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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 2729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2729 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1447/2024 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto - Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.Alberto Munno, pronunciando all'esito della udienza tenutasi il 28 novembre 2025 con modalità telematico-cartolari ex art. 127ter cpc ha emesso la presente
SENTENZA EX ART 281 TERDECIES CPC
Nella causa civile iscritta il 28 marzo 2024 sul ruolo generale dell'anno 2024 col numero 1447
vertente
T R A
(C.F. ) in proprio rappresentato e difeso da se stesso ex Parte_1 CodiceFiscale_1 art. 86 cpc ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale come da documentazione in atti;
Ricorrente
C O N T R O
in persona del , corrente in Via Arenula n. 70 in Roma, Controparte_1 Controparte_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
Convenuto contumace
Fatto e diritto
I.- Il ricorrente Avv. deduce: Parte_1
_______________ 1 Dr.Alberto Munno [. La sig.ra , aveva introdotto, avvalendosi del Patrocinio a Spese dello Stato, al quale Parte_2
era stata ammessa giusta delibera assunta dal COA di Taranto in data 22/9/2023 (all.3), un ricorso congiunto insieme al proprio ex coniuge per la separazione consensuale;
tale giudizio aveva esito positivo e terminava con sentenza del 26/1/2024, pubblicata il 15/3/2024, r.g. 3904/2023(all.6)
2. In data antecedente la definizione della fase processuale, per la quale era da quantificare il compenso ex art. 83 DPR 115/2002, lo scrivente depositava apposita istanza di liquidazione del detto compenso dell'attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato, all'uopo allegando la correlata nota spese redatta secondo gli esatti riferimenti tabellari ex Dm 55/2014 ante decurtazione ex T.U.S.G., uniformandosi anche al protocollo d'intesa con il Tribunale di Taranto (all. 2-3-7).
3. in data 8/3/2024, il Giudice, con decreto (all.4), liquidava i compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
4. Il decreto di liquidazione riconosceva in favore del difensore l'importo di euro 520,00, da maggiorarsi di accessori di legge;
5. Il decreto di liquidazione è errato, in quanto, pur riconoscendo che il ricorso per separazione fosse consensuale e con presenza di prole, indicava come compenso spettante, l'importo complessivo di euro 2080,00 da dividersi per ogni parte al 50%, il cui importo veniva ulteriormente ridotto del 50%
stante il gratuito patrocinio;
6. Il compenso dovuto, secondo le tabelle di riferimento ai sensi ex artt. 1 - 11 D.M. 55/2014, in base ai valori medi, essendo un giudizio di valore indeterminabile, anche nel caso lo si voglia considerare di complessità bassa (ma ciò non è visto la presenza di prole e dato il trasferimento immobiliare in essere), doveva essere pari ad euro: 7616,00, per parte, non già di euro 1040,00 e più precisamente
:
• Fase di studio della controversia, valore medio: € 1701,00
_______________ 2 Dr.Alberto Munno • Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1204,00
• Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1806,00
• Fase decisionale, valore medio: € 2905,00
• Compenso tabellare (valori medi) € 7616,00
• Riduzione del 50 % su € 7616,00 per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) € - 3808,00
• Compenso al netto delle riduzioni € 3808,00 oltre accessori
7. Come detto il Giudicante, non ha provveduto a liquidare quanto stabilito dal D.M. 55/2014,
considerato peraltro che l'odierno procuratore, aveva preparato un ricorso con il quale veniva richiesto un trasferimento immobiliare, motivo per il quale compariva, innanzi al Giudicante,
all'udienza del 15/1/2024 (si veda verbale d'udienza all.5) ;
8. In ogni caso, Il giudicante, nonostante abbia richiamato, ai fini della liquidazione, il Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Taranto, non ha applicato neanche lo stesso. Infatti, tale Protocollo prevede che, per le separazioni consensuali, debba essere liquidato un compenso, già ridotto al 50%, non inferiore ad euro 700,00 ( si veda stralcio all.7) e che addirittura, in caso di presenza di prole ed in caso si tratti di una separazione consensuale, come nel caso di specie, tale importo debba essere aumentato dal 20 fino al 70 % . Secondo tale protocollo, il Giudicante avrebbe dovuto liquidare un compenso, già ridotto al 50 %, tra un minimo di euro 840,00 ed un massimo di euro 1190,00.
