Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2019, n. 3442
CASS
Sentenza 27 novembre 2019

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Massime1

Integra il delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in danno della Regione la presentazione di documentazione falsa finalizzata ad ottenere il finanziamento da parte dell'ente indicato di un'opera pubblica, a nulla rilevando la circostanza che il ruolo di centrale di committenza sia poi svolto da un Comune, in quanto resta in capo alla Regione il potere di controllo sullo sviluppo progettuale ed esecutivo dell'opera nonchè sul corretto utilizzo dei fondi erogati. (In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che il delitto in questo caso debba considerarsi a "consumazione prolungata", individuandosi il momento consumativo finale nell'ottenimento dell'ultima tranche del finanziamento).

Commentario1

  • 1Truffa: può concorrere con il reato di abusivismo finanziario?
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023

    La massima Il reato di abusivismo finanziario, previsto dall' art. 166, comma 1, d.lg 24 febbraio 1998, n. 58 , può concorrere con quello di truffa, stante la sostanziale differenza esistente tra le due fattispecie, in quanto l'abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l'interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili nonché l'interesse del mercato mobiliare, nel suo complesso e nei suoi singoli operatori, ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati, mentre la truffa è reato istantaneo di danno, che, per la sua esistenza, richiede l'effettiva lesione del patrimonio del cliente, per effetto di una condotta consistente nell'uso di artifizi o …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2019, n. 3442
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3442
Data del deposito : 27 novembre 2019

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