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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 14/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, all'esito della discussione orale, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile n. 2275/2022 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 d ian sso il cui studio in Ventimiglia lla via Roma n. 21 è eletto domicilio
– attore opponente – contro
1) (CF: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall esso il la via Cascione n. 42 è eletto domicilio
2) (CF/PI: ), in persona del E_ P.IVA_1 leg
3) (CF: , contumace Controparte_3 C.F._3
4) , in Controparte_4 per
5) (CF: ; PI: ), in persona del Controparte_5 P.IVA_2 P.IVA_3 cur
6) (CF/PI: ), in Controparte_6 P.IVA_4 pers
– convenuti/opposti –
Ragioni della decisione
(1) abstract. in ottemperanza al provvedimento Parte_1 del GE emesso nella fase sommaria del procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione promosso ex art. 619 c.p.c. da nei Parte_1 confronti del creditore procedente con atto di citazione ex artt. Persona_1
616/619 Cpc, evocava in giudizio Controparte_1 Controparte_3 [...]
E_
PROVINCIA di Genova, il e la Controparte_5 [...] instando, previo accertamento del proprio Controparte_7 tà della quota del 50% sui beni immobiliari staggiti oggetto della procedura di espropriazione immobiliare pendente dinanzi al Tribunale, Sez. Esec. Imm., R.G.E. n. 161/2021, per la declaratoria di illegittimità e/o inefficacia del pignoramento immobiliare, dell'azione esecutiva e degli atti esecutivi limitatamente alla quota pari al 50% dei beni staggiti in quanto di sua proprietà, con vittoria di spese ed onorari di causa.
1 dott. Pasquale LONGARINI 1.1) Si costituiva in giudizio che, contestando quanto allegato da Controparte_1 parte attrice/opponente, deducendo che non aveva diritto a Parte_1 vantare la proprietà della quota del 50% dei beni oggetto della procedura RGE 161/2021 Tribunale di Imperia, instava, in via principale, per il rigetto delle domande tutte proposte dall'attrice/opponente siccome infondate in fatto e in diritto, in via subordinata, per la declaratoria che la fosse tenuta a rispondere in via solidale dei debiti tutti Pt_1 per cui pendeva nanti il Tribunale di Imperia l'esecuzione n. 161/2021, con vittoria di spese ed onorari di causa, di CTP e CTU. 1.2) Nella contumacia di Controparte_3 E_
,
[...] Controparte_4
[...] Controparte_5 Controparte_7 respinte le istanze istruttorie svolte dalla parte convenuta
[...]
causa veniva assunta a decisione nell'udienza del 14.01.2025, Controparte_1 come da separato verbale.
(2) sul merito della opposizione di terzo all'esecuzione. Premesso che, non avendo la parte convenuta rassegnato le proprie conclusioni, non essendo Controparte_1 comparsa n 024 né all'udienza del 14.1.2025, le eccezioni svolte con la comparsa di costituzione devono ritenersi rinunciate, la opposizione, nel merito, è fondata. 2.1) L'opposizione di terzo all'esecuzione è stata promossa ex art. 619 Cpc da nei confronti dell'attuale creditore procedente Parte_1 che, agendo in executivis in virtù del titolo esecutivo giudiziale Parte_2 costituito dal decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso il 24.7.2012 dal Tribunale di Sanremo, ex sezione distaccata di Ventimiglia, per la somma di euro 74.500,00 oltre accessori e spese legali, per una somma complessiva intimata a precetto di Euro 79.267,20, aveva a sua volta promosso l'esecuzione forzata in oggetto (N.R.G.E. 161/2021) contro il debitore esecutato (coniuge separato della Controparte_1
). Pt_1
2.1.1) Nello specifico, l'opponente, dimostrato di essere stata coniuge, in regime di comunione legale, del debitore esecutato dal 21.12.1968 al 29.11.2021, che i beni oggetto di espropriazione immobiliare (individuati dall'atto di pignoramento del creditore procedente nella procedura espropriativa) erano Controparte_8 pervenuti a atrimonio ed in regime di comunione legale, lamenta che gli immobili, pignorati nella quota di piena ed esclusiva proprietà al
, a sua volta derivante dalla sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. pronunciata _1 ale di Imperia in data 25.6.2020 (sentenza n. 306/2020) depositata in atti, con cui gli stessi erano stati (ri)trasferiti coattivamente al dalla società SCI _1
