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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/03/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2728/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2728/2020 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
e , rappresentate e difese, giusta Parte_1 Parte_2
procura alle liti in atti, dall'Avv. Feliciana Sodano ed elettivamente domiciliate come in atti
ATTRICI
E
quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1
del “FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA” per la Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Giorgia Galli ed elettivamente domiciliata come in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio e Parte_1
esponevano che in data 14.07.2018, alle ore 16:40 circa, Parte_2 Parte_1
“si trovava alla guida della vettura tipo Polo (tg. DS466TX) di proprietà della
[...]
sorella” , “regolarmente dotata di cintura di sicurezza, sola in auto”, Parte_2
aggiungendo che “mentre percorreva regolarmente la SS 7BIS, tenimento di CE
(Napoli), direzione Napoli, regolarmente sulla corsia di destra, all'altezza del KM 32+300,
dalla confluenza di destra, proveniva una vettura di colore rosso, grosse dimensioni, nuova,
ad altissima velocità, non identificata che, senza dare alcuna precedenza, impattava la”
[succitata vettura] “alla parte anteriore/laterale destra con la sua parte anteriore sinistra” e proseguiva incurante senza arrestare la propria corsa (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione).
Le istanti deducevano, altresì, che, a seguito dell'impatto, “la vettura tipo Polo (tg.
DS466TX) finiva contro il gard rail con la parte anteriore ed ivi si arrestava”, subendo i danni indicati in atti, mentre “finiva nel cofano posteriore ed ivi Parte_1
ritrovata dai soccorritori” (cfr. la medesima pagina dell'atto di citazione), riportando le lesioni indicate in atti.
Sulla base di tali premesse, le attrici citavano in giudizio la quale Controparte_1
Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “FONDO DI GARANZIA
PER LE VITTIME DELLA STRADA” per la Campania, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo all'adito Tribunale l'adozione dei provvedimenti indicati in atti.
Si costituiva in giudizio la quale Impresa Designata per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del “FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA
STRADA” per la Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, che resisteva con le argomentazioni specificate in atti.
All'udienza del 10.12.2024, tenutasi nella forma di cui all'art. 127 ter c.p.c. e fissata per la
2 precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I comma, c.p.c. dallo scrivente magistrato.
Ciò posto, deve preliminarmente osservarsi che non può essere accolta l'istanza attorea,
contenuta nella comparsa conclusionale, volta alla rimessione della causa sul ruolo per l'escussione del teste e per l'espletamento delle c.t.u. non ammesse dal Testimone_1
Tribunale.
Ed invero, anche a voler prescindere dalla tardività di tale istanza di revoca dei precedenti provvedimenti che hanno, rispettivamente, limitato a due tra quelli indicati dalle attrici (due testimoni poi escusse) i testi da escutere e non ammesso le c.t.u. richieste dalle medesime parti, proposta per la prima volta nella suindicata comparsa conclusionale, anziché nella prima difesa utile successiva all'adozione dei provvedimenti in questione, si evidenzia in questa sede che la limitazione a due dei testi escussi è stata dovuta ad evidenti esigenze di economia processuale e che la consulenza tecnica d'ufficio comparativo-estimativa e quella medica richieste non sono state ammesse perché non ritenute necessarie ai fini del decidere,
come espressamente affermato nell'ordinanza del 14.06.2022, che non poteva certo esplicitare anche le ragioni di tale convincimento – che emergeranno, peraltro, nel prosieguo della presente pronuncia – per evitare un'inammissibile anticipazione di giudizio.
Tanto chiarito, vanno in primo luogo rigettate perché infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta.
Orbene, quanto alla - peraltro generica - eccezione di nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio, essa è infondata, avendo parte attrice compiutamente descritto i fatti di causa anche con riferimento alla dinamica del sinistro e alle lamentate conseguenze dannose.
Va parimenti respinta l'eccezione di improponibilità della domanda per violazione degli artt.
143, 145 e 148 D. Lgs n. 209/2005, in relazione al dettato degli artt. 283 e ss. D. Lgs. n.
209/2005.
3 Ed invero, va rilevato che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare
all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art.
145 c. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi
necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il
danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta,
la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.
ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta
risarcitoria da parte dell'assicuratore” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 3 giugno 2021, n.
