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Articolo 2 della Legge 5 agosto 1981, n. 452
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Legge 5 agosto 1981, n. 452
Articolo 2 della Legge 5 agosto 1981, n. 452
Versione
12 agosto 1981
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 12 agosto 1981
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