9. Alla luce di quanto detto, il Tribunale di Taranto, avrebbe dovuto liquidare il compenso , secondo le tabelle di riferimento, ai sensi ex artt. 1 - 11 D.M. 55/2014, in base ai valori medi delle 4 fasi del giudizio e lo stesso doveva essere pari ad euro 3808,00, non già di euro 520,00, come invece erroneamente liquidato ed in ogni caso doveva essere pari ad una cifra non inferiore ad euro 840,00,
così come disposto dal Protocollo del Tribunale di Taranto (all.7); ]
_______________ 3 Dr.Alberto Munno L'Avv. concludeva: Parte_1
[Voglia il Tribunale di Taranto riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare, in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso i misura non inferiore ad euro 840,00, oltre accessori di legge, per come espresso in atti o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio.]
Essendo il provvedimento impugnato emesso il 10 novembre 2022 trova applicazione la modifica introdotta dal DM 37/2018 al DM 55/2014 per le liquidazioni successive al 28 aprile 2018, come modificata dal D.M. 147/2022, di cui si riproduce la allegata tabella in relazione al paragrafo 2
dedicato ai [Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale]:
2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE
-====================================================================
| | | da € | da € | da € | da € | da € |
| | da € |1.100,01|5.200,01 |26.000,01|52.000,01 |260.000,01|
| |0,01 a €| a € | a € | a € | a € | a € |
|1.100,00|5.200,00|26.000,00|52.000,00|260.000,00|520.000,00| CP_3
+=======+========+========+=========+=========+==========+==========+
|1. Fase| | | | | | |
|di | | | | | | |
|studio | | | | | | |
|della | | | | | | |
|
contro
-| | | | | | |
|versia |131,00 |425,00 |919,00 |1.701,00 |2.552,00 |3.544,00 |
_______________ 4 Dr.Alberto Munno +-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|2. Fase| | | | | | |
|intro- | | | | | | |
|duttiva| | | | | | |
|del | | | | | | |
|giu- | | | | | | |
|dizio |131,00 |425,00 |777,00 |1.204,00 |1.628,00 |2.338,00 |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|3. Fase| | | | | | |
|istrut-| | | | | | |
|toria | | | | | | |
|e/o di | | | | | | |
|tratta-| | | | | | |
|zione |200,00 |851,00 |1.680,00 |1.806,00 |5.670,00 |10.411,00 |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|4. Fase| | | | | | |
|deci- | | | | | | |
|sionale|200,00 |851,00 |1.701,00 |2.905,00 |4.253,00 |6.164,00 |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
Per il procedimento di separazione personale, costituente una specie del genus più ampio del procedimento di cognizione ordinaria, in assenza di una previsione specifica l'art. 21 del D.m.
55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, così dispone nei suoi commi 5 e 6: “5. Qualora il valore effettivo dell'affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.
6. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00,
tenuto conto dell'oggetto e della complessita' dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare
_______________ 5 Dr.Alberto Munno risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessita' delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro
520.000,00.”
Può così applicarsi lo scaglione di valore sino ad euro 26.000 che sviluppa un compenso di euro
919,00 per lo studio della controversia, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1680,00 per la fase istruttoria o di trattazione, euro 1701,00 per la fase decisionale, per complessivi euro 5077,00.
Ai sensi dell'art.130 del dpr 115/2002 “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti alla metà”.
Ne consegue che in favore del ricorrente dovrebbe essere liquidato il compenso pari ad euro
2538,50 ( 5077 : 2 = 2538,50) oltre agli accessori come per legge.
Il ricorrente tuttavia ha allegato:
[8. In ogni caso, Il giudicante, nonostante abbia richiamato, ai fini della liquidazione, il Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Taranto, non ha applicato neanche lo stesso. Infatti, tale Protocollo prevede che, per le separazioni consensuali, debba essere liquidato un compenso, già ridotto al 50%, non inferiore ad euro 700,00 ( si veda stralcio all.7) e che addirittura, in caso di presenza di prole ed in caso si tratti di una separazione consensuale, come nel caso di specie, tale importo debba essere aumentato dal 20 fino al 70 % . Secondo tale protocollo, il Giudicante avrebbe dovuto liquidare un compenso, già ridotto al 50 %, tra un minimo di euro 840,00 ed un massimo di euro 1190,00.
