Sentenza 4 giugno 2014
Massime • 2
Integra il reato previsto dall'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero (nella specie la "Goldbet") senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante l'attività di intermediazione consistente nella raccolta delle somme corrispondenti agli importi delle scommesse, che venivano trasferiti a mezzo bonifico ad un allibratore straniero).
Ai fini dell'emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato, non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., ma è comunque necessario che il giudice valuti la sussistenza del "fumus delicti" in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato per carenza di motivazione in ordine alle modalità di determinazione della base imponibile relativa all'attività di giochi e scommesse, che era stata calcolata tenendo conto degli importi ricevuti dagli scommettitori non depurati dei versamenti ai "bookmakers" stranieri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2014, n. 37851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37851 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 04/06/2014
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 1502
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 1149/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI EP, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 25/11/2013 del Tribunale della libertà di Savona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo il rinvio in attesa della decisione della Corte Europea ex art. 267 TFUE e, in subordine, annullamento con rinvio per i reati fiscali;
udito per l'imputato l'avv. DOTTI Monica che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale della libertà di Savona, con ordinanza del 25 novembre 2013, ha confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso nei confronti di LI EP per violazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4, comma 1, lett. a) e della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, commi 1 e 4 bis.
1.1. Nel pervenire a tale conclusione il Collegio cautelare ha convalidato gli esiti investigativi sulla cui base il Gip aveva emesso il decreto di sequestro e dai quali era risultato che il ricorrente aveva gestito dal 4 ottobre 2007 almeno due Centri di Elaborazione Dati (C.E.D.) per conto di alcuni bookmakers stranieri.
1.2. L'attività del LI consisteva nel raccogliere il denaro dagli scommettitori, nell'offrire loro terminali attraverso i quali eseguire le giocate, nel pagare le vincite, nell'inviare ai bookmakers stranieri, per i quali lavorava, le somme incassate dagli scommettitori.
A fronte di tale attività il LI riceveva dagli allibratori, per i quali operava, delle provvigioni o degli emolumenti, senza assumersi in concreto alcun rischio derivante dall'attività di scommessa.
1.3. La Guardia di Finanza aveva rilevato come il LI avesse operato in assenza della licenza di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 88 del TULPS.
Inoltre i bookmakers stranieri (Gold Bet, Sky Sport 365, Sogno di Tolosa Ltd) e lo stesso LI non erano titolari della concessione rilasciata dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) per la commercializzazione delle scommesse.
1.4. La Guardia di Finanza, ritenendo che il LI avesse esercitato attività di raccolta delle giocate degli scommettitori, in assenza di autorizzazioni, aveva fondatamente ipotizzato, secondo il Tribunale cautelare, che avesse posto in essere un'attività commerciale in forma organizzata soggetta ad imposizione fiscale.
1.5. Era in particolare risultato che il ricorrente avesse versato le imposte dovute sugli emolumenti ricevuti dai bookmaker stranieri senza che avesse tuttavia corrisposto alcuna imposta sugli importi ricevuti dagli scommettitori, direttamente rimessi alle società estere, cioè agli allibratori stranieri.
1.6. La Guardia di Finanza, all'esito dei propri accertamenti, aveva perciò calcolato quale fosse stata l'imposta dovuta dal LI per l'attività commerciale svolta, secondo gli scaglioni di reddito, utilizzando quale base imponibile sia la somma dei prelevamenti e dei versamenti non giustificati, sia dei soli versamenti non giustificati, segnalando come, in entrambi i casi, fossero state superate le soglie di punibilità.
1.7. Il Pubblico Ministero, utilizzando i calcoli effettuati esclusivamente sulla base imponibile dei versamenti non giustificati, aveva evidenziato una evasione di imposta di 158.469,31 Euro per il 2008, di 120.907,88 Euro per il 2009, di 152.767,20 Euro per il 2010 e di 189.096,49 Euro per il 2011, per l'importo complessivo di Euro 621.240,00 chiedendo ed ottenendo l'emissione di un sequestro preventivo per equivalente ai sensi della L. 27 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, in relazione all'art. 322 ter c.p., sui beni di LI EP di pari importo.
