Sentenza 27 novembre 2019
Massime • 1
Integra il delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in danno della Regione la presentazione di documentazione falsa finalizzata ad ottenere il finanziamento da parte dell'ente indicato di un'opera pubblica, a nulla rilevando la circostanza che il ruolo di centrale di committenza sia poi svolto da un Comune, in quanto resta in capo alla Regione il potere di controllo sullo sviluppo progettuale ed esecutivo dell'opera nonchè sul corretto utilizzo dei fondi erogati. (In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che il delitto in questo caso debba considerarsi a "consumazione prolungata", individuandosi il momento consumativo finale nell'ottenimento dell'ultima tranche del finanziamento).
Commentario • 1
- 1. Truffa: può concorrere con il reato di abusivismo finanziario?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Il reato di abusivismo finanziario, previsto dall' art. 166, comma 1, d.lg 24 febbraio 1998, n. 58 , può concorrere con quello di truffa, stante la sostanziale differenza esistente tra le due fattispecie, in quanto l'abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l'interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili nonché l'interesse del mercato mobiliare, nel suo complesso e nei suoi singoli operatori, ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati, mentre la truffa è reato istantaneo di danno, che, per la sua esistenza, richiede l'effettiva lesione del patrimonio del cliente, per effetto di una condotta consistente nell'uso di artifizi o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2019, n. 3442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3442 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2019 |
Testo completo
AND f 03442-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente- Sent. n. 1888 UGO DE CRESCIENZO C.C. -27/11/2019- PIERO MESSINI D'AGOSTINI -relatore- R.G. n. 31303/2019 ANNA MARIA DE SANTIS PIERLUIGI FR DR RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO avverso l'ordinanza resa in data 28/6/2019 dal Tribunale di Benevento, Sezione per il Riesame Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
letta le memorie difensive pervenute in data 31 Ottobre, 18 e 20 Novembre 2019, rispettivamente nell'interesse degli indagati MI AR, LO BR, OR ON NT (Avv. Angelo Leone), IU De NZ ( Avv. Guido Principe) e di IU NT, NT EL, AN EO ON e IU RA ( Avv. Roberto Prozzo); udita nell'udienza camerale del 27/11/2019 la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. IU Corasaniti, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per nuovo esame;
uditi i difensori, Avv. Luigi Diego Perifano per FA TR e, in sostituzione dell'Avv. Guido Principe, per De NZ IU;
Avv. Roberto Prozzo per IU NT, NT EL, AN EO ON e IU RA nonché in sostituzione dell'Avv. Angelo Leone per MI AR, LO BR, OR ON NT, i quali hanno concluso per l'inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso 1 alle RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Benevento rigettava l'appello del P.m. avverso il provvedimento in data 28/5/2019 con cui il Gip di Benevento aveva disatteso le richieste della pubblica accusa di sequestro preventivo di somme di danaro, anche costituenti profitto del reato, nonché del viadotto sul torrente Tammarecchia e del tratto rilevato tra le sezioni 51 e 57 di progetto del tratto di strada di collegamento delle aree PIP ricadenti nei Comuni di Molinara e S. Marco dei Cavoti, in relazione ai reati di truffa ex art. 640 bis cod.pen., falso in atti pubblici, frode in pubbliche forniture, disastro colposo e violazioni urbanistiche provvisoriamente ascritti a plurimi indagati a vario titolo coinvolti nella esecuzione della strada di collegamento tra i Comuni di Reino, S. Marco dei Cavoti e Molinara, ivi compreso il viadotto sul fiume Tammarecchia, opere finanziate dalla Regione Campania e interessate fin dal 2013 da cedimenti strutturali che ne hanno comportato la definitiva chiusura nell'anno 2016. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, deducendo:
2.1 la violazione di legge e la mancata acquisizione di prova decisiva con riguardo alle ipotesi di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche ascritte ai capi a) e a1), avendo il Tribunale cautelare escluso il fumus commissi delicti argomentando circa l'insussistenza di artifizi e raggiri in danno della Regione Campania che aveva erogato il finanziamento, dal momento che le condotte contestate agli indagati risultano commesse successivamente all'erogazione del finanziamento stesso, avvenuta in data 20/7/2004. Secondo il P.m. ricorrente i giudici della cautela hanno confuso il momento genetico della vicenda processuale, costituito dall'approvazione del progetto e relativo finanziamento, da quello successivo nel quale si sono concretati ulteriori artifizi e raggiri che hanno consentito alla ditta esecutrice di conseguire l'ingiusto profitto costituito dalla materiale percezione del finanziamento. In particolare il Tribunale, pur avendo richiamato a pag. 4 gli snodi della procedura di finanziamento dell'opera e precisato che l'importo di euro 3.960.000,00 fu concretamente erogato al Comune di Reino nell'ottobre 2007, ha omesso di considerare che l'erogazione (peraltro parziale) avvenne solo in esito alla presentazione del progetto e successivamente agli artifizi e raggiri descritti in imputazione grazie ai quali gli indagati intendevano garantirsi l'ingiusto profitto e il reato deve intendersi consumato al momento della percezione, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte in materia. Erra, pertanto, l'ordinanza impugnata laddove esclude la ravvisabilità di artifizi o raggiri finalizzati ad indurre in errore la Regione Campania e ritiene, comunque, di retrodatare la consumazione del reato al momento della concessione del finanziamento nell'anno 2004. Secondo il P.m., la condotta artificiosa deve essere ravvisata nella presentazione, avvenuta nell'anno 2007, del progetto di realizzazione dell'opera già finanziata e nella successiva 2 produzione di varia documentazione ( " afflitta quasi sempre dal vizio di falsità") per il pagamento degli stati di avanzamento e del saldo finale, non ancora avvenuto. In particolare, risulta falso il verbale di validazione del progetto esecutivo, attese le risultanze della consulenza IO circa l'inesistenza delle autorizzazioni da parte degli enti preposti e il mancato aggiornamento degli studi geologici e geotecnici allo stesso allegati, con conseguente induzione in errore dell'ente liquidatore circa l'esistenza dei presupposti necessari per il pagamento. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale cautelare le condotte in questione sono idonee all'integrazione degli illeciti contestati, la cui consumazione deve essere individuata nel momento di conseguimento dell'ingiusto profitto, e, vertendosi nella specie in ipotesi di erogazioni plurime deve riconoscersi ai reati di truffa ascritti la natura di fattispecie a consumazione prolungata, il cui conclusivo perfezionamento coincide con la riscossione dell'ultima tranche del finanziamento. Nella vicenda a giudizio la richiesta di saldo risale al 19/4/2017 mentre dalla rendicontazione del responsabile unico del procedimento consta che la parte principale del finanziamento è stata liquidata fino al 25/8/2015. Inoltre, secondo il ricorrente il collegio cautelare ha trascurato di considerare ai fini della decisione una prova rilevante quale la consulenza tecnica dell'Ing. IO, dalla quale emergono chiaramente gli elementi costitutivi della truffa in ragione delle discrepanze tra quanto realizzato e quanto previsto in progetto;
della condotta del direttore dei lavori che -in data 16/5/2013- ha attestato falsamente nella relazione a sua firma la piena conformità agli elaborati progettuali di quanto realizzato nonostante le sensibili modifiche apportate al progetto definitivo dal progetto esecutivo;
della condotta del legale rappresentante dell'ATI aggiudicataria dell'appalto e legale rappresentante della società che aveva fornito il calcestruzzo nonché dell'amministratore della società esecutrice dei lavori inerente l'uso di conglomerato cementizio di qualità difforme ed inferiore rispetto alle caratteristiche pattuite con la P.A., circostanze che hanno concorso a causare il crollo del viadotto. Ulteriormente censurabile sotto il profilo della violazione di legge appare l'affermazione del Tribunale secondo cui, anche a voler ritenere configurabile la truffa al fine di ottenere il saldo dell'importo finanziato, l'induzione in errore risulterebbe tentata dal Comune di Reino e per esso dal responsabile del procedimento che ha richiesto il pagamento nella consapevolezza della pessima realizzazione dell'opera, nota anche alla Regione Campania per effetto della risonanza mediatica che ha avuto la vicenda, con conseguente impossibilità di configurare un errore da parte dell'Ente in ipotesi di erogazione dei residui importi, affermazione inidonea a dar conto delle conclusioni cui è pervenuto il provvedimento impugnato in quanto fondata su una pretesa notorietà della "pessima realizzazione" dei lavori finanziati nient'affatto provata né dimostrabile;
