi di quanto dovuto nelle singole rate restitutorie del finanziamento. È conseguentemente errata la deduzione che si è soliti trarre nel mutuo “alla francese” standard ossia che poiché la rata è calcolata in regime di interesse composto, lo stesso prestito si svolge in regime di interesse composto.
Secondo le Sezioni Unite, in particolare “un'opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).”
Non essendo fisiologicamente prevista la maturazione di interessi ulteriori su interessi scaduti nei mutui, finanziamenti o prestiti con ammortamento alla francese, l'applicazione di tale metodologia di ammortamento non comporta, di per sé, alcun fenomeno anatocistico.
Non avendo l'appellante nello specifico allegato alcun elemento dal quale desumere che nel caso di specie gli interessi siano stati conteggiati sugli interessi scaduti, e risultando smentito tale fatto dall'esame del piano di ammortamento concordato tra le parti, deve ritenersi dimostrato che nel piano di rimborso concordato tra le parti non sia stata convenuta l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120.2 TUB.
La Cassazione con la pronuncia richiamata ha inoltre evidenziato come il maggior carico di interessi del prestito nei mutui ai quali è applicato un piano di pagina 15 di 20 ammortamento alla francese “non dipende (…) da un fenomeno di produzione di
«interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) (…)”.
Deve, quindi, concludersi che l'applicazione al mutuo di un ammortamento a rata costante secondo la legge di sconto composto non costituisca di per sé un illecito non comportando di per sé, come sostenuto invece dall'appellante, l'applicazione di interessi anatocistici, fatto che consente di rigettare tutte le domande attoree fondate su tale assunto.
Come evidenziato poi sempre dalla Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia richiamata, il contratto di mutuo può dirsi validamente pattuito per iscritto e l'obbligazione restitutoria può dirsi sufficientemente determinata “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss.
c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” elementi tutti espressamente convenuti nel contratto di mutuo stipulato e perciò
“deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”.
Si osserva, infine, che non vi è alcuna violazione della c.d. trasparenza bancaria, posto che, come correttamente rilevato dal Tribunale “ogni qualvolta il piano di
pagina 16 di 20 ammortamento risulti essere stato allegato al contratto di mutuo e consegnato al cliente, questi potrebbe desumere comunque la modalità di ammortamento (e dunque la composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo
l'obbligazione restitutoria)”.
Come poi evidenziato nella sentenza sopra citata “eventuali dubbi sulla comprensione del meccanismo di funzionamento del piano allegato al contratto e dei suoi effetti potrebbero essere espressi al momento della stipulazione del contratto che è la sede in cui il cliente potrebbe esigere dall'istituto bancario ogni eventuale chiarimento al riguardo”. Cont Con il terzo motivo rubricato: “ L E GLI INTERESSI SOPRA SOGLIA
DEL CONTRATTO DI MUTUO- LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE
07.03.96 n.108- VIOLAZIONE DELL'ART 1815 COMMA 2 CC”, parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha Con sostenuto che , in relazione all' i costi non sarebbero tali da comportare una significativa variazione degli oneri gravanti sui mutuatari e, per quanto concerne gli interessi, gli stessi non supererebbero il tasso soglia, come da calcolo che ha esposto.
Afferma invece, che essendo l'importo degli interessi a favore della di € CP_1
124.219,11, pari, quindi, a circa il 9,06% della somma corrisposta ai sigg. Pt_1
e di € 150.000,00 ( cfr relazione dott. D'Avanzo cit in base al calcolo Parte_3
9,06%X 150.000,00 X 20 anni), tale percentuale sia di molto superiore al tasso soglia.
Insiste per l'espletamento di una CTU.
Il motivo non coglie nel segno e sul punto va condivisa la valutazione del
Tribunale, laddove ha accertato che il tasso di mora (9.06%) è inferiore al tasso soglia previsto per la mora (12.21%), ottenuto aggiungendo al TEG medio pubblicato (per le operazioni di mutuo a tasso variabile), 6,04 punti percentuali
(6,04% + 2,1% = 8.14%); il tutto aumentato della metà (4,07%) e ciò in conformità a quanto stabilito dalla vigilanza bancaria con proprio Decreto
pagina 17 di 20 ministeriale del 2008 (doc. 4 fasc. primo grado) e dalla Circolare del 3.7.2013
(doc. 5 fasc. primo grado):
- aumento dei TEGM di 2,1 punti percentuali (costituendo tale aumento, in base a un'indagine condotta dalla Banca d'Italia nel 2002, il divario medio tra interessi corrispettivi e interessi moratori), e
- successiva applicazione della formula per l'individuazione dei tassi soglia
(ovvero +50%).
