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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1301 2024 RG
FRA
DI RUZZA Avv. CELATA GIACOMO e CELATA EUGENIA Pt_1
E
Avv. TETI MARIA PIA TERESA CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato all' ha chiesto l'accoglimento CP_1 Parte_2 delle seguenti conclusioni: “… accertati i fatti così come dedotti nelle premesse di fatto del presente ricorso, nonché l'applicabilità alla fattispecie della normativa sopra richiamata: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di NAsPI da parte dell' a far data dalla presentazione della domanda (06/11/2022) a tutto il CP_1
18/06/2023. Per l'effetto, condannare l' a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma CP_1 di Euro 7.290,14, oltre agli ulteriori importi maturandi dalla data di deposito del presente ricorso sino all'emananda sentenza…”. Ha premesso in fatto: di aver presentato, in data 06/11/2022, domanda di indennità di disoccupazione Pt_3
a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con con Controparte_2 decorrenza dal 01/11/2022 (cfr. doc. 1); di essere in possesso del requisito contributivo, al momento della presentazione della domanda;
che la domanda veniva, pertanto, accolta in data 10/11/2022;
l'indennità veniva calcolata in Euro 1.077,90 lordi mensili;
che aveva percepito solo due 2 pagamenti: il primo da Euro 810,35 netti ed il secondo da Euro 634,97 netti;
che in data 15/03/2023 aveva quindi presentato, tramite il portale naspi.com, sollecito di pagamento, al quale l' replicava con la seguente comunicazione “risulta CP_3 rioccupazione dal 15/12/2022 al 14/06/2023 presso Lidl LI S.r.l. con contratto a chiamata. Occorreva dichiarare il reddito presunto dalla rioccupazione. in questo caso rimane la sospensione lavorativa”. In data 17/04/2023, aveva inviato nuova richiesta di pagamento per le mensilità
Dicembre-Gennaio-Febbraio-Marzo, comunicando in data 22/03 le giornate lavorate con contratto a chiamata nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio protocollo e confermando che per marzo e aprile c'erano giornate lavorative da comunicare. L' aveva replicato nuovamente (“risulta contratto a chiamata dal 15/12/2022 al CP_1
14/06/2023 presso ID LI srl. Fermo restando che con naspi.com del 22/03/2023 si allega contratto a chiamata e non si dichiarano giorni lavorati, i giorni lavorati devono essere comunque dichiarati entro 30 giorni dall'inizio del mese. Stante così le cose, la
Signoria vostra potrà dichiarare i giorni lavorati di Aprile 2023 entro il 30/04/2023. dal 15/12 al 31/03/2023 rimane la sospensione.”. Con nuovo messaggio, pertanto, aveva precisato in riferimento alla sospensione (che va CP_ dal 15/12/22 a l 31/03/23 da voi comunicatami tramite allegando, ad integrazione delle dichiarazioni già inviate dalla sottoscritta tramite patronato riguardo i giorni lavorati con contratto a chiamata presso ID ITALIA s.r.l. dal 15/12/22 al 14/06/23, documentazione ufficiale trasmessami direttamente dal datore di lavoro (buste paga); confermando inoltre, come già dichiarato che nel mese di aprile e fino al 14/05/22
(ULTIMO GIORNO DI DISOCCUPAZIONE) aveva lavorato zero giorni. A questa precisazione l' replicava con il seguente messaggio “i giorni lavorati non CP_1 si possono più dichiarare, se non si è lavorato, si potrà chiedere al datore di lavoro di cancellare la comunicazione di rioccupazione inviata al ministero del lavoro, in alternativa si potrà presentare ricorso amministrativo, la sospensione non si può eliminare”. Anche avverso il suddetto provvedimento, proponeva ricorso gerarchico in 07/09/2023.
La ricorrente aveva sottoscritto con la ID LI S.r.l. un contratto di lavoro intermittente, senza obbligo di risposta alla chiamata, a tempo determinato dal
15/12/2022 al 14/06/2022 (cfr. doc.13).
Le giornate complessivamente lavorate dalla ricorrente per la ID, in base al contratto di lavoro intermittente, nel periodo dicembre 2022 – giugno 2023 sono state le seguenti: 2 giorni a dicembre;
3 giorni a gennaio;
4 giorni a febbraio (cfr. doc.7). Da marzo al termine del rapporto, la ricorrente non ha più lavorato per la ID.
Aveva poi trovato una nuova occupazione in data 19/06/2023.