15445: nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda in ragione del fatto che la richiesta di risarcimento ex art. 145 c.
ass. fosse priva di indicazioni circa l'attività lavorativa, il reddito del danneggiato e l'avvenuta guarigione con postumi permanenti, omettendo di considerare che la suddetta richiesta era stata rigettata per ragioni del tutto estranee ai dati asseritamente omessi)”.
Ebbene, nel caso di specie le richieste di risarcimento danni in atti risultano, così come richiesto dalla succitata giurisprudenza, idonee a produrre il proprio effetto, contenendo gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità,
stimare il danno e formulare l'offerta.
Sono, altresì, infondate le eccezioni relative alla carenza di legittimazione attiva delle istanti e di legittimazione passiva della stessa convenuta.
Invero, la legittimazione attiva di e di è stata Parte_1 Parte_2
provata per tabulas mediante, rispettivamente, la documentazione medica in atti e l'estratto del pubblico registro automobilistico (p.r.a.) (cfr. la produzione di parte attrice).
La legittimazione passiva della convenuta quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA” per la
4 Campania, a prescindere dalla fondatezza, o meno, della domanda nel merito, ossia dall'effettiva sussistenza, o meno, dell'obbligo risarcitorio per cui è causa, va invece affermata in considerazione della stessa prospettazione attorea per cui il sinistro dedotto nel giudizio de quo sarebbe stato determinato da un veicolo non indentificato.
Tanto precisato, le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate, non essendo stato provato con tranquillizzante certezza che il sinistro dedotto nel presente giudizio sia stato cagionato da un veicolo non indentificato.
Invero, va anzitutto rilevato che nel verbale di pronto soccorso (cfr. l'allegato 3 della produzione attorea), che per giurisprudenza consolidata ha natura di atto pubblico fidefacente, si legge la generica dicitura “Incidente in Strada”, senza alcuna indicazione che si trattasse di un incidente provocato da un veicolo non identificato e con la sola ulteriore indicazione dell'omissione di soccorso da parte del relativo conducente, che non è incompatibile con l'identificazione del veicolo.
In secondo luogo, nel “Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose”
redatto dalla Polizia Stradale di Napoli ex art. 354, commi 2 e 3, c.p.p. e depositato da pate attrice in data 07.01.2021, in corrispondenza della voce “relativamente all'accaduto” si legge: “Al nostro arrivo notavamo autovettura DS466[TX] ferma sul marciapiede dx della carreggiata con persona a bordo;
qualche metro più dietro un'autovettura ferma sullo stesso margine targat[o] BW005JE per perdita di liquido dal radiatore identificato e verbalizzato
CDS, tracce di frenata lunghe 27,20 m una e 11,60 m l'altra, il liquido del radiatore del veicolo fermo si intrecciavano con le tracce di frenata”.
Ebbene, considerato che in nessun punto del Verbale de quo viene fatto riferimento, in merito alla dinamica del sinistro, ad un eventuale coinvolgimento di un veicolo non identificato e che i verbalizzanti hanno precisato espressamente che il veicolo targato
BW005JE, fermo per perdita di liquido, non presentava alcun danno che facesse presumere
5 una sua collisione con il veicolo incidentato, il contenuto della succitata verbalizzazione induce il Tribunale a ritenere ragionevolmente che la perdita del controllo, da parte di dell'autovettura di proprietà di sia stata Parte_1 Parte_2
determinata dalla presenza sul manto stradale del liquido fuoriuscito dal radiatore del summenzionato veicolo in avaria, piuttosto che da un veicolo non identificato.
Ciò è tanto più sostenibile quanto più si consideri che nel suindicato verbale è affermato che sulla carrozzeria del veicolo di proprietà di non sono stati rinvenuti Parte_2
vernici o altri elementi riferibili ad altri veicoli, il che induce il Tribunale a dubitare di un impatto tra veicoli
In merito, poi, appunto, alla mancata identificazione del veicolo de quo, va rilevato che dal complesso dell'istruttoria svolta emerge che non è stata dimostrata con tranquillizzante certezza l'esistenza di circostanze obiettive che abbiano impedito l'identificazione del veicolo asseritamente danneggiante.