Infine, quanto alla ritenuta erronea indicazione e determinazione del rileva CP_6
la Corte che la doglianza non merita accoglimento, atteso che, come già correttamente valutato dal Tribunale, al fine della determinazione del “ si Pt_5
deve tener conto di tutte le voci che rappresentano un costo e, quindi, oltre al tasso di interesse vanno considerate le spese di istruttoria, la perizia, le commissioni di incasso rata, le imposte e i bolli statali e le spese relative alle assicurazioni obbligatorie sui mutui.
L'imposta sostitutiva che parte attrice indica come non inclusa nel conteggio è stata introdotta successivamente alla sottoscrizione del contratto di mutuo oggetto della presente causa, mentre l'assicurazione di cui non è stato tenuto conto secondo, rientra tra le assicurazioni obbligatorie, stante il fatto che la convenuta ha dichiarato trattarsi di assicurazione incendio, prevista obbligatoriamente sul muto. L'importo di tale polizza (euro 2,70 al mese per un totale di euro 32,40) non comporta però una significativa variazione dell'indicatore sintetico di costo”.
Quanto alla reiterata istanza di CTU se ne rileva l'inammissibilità, stante il carattere del tutto esplorativo della stessa, che non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio ( cfr. ass. Civ. sez.
III, 7 settembre 2023, n. 26048).
Per i motivi sopra esposti l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
pagina 18 di 20 Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di parte appellante a rifondere a e per essa a Controparte_3 [...]
le spese di lite del presente grado. Controparte_4
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile-complessità media) in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria) in complessivi € 10.313,00 di cui €
2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da avverso la sentenza Parte_1 Parte_3
del Tribunale di Lodi n. 366/2024, pubblicata il 23/04/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna e da in via tra loro Parte_1 Parte_3
solidale alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_3
e per essa a si liquidano in Controparte_8
complessivi € 10.313,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso, in Milano il 26/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
pagina 19 di 20 Dott. Elena Mara Grazioli
Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
26 26853 CASELLE LURANI, con il patrocinio dell'Avv.
[...]
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata in VIA LAMARMORA N. 33 20100 MILANO presso lo Studio dell'Avv. ; Parte_2
(C.F. ), residente in Parte_3 C.F._3
VIA MATTEOTTI26 26853 CASELLE LURANI, con il patrocinio dell'Avv.
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA LAMARMORA N. 33 20100 MILANO presso lo Studio dell'Avv. ; Parte_2
-APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 20 ( C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( C.F. ), CP_2 P.IVA_2
APPELLATE CONTUMACI
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, per il tramite di , Controparte_4
con il patrocinio dell'Avv. ROSSI MATTEO (C.F. ), C.F._4
elettivamente domiciliata in CORSO MATTEOTTI, 1 20121 MILANO presso lo
Studio dell'Avv. ROSSI MATTEO, giusta delega in atti;
-INTERVENIENTE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 366/2024, pubblicata il 23/04/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per e : Parte_1 Parte_3
In totale riforma della sentenza n.366/2024 del Tribunale di Lodi emessa in data 23.04.2024 pubblicata in pari data, resa nel giudizio RG 1375/2022 e in accoglimento del presente Appello,
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria del caso, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e di Controparte_3 [...]
per il motivo sopra esposto;
Controparte_4
IN VIA SUBORDINATA al mancato accoglimento della domanda di difetto di legittimazione attiva di cui sopra, sempre
In totale riforma della sentenza n. 366/2024 del Tribunale di Lodi emessa in data 23/04/2024 pubblicata in pari data, resa nel giudizio RG 1375/2022 e in accoglimento del presente appello, Voglia l'Illma Corte d'Appello di Milano
pagina 2 di 20 contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria del caso, così giudicare per i motivi:
2) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare, per i motivi e le eccezioni esposti in atti, la totale inesistenza, illegittimità, nullità, annullabilità, invalidità, inefficacia ed infondatezza in fatto ed in diritto dell'atto di precetto dell'importo di €. 127.071,98 oltre Iva, C.P.A. ed oltre al costo della notifica dell'atto di precetto, nonché alle spese e agli interessi, tasse, compensi ed accessori, notificato in data 07.05.2022, dalla Controparte_1
C.F: , e per essa quale mandataria con rappresentanza, dalla P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., e del presunto credito ad CP_2
esso sottostante, e per l'effetto annullarlo e porlo nel nulla;
3) NEL MERITO SEMPRE IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare per i motivi e le eccezioni esposti in atti, la totale inesistenza, illegittimità, nullità, annullabilità, invalidità, inefficacia ed infondatezza in fatto ed in diritto del contratto di mutuo, stipulato con in data Controparte_1
11.05.2008 a rogito del Notaio dott. iscritto al Collegio Persona_1
Notarile di Milano Repertorio n. 132407, Racc. n. 14028, registrato presso in Lodi il 17/06/2008 al n. 5287-Serie 1T, e per l'effetto annullarlo e porlo nel nulla ed ordinarne la totale cancellazione, a cura e spese della Controparte_1
C.F: , in persona del legale rappresentante, ovvero della sua
[...] P.IVA_1
mandataria con rappresentanza C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_4
del legale rappresentante p.t.