Con lettera del 07/06/2023 l' chiedeva alla ricorrente la restituzione dell'importo CP_1 di Euro 1.248,24 in quanto era stata corrisposta indennità di disoccupazione on Pt_3 spettante per mancanza dei requisiti di legge” ed il ricorso gerarchico, con delibera del
31/10/2023 n.2335047 il Comitato Provinciale lo respingeva sulla base della seguente motivazione “La signora ha richiesto l'indennità di disoccupazione Parte_2
n data 06/11/2022 a seguito di licenziamento del 31/10/2022. Pt_3
Al momento della presentazione della domanda, la ricorrente aveva un altro rapporto di lavoro in corso – datore , matricola 4967797540 – a tempo indeterminato, CP_4 sebbene intermittente.
La prestazione è stata riconosciuta con decorrenza 08/11/2022 e corrisposta fino al
14/12/2022, quando è stata revocata in indebito a seguito di verifica della mancata comunicazione del reddito da lavoro subordinato entro trenta giorni dalla domanda di I criteri di compatibilità tra la e l'attività lavorativa con contratto Pt_3 Pt_3 intermittente sono determinati dal messaggio Hermes 1162/2018: in caso di contratto intermittente senza indennità di risposta alla chiamata, con durata inferiore ai sei mesi, è facoltà del beneficiario scegliere se sospendere la prestazione per le sole giornate effettivamente lavorate oppure cumulare la prestazione alle condizioni di cui alla Circolare 94/2015, paragrafo 2.10.a; viceversa, in caso di contratto intermittente CP_1 senza indennità di risposta alla chiamata con contratto indeterminato o superiore ai sei mesi si applica esclusivamente l'istituto del cumulo della prestazione alle condizioni della citata Circolare 94/2015.
Ai sensi della predetta Circ. 94/2015, paragrafo 2.10.a.3, il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all' entro un mese dalla domanda di prestazione il CP_1 reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, di percepire la ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al Pt_3 periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno - La lavoratrice avrebbe, quindi, dovuto indicare il reddito presunto entro e non oltre il termine di decadenza di trenta dalla domanda di (cfr. doc.11). Pt_3
Con la ricorrente aveva un altro rapporto di lavoro intermittente per il CP_4 quale tra il mese di novembre 2022 e il mese di maggio 2022 ha percepito l'importo di Euro 486,96 lordi, nel solo mese di dicembre 2022 non effettuando alcun'ora di lavoro negli altri mesi (cfr. doc. 14).
Con il presente ricorso ha quindi contestato la decisione assunta dal Comitato Provinciale dall' in quanto infondata, avendo la ricorrente avuto diritto a percepire CP_1 la dal 6/11/2022 sino al 18/06/2023, giorno precedente a quello dell'inizio del Pt_3 nuovo rapporto di lavoro, detratti gli importi percepiti per le giornate di lavoro intermittente prestate per la ID, per un importo pari ad Euro 7.290,14, come da conteggio che segue, considerando l'importo di Euro 1.077,20, calcolato dall' CP_1 come misura dell'indennità mensile spettante alla ricorrente (cfr. doc.4): Euro 6.463,20 er il periodo dal 6/11/2022 al 06/05/2023 Pt_3
Euro 1.044,88 Indennità ridotta del 3% per il periodo dal 07/05/2023 al Pt_3
06/06/2023
Euro 592,10 Indennità er il periodo dal 07/06/2023 al 18/06/2023 Pt_3
Euro 8.100,18 Totale
Euro 1.297,00 retribuzione giornate ID + CP_4
Euro 6.803,18 Totale residuo dovuto Ha poi argomentato in diritto richiamando l'art. 3 del D. L.vo n.22/2015, sottolineando di essere in possesso di entrambi i requisiti previsti:
a) era in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) poteva far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione”.
Il successivo art.9 del D. L.vo n.22/2015, al 2° comma, stabiliva inoltre che “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la instauri un rapporto di Pt_3 lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10,
a condizione che comunichi all' entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito CP_1 annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla e non presentino rispetto ad Pt_3 essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.”. Interpretando tale ultima norma, con messaggio n.1162/2018, l' rileva che “[…] CP_1 nell'ipotesi in cui il lavoratore - titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta e, quindi, senza indennità di disponibilità - faccia richiesta di a seguito della cessazione del contratto di Pt_3 lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta ricorrendo i requisiti previsti dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 22 del 2015. In tale ipotesi, tuttavia, se il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l'istituto della sospensione della prestazione er i soli giorni Pt_3 di effettiva chiamata.
