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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/02/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1885/2024 V.G., avente per oggetto le domande di separazione consensuale tra coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
, nato a [...] il [...]; Parte_1
E DA
nata a [...] il 14 settembre Parte_2
1964; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Liborio Paolo Pastorello.
Conclusioni delle parti: hanno insistito per l'accoglimento delle domande congiunte
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 25 novembre 2024, Parte_2
e hanno esposto: di avere contratto matrimonio a
[...] Parte_1
Petralia Sottana il 12 luglio 1994, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 1994, parte II, n. 9; che dal matrimonio sono nati due figli, il 30/9/1995 Persona_1 ed il 19/11/1999, entrambi maggiorenni economicamente indipendenti;
che Persona_2
a causa dell'incompatibilità di carattere e di incomprensioni è venuta meno tra loro la comunione di vita materiale e spirituale;
di essere economicamente autosufficienti, percependo redditi propri.
Alla luce di quanto sopra, hanno chiesto:
1) l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni indicate in ricorso;
2) decorsi i termini di legge, previa rimessione della causa sul ruolo e concessione dei termini per il deposito di note scritte, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione.
In seno al ricorso, sottoscritto personalmente, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale in udienza.
Con decreto del 29 novembre 2024 è stata fissata per la comparizione dei coniugi l'udienza del 21 gennaio 2025, con sua sostituzione con il deposito di note scritte.
Depositate le suddette note, la causa è stata posta in decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Ritiene il collegio che ricorrano le condizioni previste dalla legge ai fini dell'omologa della separazione, alle condizioni di cui al ricorso, essendo le stesse conformi all'ordinamento e non presentando profili di contrarietà ai principi di ordine pubblico o al buon costume.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
Mediante separata ordinanza in pari data, si dispone la prosecuzione del giudizio in vista della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.;
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso;
nulla sulle spese;
ORDINA che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Petralia Sottana per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, DPR n. 396/2000.
Dispone come da separata ordinanza in pari data in ordine alla prosecuzione del giudizio in vista della pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE est. Dott. Gabriella Canto