Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/05/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1687 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Rossana Chiappetta;
RICORRENTE
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Angela Ferraro;
CONVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 230/2025 dell'8.2.2025 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Il thema decidendum è, dunque, a questo punto circoscritto alle sole questioni accessorie in merito alle quali devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi della figlia minore (31.10.2019), le seguenti condizioni concordate dalle Per_1 parti, riportate nell'atto dalle stesse sottoscritto e depositato telematicamente in data 19.5.2025: affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente della stessa presso la madre nella casa familiare;
versamento da parte del padre della somma di euro 350,00 mensili, da rivalutarsi 1
percezione dell'intero importo dell'assegno unico da parte della madre;
paritetico riparto delle spese straordinarie da individuarsi come da linee-guida CNF;
regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia trascorrerà con Per_1 il padre le giornate di venerdì e di sabato dal termine dell'orario scolastico fino alle 21,00 (dopo cena) e i weekend in maniera alternata dalle ore 11,00 del sabato alle 21,00 di domenica sera, trascorrerà inoltre le festività in maniera alternata con l'uno o con l'altro genitore e, nel periodo estivo, almeno 7 giorni consecutivi con il padre da concordare ogni anno con la madre entro il 15 giugno).
Si prende, altresì, atto degli ulteriori accordi concernenti la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti.
Atteso il tenore specifico delle conclusioni rassegnate, ogni ulteriore domanda deve ritenersi abbandonata.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- recepisce l'accordo delle parti;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 21.5.2025.
Il Presidente est.
dott. Andrea Palma
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