2. Per l'annullamento dell'ordinanza impugnata ricorre, a mezzo del proprio difensore, LI EP, affidando le doglianze, coltivate anche con memoria prodotta in data 30 maggio 2014, a tre motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 49, 51, 52, 56 del T.F.U.E. (con riferimento alla L. n. 401 del 1989, art. 4, nonché violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 4 e 27 Cost.. 2.1.1. Sotto un primo profilo, assume il ricorrente come l'ordinanza resa dal Tribunale del riesame di Savona si stata emessa in palese violazione e/o falsa applicazione della legge penale perché - contrariamente a quanto sostenuto dal Collegio cautelare - non sussisteva il fumus del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, configurato sul rilievo che il ricorrente avesse svolto un'attività di intermediazione telematica e raccolta di scommesse in assenza di licenza di P.S. (ancorché invano richiesta per ben 2 volte) per conto di un bookmaker privo del titolo concessorio. L'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale cautelare consisterebbe, secondo la prospettazione del ricorrente, nell'aver mancato di distinguere tra attività del centro elaborazione dati (ced), con la conseguente figura del gestore del centro quale era il ricorrente stesso, da quella del bookmaker.
Infatti il soggetto titolare del ced/internet point, non gestendo ed organizzando il giuoco, non si assumeva alcun rischio in merito al contratto di scommessa stipulato dal giocatore italiano. L'organizzazione delle scommesse competeva esclusivamente al bookmaker maltese e/o austriaco (al quale il ced doveva rimettere le somme di denaro raccolte come da mandato scritto) mentre al soggetto titolare dell'esercizio pubblico presente nel territorio italiano era riservato meramente il ruolo di "centro elaborazione dati" tra il singolo scommettitore e il bookmaker straniero.
Sebbene il cliente/scommettitore si recasse personalmente nel centro gestito dal LI (situato nel territorio italiano), il contratto di scommessa era stipulato direttamente tra il bookmaker comunitario e il consumatore italiano, il quale, collegandosi alla rete internet, si registrava sul sito di scommesse cosicché l'accettazione della scommessa avveniva a Malta e/o in Austria ad opera del bookmaker sul quale incombeva ogni rischio imprenditoriale. Ne consegue che si sarebbe dovuto distinguere tra l'effettivo reddito percepito dall'indagato (sul quale calcolare l'eventuale imposta evasa) e quello da imputare al bookmaker comunitario e ciò in ossequio al principio costituzionale della capacità contributiva e progressività dell'imposta sancito dall'art. 53 Cost.. Secondo il ricorrente, il Tribunale cautelare ha quindi omesso di separare il reddito percepito dal LI da quello conseguito dalle società estere e neppure ha valutato, ancorché la difesa avesse prodotto la documentazione proveniente dagli allibratori stranieri, la natura del rapporto esistente tra le società estere ed il LI (e i bonifici dallo stesso eseguiti), dovendo da ciò scaturire la mancanza del fumus delicti e dunque il difetto del presupposto legittimante il sequestro per il reato fiscale.
2.1.2. Sotto un secondo profilo, sostiene il ricorrente che la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza Biasci del 12 settembre 2013, avrebbe nuovamente censurato il sistema concessorio italiano pervenendo a delineare due diverse possibilità operative il cui esercizio, da parte di un operatore straniero che intenda entrare nel mercato italiano delle scommesse, può essere anche cumulativo:
1) la possibilità di operare in Italia a mezzo della concessione amministrativa secondo le modalità e i palinsesti del sistema concessorio italiano ovvero offrendo le tipologie di gioco e scommesse stabilite dall'AAMS, nel qual caso è necessario sia il rilascio della concessione e sia il rilascio dell'autorizzazione ex art. 88 TULPS;
2) la possibilità di offrire il servizio transfrontaliero "puro" ovvero distribuire ed offrire in Italia i medesimi servizi di scommesse che si offrono nel paese comunitario attraverso la presenza fisica del rappresentante dell'operatore comunitario ovvero il soggetto titolare del ced/internet point.
Con riferimento alla seconda modalità di erogazione del servizio (che sarebbe quella esercitata dal ricorrente), la Corte di Giustizia Europea avrebbe precisato che non sussistono motivi ostativi all'esercizio del servizio transfrontaliero specialmente se il bookmaker si avvale, all'interno del territorio italiano, della figura fisica dell'intermediario, con la conseguenza che nel secondo caso, a differenza del primo, non sarebbe necessaria ne' la concessione e neppure l'autorizzazione ex art. 88 TULPS sul presupposto che, secondo la Corte di Lussemburgo, attraverso la modalità indiretta o transfrontaliera (che si instaura tra bookmaker - intermediario CED - giocatore e che si ha quando l'operatore di gioco straniero, già titolare di concessione rilasciata da altro Stato membro, offre i propri servizi on line mediante l'intermediazione di CED ubicati fisicamente nello Stato del giocatore italiano) "avviene un contatto diretto tra il consumatore e l'operatore ed è possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza degli intermediari (CED) dell'impresa presenti sul territorio".