4)IN VIA ISTRUTTORIA
Ove necessario e senza inversione dell'onere della prova, si chiede venga Contro effettuata CTU contabile sul contratto di mutuo stipulato con la
5) In ogni caso condannarsi la C.F: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, ovvero della sua mandataria P.IVA_1
con rappresentanza C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_4
rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio,
pagina 3 di 20 oltre Iva, Cap ed accessori di legge da distrarsi a favore dell'avv. Mezzera che si dichiara anticipatario.
Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria, diversa e/o nuova domanda, nel merito ed in rito, eccezione e deduzione, ivi comprese quelle istruttorie: in via preliminare: rigettare, in quanto inammissibile e del tutto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva;
nel merito, in via principale: rigettare, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dai signori e , Parte_1 Parte_3
confermare, per l'effetto, la sentenza impugnata e, in ogni caso, rigettare tutte le pretese avversarie, poiché infondate per i motivi di cui in atti;
in via istruttoria: rigettare tutte le istanze istruttorie reiterate dall'appellante, in particolare la richiesta di CTU contabile;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_3
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Lodi la
[...] Controparte_1
e per essa, quale mandataria con rappresentanza, per
[...] Controparte_2
ivi sentir, previa concessione della sospensione della esecutività del titolo, dichiarare la nullità, illegittimità, annullabilità, invalidità, inefficacia ed infondatezza dell'atto di precetto notificato il 7 maggio 2022, così come quella del contratto di mutuo dell'11 maggio 2008.
A fondamento dell'opposizione lamentavano:
1) Inidoneità del precetto a certificare il credito oggetto di ingiunzione di pagamento;
pagina 4 di 20 2) Violazione dell'art. 1283 c.c. per impropria applicazione del piano di ammortamento in capitalizzazione composta;
3) Erronea determinazione ed indicazione del CP_6
4) Violazione della Legge n. 108 del 7.3.1996.
Si costituiva , eccependo l'infondatezza delle Controparte_1
domande avversarie.
Nello specifico, quanto alla esposizione degli importi precettati, rilevava che le cifre erano state correttamente calcolate per quanto necessario ad un atto di precetto e che gli attori conoscevano il dettaglio del dovuto in quanto in data
14.12.2020 era stata loro inviata la dichiarazione di intervenuta decadenza dal beneficio del termine con il calcolo del debito residuo.
In merito al piano di ammortamento alla francese con rata crescente parte convenuta rilevava che, sebbene la rata prevedesse l'applicazione dell'interesse composto, il calcolo degli interessi corrispettivi era sempre stato effettuato sul mero capitale residuo con la formula dell'interesse semplice.
Infine sull'infondatezza della violazione della Legge n. 108 del 7 marzo 1996, parte opposta ribadiva il fatto che non vi era stato superamento del tasso soglia in quanto non era possibile utilizzare il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi, anche per quelli moratori.
Il tasso di mora previsto nel contratto sarebbe del 9,06%, mentre il relativo tasso soglia del 12,21%; la rilevava, in ogni caso che, Controparte_1
anche qualora il tasso soglia fosse stato superato, ne conseguirebbe la nullità della clausola relativa agli interessi moratori con conseguente applicazione dell'interesse corrispettivo, o al più, di quello legale.
