Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 23/03/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
MA TONOLO Presidente Roberto ANGIONI Consigliere SA BORELLI Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32607 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. 65911 reso da ZA FA, quale economo del Comune di GN (VI) per l’esercizio 2019 (01.01.2019 – 30.09.2019),
depositato in data 11.06.2020;
Vista la relazione n. 301/2025 dell’11.06.2025 del magistrato istruttore del conto;
Vista la memoria del Comune di GN depositata in data 04.12.2025;
Esaminati gli atti di causa;
Udito, all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, tenutasi con l’assistenza del segretario dott. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Francesca Dimita.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n. 301/2025 dell’11.06.2025, il magistrato istruttore del conto n. 65911 reso da FA RO, quale economo del Comune di GN (VI) per l’esercizio 2019 (periodo 01.01.2019 – 30.09.2019),
depositato in data 11.06.2020, dopo aver riassunto gli esiti dell’attività istruttoria compiuta e richiamati i contenuti del regolamento interno di contabilità (approvato con delibera di C.C. n. 36 del 14.11.2003, artt. 27-30),
riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
- il conto non era rappresentativo della gestione dell’agente, stante la genericità delle causali delle spese economali, l’assenza dell’annotazione dei numeri dei buoni d’ordine, delle determinazioni di discarico, del mandato di pagamento dell’anticipazione e della quietanza di versamento relativa alla restituzione dell’anticipazione ricevuta e/o alla consegna all’agente subentrante;
- in difformità dalle previsioni del regolamento di contabilità, erano state tenute scritture separate per le spese ed i rimborsi, anziché un giornale di cassa, e non vi risultavano registrate né l’anticipazione ricevuta, né la restituzione e/o la consegna all’agente subentrante;
- mancava la vidimazione almeno trimestrale del responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune, pure prevista dal regolamento di contabilità;
- il conto rappresentava l’ultima gestione dell’agente e, tuttavia, non era stato redatto il verbale di passaggio di consegne all’agente subentrante, pur trattandosi di adempimento necessario ai sensi dell’art. 182 R.D. n.
827/1924, né risultava restituita entro la chiusura della gestione l’anticipazione economale, per l’importo di euro 500,00, pagata con mandato n. 1222 del 04.02.2019 (nella fase istruttoria, l’Ente aveva prodotto una dichiarazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 22 maggio 2024, con la quale lo stesso dava atto dell’avvenuto accertamento della regolarità delle scritturazioni del conto con determina n. 185/2019 di approvazione del rendiconto periodico del terzo trimestre 2019 e dell’intervenuta consegna del fondo cassa di euro 500,00 all’agente subentrante che aveva reso il conto n. 66368, oggetto di separata relazione, in cui risultava avvenuta l’integrale restituzione);
- non era stato possibile trarre ulteriori elementi in ordine alla regolarità del conto dalla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. prodotta in istruttoria, trattandosi di una mera attestazione di regolarità, inidonea, per contenuti, a sopperire all’omissione del necessario adempimento di legge.
2. Ritenuto che le indicate discordanze contabili e le carenze riscontrate costituissero rilevanti irregolarità che impedivano di discaricare il contabile, il magistrato istruttore sottoponeva il conto alla valutazione del Collegio ai sensi dell’art. 147, comma 3 c.g.c..
3. Con memoria depositata in data 4 dicembre 2025, l’Amministrazione, nel precisare che in data 23.11.2016 erano stati approvati dal Consiglio Comunale il nuovo regolamento di contabilità (con delibera n. 35) e il regolamento del servizio economato (con delibera n. 39), riportava i collegamenti per la consultazione di tale documentazione, pubblicata sul sito nella sezione “Amministrazione trasparente”.
4. All’odierna udienza pubblica, il Pubblico Ministero ha concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla regolarità del conto reso dall’agente FA RO, nominata economo con delibera di Giunta comunale n. 66 del 5 agosto 2015, per la gestione della cassa economale del Comune di GN (VI), per il periodo 1° gennaio/30 settembre 2019.
