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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/11/2025, n. 2989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2989 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12431/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12431/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI EL, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIALE DELLA STAZIONE 63 BRESCIA presso il difensore avv.
DI EL
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OR RA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA SANTO STEFANO 32 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
OR RA
OPPOSTA
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
a. in via principale: annullarsi, dichiarare nullo/inefficace, revocarsi il decreto ingiuntivo n.
3162/2023 (n. 7462/2023 R.G.), del Tribunale di Bologna, per le ragioni indicate in atti, anche in relazione all'ammontare del maggior credito vantato dalla rispetto al Parte_1 credito azionato dalla convenuta opposta, previa eventuale compensazione giudiziale;
b. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo oggetto pagina 1 di 9 della presente opposizione, ridursi gli importi richiesti da parte convenuta opposta, per le ragioni esposte in premesse, nella minor somma di Euro 3.652,30.
c. in ogni caso
1. accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra le parti in causa per fatto e colpa esclusivi della convenuta opposta in dipendenza ed a causa del suo inadempimento agli impegni contrattuali assunti, condannare la al Controparte_1 pagamento della somma che il Giudice riterrà dovuta per restituzione prezzo del macchinario, rimborso spese di assistenza o danno da riduzione produttività, anche in via equitativa e/o di giustizia;
2. accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione dei contratti di assistenza intervenuti tra le parti in causa, e successivi alla scrittura privata del 27.12.21, per fatto e colpa esclusivi della convenuta opposta in dipendenza ed a causa del suo inadempimento agli impegni contrattuali assunti condannarsi comunque parte opposta alla restituzione delle somme pagate in relazione alle prestazioni di assistenza e riparazione oltre al risarcimento dei danni subiti dall'opponente in ragione dell'inesatta esecuzione delle prestazioni di cui al decreto ingiuntivo in questa sede opposto e pari ad
Euro 24.000,00 (riduzione produttività) calcolate dal mese di dicembre 2021 ad oggi, oltre alle somme maturande.
d. nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, disporre la compensazione giudiziale del controcredito a vario titolo vantato dalla ed accertato in corso di causa, con il credito azionato in via monitoria Parte_1 dalla per le ragioni tutte di cui al presente atto disponendo per i Controparte_1 conseguenti pagamenti”.
L'opposta così conclude:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni diversa e contraria istanza disattesa e reietta e previa ogni più opportuna declaratoria di ragione e di legge:
A) NEL MERITO: rigettare integralmente tutte le domande proposte dall'opponente, in quanto infondate, confermando l'opposto decreto ingiuntivo n. 3162/2023 del Tribunale di Bologna. In ogni caso, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a pagare all'opposta la somma di euro Controparte_1
11.382,00 oltre ad interessi di mora ex art. 5 D.lgs 231/02, alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo e le successive occorse ed occorrende.
In subordine, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, a pagare all'opposta la somma di Controparte_1 euro 8.478,75 oltre ad accessori, o la diversa somma che riterrà dovuta e non contestata, oltre ad pagina 2 di 9 interessi di mora ex art. 5 D.lgs 231/02, alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo e le successive occorse ed occorrende e, in ogni caso, la diversa somma che risultasse provata e dovuta.
B) Con vittoria di spese e compensi.
C) IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede venga ammessa prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze, dedotte per capitoli:
Cap. 1) “vero che in data 26 Maggio 2022 trasmise ad Parte_1 Controparte_1 il consuntivo scontato controfirmato, la contabile del bonifico della 5 rata e il riepilogo degli
[...] accordi controfirmati, come da documento che Le si rammostra (doc. n. 5 fascicolo Parte_1 mail Signora del 26 maggio 2022 ore 15.09 e/o doc. n. 12 fasc.
[...] Testimone_1 [...]
)”. CP_1
Cap. 2) “vero che il “riepilogo firmato” cui si fa riferimento nella mail trasmessa è il doc. n. 4 che Le si rammostra” (doc. n. 4 fascicolo;
Controparte_1
Cap. 3 “vero che gli interventi di cui al Consuntivo n. 20-195 ( doc. n. 13) che Le si rammostra, sono stati confermati da come da mail del 4.06.2020 h. 16.38 ( doc. n. 13) che Le si Parte_1 rammostra;
Cap. 4) vero che gli interventi di cui al Consuntivo n. 20-195 ( doc. n. 13) che Le si rammostra, sono stati oggetto di scarico e relativo risarcimento da parte della polizza assicurativa di ”. Parte_1
FATTO E DIRITTO
1.
d'ora in avanti anche solo ) conseguiva dal Tribunale Controparte_1 CP_1 di Bologna decreto ingiuntivo n. 3162/2023, emesso in data 10 luglio 2023, nei confronti della società
(d'ora in avanti anche solo , per l'importo di € Parte_1 Parte_1
11.382,00, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di saldo dovuto per le attività di manutenzione e revisione di macchinario Huron VX12_P07740 di cui alle fatture n.ri V20-00139, V22-
00208 e V22-00255 ed interessi di mora maturati in relazione al ritardato pagamento di fatture, concordati con il piano di rientro sottoscritto dalle parti in data 27 dicembre 2021 (fattura n. V22-
00521).