3 all 2.2 l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo ai capi d'imputazione sub b),c),d) ed e) (falso in atto pubblico, frode nelle pubbliche forniture, crollo di costruzioni, violazioni urbanistiche) dal momento che il sequestro preventivo delle somme richieste a saldo dal Comune di Reino alla Regione Campania è stato negato per asserito difetto del rapporto di pertinenzialità e insussistenza dei presupposti d'applicabilità dell'art. 240 cod.pen. Secondo il P.m., il Tribunale del Riesame non ha fatto applicazione nella specie dei principi fissati dalle Sezioni Unite con le sentenze Gubert e Lucci, secondo le quali il danaro che costituisce profitto del reato in quanto bene fungibile può essere sempre attinto dalla confisca diretta a prescindere dall'esistenza di un nesso di derivazione dal reato contestato. Inoltre, il saldo richiesto appare direttamente riferibile ai reati contestati agli indagati con conseguente sussistenza del nesso di pertinenzialità negato dall'ordinanza reiettiva;
2.3 la violazione di legge in relazione all'ipotizzato delitto di frode in pubbliche forniture in quanto il collegio cautelare ha ritenuto -con riferimento alla condotta ascritta all'indagato IU NT- la ravvisabilità di un inadempimento contrattuale piuttosto che del delitto ex art. 356 cod.pen. in difetto di prova circa la dolosa consegna di un aliud pro alio, senza considerare che, alla stregua dell'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, il reato in questione è integrato dalla condotta dolosa di colui che consegna cose in tutto o in parte difformi dalle caratteristiche convenute senza che occorra necessariamente la dazione di un aliud pro alio in senso civilistico. Deve, dunque, ritenersi che il reato sanzioni le condotte contrattuali che nei rapporti con la P.A. violano il principio di buona fede e che sia sufficiente a sostenerlo il solo dolo generico. Nella specie, l'impresa esecutrice dei lavori risulta aver impiegato materiali scadenti al fine di ottenere un risparmio di spesa, violando le prescrizioni contrattuali che prevedevano l'impiego di un determinato tipo di calcestruzzo mentre di fatto ne è stato utilizzato uno diverso, di qualità inferiore, che ha contributo a determinare il crollo del viadotto, come accertato dal consulente a seguito delle prove di laboratorio eseguite;
2.4 la violazione di legge e l'omessa valutazione di prova decisiva in relazione al reato di cui all'art. 434 cod.pen. in quanto il Tribunale, condividendo i rilievi già formulati dal Gip, ha negato il sequestro del viadotto sul torrente Tammarecchia e del tratto stradale di collegamento tra i Comuni di Molinara e S. Marco dei Cavoti per difetto di periculum in mora, omettendo di valutare la consulenza dell'Ing. IO, il quale ha concluso che le condotte degli indagati si pongono quale concausa del dissesto del viadotto, evidenziando rilevanti carenze sia nella fase della progettazione che dell'esecuzione dei lavori. Inoltre, secondo il ricorrente l'ordinanza impugnata è censurabile in relazione alla ritenuta insussistenza del fumus con riguardo al delitto ex art. 434 cod.pen. nonostante il crollo del viadotto e il dissesto del tratto stradale interessato alle indagini abbiano assunto proporzioni tali da mettere in pericolo la vita e l'incolumità di un numero indeterminato di persone. alle 4 L'inerzia dell'amministrazione beneficiaria del finanziamento e la gravità delle condotte doveva indurre a ritenere il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie a carico del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori, delle imprese esecutrici e del collaudatore con conseguente necessità di adottare le misure cautelari reali richieste al fine di impedire la protrazione delle conseguenze del reato e la commissione di illeciti della stessa specie,quali l'ottenimento del saldo dei lavori eseguiti, nonché il sequestro e la confisca anche per equivalente del proventi e del profitto dei reati contestati;
2.5 l'omessa valutazione della richiesta della pubblica accusa di disporre, ai sensi dell'art. 648 quater, comma 2, cod.pen. il sequestro e la confisca per equivalente nei confronti di tutti gli indagati della somma di euro 239.843,41. 3. Il 31.10.2019 l'Avv. Leone depositava memoria difensiva nell'interesse di MI AR, LO BR e OR ON NT, instando per l'inammissibilità del ricorso del P.m. in quanto inteso ad una diversa valutazione del compendio investigativo correttamente apprezzato dai giudici del merito cautelare e non rivisitabile in sede di legittimità. In particolare, si deduce la mancanza di qualsivoglia collegamento tra la relazione asseritamente falsa del MI e l'erogazione delle somme in contestazione nonché l'assenza di elementi da cui desumere la preordinazione ad indurre in errore la Regione Campania.