IN ALTERNATIVA, il percettore di Naspi può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest'ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro e a condizione che il lavoratore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall'attività”. Ha quindi rilevato come, da una lettura attenta del messaggio dell'Ente, si evincesse che l'obbligo di comunicare il reddito presunto insorgesse solo nel caso in cui il percettore di ecidesse di cumulare l'indennità con il reddito, non invece, nel caso in cui si Pt_3 optasse per la sospensione della prestazione nei giorni di chiamata (era lo stesso CP_3 che, nei casi di lavoro intermittente, interpretava la norma nel senso di escludere l'obbligo in capo alla ricorrente sulla quale gravava, a tutto voler concedere, l'obbligo di comunicare le giornate effettivamente lavorate come, effetti, aveva fatto attraverso il CP_ portale risponde).
Ha comunque rilevato la illegittimità della decisione dell' in nuce alla stregua CP_3 delle sentenze che avevano sancito il principio a mente del quale “Tenuto presente il fine sopra ricordato, non può non essere rilevato che, come già questa Corte ha avuto modo di osservare con la sentenza richiamata dal Giudice di primo grado, la prestazione resa con i contratti di lavoro in questione lavoro intermittente senza indennità di disponibilità) "è una prestazione di lavoro subordinato" ma, a differenza di altri contratti, non vi è a monte nemmeno la certezza di una prestazione lavorativa finché le parti non si determinano a ciò, e non vi è alcuna continuità sul piano... assicurativo contributivo..." (sent. n.5/2018). Questa peculiare struttura del rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta fa sì che il contratto stipulato non produca alcun effetto (neanche l'obbligo del lavoratore di offrire la prestazione qualora il datore di lavoro ritenga di avvalersene), se non quando il datore di lavoratore richieda la prestazione ed il lavoratore si determini a prestarla.
Doveva quindi conseguentemente, con riferimento alla indennità ritenersi Pt_3 attività lavorativa rilevante, e non solo ai fini della sospensione, esclusivamente quella effettivamente prestata.
Né valgono a contrastare questa conclusione le norme richiamate dall' in tema di CP_1 minimo contributivo e di riproporzionamento del trattamento economico che, appunto, miravano ad adattare gli istituti richiamati a questo particolare contratto, né gli ulteriori diritti riconosciuti al lavoratore a cui lo stesso Ente fa riferimento, peraltro tutti rigorosamente "calibrati" sulle giornate effettivamente lavorate, che rendevano evidente la profonda differenza esistente fra contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta, e contratto di lavoro intermittente senza tale obbligo.
Così il riproporzionamento è modellato dall'art.16 del D.L.vo n. 81 del 2015 "in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali". La stessa norma prevedeva tuttavia che "per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati ne' matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36.", da cui sono, ovviamente, esclusi i lavoratori assunti con contratti che non prevedono obbligo di risposta. Analogamente, soltanto i lavoratori assunti con contratti che prevedono l'obbligo di risposta sono ammessi alla contribuzione volontaria per i periodi non lavorati in cui hanno percepito l'indennità, per la differenza fra quanto versato su quest'ultima e la retribuzione convenzionale (cfr art.16 D.L.vo n. 81 del 2015 cit.).
Nel caso di specie, la ricorrente aveva lavorato per 2 giorni nel mese di dicembre 2022, per 3 giorni nel mese di gennaio 2023 e per 4 giorni nel mese di febbraio 2023 per non lavorare più per nessuna giornata nei mesi di aprile, maggio e giugno 2023 e pertanto era assolutamente impossibile per la ricorrente comunicare all' un reddito presunto CP_1 non avendo ella stessa alcun tipo di certezza.
Illegittima, pertanto, doveva ritenersi la sospensione dell'erogazione della ai Pt_3 danni della ricorrente come illegittima, altresì, doveva ritenersi la richiesta di restituzione delle somme erogate a titolo di avendo la ricorrente tutti i requisiti Pt_3 previsti dalla legge e nessun elemento ostativo per poter richiedere e percepire la
Illegittima, infine, la decisione del poiché totalmente Pt_3 Controparte_5 infondata in fatto ed in diritto.
CP_ L' si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto. La aveva richiesto l'indennità di disoccupazione in data 06/11/2022, Pt_2 Pt_3 dichiarando di aver cessato il rapporto di lavoro in data 31/10/2023 con e CP_2 di trovarsi in stato di disoccupazione (domanda accolta decorrenza 08/11/2022 e corrisposta fino al 14/12/2023).