2.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la società esponendo: Parte_1
- che il 7 settembre 2016 essa opponente aveva acquistato dalla società la CP_1 macchina industriale HURON VX12 mediante leasing integralmente pagato;
pagina 3 di 9 - che il macchinario era stato acquistato con lo specifico fine di automatizzare le lavorazioni;
- che sin dal momento dell'acquisto il macchinario aveva evidenziato difetti e problematiche tali da impedire l'automazione delle lavorazioni;
- che le problematiche presentate avevano richiesto costanti interventi di manutenzione da parte di
, a seguito dei quali erano stati addebitati ad essa opponente le somme di € CP_1
1.657,88 nel mese di marzo 2022 e di € 2.462,85 nel mese di aprile 2022;
- che gli interventi manutentivi non erano stati, tuttavia, risolutivi;
- che era stata nuovamente chiamata ad intervenire nei mesi di aprile, maggio e CP_1 giugno 2022 e, in relazione a tali interventi, aveva emesso le fatture n. V22-00208 del 31 maggio 2022, per l'importo di € 2.829,35, e n. V22-00255 del 29 giugno 2022, per l'importo di € 4.900,35, entrambe oggetto di ingiunzione;
- che anche tali interventi non erano stati risolutivi, tanto da richiedere l'ulteriore intervento di
[...]
nel mese di luglio, con relativo addebito di € 8.782,28, e ancora nei mesi successivi;
CP_1
- che, a causa della necessità di continui interventi manutentivi, la macchina operatrice aveva accumulato più di 400 ore di fermo per un ammontare di € 24.000,00 in termini di perdita di produttività;
- che in occasione di uno di tali interventi aveva trattenuto e mai più restituito CP_1 uno dei componenti del macchinario (braccio cambio utensile) necessario per la funzione automatizzata, sicché il macchinario non poteva funzionare autonomamente.
2.1
Sulla base di tali premesse l'opponente chiedeva, in via principale, che il decreto ingiuntivo n.
3162/2023 venisse annullato, dichiarato nullo o inefficace e, comunque, revocato, deducendo l'inadempimento di in relazione alle obbligazioni assunte con il contratto di CP_1 compravendita ed in relazione ai plurimi interventi di assistenza effettuati per la riparazione del macchinario, ed invocando il maggior credito a diverso titolo vantato da essa opponente nei confronti della convenuta opposta.
In via subordinata, nell'ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo, chiedeva che gli importi oggetto dell'ingiunzione venissero ridotti alla minor somma di € 3.652,30, sostenendo che gli importi di cui alle fatture n. V22-00208 del 31 maggio 2022 e n. V22-00255 del 29 giugno 2022 non erano dovuti poiché gli interventi di manutenzione non erano stati risolutivi.
pagina 4 di 9 In ogni caso, chiedeva che venisse accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita del macchinario per l'inadempimento di agli impegni contrattuali assunti e che CP_1 quest'ultima venisse conseguentemente condannata al pagamento, in suo favore, della somma ritenuta di giustizia sia in relazione al prezzo corrisposto per il macchinario sia a titolo di rimborso delle somme pagate per l'assistenza sia, infine, per il danno da riduzione della produttività, anche in via equitativa;
e che venisse, altresì, dichiarata la risoluzione dei contrati di assistenza conclusi dalle parti e successivi alla scrittura privata del 27 dicembre 2021 per l'inadempimento della agli CP_1 impegni contrattuali assunti, con condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme versate per le prestazioni di assistenza e riparazione, oltre al risarcimento del danno.
Nell'ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo, chiedeva che venisse disposta la compensazione giudiziale con il credito azionato in via monitoria.
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, della quale contestava la fondatezza.
L'opposta, in particolare, rilevava che il credito azionato in via monitoria derivava da quattro fatture rimaste totalmente o parzialmente insolute;
evidenziava che, relativamente alle fatture n. V20-00139 del 2020 e n. V22-00521 del 2022, era stato concordato tra le parti un piano di rientro in data 27 dicembre 2021, con il quale l'opponente aveva riconosciuto il proprio debito, rimanendo in seguito debitrice rispettivamente degli importi di € 5.667,37 e di € 2.811,38; deduceva, quanto alle altre due fatture, che in relazione alla fattura n. V22-00208 del 2022 le parti si erano accordate per iscritto in data
26 maggio 2022 per la rateizzazione del pagamento e l'opponente era rimasta debitrice della residua somma di € 943,31 e che in relazione alla fattura n. V22-00255 del 2022 l'opponente aveva specificamente autorizzato l'intervento, per il quale era stato anche redatto un preventivo ed il credito non era mai stato contestato, tanto che l'opponente aveva versato le prime tre rate, rimanendo debitrice del saldo.