3.1 Con memoria difensiva pervenuta in data 18 Novembre 2019 l'Avv. Guido Principe, difensore dell'indagato IU De NZ, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure formulate dal P.m. ricorrente in quanto risulta insussistente l'ipotizzata truffa ai danni della Regione Campania, ente che ha finanziato l'opera nell'anno 2004, erogando le relative somme al Comune di Reino che ha provveduto all'affidamento dei lavori. Le argomentazioni sviluppate dal ricorrente non appaiono pertinenti rispetto al contestato delitto ex art. 640 bis cod.pen. poiché riferite ad atti redatti in epoca successiva alla concessione del finanziamento regionale, mentre, con riguardo alla posizione del De NZ, la pretesa falsa attestazione resa in veste di collaudatore circa la regolare esecuzione dei lavori non poteva essere diretta a tranne in inganno la Regione Campania, che non era titolata al saldo degli stati di avanzamento di competenza del Comune di Reino. Inoltre, segnala il difensore che tutti i SAL sono stati validati e liquidati dal responsabile dell'Ufficio Tecnico del predetto Comune, geom. FA, anch'esso indagato per il delitto di truffa sicché deve -altresì- escludersi che la truffa possa essere stata operata ai danni del Comune in ragione dell'identità soggettiva tra imputato e soggetto fornito del potere dispositivo. Per altro verso, la difesa del De NZ contesta la ritenuta decisività della consulenza tecnica IO, segnalando come siano acquisite agli atti le fatture della COCEBIT, società fornitrice del calcestruzzo, che attestano la fornitura di materiale della classe prevista in progetto mentre le campionature e le successive prove di compressione eseguite nella fase della lavorazione hanno dato tutte esito positivo. 5 ellen Secondo la difesa, gli accertamenti compiuti in proposito dal consulente del P.M. sono inutilizzabili per violazione dell'art. 360 cod. proc.pen. e, comunque, hanno dato esiti che non autorizzano la conclusione circa la difformità della qualità di calcestruzzo utilizzata rispetto a quella convenuta. Infine, appaiono erronee le censure svolte in punto di tentata truffa al fine di conseguire il saldo del finanziamento in quanto la Regione Campania non può essere individuata quale Ente liquidatore.