Infatti, se è vero che le testi escusse e hanno Testimone_2 Testimone_3
confermato, rispondendo affermativamente alla domanda sui fatti di cui al capo 12) della memoria attorea ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., che il veicolo asseritamente investitore, dopo il sinistro dedotto nel presente giudizio, non si è arrestato e, in particolare, che la teste ha dichiarato: “Neanche io sono riuscita ad identificare la vettura perché Testimone_3
è successo tutto in un attimo, sfortunatamente non avevo il telefono in mano altrimenti avrei ripreso” (cfr. il verbale dell'udienza del 14.06.2022), è altrettanto indubbio che da tali dichiarazioni non emerge la necessaria prova dell'esistenza di circostanze obiettive che abbiano impedito l'identificazione del veicolo asseritamente danneggiante.
Infatti, la suindicata teste non ha riferito di una velocità eccessiva di tale veicolo idonea ad impedirle di annotarne il numero di targa, anzi, nel dichiarare: “sfortunatamente non avevo il telefono in mano altrimenti avrei ripreso”, ha inequivocabilmente e automaticamente
6 ammesso l'obiettiva possibilità di identificare il veicolo.
Orbene, la dimostrazione dell'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo asseritamente investitore – carente nel caso di specie – è necessaria secondo un consistente e condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 274 del 13.01.2015;
conforme Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 18308 del 18.09.2015).
Deve, dunque, concludersi che tutto quanto sin qui evidenziato, alla luce di una complessiva valutazione in termini di attendibilità e congruità delle risultanze istruttorie, assume carattere assorbente e dirimente ai fini dell'esclusione della circostanza che sia stato provato con la necessaria tranquillizzante certezza che il sinistro per cui è causa sia stato cagionato da un veicolo non identificato.
Di conseguenza, le richieste c.t.u. sarebbero state del tutto inutili, stante l'insuperabilità della dimostrazione dell'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo asseritamente investitore
Pertanto, le domande attoree, come sopra anticipato, devono essere rigettate perché sono del tutto infondate.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo con riferimento a tutte le fasi svoltesi,
nonché in considerazione dello scaglione corrispondente al valore della causa e in applicazione dei parametri medi, seguono la regola della soccombenza.
Va ritenuta assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando,
così provvede:
- rigetta tutte le domande attoree;
- condanna e al rimborso, in favore della Parte_1 Parte_2
in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, quale Impresa Controparte_1
7 Designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, delle spese processuali, liquidate in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Così deciso in Nola, lì 29.03.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2728/2020 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
e , rappresentate e difese, giusta Parte_1 Parte_2
procura alle liti in atti, dall'Avv. Feliciana Sodano ed elettivamente domiciliate come in atti
ATTRICI
E
quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1
del “FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA” per la Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Giorgia Galli ed elettivamente domiciliata come in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio e Parte_1
esponevano che in data 14.07.2018, alle ore 16:40 circa, Parte_2 Parte_1
“si trovava alla guida della vettura tipo Polo (tg. DS466TX) di proprietà della
[...]
sorella” , “regolarmente dotata di cintura di sicurezza, sola in auto”, Parte_2
aggiungendo che “mentre percorreva regolarmente la SS 7BIS, tenimento di CE
(Napoli), direzione Napoli, regolarmente sulla corsia di destra, all'altezza del KM 32+300,
dalla confluenza di destra, proveniva una vettura di colore rosso, grosse dimensioni, nuova,
ad altissima velocità, non identificata che, senza dare alcuna precedenza, impattava la”
[succitata vettura] “alla parte anteriore/laterale destra con la sua parte anteriore sinistra” e proseguiva incurante senza arrestare la propria corsa (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione).
Le istanti deducevano, altresì, che, a seguito dell'impatto, “la vettura tipo Polo (tg.
DS466TX) finiva contro il gard rail con la parte anteriore ed ivi si arrestava”, subendo i danni indicati in atti, mentre “finiva nel cofano posteriore ed ivi Parte_1
ritrovata dai soccorritori” (cfr. la medesima pagina dell'atto di citazione), riportando le lesioni indicate in atti.
Sulla base di tali premesse, le attrici citavano in giudizio la quale Controparte_1
Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “FONDO DI GARANZIA
PER LE VITTIME DELLA STRADA” per la Campania, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo all'adito Tribunale l'adozione dei provvedimenti indicati in atti.
Si costituiva in giudizio la quale Impresa Designata per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del “FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA
STRADA” per la Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, che resisteva con le argomentazioni specificate in atti.
All'udienza del 10.12.2024, tenutasi nella forma di cui all'art. 127 ter c.p.c. e fissata per la
2 precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I comma, c.p.c. dallo scrivente magistrato.