Richiamando anche precedente giurisprudenza europea (sentenza CO - FO) ed italiana, conclude il ricorrente che, alla luce della sentenza Biasci, non sussistono motivi all'inibizione dell'esercizio dell'attività del bookmaker (e di conseguenza dell'indagato) e ciò in quanto, all'interno del territorio italiano, il ricorrente stesso ha ricoperto la figura fisica del rappresentante e/o intermediario che, permettendo di tutelare i giocatori e l'ordine pubblico interno, consente l'esercizio del diritto transfrontaliero ad opera del bookmaker comunitario.
Peraltro la DB sarebbe priva di concessione perché discriminata per il solo fatto di non aver rinunciato al servizio transfrontaliero con la conseguenza che se al bookmaker comunitario è negata la possibilità di acquisire il titolo concessorio, ai centri affiliati, tra cui quello del ricorrente, è inibito conseguire la licenza ex art. 88 TULPS ed anche su questo specifico punto la Corte di Giustizia Europea avrebbe ribadito, con la pronuncia del 16 febbraio 2012, che uno stato membro non può applicare una sanzione penale per il mancato espletamento di una formalità amministrativa qualora l'adempimento di tale formalità venga rifiutato o sia reso impossibile dallo stato membro interessato in violazione del diritto dell'Unione.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 24 e 27 Cost., inosservanza o erronea applicazione della legge penale un relazione all'art. 125 c.p.p., difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla quantificazione dell'imposta evasa, violazione ed erronea applicazione dell'art. 322 ter c.p.p. e dell'art. 321 c.p.p., comma 2 bis, nonché del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32. Sostiene il ricorrente che l'imposta evasa sia stata determinata e convalidata dal tribunale cautelare sulla base di presupposti del tutto errati:
1) per aver equiparato l'attività di CED svolta dal ricorrente a quella svolta dal bookmaker e per aver considerato al pari dei ricavi i bonifici bancari effettuati in favore dei bookmaker comunitari;
2) per aver erroneamente ritenuto la sussistenza del fumus del reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4;
3) per aver recepito acriticamente i calcoli effettuati dalla Guardia di Finanza convalidando il ricorso alle presunzioni tributarie, irricevibili nel processo penale, senza peraltro considerare che non sarebbe stata integrata la soglia di punibilità in quanto il Tribunale del Riesame non ha tenuto conto, come pure avrebbe dovuto, dei prelievi bancari eseguiti dal ricorrente e comunque da considerare quali costi da contrapporre ai presunti ricavi derivanti dai bonifici eseguiti in favore delle società estere.
2.3. Con il terzo motivo di gravame il ricorrente denuncia la violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla L. n. 401 del 1989, art. 4 e al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, per l'insussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati.
Sostiene il ricorrente di aver ottenuto più volte pronunce favorevoli (sia in sede penale che amministrativa) con la conseguenza che egli ha ritenuto di essere legittimato ad esercitare la sua attività lavorativa.
Rileva che, a fronte dell'oggettiva difficoltà di una chiara comprensione della disciplina normativa e del sovrapporsi di pronunce giurisprudenziali e provvedimenti amministrativi di segno opposto, appare legittimamente invocabile nel caso di specie l'inevitabilità dell' ignorantia legis, ricorrendo il c.d. criteri oggettivi individuati dalla Corte Costituzionale per l'ipotesi di impossibilità di conoscere la legge da parte del cittadino ovvero l'assoluta oscurità del testo normativo (che si pone in contrasto con il principio della certezza del diritto) ed "un gravemente caotico atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari", avendo ottenuto in casi analoghi, da considerarsi precedenti, vari provvedimenti giudiziari favorevoli, molti dei quali indicati nella memoria del 30 maggio 2014 con la quale ha sostanzialmente eccepito il ne bis in idem indicando taluni provvedimenti di archiviazione che sarebbero, per identità di oggetto, preclusivi rispetto all'iniziativa giudiziaria dalla quale è scaturito il decreto di sequestro impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato, per quanto di ragione, sulla base del secondo motivo, cui è collegato il primo profilo articolato con la prima doglianza.