In ultimo, quanto alle spese che non sarebbero state incluse per il calcolo dell' l'opposta, quanto all'imposta sostitutiva rilevava che era stata CP_6
introdotta successivamente alla conclusione del contratto, e quanto all'assicurazione, che trattasi di assicurazione per incendio e non per il rischio morte, invalidità o perdita di impiego, pertanto da non includersi nel conteggio.
pagina 5 di 20 Il Tribunale di Lodi con sentenza n. 366/2024, pubblicata il 23/04/2024 rigettava l'opposizione, condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite in Contro favore di
Nello specifico osservava che: “Il primo motivo di opposizione (inidoneità del precetto a certificare il credito oggetto di ingiunzione di pagamento) non può essere accolto in quanto, come più volte sancito dalla Corte di Cassazione (cfr sent. n. 8096/2022, n. 4008/2013 e n. 11281/1993), le uniche ragioni di nullità dell'atto di precetto sono quelle indicate all'art. 480 comma 2 cpc, sono tassative
e tra queste non vi è ricompresa la spiegazione del procedimento logico-giuridico
e del calcolo matematico seguiti per la determinazione della somma intimata”.
Con riferimento al secondo motivo (violazione dell'art. 1283 codice civile, impropria applicazione del piano di ammortamento) il Tribunale, dopo aver ricordato che la questione era tuttora dibattuta, ha aderito all'orientamento maggioritario secondo cui “ non vi è violazione del principio di “trasparenza bancaria” laddove il piano di ammortamento sia stato allegato al contratto – come nel caso di specie – e sia possibile sin da subito per i contraenti verificare il costo dell'operazione di mutuo”.
Ha poi rigettato il terzo motivo (erronea determinazione e indicazione del CP_6
in quanto “al fine della determinazione del si deve tenere conto di tutte le CP_6
voci che rappresentano un costo, quindi, oltre al tasso di interesse vanno considerate le spese di istruttoria, la perizia, le commissioni di incasso rata, le imposte e i bolli statali e le spese relative alle assicurazioni obbligatorie sui mutui. L'imposta sostitutiva che parte attrice indica come non inclusa nel conteggio è stata introdotta successivamente alla sottoscrizione del contratto di mutuo oggetto della presente causa, mentre l'assicurazione di cui non è stato tenuto conto secondo, rientra tra le assicurazioni obbligatorie, stante il fatto che la convenuta ha dichiarato trattarsi di assicurazione incendio, prevista obbligatoriamente sul mutuo. L'importo di tale polizza (euro 2,70 al mese per un
pagina 6 di 20 totale di euro 32,40 annui) non comporta però una significativa variazione dell'indicatore sintetico di costo”.
Ha, infine, rigettato l'ultimo motivo di opposizione (violazione della Legge n. 108 del 7.3.1996) anche in considerazione del recente orientamento giurisprudenziale
(Cass. Sezioni Unite del 18.9.2020 n. 19597), osservando che, “ pur avendo risolto in senso positivo l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, ha posto limiti ben precisi all'individuazione del tasso soglia significativo. In particolare per ciascun periodo è stato individuato il tasso soglia specifico relativamente agli interessi di mora.
Solo per i contratti conclusi sino al 31.3.2003 il tasso soglia degli interessi moratori coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”.
Per i contratti conclusi dall'1.4.2003 (data di entrata in vigore del D.M.
25.3.2003) al 30.6.2011 – periodo che interessa questa controversia – il “tasso soglia di mora si determina sommando al il valore del 2,1% Pt_4
(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.) il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996.
Nel caso che ci interessa il tasso soglia per gli interessi moratori, quindi, applicando la formula sopra citata: (TEGM+ 2,1) X 1,5, risulterebbe (6,04+2,1)
x 1,5 e quindi 12,21%, sicuramente superiore al tasso di mora applicato”.
Avverso detta sentenza hanno interposto appello i signori e Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle domande formulate in primo Parte_3
grado.
Contro Nessuno si costituiva per e mentre interveniva la Controparte_2
quale cessionaria di Controparte_3 Controparte_1
e per essa quale mandataria con rappresentanza Controparte_4
, che contestava l'appello di cui chiedeva il rigetto.
[...]
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 3 dicembre 2025 il Consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 20 maggio 2025, con pagina 7 di 20 contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All' udienza del 20 maggio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione sollevata dagli appellanti, a seguito della costituzione della e, per essa la Controparte_3 [...]
dichiaratisi cessionari del preteso credito, di difetto della loro Controparte_4
legittimazione attiva e del difetto della loro titolarità del credito da loro preteso, non essendo stato depositato in giudizio l'atto di cessione e non essendo quindi stata data la prova dell'esistenza del contratto relativo e della titolarità del credito vantato.