L'opposta, oltre a dedurre di essersi sempre adoperata tempestivamente e diligentemente nell'esecuzione degli interventi di manutenzione, poneva in rilievo come le problematiche riscontrate nel macchinario non fossero riconducibili a vizi dello stesso, utilizzato dall'opponente per vari anni, e come all'opponente fosse stata, tra l'altro, rappresentata la necessità di separare le linee elettriche che alimentavano contemporaneamente due macchinari, probabile concausa delle problematiche riscontrate, trattandosi di macchinario delicato e “sofisticato”, ma l'opponente non aveva effettuato alcun intervento in tal senso. pagina 5 di 9 3.1
L'opposta concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'opponente, con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo;
in ogni caso, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento, in suo favore, della somma di € 11.382,00, con gli interessi moratori ex art. 5 D.lgs. 231/02, ed alla rifusione delle spese del procedimento monitorio. In subordine, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di € 8.478,75, o della diversa somma accertata in giudizio, oltre interessi e spese.
4.
Concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di €
8.478,75, e formulata proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c., in relazione alla quale nulla deduceva l'opponente, mentre l'opposta dichiarava di accettare la proposta stessa, veniva fissata udienza in prosecuzione, ad esito della quale, rigettate le istanze istruttorie delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c.. Dopo un rinvio, con la concessione di nuovi termini ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 17 ottobre
2025, mutato il giudice, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
5.
Preliminarmente si impone l'esame delle domande formulate dall'opponente in via riconvenzionale tese alla declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita del macchinario (cui entrambe le parti fanno riferimento) e dei contratti di assistenza (relativamente alle prestazioni di manutenzione del macchinario stesso) via via conclusi dalle parti.
5.1
Quanto all'acquisto del macchinario, va osservato che l'opposta ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione in ordine alla garanzia per vizi della cosa compravenduta: eccezione evidentemente fondata, a fronte del lungo lasso di tempo trascorso dalla vendita e consegna del macchinario (avvenute nell'anno 2016), non essendo nella specie applicabile la previsione di cui al comma 3, ultima parte, dell'art. 1495 c.c., posto che, come condivisibilmente evidenziato dalla
Suprema Corte, “il principio “quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum” (…) postula che la garanzia sia opposta, in via di eccezione, da chi, nel processo, agisca, quale che sia la sua veste formale di attore o di convenuto, per difendersi dalla pretesa della controparte di ottenere l'esecuzione del contratto” (cfr. Cass. 545/1985), mentre nella specie l'opponente propone domanda di risoluzione pagina 6 di 9 nei confronti dell'opposta senza che quest'ultima abbia agito per l'esecuzione del contratto di compravendita, avendo essa, infatti, chiesto il pagamento del corrispettivo relativamente a successivi interventi di manutenzione del macchinario, non già per il pagamento del corrispettivo della vendita.
In altri termini, in relazione a tale domanda (riconvenzionale) l'opponente assume la veste di attore (e non di convenuto), “non risultando formulata dall'altra parte una contraria pretesa rivolta all'esecuzione del contratto”; sicché è evidente “l'inesistenza di un'azione, cui possa correlarsi, in contrapposizione, un mezzo di difesa qualificabile come eccezione” (cfr. sentenza citata).
In ogni caso, del tutto carente è la prova dell'esistenza di vizi del macchinario (a prescindere dalla genericità della relativa contestazione): prova anch'essa gravante sull'opponente, conformemente al condivisibile – e costante – orientamento della Suprema Corte, secondo cui in “materia di garanzia per
i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (cfr. Cass. Sez. Un. 11748/2019; e la più recente Cass. 8199/2020).
Con la precisazione che le istanze di prova orale, riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, non appaiono ammissibili per le ragioni già esposte nell'ordinanza in data 24 giugno 2024, che va in questa sede integralmente richiamata;
mentre la c.t.u. richiesta, così come formulata, appare ad explorandum.
5.2
Per quanto riguarda, poi, i contratti di assistenza (relativi agli interventi di manutenzione), è sufficiente rilevare che, secondo quanto si comprende dalle difese svolte dall'opponente, gli interventi dell'opposta non sarebbero giustificati quali interventi di manutenzione (con costi a carico dell'opponente) per essersi tali interventi resi necessari in ragione dei lamentati vizi del macchinario: e tuttavia, come detto, nella specie è carente proprio la prova dei vizi, con l'effetto che, trattandosi di interventi pacificamente avvenuti (circostanza, questa, non contestata dall'opponente) e non potendosi essi attribuire alla presenza di vizi del macchinario (indimostrata), nessun inadempimento imputabile all'opposta appare, nella specie, ravvisabile.