AQUARIUS, erano stati trasferiti al debitore quando era gente il regime di comunione legale dei coniugi tra lo stesso debitore e la opponente, Controparte_1 dovendosi pertanto ritenere, a seguito della gener munione legale dei beni degli acquisti dei coniugi in costanza di matrimonio, “il … [ndr di lei]… diritto di proprietà sul bene oggetto di esecuzione”, e dunque l'inefficacia del pignoramento limitatamente alla quota di ½ del compendio staggito. 2.2) comproprietaria e non parte processuale Parte_1 nell'esecuzione N.R.G.E. 161/2021, è legittimata all'azione ex art. 619 Cpc, vantando un interesse concreto ed attuale, che persiste anche fino all'eventuale emissione del decreto di trasferimento degli immobili pignorati, a sottrarre alla vendita forzata i beni di cui deduce la contitolarità: «l'opposizione di terzo di cui all'art.619 c.p.c. è normalmente volta a sottrarre agli sviluppi dell'esecuzione, prima fra tutti la vendita, il bene oggetto della procedura 2 dott. Pasquale LONGARINI esecutiva, mediante un accertamento, tendenzialmente incidentale e non idoneo al giudicato, della sussistenza del diritto reale sul bene stesso, vantato dall'opponente, terzo estraneo alla procedura esecutiva» (cass. 2022, n. 4005; conformi cass. 1980, n. 6497; cass. 1978, n. 2639), atteso che «il terzo che non ha partecipato al procedimento esecutivo e che vanti un diritto reale sul bene immobile oggetto di esecuzione forzata può proporre sia l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. durante il giudizio di esecuzione, e, dopo la vendita e l'aggiudicazione, rivendicare il bene nei confronti dell'aggiudicatario» (cass. 2022, n. 4005; cass. 2012, n. 19761). 2.3) Osservato che l'analisi del nucleo sostanziale dell'opposizione di terzo non può quindi prescindere, da un lato, da una disamina del titolo derivativo d'acquisto degli immobili pignorati, e, dall'altro, da una ricostruzione dei rapporti personali fra la parte opponente (il terzo presunto comproprietario, ed il debitore Parte_1 esecutato che è soggett iazione forzata Controparte_1 immobiliare promossa dal creditore opposto come correttamente Parte_2 rilevato dal GE, in sede sommaria, non potendo « … dubitarsi che fra i coniugi e _1
, che contrassero matrimonio il 21.12.1968, alla data del trasferimento coattivo degli immobili Pt_1 pignorati vigesse il regime di comunione legale dei beni e non già quello di separazione, dacché in via dirimente basta considerare che, a seguito dell'introduzione della disciplina transitoria della Legge di prima riforma del diritto di famiglia n. 151/1975, il regime della comunione legale dei beni si riteneva di diritto applicato anche ai rapporti fra coniugi che non avessero optato, nelle forme richieste ed entro il 15.1.1978, in favore del differente regime di separazione dei beni», deve inferirsi che «gli immobili pignorati, trasferiti al nell'ambito della sentenza di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 _1
c.c., sono caduti, dapprima, nella comunione legale dei beni ed infine, per effetto della separazione personale dei coniugi causa di scioglimento del regime comunitario, in comunione ordinaria, mentre è appena il caso di evidenziare che l'esecuzione N.R.G.E. 161/2021 non ha avuto mai ad oggetto immobili caduti nella comunione legale dei coniugi, in quanto il pignoramento è stato trascritto (1.12.2021) in data posteriore allo scioglimento della comunione stessa (29.11.2021)». 2.3.1) Infatti la nota attestante la trascrizione del pignoramento (notificata al solo debitore esecutato) e quindi di opponibilità ai terzi, riporta la data del 01.12.2021, mentre la era già divenuta proprietaria della metà dei beni alla data del Pt_1