L'eccezione non può essere condivisa, essendo stata documentata l'avvenuta Contro cessione pro soluto da parte di in favore di di tutti Controparte_3
i crediti pecuniari (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese e quant'altro eventualmente dovuto), identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
118 del 08.10.2024 (doc 1, il quale ai sensi di legge rinvia al sito www.securisation-services.com/it/cessioni/ ove è riportato l'elenco dei crediti ceduti, tra cui risulta a pag. 5 (doc. 6) anche quello di cui si tratta ed indentificato con l'NDG 3034710954 (cfr. sub doc. 2 del fasc. di 1° sub doc. 5) - che il cessionario ha delegato giusta procura per Controparte_4
atto Notaio del Collegio di Pordenone, repertorio n. 34138, Persona_2
fascicolo n. 23061 del 04.10.2023 - al compimento di tutti gli atti relativi alla migliore gestione dei crediti (doc. 2).
pagina 8 di 20 Ciò detto i signori e hanno interposto appello, Parte_1 Parte_3
affidando il gravame a TRE motivi di censura.
Con il primo motivo, rubricato: “A) L'ERRATA RIPARTIZIONE
DELL'ONERE DELLA PROVA IN RELAZIONE AL PRETESO
CREDITO VANTATO DALLA BNL.- VIOLAZIONE DELL'ART 2697
CC. LA NON APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA VICINANZA
DELLA PROVA. L'ACCERTAMENTO DEL PRESUNTO CREDITO
COME ESPOSTO IN ATTI DA CONTROPARTE. L'ERRATA
INTERPRETAZIONE DELL'ART. 480 CPC”, gli appellanti lamentano che il
Tribunale di Lodi abbia erroneamente considerato efficace l'atto di precetto nonostante la ritenuta genericità e l'asserito errato calcolo delle rate scadute e degli interessi moratori, violando così i principi in tema di inversione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. ed il connesso principio di vicinanza, i quali, a suo dire, dovevano essere posti a carico della CP_1
La doglianza è priva di pregio. Contro In primo luogo va precisato che la ora quale Controparte_3
cessionaria di e per essa quale mandataria Controparte_1
con rappresentanza , ha agito esecutivamente Controparte_4
in forza di un titolo esecutivo stragiudiziale costituito da un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 11 giugno 2008, a rogito del notaio Dott. Persona_1
il cui importo ammonta a Euro 150.000,00, che ai sensi del terzo comma
[...]
dell'art. 474 c.p.c. è idoneo a fondare l'esecuzione forzata sul presupposto che gli atti ricevuti da notaio incorporano il diritto nel documento e sono dotati di un grado di certezza ritenuto dal legislatore sufficiente “ad attribuire ai creditori una posizione di preminenza rispetto al debitore” e che il contratto di mutuo, infatti, indica con precisione l'obbligazione di restituzione assunta dall'opponente, laddove sono precisamente ivi indicati: l'ammontare della somma erogata, i tassi di interesse, nonché il piano di ammortamento.
pagina 9 di 20 Ciò detto, per quanto attiene all'asserita indeterminatezza del credito e alla mancata indicazione dei criteri di quantificazione, si evidenzia, come costante e granitico orientamento giurisprudenziale sul punto, che non è necessario che tali elementi siano specificati nel precetto, ben potendo l'intimazione solo riportare la somma intimata.
Infatti l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuta nel precetto a norma dell'art 480 comma 1 cpc – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.
L'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma II.
Questo è quanto ricordato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 8096/2022 che, richiamando alcuni suoi precedenti, ha escluso che possa essere accolta eventuale opposizione fondata sulla sola assenza dell'esplicitazione del procedimento seguito per determinare la somma dovuta sulla base del titolo esecutivo.
La Corte di Cassazione, richiamando una sua precedente giurisprudenza, ha evidenziato come le uniche ragioni di nullità dell'atto di precetto vadano individuate tassativamente all'art. 480 c.p.c., in particolare al comma II, per il quale l'atto di precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente o la trascrizione integrale del titolo esecutivo, se richiesta dalla legge. Dal dato letterale, quindi, non si coglie alcuna necessità di indicare, oltre alla somma pretesa, il procedimento che ha portato alla sua determinazione.
La giurisprudenza precedente (Cass. N. 4008/2013 e Cass. N. 11281/1993) era stata specifica non solo nel riconoscere le tassative ipotesi di nullità del precetto, ma altresì nell'escludere che l'intimazione di adempiere all'obbligo risultante dal pagina 10 di 20 titolo esecutivo richieda, quale requisito formale richiesto a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico- giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla. Secondo la stessa Corte “ne segue che, ai fini della validità dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni del comma II”.
Nel caso di specie l'importo precettato è stato correttamente calcolato ed indicato nell'atto oggetto del giudizio di opposizione, per quanto necessario in un atto di precetto ed è dato dalla somma degli importi ancora dovuti dalla parte mutuataria,
a titolo di residuo capitale dovuto, delle rate scadute ed insolute e degli interessi di mora sino al 03.05.2022.