5.3
Con l'effetto che le domande tese alla risoluzione dei contratti in questione – proposte in via riconvenzionale dall'opponente (capo c.1 e 2) – vanno rigettate.
6.
pagina 7 di 9 Passando allora all'esame del credito vantato dall'opposta, giova premettere che esso si fonda sul mancato pagamento, da parte dell'opponente, di quattro fatture, ossia, da un lato, le fatture n. V22-
00208 del 31 maggio 2022 e n. V22-00255 del 29 giugno 2022 (riguardanti gli interventi di manutenzione effettuati dall'opposta nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022) e, dall'altro, le fatture n. V20-00139 e n. V22-00521 (riguardanti l'intervento di manutenzione avvenuto nel 2020 e gli interessi sui ritardi nei pagamenti di precedenti fatture).
6.1
Orbene, per le prime due fatture valgono le stesse considerazioni sopra svolte in relazione alla domanda di risoluzione dei contratti di volta in volta conclusi tra le parti per la manutenzione del macchinario: a ben vedere, infatti, l'opponente non contesta l'esecuzione degli interventi, ma si duole del fatto che tali interventi, lungi dal riferirsi ad attività di manutenzione, sarebbero stati, a suo dire, determinati dai vizi dai quali sarebbe stato affetto, fin dall'origine, il macchinario, vizi la cui sussistenza – si ripete – è rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio ad opera dell'opponente (sulla quale incombeva il relativo onere). E ciò senza considerare l'assoluta genericità delle contestazioni mosse dall'opponente in relazione all'asserita esecuzione dei lavori non a regola d'arte.
D'altro canto, l'avvenuta esecuzione degli interventi di manutenzione (oggetto delle fatture in questione) e l'accordo in merito a tali interventi trova riscontro nella sottoscrizione della comunicazione dell'opposta in data 25 maggio 2022 (riportata anche nel doc. 5 pag. 28 dell'opponente), nella quale si richiede conferma del preventivo n. 193 e si dà conferma dello “sconto del 50% sull'ultimo intervento di del 28+29 aprile, adesso di euro 2.298,00+iva – veda Per_1 consuntivo allegato” – ossia il consuntivo n. 165 (anch'esso sottoscritto: cfr. pag. 29 del documento citato) – con la previsione di pagamento rateale (cfr. citato documento).
E che l'accordo fosse stato raggiunto, con la successiva esecuzione dei relativi interventi, trova, del resto, ulteriore riscontro nell'avvenuto pagamento – non contestato dall'opponente – delle prime rate delle fatture in questione.
6.2
Le altre due fatture (ossia le fatture n. V20-00139 e n. V22-00521), peraltro mai specificamente contestate nel corso del giudizio, trovano, in ogni caso, fondamento e riscontro nelle previsioni del piano di rientro (atto di transazione) sottoscritto dall'opponente in data 27 dicembre 2021 (cfr. doc. 5 del fascicolo monitorio), con espresso riconoscimento (cfr. punto B) della citata scrittura) della debenza delle relative somme da parte dell'opponente medesima – sia quanto al capitale sia quanto agli interessi pagina 8 di 9 – con conseguente onere della prova a carico di quest'ultima in ordine all'assenza di titolo: onere – anche in tal caso – non assolto.
7.
Ne consegue che, stante l'infondatezza dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., anche in relazione alla somma capitale non ricompresa nell'esecuzione provvisoria parziale (cfr. ordinanza emessa in corso di causa in data 16 aprile 2024), agli interessi ed alle spese del procedimento monitorio.
Al rigetto dell'opposizione e delle domande di risoluzione proposte in via riconvenzionale dall'opponente consegue – per le medesime ragioni – il rigetto delle ulteriori domande di restituzione e di risarcimento dei danni (ivi compresa quella di condanna al pagamento della somma di € 24.000,00, calcolata dal mese di dicembre 2021, a titolo di “riduzione produttività”), pure proposte dall'opponente; e ciò senza considerare, quanto alla domanda di danni, che difetta, in ogni caso, qualsiasi prova della sussistenza dei danni lamentati sotto il profilo sia dell'an che del quantum.
7.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai parametri medi, vanno liquidate in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come e se dovute per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3162/2023, emesso in data 10 luglio 2023, che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., anche in ordine alla somma capitale ulteriore rispetto alla declaratoria di provvisoria esecuzione parziale, nonché agli interessi ed alle spese della fase monitoria;
2) rigetta le domande riconvenzionali proposte dall'opponente;
3) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta delle spese Controparte_1 processuali che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, come e se dovute per legge.
