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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/09/2025, n. 4524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4524 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel./est.
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12516 / 2023 R.G., promossa
DA nata in [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CRUCILLA' ENRICO, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a CATANIA (CT) il 12/02/1967 C.F. Controparte_1
, C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 5.12.2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 15/11/2023 ha chiesto la revisione delle Parte_1 condizioni stabilite nel decreto di omologa n. 3971/2021 del 23.7.2021, ed in particolare di quelle riguardanti l'entità dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori
[...]
(nato il [...]) e (nato il [...]), posto a carico del marito Per_1 Per_2
. Controparte_1
1 La ricorrente ha dedotto che, in sede di separazione, i coniugi avevano concordato che i figli minori fossero affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e obbligo di contribuzione del padre mediante il versamento della somma mensile complessiva di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento ad euro 400,00 per ciascun figlio, deducendo l'aumento delle esigenze dei ragazzi, in ragione dell'età, e il peggioramento delle proprie condizioni economiche, legato alla perdita dei requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza e alla sopravvenienza di una patologia (anemia in paziente con fibrosi uterina, menometrorragie ed episodi lipotimici) che richiede il ricorso a trasfusioni (cfr. certificato medico, in atti).
Ha dedotto un miglioramento delle condizioni economiche del coniuge, il quale al momento della separazione era disoccupato, mentre attualmente era impiegato quale autista di pale meccaniche, con retribuzione pari a 1700/1800 euro mensili.
, regolarmente citato, non ha curato di costituirsi in Controparte_1 giudizio, e va conseguentemente dichiarato contumace.
Nel merito, il ricorso può trovare accoglimento, nei limiti di seguito esposti.
Nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio le parti possono fare valere giustificati motivi sopravvenuti ai fini di chiedere il mutamento delle condizioni stabilite a seguito di separazione o divorzio.
Nel caso in esame il miglioramento delle condizioni economiche del resistente non risulta provato, non essendo stata prodotta alcuna documentazione idonea a confrontare la condizione reddituale del al momento della separazione e quella attuale;
nulla prova il documento CP_1 prodotto dalla ricorrente (“ispezione lavorativa”), dal quale si evince che il sarebbe CP_1 stato assunto quale conduttore di pale meccaniche con contratto a tempo determinato dal
26.4.2022 all'1.11.2022 (dunque il contratto, durato soli tre mesi, era già scaduto all'epoca della presentazione del ricorso); l'esistenza di tale impiego temporaneo, anche ove fosse provata (il documento prodotto risulta rilasciato in via informale ed è privo di valore certificativo) non sarebbe comunque idonea a dimostrare un significativo incremento delle entrate del resistente
(per la breve durata e per l'assenza di documentazione anteriore da raffrontare alla presente, come già rilevato).
Risulta invece provata una riduzione della capacità lavorativa generica della resistente (affetta dalle patologie di cui al certificato medico in atti), mentre il tempo trascorso dalla separazione fa presumere un aumento delle esigenze dei figli minori.
Il Collegio ritiene pertanto di accogliere la domanda di revisione dell'assegno di mantenimento posto a carico di per il mantenimento dei figli minori, Controparte_1
2 aumentandolo da euro 400,00 mensili ad euro 500,00 mensili, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
Rimangono ferme le statuizioni di cui al decreto di omologa con riguardo ad affidamento e collocamento dei minori, diritto di incontro del genitore non collocatario e contributo alle spese straordinarie.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 12516 /2023, disattesa ogni altra domanda: in modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa n. 3971/2021, emesso dal Tribunale di
Catania in data 23.7.2021, pone a carico di l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento dei figli minori e versando entro il Persona_1 Per_2 giorno 5 di ogni mese, un assegno alla moglie di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 5/09/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel./est.
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12516 / 2023 R.G., promossa
DA nata in [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CRUCILLA' ENRICO, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a CATANIA (CT) il 12/02/1967 C.F. Controparte_1
, C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 5.12.2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 15/11/2023 ha chiesto la revisione delle Parte_1 condizioni stabilite nel decreto di omologa n. 3971/2021 del 23.7.2021, ed in particolare di quelle riguardanti l'entità dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori
[...]
(nato il [...]) e (nato il [...]), posto a carico del marito Per_1 Per_2
. Controparte_1
1 La ricorrente ha dedotto che, in sede di separazione, i coniugi avevano concordato che i figli minori fossero affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e obbligo di contribuzione del padre mediante il versamento della somma mensile complessiva di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento ad euro 400,00 per ciascun figlio, deducendo l'aumento delle esigenze dei ragazzi, in ragione dell'età, e il peggioramento delle proprie condizioni economiche, legato alla perdita dei requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza e alla sopravvenienza di una patologia (anemia in paziente con fibrosi uterina, menometrorragie ed episodi lipotimici) che richiede il ricorso a trasfusioni (cfr. certificato medico, in atti).
Ha dedotto un miglioramento delle condizioni economiche del coniuge, il quale al momento della separazione era disoccupato, mentre attualmente era impiegato quale autista di pale meccaniche, con retribuzione pari a 1700/1800 euro mensili.
, regolarmente citato, non ha curato di costituirsi in Controparte_1 giudizio, e va conseguentemente dichiarato contumace.
Nel merito, il ricorso può trovare accoglimento, nei limiti di seguito esposti.
Nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio le parti possono fare valere giustificati motivi sopravvenuti ai fini di chiedere il mutamento delle condizioni stabilite a seguito di separazione o divorzio.
Nel caso in esame il miglioramento delle condizioni economiche del resistente non risulta provato, non essendo stata prodotta alcuna documentazione idonea a confrontare la condizione reddituale del al momento della separazione e quella attuale;
nulla prova il documento CP_1 prodotto dalla ricorrente (“ispezione lavorativa”), dal quale si evince che il sarebbe CP_1 stato assunto quale conduttore di pale meccaniche con contratto a tempo determinato dal
26.4.2022 all'1.11.2022 (dunque il contratto, durato soli tre mesi, era già scaduto all'epoca della presentazione del ricorso); l'esistenza di tale impiego temporaneo, anche ove fosse provata (il documento prodotto risulta rilasciato in via informale ed è privo di valore certificativo) non sarebbe comunque idonea a dimostrare un significativo incremento delle entrate del resistente
(per la breve durata e per l'assenza di documentazione anteriore da raffrontare alla presente, come già rilevato).
Risulta invece provata una riduzione della capacità lavorativa generica della resistente (affetta dalle patologie di cui al certificato medico in atti), mentre il tempo trascorso dalla separazione fa presumere un aumento delle esigenze dei figli minori.
Il Collegio ritiene pertanto di accogliere la domanda di revisione dell'assegno di mantenimento posto a carico di per il mantenimento dei figli minori, Controparte_1
2 aumentandolo da euro 400,00 mensili ad euro 500,00 mensili, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
Rimangono ferme le statuizioni di cui al decreto di omologa con riguardo ad affidamento e collocamento dei minori, diritto di incontro del genitore non collocatario e contributo alle spese straordinarie.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 12516 /2023, disattesa ogni altra domanda: in modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa n. 3971/2021, emesso dal Tribunale di
Catania in data 23.7.2021, pone a carico di l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento dei figli minori e versando entro il Persona_1 Per_2 giorno 5 di ogni mese, un assegno alla moglie di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 5/09/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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