9. Alla luce di quanto detto, il Tribunale di Taranto, avrebbe dovuto liquidare il compenso , secondo le tabelle di riferimento, ai sensi ex artt. 1 - 11 D.M. 55/2014, in base ai valori medi delle 4 fasi del giudizio e lo stesso doveva essere pari ad euro 3808,00, non già di euro 520,00, come invece erroneamente liquidato ed in ogni caso doveva essere pari ad una cifra non inferiore ad euro 840,00,
_______________ 6 Dr.Alberto Munno così come disposto dal Protocollo del Tribunale di Taranto (all.7); ]
Il ricorrente ha così concluso:
[Voglia il Tribunale di Taranto riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare, in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso i misura non inferiore ad euro 840,00, oltre accessori di legge, per come espresso in atti o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio.]
Il Tribunale ritiene di accogliere la domanda nei sensi di cui alla richiesta del ricorrente e, di conseguenza, modificare il decreto impugnato riconoscendo all'Avv. la somma di Parte_1
euro 840,00 oltre accessori come per legge.
Tanto sia in ossequio alla regola della domanda che governa il processo civile ai sensi degli artt. 99,
100, 101 e 112 cpc, sia perché la richiesta risulta più favorevole per l'Erario.
L'art. 82 del dpr 115/2002 così dispone: “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'Autorità Giudiziaria con decreto di pagamento osservando la tariffa professionale in modo che,
in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”;
L'art. 4 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, sotto la rubrica “parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” così dispone: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata,
dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto
_______________ 7 Dr.Alberto Munno trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali,
e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che,
in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento,
ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.”
Il successivo comma 5 dispone: “5. Il compenso e' liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi,
citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze,
impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attivita'
istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attivita' e
_______________ 8 Dr.Alberto Munno designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al
fine di valutare il grado di complessita' della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative,
ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame,
la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attivita'
successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);”
Ai sensi dell'art.130 del dpr 115/2002 “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti alla metà”.
II.- Le informative reddituali venivano richiesta dal Tribunale con ordinanza emessa in data 06 luglio
2024 nella quale disponeva:
_______________ 9 Dr.Alberto Munno [a) dichiara la contumacia del;
b) visto ed applicato l'art. 213 cpc in Controparte_1
relazione all'art. 79 comma 3 del dpr 115/2002, dispone che la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle
Entrate territorialmente competenti facciano pervenire all'intestato ufficio una informativa avente ad oggetto la sussistenza in capo alla sig.ra nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
), ammessa al beneficio del gratuito patrocinio nel giudizio n. 3904/2023 C.F._2
r.g.Tribunale di Taranto con delibera del C.d.O. degli Avv.ti di Taranto emessa nella riunione del 22 settembre 2023, di redditi o beni economici rilevanti ai sensi dell'art. 76 dpr 115/2002 per la valutazione di sussistenza dei presupposti per la fruizione dei benefici del gratuito patrocinio in relazione all'anno in cui la stessa risulti essere stata ammessa al beneficio, come da Delibera del
C.d.O. degli Avvocati, ed agli anni successivi in cui si è protratto il procedimento in cui avrebbe dovuto fruire del beneficio medesimo;
c) dispone che le medesime informative siano estese ai familiari eventualmente conviventi con la beneficiaria;
d) riserva all'esito di provvedere;
]
Le informative reddituali pervenute dalla Guardia di Finanza con n. prot, 0372732/2024 del 06 luglio
2024 evidenziavano quanto segue in ordine alla sig.ra rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv. , oggi ricorrente, nel procedimento a quo n. 3904/2023 r.g.Trib..: Parte_1
_______________ 10 Dr.Alberto Munno _______________ 11 Dr.Alberto Munno Nulla sembra ostare all'accoglimento del ricorso nei limiti di cui ai paragrafi che precedono.
III.- Il ricorrente Avv. ha chiesto la condanna del alla Parte_1 Controparte_1
rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.