Bologna, così deciso il 16 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12431/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI EL, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIALE DELLA STAZIONE 63 BRESCIA presso il difensore avv.
DI EL
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OR RA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA SANTO STEFANO 32 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
OR RA
OPPOSTA
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
a. in via principale: annullarsi, dichiarare nullo/inefficace, revocarsi il decreto ingiuntivo n.
3162/2023 (n. 7462/2023 R.G.), del Tribunale di Bologna, per le ragioni indicate in atti, anche in relazione all'ammontare del maggior credito vantato dalla rispetto al Parte_1 credito azionato dalla convenuta opposta, previa eventuale compensazione giudiziale;
b. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo oggetto pagina 1 di 9 della presente opposizione, ridursi gli importi richiesti da parte convenuta opposta, per le ragioni esposte in premesse, nella minor somma di Euro 3.652,30.
c. in ogni caso
1. accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra le parti in causa per fatto e colpa esclusivi della convenuta opposta in dipendenza ed a causa del suo inadempimento agli impegni contrattuali assunti, condannare la al Controparte_1 pagamento della somma che il Giudice riterrà dovuta per restituzione prezzo del macchinario, rimborso spese di assistenza o danno da riduzione produttività, anche in via equitativa e/o di giustizia;
2. accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione dei contratti di assistenza intervenuti tra le parti in causa, e successivi alla scrittura privata del 27.12.21, per fatto e colpa esclusivi della convenuta opposta in dipendenza ed a causa del suo inadempimento agli impegni contrattuali assunti condannarsi comunque parte opposta alla restituzione delle somme pagate in relazione alle prestazioni di assistenza e riparazione oltre al risarcimento dei danni subiti dall'opponente in ragione dell'inesatta esecuzione delle prestazioni di cui al decreto ingiuntivo in questa sede opposto e pari ad
Euro 24.000,00 (riduzione produttività) calcolate dal mese di dicembre 2021 ad oggi, oltre alle somme maturande.
d. nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, disporre la compensazione giudiziale del controcredito a vario titolo vantato dalla ed accertato in corso di causa, con il credito azionato in via monitoria Parte_1 dalla per le ragioni tutte di cui al presente atto disponendo per i Controparte_1 conseguenti pagamenti”.
L'opposta così conclude:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni diversa e contraria istanza disattesa e reietta e previa ogni più opportuna declaratoria di ragione e di legge:
A) NEL MERITO: rigettare integralmente tutte le domande proposte dall'opponente, in quanto infondate, confermando l'opposto decreto ingiuntivo n. 3162/2023 del Tribunale di Bologna. In ogni caso, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a pagare all'opposta la somma di euro Controparte_1
11.382,00 oltre ad interessi di mora ex art. 5 D.lgs 231/02, alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo e le successive occorse ed occorrende.
In subordine, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, a pagare all'opposta la somma di Controparte_1 euro 8.478,75 oltre ad accessori, o la diversa somma che riterrà dovuta e non contestata, oltre ad pagina 2 di 9 interessi di mora ex art. 5 D.lgs 231/02, alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo e le successive occorse ed occorrende e, in ogni caso, la diversa somma che risultasse provata e dovuta.
B) Con vittoria di spese e compensi.
C) IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede venga ammessa prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze, dedotte per capitoli:
Cap. 1) “vero che in data 26 Maggio 2022 trasmise ad Parte_1 Controparte_1 il consuntivo scontato controfirmato, la contabile del bonifico della 5 rata e il riepilogo degli
[...] accordi controfirmati, come da documento che Le si rammostra (doc. n. 5 fascicolo Parte_1 mail Signora del 26 maggio 2022 ore 15.09 e/o doc. n. 12 fasc.
[...] Testimone_1 [...]
)”. CP_1
Cap. 2) “vero che il “riepilogo firmato” cui si fa riferimento nella mail trasmessa è il doc. n. 4 che Le si rammostra” (doc. n. 4 fascicolo;
Controparte_1
Cap. 3 “vero che gli interventi di cui al Consuntivo n. 20-195 ( doc. n. 13) che Le si rammostra, sono stati confermati da come da mail del 4.06.2020 h. 16.38 ( doc. n. 13) che Le si Parte_1 rammostra;
Cap. 4) vero che gli interventi di cui al Consuntivo n. 20-195 ( doc. n. 13) che Le si rammostra, sono stati oggetto di scarico e relativo risarcimento da parte della polizza assicurativa di ”. Parte_1
FATTO E DIRITTO
1.
d'ora in avanti anche solo ) conseguiva dal Tribunale Controparte_1 CP_1 di Bologna decreto ingiuntivo n. 3162/2023, emesso in data 10 luglio 2023, nei confronti della società
(d'ora in avanti anche solo , per l'importo di € Parte_1 Parte_1
11.382,00, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di saldo dovuto per le attività di manutenzione e revisione di macchinario Huron VX12_P07740 di cui alle fatture n.ri V20-00139, V22-
00208 e V22-00255 ed interessi di mora maturati in relazione al ritardato pagamento di fatture, concordati con il piano di rientro sottoscritto dalle parti in data 27 dicembre 2021 (fattura n. V22-
00521).