29.11.2021 llo scioglimento della comunione dei beni. 2.4) Condivisibilmente a quanto ritenuto dal GE, va infatti ribadito che «in caso di comunione legale tra i coniugi, il bene acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce, in via automatica, ai sensi dell'art. 177 c.c., comma 1, lett. a), oggetto della comunione tra loro e diventa, quindi, in via diretta, bene comune ai due coniugi, anche se destinato a bisogni estranei a quelli della famiglia ed il corrispettivo sia pagato, in via esclusiva o prevalente, con i proventi dell'attività separata di uno dei coniugi, a meno che non si tratta del denaro ricavato dall'alienazione di beni personali (e sempre che, in quest'ultimo caso, l'acquirente dichiari espressamente la provenienza del denaro: art. 179 c.c., lett. f) ovvero si tratta di un bene di uso strettamente personale di ciascun coniuge (art. 179 c.c., lett. c) ovvero che serve all'esercizio della professione del coniuge (art. 179 c.c., lett. d), ed, in caso di acquisto di beni immobili (o di beni mobili registrati), tale esclusione risulti dall'atto di acquisto ed il coniuge non acquirente partecipi alla relativa stipulazione (art. 179 c.c., comma 2, con espresso riferimento ai casi previsti dall'art. 179, lett. c, d, f cit.)” (cass. 2018, n. 11668; conf. cass. 2021, n. 40423), a fronte del fatto che nella vicenda al concreto vaglio non sono stati addotti indici per ricondurre i beni immobili trasferiti ed oggi esecutati tra i beni personali, come tali esclusi dalla caduta in comunione (art. 179 c.p.c.)».
2.5) La sostanziale rinuncia alle eccezioni svolte in sede di comparsa di costituzione da e la mancata costituzione delle altre parti, impone la Controparte_1 compensazione delle spese di lite tra le parti
3 dott. Pasquale LONGARINI
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) dichiara il diritto di a vantare la proprietà Parte_1 della quota del 50% della procedura di espropriazione immobiliare pendente dinanzi codesto Tribunale, Sez. Esec. Imm., R.G.E. n. 161/2021, G.E., e per l'effetto dichiara l'illegittimità del pignoramento immobiliare, dell'azione esecutiva e degli atti esecutivi limitatamente alla quota pari al 50% dei beni staggiti
2) compensa le spese di lite tra le parti
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 14.01.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
4 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, all'esito della discussione orale, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile n. 2275/2022 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 d ian sso il cui studio in Ventimiglia lla via Roma n. 21 è eletto domicilio
– attore opponente – contro
1) (CF: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall esso il la via Cascione n. 42 è eletto domicilio
2) (CF/PI: ), in persona del E_ P.IVA_1 leg
3) (CF: , contumace Controparte_3 C.F._3
4) , in Controparte_4 per
5) (CF: ; PI: ), in persona del Controparte_5 P.IVA_2 P.IVA_3 cur
6) (CF/PI: ), in Controparte_6 P.IVA_4 pers
– convenuti/opposti –
Ragioni della decisione
(1) abstract. in ottemperanza al provvedimento Parte_1 del GE emesso nella fase sommaria del procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione promosso ex art. 619 c.p.c. da nei Parte_1 confronti del creditore procedente con atto di citazione ex artt. Persona_1
616/619 Cpc, evocava in giudizio Controparte_1 Controparte_3 [...]
E_
PROVINCIA di Genova, il e la Controparte_5 [...] instando, previo accertamento del proprio Controparte_7 tà della quota del 50% sui beni immobiliari staggiti oggetto della procedura di espropriazione immobiliare pendente dinanzi al Tribunale, Sez. Esec. Imm., R.G.E. n. 161/2021, per la declaratoria di illegittimità e/o inefficacia del pignoramento immobiliare, dell'azione esecutiva e degli atti esecutivi limitatamente alla quota pari al 50% dei beni staggiti in quanto di sua proprietà, con vittoria di spese ed onorari di causa.
1 dott. Pasquale LONGARINI 1.1) Si costituiva in giudizio che, contestando quanto allegato da Controparte_1 parte attrice/opponente, deducendo che non aveva diritto a Parte_1 vantare la proprietà della quota del 50% dei beni oggetto della procedura RGE 161/2021 Tribunale di Imperia, instava, in via principale, per il rigetto delle domande tutte proposte dall'attrice/opponente siccome infondate in fatto e in diritto, in via subordinata, per la declaratoria che la fosse tenuta a rispondere in via solidale dei debiti tutti Pt_1 per cui pendeva nanti il Tribunale di Imperia l'esecuzione n. 161/2021, con vittoria di spese ed onorari di causa, di CTP e CTU. 1.2) Nella contumacia di Controparte_3 E_
,
[...] Controparte_4
[...] Controparte_5 Controparte_7 respinte le istanze istruttorie svolte dalla parte convenuta
[...]
causa veniva assunta a decisione nell'udienza del 14.01.2025, Controparte_1 come da separato verbale.