Anche in tal caso il Giudice di prime cure ha attentamente osservato che il conteggio dettagliato della situazione debitoria era già noto ai mutuatari in quanto, comunicato dalla mediante raccomandata del 14.12.2020, con cui veniva CP_1
altresì dichiarata l'intervenuta decadenza ex art. 1186 c.c. dal beneficio della rateizzazione (doc. 3 fasc I grado).
Nella comunicazione, regolarmente e pacificamente ricevuta da parte mutuataria in data 12.01.2021, ha infatti precisato che risultavano impagate e CP_7
scadute n. 10 rate, maggiorate delle spese e degli interessi di mora calcolati dalle rispettive scadenze alla data del 14.12.2020, per il complessivo importo di €
10.545,77, alle quali si aggiungeva il capitale residuo del contratto di mutuo in oggetto per l'importo di € 102.7625,44.
Con il secondo motivo, rubricato: “IL SISTEMA DI AMMORTAMENTO
ALLA FRANCESE . VIOLAZIONE NEL CASO DI SPECIE DELL'ART
1283 CC. DEGLI ARTT 1346 CC , 1325 CC E 1418 CC IN RELAZIONE AL
CONTRATTO DI MUTUO E DELL'ART 2697CC ANCHE SOTTO TALE
PROFILO”, gli appellanti lamentano che il Tribunale, in relazione al sistema di ammortamento alla francese, ne abbia affermato la legittimità e, quindi, la pagina 11 di 20 legittimità della clausola che ne stabilisce l'applicazione; che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che non vi sarebbe stata violazione dell'art. 1283 c.c., stante l'asserita impropria applicazione del piano di ammortamento alla francese in capitalizzazione composta;
che il Tribunale, avrebbe altresì errato nel non rilevare la violazione degli artt. 1346, 1325 e 1418 c.c. a fronte della sostenuta indeterminatezza o indeterminabilità del regime di capitalizzazione degli interessi e della modalità di ammortamento e a ritenere che erano i mutuatari a dovere provare l'applicazione corretta del metodo di ammortamento alla francese, quando, invece, essendo privi di cognizioni tecniche spettava alla Banca l'obbligo di rendere i clienti edotti in modo chiaro e comprensibile.
Sostengono, quindi, che sarebbe stato necessario dare ingresso ad una CTU contabile.
La doglianza va disattesa.
In conformità alla prevalente giurisprudenza di merito va affermata la piena legittimità dell'ammortamento “alla francese”, in quanto frutto di libera e concordata scelta tra le parti contraenti il mutuo.
In proposito va evidenziato che il piano di ammortamento scelto ed accettato dai mutuatari prevede una rata composta, data da una quota capitale particolarmente bassa nelle prime rate e particolarmente alte verso la fine dei pagamenti. L'effetto che crea questo modo di distribuire la quota capitale porta alla rata crescente con il vantaggio per il mutuatario di pagare all'inizio rate più contenute. Anche in questo caso, non vi è mai stato alcun fenomeno anatocistico: gli interessi corrispettivi sono sempre stati calcolati solo sulla quota capitale residua, né parte appellante ha fornito prova contraria.
Parte appellante contesta poi la nullità del contratto di mutuo poiché indeterminato nell'oggetto stante, a suo dire, l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi e della modalità di ammortamento, nonché la violazione della c.d. trasparenza bancaria”.
La doglianza non coglie nel segno.
pagina 12 di 20 La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 29.5.2024, adottata a seguito di rinvio pregiudiziale interpretativo compiuto dal Tribunale di Salerno
(in parte) espressivo di dubbi interpretativi analoghi a quelli oggetto delle difese di parte appellante, riprendendo considerazioni già ampiamente diffuse nella giurisprudenza di merito, ha evidenziato che l'ammortamento c.d. “alla francese”
è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento di “rate costanti” per tutta la durata del rapporto, comprensive di una quota capitale (normalmente crescente nel tempo) ed una quota di interessi (normalmente decrescente nel tempo).
Più precisamente, laddove sia concordato tra le parti un ammortamento alla francese, così come espressamente avvenuto nel caso di specie con riguardo al mutuo per cui è causa, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, computati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via poi sul capitale residuo, e da frazioni di capitale, quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo della rata costante concordato e l'ammontare della quota interessi.