2.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la società esponendo: Parte_1
- che il 7 settembre 2016 essa opponente aveva acquistato dalla società la CP_1 macchina industriale HURON VX12 mediante leasing integralmente pagato;
pagina 3 di 9 - che il macchinario era stato acquistato con lo specifico fine di automatizzare le lavorazioni;
- che sin dal momento dell'acquisto il macchinario aveva evidenziato difetti e problematiche tali da impedire l'automazione delle lavorazioni;
- che le problematiche presentate avevano richiesto costanti interventi di manutenzione da parte di
, a seguito dei quali erano stati addebitati ad essa opponente le somme di € CP_1
1.657,88 nel mese di marzo 2022 e di € 2.462,85 nel mese di aprile 2022;
- che gli interventi manutentivi non erano stati, tuttavia, risolutivi;
- che era stata nuovamente chiamata ad intervenire nei mesi di aprile, maggio e CP_1 giugno 2022 e, in relazione a tali interventi, aveva emesso le fatture n. V22-00208 del 31 maggio 2022, per l'importo di € 2.829,35, e n. V22-00255 del 29 giugno 2022, per l'importo di € 4.900,35, entrambe oggetto di ingiunzione;
- che anche tali interventi non erano stati risolutivi, tanto da richiedere l'ulteriore intervento di
[...]
nel mese di luglio, con relativo addebito di € 8.782,28, e ancora nei mesi successivi;
CP_1
- che, a causa della necessità di continui interventi manutentivi, la macchina operatrice aveva accumulato più di 400 ore di fermo per un ammontare di € 24.000,00 in termini di perdita di produttività;
- che in occasione di uno di tali interventi aveva trattenuto e mai più restituito CP_1 uno dei componenti del macchinario (braccio cambio utensile) necessario per la funzione automatizzata, sicché il macchinario non poteva funzionare autonomamente.
2.1
Sulla base di tali premesse l'opponente chiedeva, in via principale, che il decreto ingiuntivo n.
3162/2023 venisse annullato, dichiarato nullo o inefficace e, comunque, revocato, deducendo l'inadempimento di in relazione alle obbligazioni assunte con il contratto di CP_1 compravendita ed in relazione ai plurimi interventi di assistenza effettuati per la riparazione del macchinario, ed invocando il maggior credito a diverso titolo vantato da essa opponente nei confronti della convenuta opposta.
In via subordinata, nell'ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo, chiedeva che gli importi oggetto dell'ingiunzione venissero ridotti alla minor somma di € 3.652,30, sostenendo che gli importi di cui alle fatture n. V22-00208 del 31 maggio 2022 e n. V22-00255 del 29 giugno 2022 non erano dovuti poiché gli interventi di manutenzione non erano stati risolutivi.
pagina 4 di 9 In ogni caso, chiedeva che venisse accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita del macchinario per l'inadempimento di agli impegni contrattuali assunti e che CP_1 quest'ultima venisse conseguentemente condannata al pagamento, in suo favore, della somma ritenuta di giustizia sia in relazione al prezzo corrisposto per il macchinario sia a titolo di rimborso delle somme pagate per l'assistenza sia, infine, per il danno da riduzione della produttività, anche in via equitativa;
e che venisse, altresì, dichiarata la risoluzione dei contrati di assistenza conclusi dalle parti e successivi alla scrittura privata del 27 dicembre 2021 per l'inadempimento della agli CP_1 impegni contrattuali assunti, con condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme versate per le prestazioni di assistenza e riparazione, oltre al risarcimento del danno.
Nell'ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo, chiedeva che venisse disposta la compensazione giudiziale con il credito azionato in via monitoria.
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, della quale contestava la fondatezza.
L'opposta, in particolare, rilevava che il credito azionato in via monitoria derivava da quattro fatture rimaste totalmente o parzialmente insolute;
evidenziava che, relativamente alle fatture n. V20-00139 del 2020 e n. V22-00521 del 2022, era stato concordato tra le parti un piano di rientro in data 27 dicembre 2021, con il quale l'opponente aveva riconosciuto il proprio debito, rimanendo in seguito debitrice rispettivamente degli importi di € 5.667,37 e di € 2.811,38; deduceva, quanto alle altre due fatture, che in relazione alla fattura n. V22-00208 del 2022 le parti si erano accordate per iscritto in data
26 maggio 2022 per la rateizzazione del pagamento e l'opponente era rimasta debitrice della residua somma di € 943,31 e che in relazione alla fattura n. V22-00255 del 2022 l'opponente aveva specificamente autorizzato l'intervento, per il quale era stato anche redatto un preventivo ed il credito non era mai stato contestato, tanto che l'opponente aveva versato le prime tre rate, rimanendo debitrice del saldo.