3.2 In data 20/11/2019 è pervenuta memoria difensiva nell'interesse degli indagati IU NT, IU RA, NT EL e AN EO ON con la quale si insiste per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso del P.m. assumendo la genericità e, comunque, la manifesta infondatezza del primo motivo, che prospetta una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti addebitati;
l'insussistenza della denunziata omessa valutazione della consulenza IO nonché la inconferenza degli argomenti posti a sostegno delle violazioni censurate con il secondo motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. La centralità, nella specie, della domanda cautelare concernente il vincolo sul profitto del reato ex art. 640 bis cod.pen. rende opportuno rammentare in via preliminare come gli approdi recenti della giurisprudenza di legittimità, frutto di un'ultraventennale elaborazione che muove dalle pronunzie delle Sez. U, n. 4 del 25/03/1993, Gifuni, Rv. 193117 e n. 920 del 17/12/2003, Montella, Rv. 226492, sono fermi nel ritenere che nella valutazione del fumus commissi delicti, presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015,P.m. in proc. Macchione, Rv. 265433). Se, dunque, ai fini dell'emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato, non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., è comunque imprescindibile la puntuale e concreta verifica degli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari (Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945). In particolare, detta verifica, sebbene non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve, tuttavia, accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato attraverso l'analisi delle concrete risultanze processuali e degli elementi forniti dalle parti, dialetticamente intesi a dimostrare la congruenza indiziaria dell'ipotesi di reato prospettata 6 alle rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani e altri, Rv. 260921). Detti principi devono essere coniugati con l'ulteriore pacifica affermazione secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656; sulla riconducibilità alla violazione di legge dell'inesistenza o apparenza della motivazione non anche dell'illogicità manifesta, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119).
5. Alla luce dei richiamati principi ritiene la Corte che il primo motivo che censura la ritenuta insussistenza del fumus commissi delicti in relazione alle fattispecie di truffa al fine di conseguire erogazioni pubbliche sia fondato e meriti accoglimento. Il provvedimento impugnato ha evidenziato in relazione ai capi a) e a1) della rubrica che, alla luce degli atti di indagine trasmessi e del tenore dei capi d'incolpazione, appaiono insussistenti gli ipotizzati artifizi e raggiri atti ad indurre in errore la Regione Campania nell'erogazione del finanziamento di circa quattro milioni di euro per la realizzazione della strada di collegamento tra i Comuni di Reino, S. Marco dei Cavoti e Molinara in quanto le opere in questione risultano finanziate dall'Ente regionale nell'anno 2004, con assegnazione dell'importo al Comune capofila di Reino che, d'intesa con gli altri comuni interessati, procedeva all'espletamento della gara, aggiudicata ad un'associazione temporanea di imprese costituita dalla IU NT srl, capogruppo e mandataria nell'esecuzione dei lavori, dalla Impresa Callisto ON, dalla Edil Costruzioni Zenna Beneventana, dall'Impresa Edile Tozzi Costruzioni;
alla liquidazione dei vari stati di avanzamento e alla nomina del collaudatore in persona dell'Ing. De NZ mentre, secondo la prospettazione d'accusa, le condotte strumentali contestate risultano commesse in epoca successiva. L'assunto del collegio cautelare è sostenuto da una motivazione assertiva e meramente apparente in quanto priva dei requisiti di completezza e coerenza argomentativa necessari a giustificare la decisione. Il Tribunale omette di considerare che le opere pubbliche, quale quella di cui si discorre, sono finanziate sulla base di progetti preliminari e che le amministrazioni aggiudicatrici, nella specie gli enti comunali interessati alla realizzazione, sono da qualificare alla stregua di «centrale di committenza>> cui, ai sensi della legislazione vigente e, in particolare, della L.R. 3/2007, è demandata la procedura di scelta del contraente, l'aggiudicazione e la gestione dell'appalto. elle Appare, dunque, improprio sostenere che la mera finanziabilità dell'opera esaurisca le competenze ed i poteri dell'ente regionale, il quale resta investito di pregnanti facoltà di controllo sulle fasi di sviluppo progettuale ed esecutivo e sul corretto utilizzo dei fondi