Ciò posto, deve preliminarmente osservarsi che non può essere accolta l'istanza attorea,
contenuta nella comparsa conclusionale, volta alla rimessione della causa sul ruolo per l'escussione del teste e per l'espletamento delle c.t.u. non ammesse dal Testimone_1
Tribunale.
Ed invero, anche a voler prescindere dalla tardività di tale istanza di revoca dei precedenti provvedimenti che hanno, rispettivamente, limitato a due tra quelli indicati dalle attrici (due testimoni poi escusse) i testi da escutere e non ammesso le c.t.u. richieste dalle medesime parti, proposta per la prima volta nella suindicata comparsa conclusionale, anziché nella prima difesa utile successiva all'adozione dei provvedimenti in questione, si evidenzia in questa sede che la limitazione a due dei testi escussi è stata dovuta ad evidenti esigenze di economia processuale e che la consulenza tecnica d'ufficio comparativo-estimativa e quella medica richieste non sono state ammesse perché non ritenute necessarie ai fini del decidere,
come espressamente affermato nell'ordinanza del 14.06.2022, che non poteva certo esplicitare anche le ragioni di tale convincimento – che emergeranno, peraltro, nel prosieguo della presente pronuncia – per evitare un'inammissibile anticipazione di giudizio.
Tanto chiarito, vanno in primo luogo rigettate perché infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta.
Orbene, quanto alla - peraltro generica - eccezione di nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio, essa è infondata, avendo parte attrice compiutamente descritto i fatti di causa anche con riferimento alla dinamica del sinistro e alle lamentate conseguenze dannose.
Va parimenti respinta l'eccezione di improponibilità della domanda per violazione degli artt.
143, 145 e 148 D. Lgs n. 209/2005, in relazione al dettato degli artt. 283 e ss. D. Lgs. n.
209/2005.
3 Ed invero, va rilevato che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare
all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art.
145 c. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi
necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il
danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta,
la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.
ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta
risarcitoria da parte dell'assicuratore” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 3 giugno 2021, n.
15445: nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda in ragione del fatto che la richiesta di risarcimento ex art. 145 c.
ass. fosse priva di indicazioni circa l'attività lavorativa, il reddito del danneggiato e l'avvenuta guarigione con postumi permanenti, omettendo di considerare che la suddetta richiesta era stata rigettata per ragioni del tutto estranee ai dati asseritamente omessi)”.
Ebbene, nel caso di specie le richieste di risarcimento danni in atti risultano, così come richiesto dalla succitata giurisprudenza, idonee a produrre il proprio effetto, contenendo gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità,
stimare il danno e formulare l'offerta.
Sono, altresì, infondate le eccezioni relative alla carenza di legittimazione attiva delle istanti e di legittimazione passiva della stessa convenuta.
Invero, la legittimazione attiva di e di è stata Parte_1 Parte_2
provata per tabulas mediante, rispettivamente, la documentazione medica in atti e l'estratto del pubblico registro automobilistico (p.r.a.) (cfr. la produzione di parte attrice).
La legittimazione passiva della convenuta quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA” per la
4 Campania, a prescindere dalla fondatezza, o meno, della domanda nel merito, ossia dall'effettiva sussistenza, o meno, dell'obbligo risarcitorio per cui è causa, va invece affermata in considerazione della stessa prospettazione attorea per cui il sinistro dedotto nel giudizio de quo sarebbe stato determinato da un veicolo non indentificato.
Tanto precisato, le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate, non essendo stato provato con tranquillizzante certezza che il sinistro dedotto nel presente giudizio sia stato cagionato da un veicolo non indentificato.
Invero, va anzitutto rilevato che nel verbale di pronto soccorso (cfr. l'allegato 3 della produzione attorea), che per giurisprudenza consolidata ha natura di atto pubblico fidefacente, si legge la generica dicitura “Incidente in Strada”, senza alcuna indicazione che si trattasse di un incidente provocato da un veicolo non identificato e con la sola ulteriore indicazione dell'omissione di soccorso da parte del relativo conducente, che non è incompatibile con l'identificazione del veicolo.