A seguito di verifica sulla prestazione e sulla regolarità di quanto dichiarato nella domanda di era tuttavia emerso come, alla data di presentazione della domanda, Pt_3 la lavoratrice fosse titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, iniziato il 16/12/2019 con il datore e terminato il Controparte_6 successivo 13/06/2023 per dimissioni. Ha quindi richiamato la disciplina per l'accesso alla dettata dal comma 3, art. 9 Pt_3 del D. Lgs 22/2015 (la cui applicazione da parte dell' era avvenuta con il paragrafo CP_1
2.10.a.3 della Circolare 94/2015), secondo cui : “Il lavoratore titolare di due o CP_1 più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che Pt_3 comunichi all entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo CP_1 previsto”. Ha ribadito che, contrariamente a quanto sostenuto da parte avversa, il lavoratore deve, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda indicare l'ammontare del reddito che crede di trarre dall'attività lavorativa in corso, indipendentemente dal quantum effettivamente percepito. Quanto sostenuto dalla controparte (e cioè la non applicabilità del termine di decadenza, trattandosi di un rapporto di lavoro di tipo intermittente) e nonostante la tipologia contrattuale con peculiarità normative – anche in riferimento alla compatibilità con la
– non era corretto in quanto nulla cambiava rispetto alla normativa generale di Pt_3 cui sopra, nei casi di contratto intermittente a tempo indeterminato – come quello tra
[...]
e la signora . CP_4 Parte_2 Nell'ipotesi in cui il lavoratore - titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta e, quindi, senza indennità di disponibilità - faccia richiesta di a seguito della cessazione del contratto di Pt_3 lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta ricorrendo i requisiti previsti dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 22 del 2015. In tale ipotesi, tuttavia, se il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l'istituto della sospensione della prestazione er i soli giorni Pt_3 di effettiva chiamata. In alternativa, il percettore di Naspi può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest'ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro e a condizione che il lavoratore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall'attività. Nell'ulteriore ipotesi in cui il rapporto di lavoro intermittente sia di durata superiore a sei mesi, è applicabile l'istituto del cumulo alle condizioni di cui al comma 3, art. 9, D. Lgs 22/2015.
Nel caso di specie, poiché il rapporto di lavoro subordinato, seppur intermittente, ha avuto una durata superiore ai sei mesi, si applica esclusivamente la disciplina del cumulo della prestazione e non la sospensione per le sole giornate effettivamente lavorate e la domanda soggiace al termine di decadenza di trenta giorni per la dichiarazione del reddito di cui alla Circolare 94/2015, paragrafo 2.10.a.3. CP_1
La prestazione della ricorrente, pertanto, non avendo questa ottemperato all'obbligo di comunicazione del reddito presunto del 2022 e del 2023, entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di del 06/11/2022, Pt_3 legittimamente era stata revocata.
Quanto alla ripetibilità dell'indebito, ha richiamato l'art. 2033 C.c., non potendosi applicare l'art. 13 della l. n. 412/91, di interpretazione autentica dell'art. 52 della l.
88/89, derivando la legittimità del recupero.
Alla odierna udienza quindi, concesso termine per scambio di note del quale si è avvalsa solo la parte ricorrente, il processo è stato deciso.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
L'indennità mensile di disoccupazione denominata “nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (naspi)” è stata istituita, a decorrere dall'1.5.2015, dall'art. 1 co. 1 D.lgs.
4.3.2015 n. 22 (in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 L. 28.6.2012 n. 92 a decorrere dall'1.1.2013), con “la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” e “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.5.2015”. A norma dell'art. 3 co. 1 D.lgs. 22/2015 “1. La e' riconosciuta ai lavoratori che Pt_3 abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”. L'art. 9 co. II dispone poi che “2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore Pt_3 al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni CP_1 dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla e non Pt_3 presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.” Infine, l'art. 11 dispone che “1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività Pt_3 lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la ”. Pt_3
Orbene, ritiene il Giudicante che il primo motivo di disputa riguardante la necessità che la ricorrente, per come disposto dall' anche con la cit. circolare, comunichi entro CP_3 il termine di un mese dalla domanda, l'ammontare del reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, vada risolto nel senso che tale condizione si ponga come imprescindibile al fine di fruire della prestazione di cui si discute, sussistendo gli altri requisiti (che nella fattispecie non vengono posti in discussione).