erogati. Infatti, come emerge dal comma 4 dell'art. 66 della richiamata legge regionale, vigente all'epoca della materiale erogazione, il finanziamento di ciascun investimento o opera pubblica è concesso con decreto dirigenziale, su presentazione degli atti, muniti degli estremi di esecutività, di approvazione dell'investimento ovvero del progetto definitivo dell'opera, nonché della ulteriore documentazione indicata nel piano annuale di finanziamento, in relazione alle diverse tipologie di opere ed investimenti ammessi. Né può sottacersi che il finanziamento accordato in via preliminare può essere soggetto a decadenza o revoca in ipotesi di mancato rispetto dei termini per la presentazione dell'elaborato progettuale definitivo o di ritardo nell'espletamento delle procedure di gara;
che gli enti beneficiari sono assoggettati ad obblighi di rendicontazione annuale e finale, che le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di investimenti ed opere pubbliche con finanziamenti concessi dalla Regione, accertate in sede di rendicontazione, restano nella titolarità regionale, circostanze che dimostrano come gli importi finanziati, anche nel corso dell'iter esecutivo dell'appalto pubblico, restino di proprietà dell'ente finanziatore che ne delega esclusivamente la gestione agli enti beneficiari. Risulta, dunque, erroneo l'argomento speso dall'ordinanza impugnata secondo cui il reato di truffa nella vicenda a giudizio risulterebbe non ravvisabile in quanto gli artifizi e raggiri si porrebbero a valle del concesso finanziamento, confondendo l'astratta finanziabilità dell'opera pubblica sulla scorta di un preliminare documento progettuale con i successivi adempimenti relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, cui resta condizionata la materiale erogazione dei fondi assegnati agli enti beneficiari. Né ha pregio la prospettiva coltivata dalla difesa del De NZ e accolta dall'ordinanza censurata relativa all'ipotizzabilità della truffa esclusivamente in danno del Comune capofila, atteso il ruolo di mero gestore del finanziamento riconosciuto alla committenza e dovendo le amministrazioni comunali, e per esse i funzionari preposti, garantire nell'utilizzo dei fondi pubblici il rispetto non solo del vincolo di destinazione e degli obiettivi di progetto ma di tutte le regole che presidiano il buon andamento della P.A. sicché, in ipotesi di concorso del funzionario comunale nel reato, eventuali profili di danno causati all'ente di appartenenza legittimano la qualifica di quest'ultimo come danneggiato dal reato mentre quella di parte offesa resta ferma in capo all'ente erogatore.
5.1 Orbene, il P.M. ricorrente ha segnalato che le condotte artificiose relative all'appalto pubblico in esame si ravvisano a decorrere dal novembre 2006 in quanto il verbale di validazione del progetto esecutivo conteneva attestazioni mendaci, al fine della immediata cantierabilità dell'opera, con riguardo alle indagini geologiche e geognostiche effettuate, alla congruenza dei calcoli strutturali e all'avvenuta acquisizione delle autorizzazioni da parte degli enti sovracomunali, profili che imponevano al collegio cautelare di saggiare l'idoneità degli 8 ale elementi rappresentati ad indurre in errore la Regione allo scopo di acquisire la disponibilità nel luglio 2007 dell'importo di euro 3.960.000,00 e di avviare, sulla base di una progettazione assistita da documentazione ideologicamente falsa, l'esecuzione delle opere. Né il collegio, sulla base della riduttiva lettura del compendio investigativo, ha ritenuto di confrontarsi dialetticamente con gli esiti della consulenza IO in relazione alle radicali modifiche introdotte nel progetto definitivo, all'uso di calcestruzzo di qualità scadente, alla falsità ideologica della relazione del direttore dei lavori e del certificato di collaudo statico, elementi di cui andava sondata la concreta attitudine manipolativa rispetto alle condizioni di spesa che caratterizzavano il finanziamento pubblico. Priva di pregnanza giustificativa s'appalesa, altresì, la motivazione addotta a sostegno della ritenuta insussistenza del fumus del delitto di tentata truffa aggravata con riguardo alla richiesta, formulata nell'aprile 2017 da parte del responsabile del procedimento, della rata a saldo del finanziamento, pari ad euro 197.964,28, sul rilievo della notoria "pessima realizzazione dell'opera finanziata", argomento che non costituisce accettabile parametro valutativo della ricorrenza di fattispecie di rilevanza penale né risulta spendibile al fine di pronosticare un preventivo colpevole adempimento in caso di accesso degli organi preposti alla richiesta di saldo.