Per effetto di tale meccanismo, la composizione delle rate si forma attraverso lo sviluppo di un piano ammortamento nel quale il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nelle rate in scadenza produce, quindi, l'abbattimento del capitale residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati di interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota delle rate ascrivibile ad interessi (dovuti per importi sempre minori) e il corrispondente aumento della quota delle rate ascrivibile a capitale (rimborsato per importi nel tempo maggiori).
In sostanza, quindi, gli interessi sono computati sin da subito sull'intero importo mutuato e i pagamenti periodici eseguiti in relazione alle rate che scadono sono imputati prioritariamente al pagamento di interessi e nel corso dell'esecuzione del contratto, riducendosi il capitale prestato che viene coi pagamenti via via restituito, si riduce il montante degli interessi dovuti con ciascuna rata.
pagina 13 di 20 La maggiore complessiva onerosità dei mutui o finanziamenti con ammortamento alla francese, rispetto a quelli – ad esempio – con ammortamento all'italiana, deriva quindi dal fatto che il mutuatario restituisce più tardi nel tempo frazioni maggiori del capitale prestato, del quale quindi astrattamente gode per più tempo.
La Cassazione ha definitivamente chiarito che tale meccanismo non comporta, di per sé, la maturazione di interessi anatocistici.
Il divieto di anatocismo, previsto dall'art. 1283, opera allorquando il debitore si obblighi al pagamento di interessi su interessi già scaduti. L'art. 1283 c.c. prevede infatti che, salvo usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriori alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.
Si verificherebbe, quindi, un'ipotesi di violazione del divieto di anatocismo nel caso in cui il debitore si obblighi, al momento della sottoscrizione del contratto, al pagamento di interessi maturati su un montante composto sia da capitale che da interessi già scaduti.
Ma tale ipotesi, tuttavia, non è la conseguenza necessaria dell'applicazione nella quantificazione dell'obbligazione restitutoria di un mutuo di un piano di ammortamento alla francese.
L'ammortamento alla francese prevede, infatti, che l'obbligazione per interessi è calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino interessi ulteriori.
Il metodo c.d. “alla francese” è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
E, perciò, non è astrattamente ipotizzabile che tale tipologia di ammortamento sia fondata su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi scaduti come base di calcolo dei successivi ulteriori interessi.
pagina 14 di 20 Di conseguenza non è corretto dire che nel mutuo “alla francese” il prestito si svolge in regime di interesse composto, in quanto è solo il calcolo della rata che avviene mediante una formula di interesse composto, che costituisce quindi soltanto una modalità di calcolo e di imputazione a capitale e ad interessi di quanto dovuto nelle singole rate restitutorie del finanziamento. È conseguentemente errata la deduzione che si è soliti trarre nel mutuo “alla francese” standard ossia che poiché la rata è calcolata in regime di interesse composto, lo stesso prestito si svolge in regime di interesse composto.
Secondo le Sezioni Unite, in particolare “un'opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).”
Non essendo fisiologicamente prevista la maturazione di interessi ulteriori su interessi scaduti nei mutui, finanziamenti o prestiti con ammortamento alla francese, l'applicazione di tale metodologia di ammortamento non comporta, di per sé, alcun fenomeno anatocistico.
Non avendo l'appellante nello specifico allegato alcun elemento dal quale desumere che nel caso di specie gli interessi siano stati conteggiati sugli interessi scaduti, e risultando smentito tale fatto dall'esame del piano di ammortamento concordato tra le parti, deve ritenersi dimostrato che nel piano di rimborso concordato tra le parti non sia stata convenuta l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120.2 TUB.
La Cassazione con la pronuncia richiamata ha inoltre evidenziato come il maggior carico di interessi del prestito nei mutui ai quali è applicato un piano di pagina 15 di 20 ammortamento alla francese “non dipende (…) da un fenomeno di produzione di
«interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) (…)”.
Deve, quindi, concludersi che l'applicazione al mutuo di un ammortamento a rata costante secondo la legge di sconto composto non costituisca di per sé un illecito non comportando di per sé, come sostenuto invece dall'appellante, l'applicazione di interessi anatocistici, fatto che consente di rigettare tutte le domande attoree fondate su tale assunto.
Come evidenziato poi sempre dalla Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia richiamata, il contratto di mutuo può dirsi validamente pattuito per iscritto e l'obbligazione restitutoria può dirsi sufficientemente determinata “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss.
c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” elementi tutti espressamente convenuti nel contratto di mutuo stipulato e perciò
“deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”.
