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Decreto 14 marzo 2025
Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NUORO
Sezione Unica Civile - Lavoro
DECRETO DI OMOLOGA
Il Giudice
Viste le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato nel procedimento iscritto al RACL 255 /2023 promosso, ai sensi dell'art. 445 bis cpc, da nata a Parte_1
Onanì il 24/02/1968 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Marteddu presso il cui studio in Nuoro è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario incaricato, dott. Francesco
Fois
RESISTENTE
** rilevato che, dopo il deposito della c.t.u. medico legale, parte ricorrente ha depositato atto di dissenso attinente però alla diversa prestazione richiesta nel procedimento rg 256/2023 per il quale non è stata disposta la riunione al presente fascicolo;
considerato altresì che parte ricorrente non ha depositato nel presente giudizio il ricorso introduttivo della causa nel termine perentorio di trenta giorni successivi, stabilito dall'art. 445-bis
u.c. cpc;
ritenuto pertanto che il mancato assolvimento di quest'onere renda in ogni caso inefficace la preventiva contestazione;
ritenuto di dover condividere le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, in conformità ai principi che regolano la materia;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 cpc;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario in conformità alle risultanze probatorie indicate nella relazione espletata dal consulente tecnico d'ufficio, dichiarando che la ricorrente non si trova in condizione di grave disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo parte ricorrente attestato, con riferimento al nucleo familiare, il mancato superamento del limiti reddituali previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono quindi essere poste a carico CP_ dell'
Così deciso in Nuoro, in data 14/03/2025
Il Giudice dr.ssa TA AR SA
Sezione Unica Civile - Lavoro
DECRETO DI OMOLOGA
Il Giudice
Viste le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato nel procedimento iscritto al RACL 255 /2023 promosso, ai sensi dell'art. 445 bis cpc, da nata a Parte_1
Onanì il 24/02/1968 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Marteddu presso il cui studio in Nuoro è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario incaricato, dott. Francesco
Fois
RESISTENTE
** rilevato che, dopo il deposito della c.t.u. medico legale, parte ricorrente ha depositato atto di dissenso attinente però alla diversa prestazione richiesta nel procedimento rg 256/2023 per il quale non è stata disposta la riunione al presente fascicolo;
considerato altresì che parte ricorrente non ha depositato nel presente giudizio il ricorso introduttivo della causa nel termine perentorio di trenta giorni successivi, stabilito dall'art. 445-bis
u.c. cpc;
ritenuto pertanto che il mancato assolvimento di quest'onere renda in ogni caso inefficace la preventiva contestazione;
ritenuto di dover condividere le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, in conformità ai principi che regolano la materia;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 cpc;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario in conformità alle risultanze probatorie indicate nella relazione espletata dal consulente tecnico d'ufficio, dichiarando che la ricorrente non si trova in condizione di grave disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo parte ricorrente attestato, con riferimento al nucleo familiare, il mancato superamento del limiti reddituali previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono quindi essere poste a carico CP_ dell'
Così deciso in Nuoro, in data 14/03/2025
Il Giudice dr.ssa TA AR SA