Secondo il tenore letterale della suddetta norma, infatti, il rispetto di tale obbligo di CP_ comunicazione all' sia del datore di lavoro, sia del reddito annuo previsto, integra inequivocabilmente una conditio sine qua non della persistenza in capo al lavoratore del diritto a percepire la Naspi, seppure nella misura ridotta di cui all'art. 10, a ciò conseguendo che la sua inosservanza, come d'altra parte previsto espressamente dall'art. 11, determina la decadenza dalla fruizione del trattamento. Sul punto preme altresì precisare che, nel caso che ci occupa, non si discute del fatto che la ricorrente avesse o meno mantenuto i requisiti di reddito per continuare a percepire l'Indennità ma ci si deve limitare ad accertare che la stessa non abbia Pt_3 CP_ correttamente adempiuto ai propri obblighi di comunicazione all' della diversa attività di lavoro, intrapresa mentre percepiva l'indennità, circostanza che, una volta accertata, è sufficiente ad integrare, essa sola, la fattispecie normata dall'art. 11 D.lgs. 22/2015 disciplinante le ipotesi di decadenza dalla fruizione e l'onere del percettore di un preciso obbligo di autodichiarazione pienamente rispondente al principio di leale collaborazione reciproca che deve improntare i rapporti tra il cittadino e la Pubblica
Amministrazione.
La decadenza dal diritto prevista quale sanzione in caso di omissione tempestiva dei CP_ redditi presunti, peraltro, assolve alla funzione di consentire all' di verificare la sussistenza o meno dello stato di disoccupazione, costituente, a norma dell'art. 3 co. 1 lett. a) d.l.vo 4.3.2015 n. 22, necessario presupposto del diritto di percepire la indennità di cui si discute, in relazione al quale resta del tutto irrilevante la preesistenza o sopravvenienza – rispetto al periodo di percezione della detta indennità – della eventuale attività lavorativa autonoma o di impresa individuale (cfr., in tal senso, Trib. Taranto n. 3063/2017 e, in controversia analoga, Trib. Bari n. 1801/2021).
Del resto, anche il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la nstauri Pt_3 un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, ma pur sempre a condizione che comunichi all' entro trenta giorni CP_1 dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto.
Anche in caso di lavoro intermittente, dunque, considerati tali principi, il percettore è obbligato a comunicate all' , entro il termine di un mese, il reddito annuo che CP_3 prevede di trarre da tale attività, reddito presunto rilevante al fine di effettuare la correlativa parametrazione. Analogamente, infatti, nell'ipotesi in cui il lavoratore - titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta e, quindi, senza indennità di disponibilità - faccia richiesta di a seguito della Pt_3 cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta ricorrendo i requisiti previsti dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 22 del 2015; tuttavia, in tale ipotesi, se il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l'istituto della sospensione della prestazione per i soli giorni di effettiva chiamata;
in alternativa, il percettore di può cumulare la prestazione Pt_3 con il reddito da lavoro qualora quest'ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro ma pur sempre a condizione che, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall'attività.
Risultando nella odierna fattispecie, la ricorrente, aver stipulato un contratto di lavoro CP_ intermittente a tempo indeterminato e non risultando aver comunicato all' il reddito annuo previsto, si deve in definitiva concludere come tale condotta risulti violativa del combinato disposto degli artt. 9 e 11 del Dlgs 4 marzo 2015 n. 22, sicché l' , CP_3 legittimamente, ha applicato la decadenza dalla prestazione e notificato il conseguente indebito.
La ricorrente, del resto, non poteva non sapere che lo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata superiore ai sei mesi durante il periodo di percezione della comportasse la conservazione del diritto alla prestazione, ridotta nei termini di Pt_3 cui all'articolo 10, soltanto a condizione di aver comunicato all' entro trenta giorni CP_1 dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto. L'operato dell' , impossibilitato alla verifica della sussistenza delle condizioni di CP_3 legge per l'erogazione della Naspi, deve quindi considerarsi corretto.
Venendo quindi al provvedimento di indebito, risulta che questo è stato emesso per
“somme indebitamente percepite su PRESTAZIONE INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE … n. 956756/2022” in quanto la ricorrente aveva ricevuto Pt_3
“… per il periodo dal 08/11/2022 al 14/12/2022 un pagamento non dovuto… per un importo complessivo di euro 1.248,24 [… …] non spettante per mancanza dei requisiti di legge” (in atti, all. ric.) con riferimento alla domanda di presentata in data Pt_3
6.11.2022 a seguito di licenziamento del 31.10.2022, nonostante al momento della presentazione di tale domanda la medesima ricorrente avesse in corso un altro rapporto di lavoro – con - a tempo indeterminato, seppure intermittente. CP_4
Non appaiono quindi pertinenti i riferimenti di cui al ricorso quanto al successivo contratto di lavoro intermittente a tempo determinato stipulato con ID LI per il periodo dal 15.12.2022 al 14.6.2023. Alla stregua di tutti i motivi esposti, pertanto, il ricorso va respinto anche se quanto alle spese processuali, si ritiene di poter derogare al principio della soccombenza in ragione della esistenza di orientamenti interpretativi difformi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Roma lì, 10.1.2025 Il Giudice