Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/05/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1838/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente relatore
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice all'esito della camera di consiglio del 21 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1838 R.G. dell'anno 2024 tra:
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lidia Seidita, giusta procura allegata al ricorso;
- RICORRENTE -
CONTRO
(CF: ); CP_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 21/05/2025, per parte ricorrente l'avv. Seidita conclude riportandosi al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.12.24 ha chiesto la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio celebrato a Empoli, in data 25.01.2009, con;
ha dedotto CP_1
di aver vissuto ininterrottamente separata dal coniuge in virtù della sentenza di separazione,
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adottati, mentre il terzo, , già affidato al servizio sociale di Lastra a Signa, con Persona_3
collocamento presso i nonni materni, è oggi maggiorenne.
La ricorrente ha chiesto, dunque, per quanto ancora qui rileva, la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò posto, deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di , al quale il CP_1 ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale sono stati ritualmente notificati mediante deposito presso la casa comunale di Castelvetrano, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 07.01.25.
La domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di omologa della separazione, concluso con sentenza del Tribunale di Marsala del
2024; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Come precisato dalla stessa parte ricorrente all'odierna udienza, stante il raggiungimento
Per_ della maggiore età da parte del figlio , non sono state ribadite le domande di natura economica originariamente poste nei confronti del convenuto.
In ragione della contumacia del resistente e tenuto conto dell'oggetto della presente pronuncia (non ritenendosi configurabile, nel caso di specie, la soccombenza del resistente ex art. 91 c.p.c.), le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta,
Pag. 2 a 3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
ad Empoli, in data 25.01.2009; CP_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Empoli di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto 2 p.1);
3) Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Marsala, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del 21 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Francesco Paolo Pizzo
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