6. Quanto alla violazione di legge dedotta in relazione alle ulteriori ipotesi di reato ascritte, il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di sequestro preventivo di somme di denaro, la misura cautelare può essere disposta nei limiti in cui risulti accertato il nesso di pertinenzialità rispetto al reato, ravvisabile qualora il denaro costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, oppure sia servito a commetterlo, ovvero sia concretamente destinato alla commissione dello stesso. (Sez. 6, n. 17997 del 20/03/2018, Bagala', Rv. 272906). Il requisito della pertinenzialità del bene sequestrato implica, infatti, che il bene da vincolare sia connotato da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato stesso (Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F, Rv. 269374;Sez. 5, n. 52251 del 30/10/2014, Bianchi, Rv. 262164). A monte della valutazione circa siffatta qualificante relazione si pone, nondimeno, lo scrutinio circa il fumus che il Collegio cautelare ha assolto con il supporto di una motivazione priva di spessore giustificativo con riguardo al delitto di frode in pubbliche forniture, riconducendo ad un mero inadempimento contrattuale la fornitura di calcestruzzo con caratteristiche difformi da quelle convenute da parte del IU. La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni evidenziato che, ai fini della configurabilità del delitto di frode in pubbliche forniture, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza di consegnare cose in tutto od in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, non occorrendo necessariamente la dazione di "aliud pro alio" in senso civilistico o un comportamento subdolo o artificioso. Ciò in quanto la nozione di frode allli 9 evocata dalla norma si riferisce ad ogni condotta che, nei rapporti con la P.A., viola il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, sancito dall'art. 1375 cod. civ., e, trattandosi di un fatto oggettivo che danneggia l'interesse pubblico, sono irrilevanti le condizioni psicologiche dei contraenti, ma contano soltanto le modalità di presentazione del bene in relazione a quanto oggettivamente convenuto o disposto con legge o con atto amministrativo ( in tal senso, Sez. 6, n. 6905 del 25/10/2016 - dep. 2017, Milesi e altri, Rv. 269370; n. 28301 del 08/04/2016, Dolce, Rv. 267828; n. 27992 del 20/05/2014, Peratello, 262538; n. 38346 del 15/05/2014, Moroni, Rv. 260270; n. 42900 del 05/10/2010, Rugiano, Rv. 248806).
7. L'ordinanza impugnata appare, dunque, viziata da radicali e diffuse aporie motivazionali con riguardo all'apprezzamento del compendio indiziario posto a base della richiesta di adozione delle misure cautelari reali e da una trama giustificativa solo apparente su snodi essenziali della regiudicanda che dovrà di necessità essere rivisitata, tenendo conto in punto di stretto diritto, anche ai fini della verifica circa la concreta perseguibilità degli ipotizzati reati, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la truffa cosiddetta a consumazione prolungata, configurabile quando la frode è strumentale al conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento viene rateizzato, e che si consuma al momento della percezione dell'ultima rata di finanziamento, necessita che tutte le erogazioni siano riconducibili all'originario ed unico comportamento fraudolento, mentre quando per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, è necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente, devono ritenersi integrati altrettanti ed autonomi fatti di reato (Sez. 5, n. 32050 del 11/06/2014, P.C. in proc. Corba e altro, Rv. 260496; Sez. 2, n. 6864 del 11/02/2015, Alongi e altri, Rv. 262601; n. 53667 del 02/12/2016, Bellucci, Rv. 269381). Né è fuor di luogo sottolineare che, al fine della ravvisabilità del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non è richiesta l'identificazione delle persone fisiche che, agendo per conto dell'ente erogatore, siano state tratte in errore nell'ambito del procedimento per effetto degli artifici o raggiri in quanto a fronte di condotte idonee ad incidere sull'intero processo decisionale, la persona fisica materialmente indotta in errore può essere qualunque soggetto che abbia contributo, attraverso l'adozione di atti del procedimento amministrativo, al formarsi della volontà dell'ente (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva e altri, Rv. 268959).
8. Alla stregua delle argomentazioni che precedono ed assorbite le ulteriori doglianze l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Benevento per nuovo giudizio.
P.Q.M.
10 olllen Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Benevento per nuovo giudizio Così deciso in Roma, camera di consiglio del 27 novembre 2019 Il Presidente,President Il Consigliere estensore Ugo De Crescienzo Anna Maria De Santis dle DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 GEN. 2020 IL CANSERIERERE IL Dott.ssa Rosali heci E R P E T R O C * 11