L'opposta, oltre a dedurre di essersi sempre adoperata tempestivamente e diligentemente nell'esecuzione degli interventi di manutenzione, poneva in rilievo come le problematiche riscontrate nel macchinario non fossero riconducibili a vizi dello stesso, utilizzato dall'opponente per vari anni, e come all'opponente fosse stata, tra l'altro, rappresentata la necessità di separare le linee elettriche che alimentavano contemporaneamente due macchinari, probabile concausa delle problematiche riscontrate, trattandosi di macchinario delicato e “sofisticato”, ma l'opponente non aveva effettuato alcun intervento in tal senso. pagina 5 di 9 3.1
L'opposta concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'opponente, con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo;
in ogni caso, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento, in suo favore, della somma di € 11.382,00, con gli interessi moratori ex art. 5 D.lgs. 231/02, ed alla rifusione delle spese del procedimento monitorio. In subordine, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di € 8.478,75, o della diversa somma accertata in giudizio, oltre interessi e spese.
4.
Concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di €
8.478,75, e formulata proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c., in relazione alla quale nulla deduceva l'opponente, mentre l'opposta dichiarava di accettare la proposta stessa, veniva fissata udienza in prosecuzione, ad esito della quale, rigettate le istanze istruttorie delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c.. Dopo un rinvio, con la concessione di nuovi termini ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 17 ottobre
2025, mutato il giudice, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
5.
Preliminarmente si impone l'esame delle domande formulate dall'opponente in via riconvenzionale tese alla declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita del macchinario (cui entrambe le parti fanno riferimento) e dei contratti di assistenza (relativamente alle prestazioni di manutenzione del macchinario stesso) via via conclusi dalle parti.
5.1
Quanto all'acquisto del macchinario, va osservato che l'opposta ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione in ordine alla garanzia per vizi della cosa compravenduta: eccezione evidentemente fondata, a fronte del lungo lasso di tempo trascorso dalla vendita e consegna del macchinario (avvenute nell'anno 2016), non essendo nella specie applicabile la previsione di cui al comma 3, ultima parte, dell'art. 1495 c.c., posto che, come condivisibilmente evidenziato dalla
Suprema Corte, “il principio “quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum” (…) postula che la garanzia sia opposta, in via di eccezione, da chi, nel processo, agisca, quale che sia la sua veste formale di attore o di convenuto, per difendersi dalla pretesa della controparte di ottenere l'esecuzione del contratto” (cfr. Cass. 545/1985), mentre nella specie l'opponente propone domanda di risoluzione pagina 6 di 9 nei confronti dell'opposta senza che quest'ultima abbia agito per l'esecuzione del contratto di compravendita, avendo essa, infatti, chiesto il pagamento del corrispettivo relativamente a successivi interventi di manutenzione del macchinario, non già per il pagamento del corrispettivo della vendita.
In altri termini, in relazione a tale domanda (riconvenzionale) l'opponente assume la veste di attore (e non di convenuto), “non risultando formulata dall'altra parte una contraria pretesa rivolta all'esecuzione del contratto”; sicché è evidente “l'inesistenza di un'azione, cui possa correlarsi, in contrapposizione, un mezzo di difesa qualificabile come eccezione” (cfr. sentenza citata).
In ogni caso, del tutto carente è la prova dell'esistenza di vizi del macchinario (a prescindere dalla genericità della relativa contestazione): prova anch'essa gravante sull'opponente, conformemente al condivisibile – e costante – orientamento della Suprema Corte, secondo cui in “materia di garanzia per
i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (cfr. Cass. Sez. Un. 11748/2019; e la più recente Cass. 8199/2020).
Con la precisazione che le istanze di prova orale, riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, non appaiono ammissibili per le ragioni già esposte nell'ordinanza in data 24 giugno 2024, che va in questa sede integralmente richiamata;
mentre la c.t.u. richiesta, così come formulata, appare ad explorandum.
5.2
Per quanto riguarda, poi, i contratti di assistenza (relativi agli interventi di manutenzione), è sufficiente rilevare che, secondo quanto si comprende dalle difese svolte dall'opponente, gli interventi dell'opposta non sarebbero giustificati quali interventi di manutenzione (con costi a carico dell'opponente) per essersi tali interventi resi necessari in ragione dei lamentati vizi del macchinario: e tuttavia, come detto, nella specie è carente proprio la prova dei vizi, con l'effetto che, trattandosi di interventi pacificamente avvenuti (circostanza, questa, non contestata dall'opponente) e non potendosi essi attribuire alla presenza di vizi del macchinario (indimostrata), nessun inadempimento imputabile all'opposta appare, nella specie, ravvisabile.