Il non si è opposto alla domanda rimanendo contumace, e tanto ne Controparte_1
precluderebbe la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.
Tuttavia con ordinanza emessa il 09 gennaio 2024 nel ricorso n. 23748/2022 la Suprema Corte di
Cassazione Seconda Sezione Civile ( Presidente Cons. Dott. Mocci Mauro;
Cons. dott.
[...]
; Cons. Dott. ; Cons. Dott. ; Cons. dott.ssa rel. Per_1 Controparte_4 Persona_2 Controparte_5
Ed est. ) in un caso analogo a quello odierno ha così stabilito:
“5. – Il secondo motivo è invece fondato. Entrambe le ragioni indicate dal giudice di merito per la compensazione delle spese di lite non rientrano fra quelle idonee a giustificarla, come previsto dall'art. 92 c.p.c. e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale e a rendere di conseguenza la relativa statuizione incensurabile in questa sede. Quanto alla prima, costituisce principio consolidato che nel caso in cui la parte ammessa al gratuito patrocinio risulti vincitrice nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle sue spettanze, non costituisce, di per sé, giusto motivo per compensare le spese, e per non applicare il principio di soccombenza, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del intimato (Cass. n. 5255/2022; Controparte_1
Cass. n. 7072/2018). Ma anche la seconda ratio della motivazione, individuata nella “infondatezza della tesi che vuole la liquidazione autonoma di spese e compensi per l'attività di cui agli artt. 696 e
696 bis c.p.c., cui va ricondotta quella di cui all'art. 445 bis c.p.c.” non è tale da giustificare la compensazione delle spese, vista la sostanziale soccombenza del convenuto. 6.- In CP_1
conclusione, va rigettato il primo motivo di ricorso;
va accolto il secondo;
l'ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Taranto in persona di altro magistrato, il quale
_______________ 12 Dr.Alberto Munno provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità;”
Ai sensi dell'ordinanza emessa il 09 gennaio 2024 dalla Suprema Corte di Cassazione Sezione
Seconda nel procedimento n.23748/2022, il , sebbene contumace ed inerte Controparte_1
rispetto alla domanda attrice, deve sentirsi condannare al pagamento delle spese del presente giudizio.
Il valore della causa è dato dalla parte del rapporto obbligatorio in contestazione, identificabile nella differenza tra quanto riconosciuto nel presente giudizio al ricorrente ( euro 840 oltre accessori ) e quanto attribuitogli dal provvedimento impugnato ( euro 520 oltre accessori ) e, pertanto è pari ad euro 320 ( 840 – 520 = 320 ).
Tanto ai sensi dell'art. 12 cpc che, sotto la rubrica [Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni,
a divisioni], così dispone: [1.- Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione].
A tal fine l'art. 5 del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, sotto la rubrica [Determinazione
del valore della controversia] così dispone: [1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - e'
determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entita' dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni,
si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione
_______________ 13 Dr.Alberto Munno agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.].
Il valore della presente causa è così pari ad euro 320.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
b) in accoglimento del ricorso ed in correlativa modifica del decreto impugnato emesso dal
Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione collegiale in data 26 gennaio 2024 nel proc. 3904/2023 R.G.Trib. liquida in favore dell' Avv. , per l'attività prestata nella Parte_1
qualità di difensore della sig.ra ammessa al beneficio del gratuito patrocinio nel Parte_2
procedimento di separazione personale n. 3904/2023 R.G.Trib, il compenso di euro 840 ( di cui euro
520 già attribuitegli dal decreto impugnato ) oltre agli accessori come per legge;
condanna il convenuto al pagamento della detta somma, previa emissione della fattura da parte CP_1
dell'attore;
c) vista ed applicata l'ordinanza emessa il 09 gennaio 2024 dalla Suprema Corte di Cassazione
Sezione Seconda nel procedimento n.23748/2022 r.g. condanna il a Controparte_1
rifondere all'Avv. le spese e competenze del presente giudizio,, liquidandole in euro Parte_1
98,00 per borsuali, euro 280,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
Così deciso in Monopoli il 30 novembre 2025.