(2) sul merito della opposizione di terzo all'esecuzione. Premesso che, non avendo la parte convenuta rassegnato le proprie conclusioni, non essendo Controparte_1 comparsa n 024 né all'udienza del 14.1.2025, le eccezioni svolte con la comparsa di costituzione devono ritenersi rinunciate, la opposizione, nel merito, è fondata. 2.1) L'opposizione di terzo all'esecuzione è stata promossa ex art. 619 Cpc da nei confronti dell'attuale creditore procedente Parte_1 che, agendo in executivis in virtù del titolo esecutivo giudiziale Parte_2 costituito dal decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso il 24.7.2012 dal Tribunale di Sanremo, ex sezione distaccata di Ventimiglia, per la somma di euro 74.500,00 oltre accessori e spese legali, per una somma complessiva intimata a precetto di Euro 79.267,20, aveva a sua volta promosso l'esecuzione forzata in oggetto (N.R.G.E. 161/2021) contro il debitore esecutato (coniuge separato della Controparte_1
). Pt_1
2.1.1) Nello specifico, l'opponente, dimostrato di essere stata coniuge, in regime di comunione legale, del debitore esecutato dal 21.12.1968 al 29.11.2021, che i beni oggetto di espropriazione immobiliare (individuati dall'atto di pignoramento del creditore procedente nella procedura espropriativa) erano Controparte_8 pervenuti a atrimonio ed in regime di comunione legale, lamenta che gli immobili, pignorati nella quota di piena ed esclusiva proprietà al
, a sua volta derivante dalla sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. pronunciata _1 ale di Imperia in data 25.6.2020 (sentenza n. 306/2020) depositata in atti, con cui gli stessi erano stati (ri)trasferiti coattivamente al dalla società SCI _1
AQUARIUS, erano stati trasferiti al debitore quando era gente il regime di comunione legale dei coniugi tra lo stesso debitore e la opponente, Controparte_1 dovendosi pertanto ritenere, a seguito della gener munione legale dei beni degli acquisti dei coniugi in costanza di matrimonio, “il … [ndr di lei]… diritto di proprietà sul bene oggetto di esecuzione”, e dunque l'inefficacia del pignoramento limitatamente alla quota di ½ del compendio staggito. 2.2) comproprietaria e non parte processuale Parte_1 nell'esecuzione N.R.G.E. 161/2021, è legittimata all'azione ex art. 619 Cpc, vantando un interesse concreto ed attuale, che persiste anche fino all'eventuale emissione del decreto di trasferimento degli immobili pignorati, a sottrarre alla vendita forzata i beni di cui deduce la contitolarità: «l'opposizione di terzo di cui all'art.619 c.p.c. è normalmente volta a sottrarre agli sviluppi dell'esecuzione, prima fra tutti la vendita, il bene oggetto della procedura 2 dott. Pasquale LONGARINI esecutiva, mediante un accertamento, tendenzialmente incidentale e non idoneo al giudicato, della sussistenza del diritto reale sul bene stesso, vantato dall'opponente, terzo estraneo alla procedura esecutiva» (cass. 2022, n. 4005; conformi cass. 1980, n. 6497; cass. 1978, n. 2639), atteso che «il terzo che non ha partecipato al procedimento esecutivo e che vanti un diritto reale sul bene immobile oggetto di esecuzione forzata può proporre sia l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. durante il giudizio di esecuzione, e, dopo la vendita e l'aggiudicazione, rivendicare il bene nei confronti dell'aggiudicatario» (cass. 2022, n. 4005; cass. 2012, n. 19761). 2.3) Osservato che l'analisi del nucleo sostanziale dell'opposizione di terzo non può quindi prescindere, da un lato, da una disamina del titolo derivativo d'acquisto degli immobili pignorati, e, dall'altro, da una ricostruzione dei rapporti personali fra la parte opponente (il terzo presunto comproprietario, ed il debitore Parte_1 esecutato che è soggett iazione forzata Controparte_1 immobiliare promossa dal creditore opposto come correttamente Parte_2 rilevato dal GE, in sede sommaria, non potendo « … dubitarsi che fra i coniugi e _1