La gestione del servizio di economato, come precisato dall’Amministrazione comunale in corso di giudizio, è disciplinata da apposito Regolamento, approvato con delibera consiliare n. 39 del 23 novembre 2016, dal quale si evince, per quanto di interesse, che il fondo economale deve essere utilizzato fino alla fine dell’esercizio finanziario di costituzione (art. 5, comma 3) ed entro lo stesso termine deve avvenire la restituzione dell’anticipazione con versamento del relativo importo presso la tesoreria comunale (art. 6, comma 4).
L’art. 7 del suddetto Regolamento prescrive, poi, che l’economo deve tenere aggiornato un registro di cassa generale, all’interno del quale vanno annotate cronologicamente tutte le operazioni di entrata e di uscita, con distinta ed analitica evidenza dei movimenti, oltre a due distinti bollettari con gli ordinativi di incasso e quelli di pagamento.
Ai sensi dei successivi artt. 9 e 11, l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute sino a che non abbia ottenuto regolare discarico ed è tenuto a rendere il conto della propria gestione entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
Quanto alla rendicontazione, infine, il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con delibera di C.C. n. 35 del 23.11.2016, prevede, all’art. 47, che l’economo, tra gli altri agenti contabili, deve rendere il conto della propria gestione sui moduli previsti dall’ordinamento, fatto salvo il rinvio, operato dal regolamento di economato, per quanto non espressamente previsto dallo stesso al T.U.E.L. e ad ogni altra disposizione regolamentare o di legge.
6. Ciò premesso, richiamando consolidati principi in materia di gestioni economali (vedi, da ultimo, Corte dei conti, Sez. Campania n. 168/2025),
appare utile ricordare che la gestione del fondo economale si contraddistingue per essere una gestione di cassa in regime di anticipazione, per cui l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e il conto giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione con gli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni.
In tal senso, recentemente, questa stessa Sezione (Corte dei conti, Sezione Veneto, n. 194/2025) ha chiarito che dev’essere assicurata, nell’ambito della gestione economale, la conformità della rendicontazione ai principi di chiarezza, tracciabilità e legittimità propri della contabilità pubblica e che l’Amministrazione deve, dunque, dotarsi di strumenti gestionali idonei a garantirne la piena compatibilità con la rendicontazione giudiziale, anche sotto il profilo dell’identificazione dei soggetti beneficiari, della natura delle spese e della relativa documentazione giustificativa.
7. Tanto precisato, in riferimento alla contestazione inerente alla non corretta rappresentazione delle operazioni effettuate dall’agente contabile, si evidenzia che la compilazione dei conti giudiziali su modelli predeterminati risponde proprio all’esigenza di rendere immediatamente comprensibile e verificabile lo svolgimento della gestione, nel rispetto delle prescrizioni di legge e regolamentari proprie della gestione.
Nel caso della gestione economale, la compilazione del modello 23, previsto dall’art. 1 del d.P.R. 31.01.1996, n. 194, è finalizzata a rappresentare, in ordine cronologico, il numero d’ordine, le indicazioni relative alle
“anticipazioni e rimborsi periodici” [ed in particolare, il “periodo oggetto della riscossione (anticipazioni o rimborsi)”, gli estremi del “mandato di pagamento” e il relativo “importo”], gli estremi del “versamento in tesoreria” (e segnatamente “periodo e tipologia del pagamento”, il “n. buoni ordine” e lo “importo”) e gli estremi delle deliberazioni di discarico.
Si tratta di informazioni congruenti con le previsioni contenute nell’art. 616 del R.D. n. 827/1934, che individua quali requisiti minimi del “conto giudiziale di ogni contabile” il carico, lo scarico e i resti da esigere, l’introito, l’esito e la rimanenza, e nel successivo art. 617, a norma del quale sul conto debbono essere annotati gli estremi di riferimento dei documenti giustificativi.