Il giudice
_______________ 14 Dr.Alberto Munno
_______________ 15 Dr.Alberto Munno
dott. Alberto Munno
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto - Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.Alberto Munno, pronunciando all'esito della udienza tenutasi il 28 novembre 2025 con modalità telematico-cartolari ex art. 127ter cpc ha emesso la presente
SENTENZA EX ART 281 TERDECIES CPC
Nella causa civile iscritta il 28 marzo 2024 sul ruolo generale dell'anno 2024 col numero 1447
vertente
T R A
(C.F. ) in proprio rappresentato e difeso da se stesso ex Parte_1 CodiceFiscale_1 art. 86 cpc ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale come da documentazione in atti;
Ricorrente
C O N T R O
in persona del , corrente in Via Arenula n. 70 in Roma, Controparte_1 Controparte_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
Convenuto contumace
Fatto e diritto
I.- Il ricorrente Avv. deduce: Parte_1
_______________ 1 Dr.Alberto Munno [. La sig.ra , aveva introdotto, avvalendosi del Patrocinio a Spese dello Stato, al quale Parte_2
era stata ammessa giusta delibera assunta dal COA di Taranto in data 22/9/2023 (all.3), un ricorso congiunto insieme al proprio ex coniuge per la separazione consensuale;
tale giudizio aveva esito positivo e terminava con sentenza del 26/1/2024, pubblicata il 15/3/2024, r.g. 3904/2023(all.6)
2. In data antecedente la definizione della fase processuale, per la quale era da quantificare il compenso ex art. 83 DPR 115/2002, lo scrivente depositava apposita istanza di liquidazione del detto compenso dell'attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato, all'uopo allegando la correlata nota spese redatta secondo gli esatti riferimenti tabellari ex Dm 55/2014 ante decurtazione ex T.U.S.G., uniformandosi anche al protocollo d'intesa con il Tribunale di Taranto (all. 2-3-7).
3. in data 8/3/2024, il Giudice, con decreto (all.4), liquidava i compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
4. Il decreto di liquidazione riconosceva in favore del difensore l'importo di euro 520,00, da maggiorarsi di accessori di legge;
5. Il decreto di liquidazione è errato, in quanto, pur riconoscendo che il ricorso per separazione fosse consensuale e con presenza di prole, indicava come compenso spettante, l'importo complessivo di euro 2080,00 da dividersi per ogni parte al 50%, il cui importo veniva ulteriormente ridotto del 50%
stante il gratuito patrocinio;
6. Il compenso dovuto, secondo le tabelle di riferimento ai sensi ex artt. 1 - 11 D.M. 55/2014, in base ai valori medi, essendo un giudizio di valore indeterminabile, anche nel caso lo si voglia considerare di complessità bassa (ma ciò non è visto la presenza di prole e dato il trasferimento immobiliare in essere), doveva essere pari ad euro: 7616,00, per parte, non già di euro 1040,00 e più precisamente
:
• Fase di studio della controversia, valore medio: € 1701,00
_______________ 2 Dr.Alberto Munno • Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1204,00
• Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1806,00
• Fase decisionale, valore medio: € 2905,00
• Compenso tabellare (valori medi) € 7616,00
• Riduzione del 50 % su € 7616,00 per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) € - 3808,00
• Compenso al netto delle riduzioni € 3808,00 oltre accessori
7. Come detto il Giudicante, non ha provveduto a liquidare quanto stabilito dal D.M. 55/2014,
considerato peraltro che l'odierno procuratore, aveva preparato un ricorso con il quale veniva richiesto un trasferimento immobiliare, motivo per il quale compariva, innanzi al Giudicante,
all'udienza del 15/1/2024 (si veda verbale d'udienza all.5) ;
8. In ogni caso, Il giudicante, nonostante abbia richiamato, ai fini della liquidazione, il Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Taranto, non ha applicato neanche lo stesso. Infatti, tale Protocollo prevede che, per le separazioni consensuali, debba essere liquidato un compenso, già ridotto al 50%, non inferiore ad euro 700,00 ( si veda stralcio all.7) e che addirittura, in caso di presenza di prole ed in caso si tratti di una separazione consensuale, come nel caso di specie, tale importo debba essere aumentato dal 20 fino al 70 % . Secondo tale protocollo, il Giudicante avrebbe dovuto liquidare un compenso, già ridotto al 50 %, tra un minimo di euro 840,00 ed un massimo di euro 1190,00.