2. La quale, depurata del suddetto profilo, è infondata. Per rendersene conto è sufficiente osservare, in via preliminare, come il ricorrente fondi la critica verso l'ordinanza impugnata attestandola solo ed esclusivamente su una delle società estere (la DB) laddove gli allibratori stranieri per i quali il LI operava erano, oltre alla DB, anche i bookmakers comunitari Sky Sport 365, Sogno di Tolosa Ltd.
2.1. Va precisato che la ratio deciderteli dell'impugnata ordinanza, quanto alla configurazione del reato previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 4, è sostanzialmente corretta con le precisazioni che si impongono tenuto conto delle doglianze, in diritto, che il ricorrente ha mosso verso la decisione.
2.2. È ius receptum che l'attività legata alle scommesse lecite è soggetta a concessione rilasciata dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) e, ottenuta tale autorizzazione, deve essere rilasciata la licenza di pubblica Sicurezza di cui all'art. 88 del TULPS con la conseguenza che il reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4 bis, (svolgimento di attività
organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte) risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88, (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l'esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso (Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227726). A seguito di diversi interventi dei Giudici europei (in particolare sentenza Placanica e sentenza CO - FO), che hanno esaminato funditus la normativa interna per verificarne la compatibilità con quella comunitaria, la giurisprudenza di questa Corte si è attestata nel senso di ritenere che integra il reato previsto dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero privo di concessione.
Qualora il bookmaker estero sia provvisto di concessione, la precedente condotta è ugualmente sussumibile nel modello legale descritto dalla L. n. 401 del 1989, art. 4, in mancanza del preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza richiesta ai sensi dell'art. 88 Tulps.
Tuttavia, poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, irregolarità commesse nell'ambito della procedura di concessione di queste ultime vizierebbero anche la procedura di rilascio di autorizzazioni di polizia, la cui mancanza non potrà perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti a ottenere tali autorizzazioni per il fatto che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l'attribuzione di una concessione, di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell'Unione (sentenza Placanica, punto 67).
Ne consegue che, in mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice, occorre la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3^, n. 40865 del 20/09/2012, Maiorana, Rv. 253367) o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario.
In siffatti casi, il Giudice nazionale, anche a seguito della vincolante interpretazione data alle norme del trattato dalla Corte di giustizia CE, dovrà disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria.
Ed infatti non integra il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell'interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (Sez. 3^, n. 28413 del 10/07/2012, FO, Rv. 253241). Nessuno dei bookmakers stranieri con i quali il ricorrente abbia lavorato è titolare di concessione rilasciata dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.). Si tratta di società straniere che hanno licenze per il gioco di azzardo emesse dai rispettivi paesi di appartenenza ma che non hanno alcun riconoscimento in Italia.
Tale circostanza, da un lato, non permette agli allibratori stranieri di poter operare sul nostro territorio e, dall'altro, risulta compatibile con la disciplina dettata dagli artt. 23, 43 e 49 CE. 2.3. È proprio la sentenza, citata dal ricorrente c.d. sentenza Biasci, emessa dalla Corte di Giustizia UÈ, sez. 3^, sentenza 12 settembre 2013 nelle cause riunite C-660/11 e C-8/12, a convalidare il predetto approdo.
I Giudici europei, dopo aver delineato il contesto normativo italiano e riassunto le questioni riguardanti i procedimenti principali da scrutinare e le questioni pregiudiziali sottoposte al vaglio della Corte di Giustizia, hanno affermato, per quanto qui interessa, che gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione e, con ciò, legittimando il contesto normativo interno fondato sul criterio doppio binario.
In altri termini, è stata ritenuta compatibile con le norme del Trattato CE la disciplina prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S., alla stregua della quale "la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione" e dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 2, comma 1 ter, convertito con L. n. 73 del 2010, in base al quale "l'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato". La Corte di Giustizia è pervenuta a tale conclusione (punti 21 e 23) sul rilievo che l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da una normativa nazionale contenente il divieto, penalmente sanzionato, di esercitare attività in tale settore, in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia rilasciata dallo Stato, purché tali restrizioni, siccome comportano limitazioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi (sentenza Placanica, punto 42), soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici (v., in tal senso, sentenze Placanica e a., punti da 52 a 55, nonché CO e FO, punti da 61 a 63).