Ebbene, come evidenziato dal magistrato istruttore, il conto in esame, seppur redatto sul predetto mod. 23, è carente sotto il profilo contenutistico perché non riporta le informazioni previste dalla normativa di riferimento sopra citata e non è, pertanto, esaurientemente rappresentativo della gestione, stante la genericità delle causali delle spese (è riportata la dicitura “spese economali”), l’assenza dell’annotazione delle determinazioni di scarico, del mandato di pagamento dell’anticipazione e della quietanza di versamento relativa alla restituzione dell’anticipazione ricevuta e/o alla consegna all’agente subentrante.
8. Ai rilievi riguardanti, da un lato, le modalità di rendicontazione, che non hanno pienamente assicurato la tracciabilità delle operazioni economali, e, dall’altro, la tenuta di scritture separate per le spese e i rimborsi, anziché di un registro di cassa generale (come previsto dall’art. 7 del predetto Regolamento di economato), si è accompagnata l’ulteriore e più grave irregolarità costituita dalla mancata restituzione dell’anticipazione al termine della gestione, in palese violazione del principio contabile 4/2, punto 6.4, del d.lgs. 23.06.2011, n. 118, a mente del quale: “I fondi anticipati all’economo per l’espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell’esercizio al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate”, e dell’art. 6, comma 4, del Regolamento comunale di economato (“Alla fine dell’esercizio, in ogni caso, l’Economo restituisce l’anticipazione con versamento dell’importo presso la Tesoreria comunale”).
Viceversa, nel caso di specie, come correttamente messo in luce dal magistrato istruttore, il fondo cassa di euro 500,00 è stato consegnato all’agente subentrante, che ha reso il conto n. 66368 e che ha provveduto all’integrale versamento della predetta anticipazione alla tesoreria comunale.
Ciò ha determinato, oltre alla formazione di residui da passare in carico all’agente successivo, incompatibile con una gestione per cassa, una indebita commistione tra la gestione venuta a scadere e quella successiva, anche per l’assenza di un formale verbale di passaggio delle consegne con l’economo subentrante, che avrebbe dovuto essere allegato al conto ai sensi dell’art.
233, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 267/2000.
9. Può, invece, considerarsi superato, alla luce della documentazione messa a disposizione dall’Ente, il rilievo afferente all’assenza della vidimazione trimestrale del giornale di cassa, atteso che tale adempimento non è più previsto dal Regolamento di economato applicabile ratione temporis alla gestione in esame.
10. Quanto, infine, all’omessa trasmissione, unitamente al conto, della relazione dell’organo di controllo interno, prevista e disciplinata dall’art.
139, comma 2, c.g.c., il Collegio, pur prendendo atto della tardiva redazione della stessa (in data 22 maggio 2024, dopo l’invio della richiesta istruttoria)
da parte del Segretario comunale, rileva, con riferimento al contenuto del documento, che esso avrebbe dovuto - come da ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale – “preferibilmente dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto;
la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”.
Non può, pertanto, ritenersi idonea, per natura e contenuti, la relazione predisposta dall’Ente ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c., limitandosi la stessa a dare atto che i conti degli agenti contabili del Comune di GN per l’esercizio 2019 sono stati sottoposti alle verifiche trimestrali di cassa dell’Organo di revisione ai sensi dell’art. 223 T.U.E.L..
11. Tutto ciò considerato, pur in assenza di ammanchi, il conto non può essere dichiarato regolare, né l’agente può essere ammesso a discarico.
12. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32607 del registro di Segreteria dichiara irregolare il conto giudiziale n. 65911 reso dall’agente contabile FA ZA, economo del Comune di GN (VI) per il periodo 01.01.2019 – 30.09.2019, depositato in data 11 giugno 2020, e, per l’effetto, non ammette a discarico l’agente contabile.
Nulla sulle spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
SA OR MA OL
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(f.to digitalmente)