9. Alla luce di quanto detto, il Tribunale di Taranto, avrebbe dovuto liquidare il compenso , secondo le tabelle di riferimento, ai sensi ex artt. 1 - 11 D.M. 55/2014, in base ai valori medi delle 4 fasi del giudizio e lo stesso doveva essere pari ad euro 3808,00, non già di euro 520,00, come invece erroneamente liquidato ed in ogni caso doveva essere pari ad una cifra non inferiore ad euro 840,00,
così come disposto dal Protocollo del Tribunale di Taranto (all.7); ]
_______________ 3 Dr.Alberto Munno L'Avv. concludeva: Parte_1
[Voglia il Tribunale di Taranto riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare, in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso i misura non inferiore ad euro 840,00, oltre accessori di legge, per come espresso in atti o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio.]
Essendo il provvedimento impugnato emesso il 10 novembre 2022 trova applicazione la modifica introdotta dal DM 37/2018 al DM 55/2014 per le liquidazioni successive al 28 aprile 2018, come modificata dal D.M. 147/2022, di cui si riproduce la allegata tabella in relazione al paragrafo 2
dedicato ai [Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale]:
2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE
-====================================================================
| | | da € | da € | da € | da € | da € |
| | da € |1.100,01|5.200,01 |26.000,01|52.000,01 |260.000,01|
| |0,01 a €| a € | a € | a € | a € | a € |
|1.100,00|5.200,00|26.000,00|52.000,00|260.000,00|520.000,00| CP_3
+=======+========+========+=========+=========+==========+==========+
|1. Fase| | | | | | |
|di | | | | | | |
|studio | | | | | | |
|della | | | | | | |
|
contro
-| | | | | | |
|versia |131,00 |425,00 |919,00 |1.701,00 |2.552,00 |3.544,00 |
_______________ 4 Dr.Alberto Munno +-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|2. Fase| | | | | | |
|intro- | | | | | | |
|duttiva| | | | | | |
|del | | | | | | |
|giu- | | | | | | |
|dizio |131,00 |425,00 |777,00 |1.204,00 |1.628,00 |2.338,00 |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|3. Fase| | | | | | |
|istrut-| | | | | | |
|toria | | | | | | |
|e/o di | | | | | | |
|tratta-| | | | | | |
|zione |200,00 |851,00 |1.680,00 |1.806,00 |5.670,00 |10.411,00 |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
|4. Fase| | | | | | |
|deci- | | | | | | |
|sionale|200,00 |851,00 |1.701,00 |2.905,00 |4.253,00 |6.164,00 |
+-------+--------+--------+---------+---------+----------+----------+
Per il procedimento di separazione personale, costituente una specie del genus più ampio del procedimento di cognizione ordinaria, in assenza di una previsione specifica l'art. 21 del D.m.
55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, così dispone nei suoi commi 5 e 6: “5. Qualora il valore effettivo dell'affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.
6. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00,
tenuto conto dell'oggetto e della complessita' dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare
_______________ 5 Dr.Alberto Munno risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessita' delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro
520.000,00.”
Può così applicarsi lo scaglione di valore sino ad euro 26.000 che sviluppa un compenso di euro
919,00 per lo studio della controversia, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1680,00 per la fase istruttoria o di trattazione, euro 1701,00 per la fase decisionale, per complessivi euro 5077,00.
Ai sensi dell'art.130 del dpr 115/2002 “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti alla metà”.
Ne consegue che in favore del ricorrente dovrebbe essere liquidato il compenso pari ad euro
2538,50 ( 5077 : 2 = 2538,50) oltre agli accessori come per legge.
Il ricorrente tuttavia ha allegato:
[8. In ogni caso, Il giudicante, nonostante abbia richiamato, ai fini della liquidazione, il Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Taranto, non ha applicato neanche lo stesso. Infatti, tale Protocollo prevede che, per le separazioni consensuali, debba essere liquidato un compenso, già ridotto al 50%, non inferiore ad euro 700,00 ( si veda stralcio all.7) e che addirittura, in caso di presenza di prole ed in caso si tratti di una separazione consensuale, come nel caso di specie, tale importo debba essere aumentato dal 20 fino al 70 % . Secondo tale protocollo, il Giudicante avrebbe dovuto liquidare un compenso, già ridotto al 50 %, tra un minimo di euro 840,00 ed un massimo di euro 1190,00.
