Sentenza 27 giugno 2006
Massime • 1
È configurabile il reato previsto dall'art. 681 cod. pen. (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento) ogniqualvolta l'agente organizzi un pubblico spettacolo in assenza di licenza e delle prescrizioni ad essa inerenti ovvero senza avere rispettato le prescrizioni imposte dall'autorità a tutela dell'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 80 TULPS; pertanto l'eventuale cessione a qualsiasi titolo di un locale adibito a pubblico esercizio non libera il gestore dall'osservanza delle leggi e delle prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza, atteso che le autorizzazioni di polizia hanno il carattere della personalità. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità per la contravvenzione di cui trattasi del presidente di una società titolare di un locale pubblico, il quale aveva affidato una parte della struttura ad altro soggetto in gestione temporanea, per essere adibita a discoteca all'aperto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2006, n. 31571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31571 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 27/06/2006
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 393
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 041502/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ST CA N. IL 15/08/1958
avverso SENTENZA del 29/11/2004 TRIBUNALE di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello F.M., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29 novembre 2004 il Tribunale di Napoli, undicesima sezione penale, in composizione monocratica, dichiarava UC TA responsabile della contravvenzione di cui all'art. 681 c.p., accertata in Napoli il 21 giugno 2003 e, previa concessione di attenuanti genetiche, lo condannava alla pena di Euro duemila di ammenda, disponendo la sospensione condizionale della pena. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, TA, il quale lamenta: a) violazione di legge, non avendo il ricorrente ne' organizzato ne' gestito la festa privata, svoltasi in spazi attigui alla s.r.l. "Green Park Tennis" di cui TA era presidente;
2) erronea applicazione dell'art. 681 c.p., essendo tutt'al più ravvisabile nel fatto gli estremi del reato previsto dall'art. 666 c.p.. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Relativamente alla prima censura il Collegio osserva che la contravvenzione prevista dall'art. 681 c.p. è configurabile ogniqualvolta l'agente organizzi un pubblico spettacolo in assenza di licenza e delle prescrizioni ad essa normalmente inerenti (Sez. 1^, 11 dicembre 2002, ric. Carolei, rv. 223031) ovvero senza avere osservato le prescrizioni imposte, ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 80, (T.U.L.P.S.) dall'autorità a tutela dell'incolumità pubblica (Sez. 1^, 24 marzo 2005, ric. P.M. in proc. Luperini, rv. 231599).
Per quanto concerne il soggetto attivo del reato, il precetto di cui all'art. 681 c.p. non è rivolto esclusivamente a colui che gestisce, in via permanente e professionale, luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento, ritrovo, ma a chiunque apre o tiene aperti i suddetti luoghi in assenza delle prescrizioni dettate dall'autorità a tutela dell'incolumità pubblica o in violazione delle stesse. Di conseguenza la fattispecie in esame trova applicazione anche nei confronti di chi, come nel caso in esame, in mancanza di qualsiasi autorizzazione finalizzata a dettare le prescrizioni e le cautele a tutela dell'incolumità delle persone, occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia promosso uno spettacolo aperto al pubblico, per tale dovendosi intendere un evento cui le persone abbiano libero accesso (Sez. 1^, 1 dicembre 1995, ric. P.M. in proc. Paoletti, rv. 203829; Sez. 1^, 31 marzo 1999, ric. Saxl, rv. 213396). Per completezza e con riguardo alle ulteriori argomentazioni sviluppate dalla difesa circa l'assenza di qualsiasi attivo coinvolgimento di TA nell'organizzazione dell'evento, è da osservare che in ogni caso l'affidamento temporaneo della gestione di un locale, o di parti di esso adibite a discoteca all'aperto, da parte del titolare della licenza ad altro soggetto da lui incaricato, pur se produttivo di effetti per gli aspetti meramente amministrativi della delega, non esonera affatto colui che ha chiesto ed ottenuto il rilascio della licenza dall' assicurare comunque la puntuale osservanza delle prescrizioni dettate a tutela della pubblica incolumità per l'apertura e l'esercizio di luoghi di pubblico spettacolo. Di talché, in caso di assenza o di inosservanza delle prescrizioni dettate dall'autorità, è chiamato a rispondere penalmente il titolare della licenza per il colpevole affidamento della gestione dei locali a persona inesperta, negligente, imprudente ovvero non resa edotta degli specifici obblighi incombenti in riferimento alle medesime prescrizioni.
Le autorizzazioni di polizia, infatti, sono personali e non possono essere trasmesse ne' dar luogo a rapporti di rappresentanza ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 8, salvi i casi espressamente previsti dalla legge. È anche sotto questo profilo, dunque, che la cessione a qualsiasi titolo di un locale adibito a pubblico esercizio, per la cui gestione occorre un'autorizzazione di polizia, non ha effetto e non libera il gestore dall'osservanza delle leggi e delle prescrizioni dell'Autorità di pubblica sicurezza se non dal giorno in cui, eventualmente, il cessionario, avendone i requisiti, ottiene l'autorizzazione a gestire il locale in proprio o in rappresentanza del titolare (Sez. 1^, 13 ottobre 1976, n. 0 5466, ric. Segnani, rv. 135713).
2. Privo di fondamento è anche il secondo motivo di ricorso con cui viene denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto. L'oggetto specifico del reato disciplinato dall'art. 681 è la mancanza o l'inosservanza delle specifiche prescrizioni che devono essere impartite dalle competenti autorità, ai sensi e con la procedura prevista dal R.D. 18 giugno 1931 n. 773, art. 80 a tutela dell'incolumità pubblica.
L'illecito amministrativo previsto dall'art. 666 c.p., modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 49, comma 1, lett. a) attiene, invece, ai limiti e ai controlli che, nel pubblico interesse e, in particolare, per esigenze di ordine pubblico, possono essere imposti a colui che, nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, espressione del diritto di libera iniziativa economica, organizzi in un pubblico locale riunioni aventi ad oggetto trattenimenti di danza, di giuoco, di sport, etc. (Corte Costituzionale, sent. 9 aprile 1970, n. 56). Alla luce di questi principi il provvedimento impugnato ha correttamente inquadrato la condotta tenuta dal ricorrente nell'ambito della fattispecie disciplinata dall'art. 681 c.p., per avere lo TA, nella sua qualità di presidente della società organizzatrice della manifestazione musicale e danzante e di effettivo promotore e partecipe della stessa, tenuto aperto un luogo di pubblico spettacolo, trattenimento e ritrovo in assenza delle previste prescrizioni a tutela dell'incolumità pubblica, essendo scopo della norma quello di prevenire eventuali danni o lesioni alle persone che vi prendano parte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 27 giugno 2006. Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2006