Si osserva, infine, che non vi è alcuna violazione della c.d. trasparenza bancaria, posto che, come correttamente rilevato dal Tribunale “ogni qualvolta il piano di
pagina 16 di 20 ammortamento risulti essere stato allegato al contratto di mutuo e consegnato al cliente, questi potrebbe desumere comunque la modalità di ammortamento (e dunque la composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo
l'obbligazione restitutoria)”.
Come poi evidenziato nella sentenza sopra citata “eventuali dubbi sulla comprensione del meccanismo di funzionamento del piano allegato al contratto e dei suoi effetti potrebbero essere espressi al momento della stipulazione del contratto che è la sede in cui il cliente potrebbe esigere dall'istituto bancario ogni eventuale chiarimento al riguardo”. Cont Con il terzo motivo rubricato: “ L E GLI INTERESSI SOPRA SOGLIA
DEL CONTRATTO DI MUTUO- LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE
07.03.96 n.108- VIOLAZIONE DELL'ART 1815 COMMA 2 CC”, parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha Con sostenuto che , in relazione all' i costi non sarebbero tali da comportare una significativa variazione degli oneri gravanti sui mutuatari e, per quanto concerne gli interessi, gli stessi non supererebbero il tasso soglia, come da calcolo che ha esposto.
Afferma invece, che essendo l'importo degli interessi a favore della di € CP_1
124.219,11, pari, quindi, a circa il 9,06% della somma corrisposta ai sigg. Pt_1
e di € 150.000,00 ( cfr relazione dott. D'Avanzo cit in base al calcolo Parte_3
9,06%X 150.000,00 X 20 anni), tale percentuale sia di molto superiore al tasso soglia.
Insiste per l'espletamento di una CTU.
Il motivo non coglie nel segno e sul punto va condivisa la valutazione del
Tribunale, laddove ha accertato che il tasso di mora (9.06%) è inferiore al tasso soglia previsto per la mora (12.21%), ottenuto aggiungendo al TEG medio pubblicato (per le operazioni di mutuo a tasso variabile), 6,04 punti percentuali
(6,04% + 2,1% = 8.14%); il tutto aumentato della metà (4,07%) e ciò in conformità a quanto stabilito dalla vigilanza bancaria con proprio Decreto
pagina 17 di 20 ministeriale del 2008 (doc. 4 fasc. primo grado) e dalla Circolare del 3.7.2013
(doc. 5 fasc. primo grado):
- aumento dei TEGM di 2,1 punti percentuali (costituendo tale aumento, in base a un'indagine condotta dalla Banca d'Italia nel 2002, il divario medio tra interessi corrispettivi e interessi moratori), e
- successiva applicazione della formula per l'individuazione dei tassi soglia
(ovvero +50%).
Infine, quanto alla ritenuta erronea indicazione e determinazione del rileva CP_6
la Corte che la doglianza non merita accoglimento, atteso che, come già correttamente valutato dal Tribunale, al fine della determinazione del “ si Pt_5
deve tener conto di tutte le voci che rappresentano un costo e, quindi, oltre al tasso di interesse vanno considerate le spese di istruttoria, la perizia, le commissioni di incasso rata, le imposte e i bolli statali e le spese relative alle assicurazioni obbligatorie sui mutui.
L'imposta sostitutiva che parte attrice indica come non inclusa nel conteggio è stata introdotta successivamente alla sottoscrizione del contratto di mutuo oggetto della presente causa, mentre l'assicurazione di cui non è stato tenuto conto secondo, rientra tra le assicurazioni obbligatorie, stante il fatto che la convenuta ha dichiarato trattarsi di assicurazione incendio, prevista obbligatoriamente sul muto. L'importo di tale polizza (euro 2,70 al mese per un totale di euro 32,40) non comporta però una significativa variazione dell'indicatore sintetico di costo”.
Quanto alla reiterata istanza di CTU se ne rileva l'inammissibilità, stante il carattere del tutto esplorativo della stessa, che non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio ( cfr. ass. Civ. sez.
III, 7 settembre 2023, n. 26048).
Per i motivi sopra esposti l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
pagina 18 di 20 Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di parte appellante a rifondere a e per essa a Controparte_3 [...]
le spese di lite del presente grado. Controparte_4
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile-complessità media) in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria) in complessivi € 10.313,00 di cui €
2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da avverso la sentenza Parte_1 Parte_3
del Tribunale di Lodi n. 366/2024, pubblicata il 23/04/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna e da in via tra loro Parte_1 Parte_3
solidale alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_3
e per essa a si liquidano in Controparte_8
complessivi € 10.313,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso, in Milano il 26/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
pagina 19 di 20 Dott. Elena Mara Grazioli
Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 20 di 20