9. Alla luce di quanto detto, il Tribunale di Taranto, avrebbe dovuto liquidare il compenso , secondo le tabelle di riferimento, ai sensi ex artt. 1 - 11 D.M. 55/2014, in base ai valori medi delle 4 fasi del giudizio e lo stesso doveva essere pari ad euro 3808,00, non già di euro 520,00, come invece erroneamente liquidato ed in ogni caso doveva essere pari ad una cifra non inferiore ad euro 840,00,
_______________ 6 Dr.Alberto Munno così come disposto dal Protocollo del Tribunale di Taranto (all.7); ]
Il ricorrente ha così concluso:
[Voglia il Tribunale di Taranto riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare, in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso i misura non inferiore ad euro 840,00, oltre accessori di legge, per come espresso in atti o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio.]
Il Tribunale ritiene di accogliere la domanda nei sensi di cui alla richiesta del ricorrente e, di conseguenza, modificare il decreto impugnato riconoscendo all'Avv. la somma di Parte_1
euro 840,00 oltre accessori come per legge.
Tanto sia in ossequio alla regola della domanda che governa il processo civile ai sensi degli artt. 99,
100, 101 e 112 cpc, sia perché la richiesta risulta più favorevole per l'Erario.
L'art. 82 del dpr 115/2002 così dispone: “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'Autorità Giudiziaria con decreto di pagamento osservando la tariffa professionale in modo che,
in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”;
L'art. 4 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, sotto la rubrica “parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” così dispone: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata,
dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto
_______________ 7 Dr.Alberto Munno trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali,
e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che,
in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento,
ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.”
Il successivo comma 5 dispone: “5. Il compenso e' liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi,
citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze,
impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attivita'
istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attivita' e
_______________ 8 Dr.Alberto Munno designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al
fine di valutare il grado di complessita' della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative,
ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame,
la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attivita'
successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);”
Ai sensi dell'art.130 del dpr 115/2002 “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti alla metà”.
II.- Le informative reddituali venivano richiesta dal Tribunale con ordinanza emessa in data 06 luglio
2024 nella quale disponeva:
_______________ 9 Dr.Alberto Munno [a) dichiara la contumacia del;
b) visto ed applicato l'art. 213 cpc in Controparte_1
relazione all'art. 79 comma 3 del dpr 115/2002, dispone che la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle
Entrate territorialmente competenti facciano pervenire all'intestato ufficio una informativa avente ad oggetto la sussistenza in capo alla sig.ra nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
), ammessa al beneficio del gratuito patrocinio nel giudizio n. 3904/2023 C.F._2
r.g.Tribunale di Taranto con delibera del C.d.O. degli Avv.ti di Taranto emessa nella riunione del 22 settembre 2023, di redditi o beni economici rilevanti ai sensi dell'art. 76 dpr 115/2002 per la valutazione di sussistenza dei presupposti per la fruizione dei benefici del gratuito patrocinio in relazione all'anno in cui la stessa risulti essere stata ammessa al beneficio, come da Delibera del
C.d.O. degli Avvocati, ed agli anni successivi in cui si è protratto il procedimento in cui avrebbe dovuto fruire del beneficio medesimo;
c) dispone che le medesime informative siano estese ai familiari eventualmente conviventi con la beneficiaria;
d) riserva all'esito di provvedere;
]
Le informative reddituali pervenute dalla Guardia di Finanza con n. prot, 0372732/2024 del 06 luglio
2024 evidenziavano quanto segue in ordine alla sig.ra rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv. , oggi ricorrente, nel procedimento a quo n. 3904/2023 r.g.Trib..: Parte_1
_______________ 10 Dr.Alberto Munno _______________ 11 Dr.Alberto Munno Nulla sembra ostare all'accoglimento del ricorso nei limiti di cui ai paragrafi che precedono.
III.- Il ricorrente Avv. ha chiesto la condanna del alla Parte_1 Controparte_1
rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.