In secondo luogo, nel “Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose”
redatto dalla Polizia Stradale di Napoli ex art. 354, commi 2 e 3, c.p.p. e depositato da pate attrice in data 07.01.2021, in corrispondenza della voce “relativamente all'accaduto” si legge: “Al nostro arrivo notavamo autovettura DS466[TX] ferma sul marciapiede dx della carreggiata con persona a bordo;
qualche metro più dietro un'autovettura ferma sullo stesso margine targat[o] BW005JE per perdita di liquido dal radiatore identificato e verbalizzato
CDS, tracce di frenata lunghe 27,20 m una e 11,60 m l'altra, il liquido del radiatore del veicolo fermo si intrecciavano con le tracce di frenata”.
Ebbene, considerato che in nessun punto del Verbale de quo viene fatto riferimento, in merito alla dinamica del sinistro, ad un eventuale coinvolgimento di un veicolo non identificato e che i verbalizzanti hanno precisato espressamente che il veicolo targato
BW005JE, fermo per perdita di liquido, non presentava alcun danno che facesse presumere
5 una sua collisione con il veicolo incidentato, il contenuto della succitata verbalizzazione induce il Tribunale a ritenere ragionevolmente che la perdita del controllo, da parte di dell'autovettura di proprietà di sia stata Parte_1 Parte_2
determinata dalla presenza sul manto stradale del liquido fuoriuscito dal radiatore del summenzionato veicolo in avaria, piuttosto che da un veicolo non identificato.
Ciò è tanto più sostenibile quanto più si consideri che nel suindicato verbale è affermato che sulla carrozzeria del veicolo di proprietà di non sono stati rinvenuti Parte_2
vernici o altri elementi riferibili ad altri veicoli, il che induce il Tribunale a dubitare di un impatto tra veicoli
In merito, poi, appunto, alla mancata identificazione del veicolo de quo, va rilevato che dal complesso dell'istruttoria svolta emerge che non è stata dimostrata con tranquillizzante certezza l'esistenza di circostanze obiettive che abbiano impedito l'identificazione del veicolo asseritamente danneggiante.
Infatti, se è vero che le testi escusse e hanno Testimone_2 Testimone_3
confermato, rispondendo affermativamente alla domanda sui fatti di cui al capo 12) della memoria attorea ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., che il veicolo asseritamente investitore, dopo il sinistro dedotto nel presente giudizio, non si è arrestato e, in particolare, che la teste ha dichiarato: “Neanche io sono riuscita ad identificare la vettura perché Testimone_3
è successo tutto in un attimo, sfortunatamente non avevo il telefono in mano altrimenti avrei ripreso” (cfr. il verbale dell'udienza del 14.06.2022), è altrettanto indubbio che da tali dichiarazioni non emerge la necessaria prova dell'esistenza di circostanze obiettive che abbiano impedito l'identificazione del veicolo asseritamente danneggiante.
Infatti, la suindicata teste non ha riferito di una velocità eccessiva di tale veicolo idonea ad impedirle di annotarne il numero di targa, anzi, nel dichiarare: “sfortunatamente non avevo il telefono in mano altrimenti avrei ripreso”, ha inequivocabilmente e automaticamente
6 ammesso l'obiettiva possibilità di identificare il veicolo.
Orbene, la dimostrazione dell'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo asseritamente investitore – carente nel caso di specie – è necessaria secondo un consistente e condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 274 del 13.01.2015;
conforme Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 18308 del 18.09.2015).
Deve, dunque, concludersi che tutto quanto sin qui evidenziato, alla luce di una complessiva valutazione in termini di attendibilità e congruità delle risultanze istruttorie, assume carattere assorbente e dirimente ai fini dell'esclusione della circostanza che sia stato provato con la necessaria tranquillizzante certezza che il sinistro per cui è causa sia stato cagionato da un veicolo non identificato.
Di conseguenza, le richieste c.t.u. sarebbero state del tutto inutili, stante l'insuperabilità della dimostrazione dell'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo asseritamente investitore
Pertanto, le domande attoree, come sopra anticipato, devono essere rigettate perché sono del tutto infondate.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo con riferimento a tutte le fasi svoltesi,
nonché in considerazione dello scaglione corrispondente al valore della causa e in applicazione dei parametri medi, seguono la regola della soccombenza.
Va ritenuta assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando,
così provvede:
- rigetta tutte le domande attoree;
- condanna e al rimborso, in favore della Parte_1 Parte_2
in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, quale Impresa Controparte_1
7 Designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, delle spese processuali, liquidate in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Così deciso in Nola, lì 29.03.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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