, che contrassero matrimonio il 21.12.1968, alla data del trasferimento coattivo degli immobili Pt_1 pignorati vigesse il regime di comunione legale dei beni e non già quello di separazione, dacché in via dirimente basta considerare che, a seguito dell'introduzione della disciplina transitoria della Legge di prima riforma del diritto di famiglia n. 151/1975, il regime della comunione legale dei beni si riteneva di diritto applicato anche ai rapporti fra coniugi che non avessero optato, nelle forme richieste ed entro il 15.1.1978, in favore del differente regime di separazione dei beni», deve inferirsi che «gli immobili pignorati, trasferiti al nell'ambito della sentenza di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 _1
c.c., sono caduti, dapprima, nella comunione legale dei beni ed infine, per effetto della separazione personale dei coniugi causa di scioglimento del regime comunitario, in comunione ordinaria, mentre è appena il caso di evidenziare che l'esecuzione N.R.G.E. 161/2021 non ha avuto mai ad oggetto immobili caduti nella comunione legale dei coniugi, in quanto il pignoramento è stato trascritto (1.12.2021) in data posteriore allo scioglimento della comunione stessa (29.11.2021)». 2.3.1) Infatti la nota attestante la trascrizione del pignoramento (notificata al solo debitore esecutato) e quindi di opponibilità ai terzi, riporta la data del 01.12.2021, mentre la era già divenuta proprietaria della metà dei beni alla data del Pt_1
29.11.2021 llo scioglimento della comunione dei beni. 2.4) Condivisibilmente a quanto ritenuto dal GE, va infatti ribadito che «in caso di comunione legale tra i coniugi, il bene acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce, in via automatica, ai sensi dell'art. 177 c.c., comma 1, lett. a), oggetto della comunione tra loro e diventa, quindi, in via diretta, bene comune ai due coniugi, anche se destinato a bisogni estranei a quelli della famiglia ed il corrispettivo sia pagato, in via esclusiva o prevalente, con i proventi dell'attività separata di uno dei coniugi, a meno che non si tratta del denaro ricavato dall'alienazione di beni personali (e sempre che, in quest'ultimo caso, l'acquirente dichiari espressamente la provenienza del denaro: art. 179 c.c., lett. f) ovvero si tratta di un bene di uso strettamente personale di ciascun coniuge (art. 179 c.c., lett. c) ovvero che serve all'esercizio della professione del coniuge (art. 179 c.c., lett. d), ed, in caso di acquisto di beni immobili (o di beni mobili registrati), tale esclusione risulti dall'atto di acquisto ed il coniuge non acquirente partecipi alla relativa stipulazione (art. 179 c.c., comma 2, con espresso riferimento ai casi previsti dall'art. 179, lett. c, d, f cit.)” (cass. 2018, n. 11668; conf. cass. 2021, n. 40423), a fronte del fatto che nella vicenda al concreto vaglio non sono stati addotti indici per ricondurre i beni immobili trasferiti ed oggi esecutati tra i beni personali, come tali esclusi dalla caduta in comunione (art. 179 c.p.c.)».
2.5) La sostanziale rinuncia alle eccezioni svolte in sede di comparsa di costituzione da e la mancata costituzione delle altre parti, impone la Controparte_1 compensazione delle spese di lite tra le parti
3 dott. Pasquale LONGARINI
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) dichiara il diritto di a vantare la proprietà Parte_1 della quota del 50% della procedura di espropriazione immobiliare pendente dinanzi codesto Tribunale, Sez. Esec. Imm., R.G.E. n. 161/2021, G.E., e per l'effetto dichiara l'illegittimità del pignoramento immobiliare, dell'azione esecutiva e degli atti esecutivi limitatamente alla quota pari al 50% dei beni staggiti
2) compensa le spese di lite tra le parti
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 14.01.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
4 dott. Pasquale LONGARINI