Il non si è opposto alla domanda rimanendo contumace, e tanto ne Controparte_1
precluderebbe la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.
Tuttavia con ordinanza emessa il 09 gennaio 2024 nel ricorso n. 23748/2022 la Suprema Corte di
Cassazione Seconda Sezione Civile ( Presidente Cons. Dott. Mocci Mauro;
Cons. dott.
[...]
; Cons. Dott. ; Cons. Dott. ; Cons. dott.ssa rel. Per_1 Controparte_4 Persona_2 Controparte_5
Ed est. ) in un caso analogo a quello odierno ha così stabilito:
“5. – Il secondo motivo è invece fondato. Entrambe le ragioni indicate dal giudice di merito per la compensazione delle spese di lite non rientrano fra quelle idonee a giustificarla, come previsto dall'art. 92 c.p.c. e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale e a rendere di conseguenza la relativa statuizione incensurabile in questa sede. Quanto alla prima, costituisce principio consolidato che nel caso in cui la parte ammessa al gratuito patrocinio risulti vincitrice nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle sue spettanze, non costituisce, di per sé, giusto motivo per compensare le spese, e per non applicare il principio di soccombenza, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del intimato (Cass. n. 5255/2022; Controparte_1
Cass. n. 7072/2018). Ma anche la seconda ratio della motivazione, individuata nella “infondatezza della tesi che vuole la liquidazione autonoma di spese e compensi per l'attività di cui agli artt. 696 e
696 bis c.p.c., cui va ricondotta quella di cui all'art. 445 bis c.p.c.” non è tale da giustificare la compensazione delle spese, vista la sostanziale soccombenza del convenuto. 6.- In CP_1
conclusione, va rigettato il primo motivo di ricorso;
va accolto il secondo;
l'ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Taranto in persona di altro magistrato, il quale
_______________ 12 Dr.Alberto Munno provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità;”
Ai sensi dell'ordinanza emessa il 09 gennaio 2024 dalla Suprema Corte di Cassazione Sezione
Seconda nel procedimento n.23748/2022, il , sebbene contumace ed inerte Controparte_1
rispetto alla domanda attrice, deve sentirsi condannare al pagamento delle spese del presente giudizio.
Il valore della causa è dato dalla parte del rapporto obbligatorio in contestazione, identificabile nella differenza tra quanto riconosciuto nel presente giudizio al ricorrente ( euro 840 oltre accessori ) e quanto attribuitogli dal provvedimento impugnato ( euro 520 oltre accessori ) e, pertanto è pari ad euro 320 ( 840 – 520 = 320 ).
Tanto ai sensi dell'art. 12 cpc che, sotto la rubrica [Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni,
a divisioni], così dispone: [1.- Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione].
A tal fine l'art. 5 del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, sotto la rubrica [Determinazione
del valore della controversia] così dispone: [1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - e'
determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entita' dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni,
si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione
_______________ 13 Dr.Alberto Munno agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.].
Il valore della presente causa è così pari ad euro 320.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
b) in accoglimento del ricorso ed in correlativa modifica del decreto impugnato emesso dal
Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione collegiale in data 26 gennaio 2024 nel proc. 3904/2023 R.G.Trib. liquida in favore dell' Avv. , per l'attività prestata nella Parte_1
qualità di difensore della sig.ra ammessa al beneficio del gratuito patrocinio nel Parte_2
procedimento di separazione personale n. 3904/2023 R.G.Trib, il compenso di euro 840 ( di cui euro
520 già attribuitegli dal decreto impugnato ) oltre agli accessori come per legge;
condanna il convenuto al pagamento della detta somma, previa emissione della fattura da parte CP_1
dell'attore;
c) vista ed applicata l'ordinanza emessa il 09 gennaio 2024 dalla Suprema Corte di Cassazione
Sezione Seconda nel procedimento n.23748/2022 r.g. condanna il a Controparte_1
rifondere all'Avv. le spese e competenze del presente giudizio,, liquidandole in euro Parte_1
98,00 per borsuali, euro 280,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
Così deciso in Monopoli il 30 novembre 2025.
Il giudice
_______________ 14 Dr.Alberto Munno
_______________ 15 Dr.Alberto Munno
dott. Alberto Munno