5.3
Con l'effetto che le domande tese alla risoluzione dei contratti in questione – proposte in via riconvenzionale dall'opponente (capo c.1 e 2) – vanno rigettate.
6.
pagina 7 di 9 Passando allora all'esame del credito vantato dall'opposta, giova premettere che esso si fonda sul mancato pagamento, da parte dell'opponente, di quattro fatture, ossia, da un lato, le fatture n. V22-
00208 del 31 maggio 2022 e n. V22-00255 del 29 giugno 2022 (riguardanti gli interventi di manutenzione effettuati dall'opposta nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022) e, dall'altro, le fatture n. V20-00139 e n. V22-00521 (riguardanti l'intervento di manutenzione avvenuto nel 2020 e gli interessi sui ritardi nei pagamenti di precedenti fatture).
6.1
Orbene, per le prime due fatture valgono le stesse considerazioni sopra svolte in relazione alla domanda di risoluzione dei contratti di volta in volta conclusi tra le parti per la manutenzione del macchinario: a ben vedere, infatti, l'opponente non contesta l'esecuzione degli interventi, ma si duole del fatto che tali interventi, lungi dal riferirsi ad attività di manutenzione, sarebbero stati, a suo dire, determinati dai vizi dai quali sarebbe stato affetto, fin dall'origine, il macchinario, vizi la cui sussistenza – si ripete – è rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio ad opera dell'opponente (sulla quale incombeva il relativo onere). E ciò senza considerare l'assoluta genericità delle contestazioni mosse dall'opponente in relazione all'asserita esecuzione dei lavori non a regola d'arte.
D'altro canto, l'avvenuta esecuzione degli interventi di manutenzione (oggetto delle fatture in questione) e l'accordo in merito a tali interventi trova riscontro nella sottoscrizione della comunicazione dell'opposta in data 25 maggio 2022 (riportata anche nel doc. 5 pag. 28 dell'opponente), nella quale si richiede conferma del preventivo n. 193 e si dà conferma dello “sconto del 50% sull'ultimo intervento di del 28+29 aprile, adesso di euro 2.298,00+iva – veda Per_1 consuntivo allegato” – ossia il consuntivo n. 165 (anch'esso sottoscritto: cfr. pag. 29 del documento citato) – con la previsione di pagamento rateale (cfr. citato documento).
E che l'accordo fosse stato raggiunto, con la successiva esecuzione dei relativi interventi, trova, del resto, ulteriore riscontro nell'avvenuto pagamento – non contestato dall'opponente – delle prime rate delle fatture in questione.
6.2
Le altre due fatture (ossia le fatture n. V20-00139 e n. V22-00521), peraltro mai specificamente contestate nel corso del giudizio, trovano, in ogni caso, fondamento e riscontro nelle previsioni del piano di rientro (atto di transazione) sottoscritto dall'opponente in data 27 dicembre 2021 (cfr. doc. 5 del fascicolo monitorio), con espresso riconoscimento (cfr. punto B) della citata scrittura) della debenza delle relative somme da parte dell'opponente medesima – sia quanto al capitale sia quanto agli interessi pagina 8 di 9 – con conseguente onere della prova a carico di quest'ultima in ordine all'assenza di titolo: onere – anche in tal caso – non assolto.
7.
Ne consegue che, stante l'infondatezza dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., anche in relazione alla somma capitale non ricompresa nell'esecuzione provvisoria parziale (cfr. ordinanza emessa in corso di causa in data 16 aprile 2024), agli interessi ed alle spese del procedimento monitorio.
Al rigetto dell'opposizione e delle domande di risoluzione proposte in via riconvenzionale dall'opponente consegue – per le medesime ragioni – il rigetto delle ulteriori domande di restituzione e di risarcimento dei danni (ivi compresa quella di condanna al pagamento della somma di € 24.000,00, calcolata dal mese di dicembre 2021, a titolo di “riduzione produttività”), pure proposte dall'opponente; e ciò senza considerare, quanto alla domanda di danni, che difetta, in ogni caso, qualsiasi prova della sussistenza dei danni lamentati sotto il profilo sia dell'an che del quantum.
7.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai parametri medi, vanno liquidate in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come e se dovute per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3162/2023, emesso in data 10 luglio 2023, che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., anche in ordine alla somma capitale ulteriore rispetto alla declaratoria di provvisoria esecuzione parziale, nonché agli interessi ed alle spese della fase monitoria;
2) rigetta le domande riconvenzionali proposte dall'opponente;
3) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta delle spese Controparte_1 processuali che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, come e se dovute per legge.
Bologna, così deciso il 16 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
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