"Pertanto, il fatto che un operatore debba disporre sia di una concessione sia di un'autorizzazione di polizia per poter accedere al mercato di cui trattasi non è, in sè, sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, ossia quello della lotta alla criminalità collegata ai giochi d'azzardo" (punto 27 della sentenza Biasci).
2.4. Sulla stessa linea, la Corte Europea ha anche affermato, risolvendo altra questione pregiudiziale, che negli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un'autorizzazione che gli consente di offrire giochi d'azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell'Unione, subordini al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio" (punto 43 sentenza Biasci).
2.5. Va ricordato come, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 12 febbraio 2012, CO e FO, cause riunite C-72/10 e C-77/10, questa Corte abbia riaffermato (Sez. 3^, n. 19462, 27/03/2014 non ancora massimata) che non vi è incompatibilità assoluta tra fattispecie incriminatrice ed i principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi in ambito comunitario (artt. 43 e 49 Trattato CE). In particolare non sussiste incompatibilità ed è quindi passibile di rilevanza penale l'attività del soggetto che non abbia richiesto la concessione e la licenza in Italia o di chi, già abilitato all'estero alla raccolta di scommesse, agisca in Italia tramite collaboratori o rappresentanti che non hanno chiesto alle autorità nazionali le necessarie autorizzazioni (Sez. 2^, n. 24656 del 09/03/2012, P.M. in proc. De Simone, Rv. 252828).
Con la sentenza di questa Sezione (Sez. 3^, n. 28413 del 10/07/2012 cit.) si è ribadito che, sulla base dei principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia, è possibile formulare un quadro interpretativo della disciplina contenuta nel Trattato (e qui riassunto per quanto di interesse) che contribuisce a definire l'applicazione della disciplina domestica in materia di scommesse su eventi sportivi, presupposto della fattispecie penale, nel senso che:
1) le libertà di insediamento e di prestazione dei servizi costituiscono per il diritto dell'Unione principi fondamentali di cui gli operatori economici devono poter usufruire indipendentemente dal Paese membro in cui sono insediati;
2) tali principi possono conoscere restrizioni nel campo delle attività commerciali connesse ai giochi telematici e alle scommesse su eventi sportivi esclusivamente quando si tratta di limiti, anche consistenti nella previsione di un regime concessorio e di controlli di pubblica sicurezza, che sono fondati su "motivi imperativi di interesse generale" e che rispondono a principi di proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e chiarezza;
3) qualora le restrizioni non rispondano ai requisiti ora ricordati, le libertà previste dagli artt. 43 e 49 del Trattato conservano piena espansione e la disciplina nazionale in contrasto con esse deve essere disapplicata.
Per procedere alla disapplicazione della normativa interna anche nei confronti degli operatori comunitari, cui l'indagato era collegato, sarebbe stato necessario allora dimostrare rispetto a quali gare si fosse dispiegato il comportamento discriminatorio nei confronti delle predette società sotto il profilo o di un'arbitraria esclusione oppure di un impedimento a partecipare (nonostante la manifestata volontà) in condizione di parità con gli altri concorrenti oppure individuare un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei loro confronti.
2.6. Il ricorrente obietta che le società estere avrebbero offerto, tramite il ricorrente, il servizio transfrontaliero "puro", ritenuto dalla sentenza Biasci perfettamente legittimo, elargendo in Italia i medesimi servizi di scommesse offerti nel paese comunitario attraverso la presenza fisica del rappresentante dell'operatore comunitario ovvero il soggetto titolare del ced/internet point. Peraltro la DB (non anche gli atri operatori) sarebbe priva di concessione perché discriminata per il solo fatto di non aver rinunciato al servizio transfrontaliero con la conseguenza che se al bookmaker comunitario fosse negata la possibilità di acquisire il titolo concessorio, ai centri affiliati, tra cui quello del ricorrente, è inibito conseguire la licenza ex art. 88 TULPS ed anche su questo specifico punto la Corte di Giustizia Europea avrebbe ribadito, con la pronuncia del 16 febbraio 2012 (c.d. ordinanza Pulignani), che uno stato membro non può applicare una sanzione penale per il mancato espletamento di una formalità amministrativa qualora l'adempimento di tale formalità venga rifiutato o sia reso impossibile dallo stato membro interessato in violazione del diritto dell'Unione.
2.7. Osserva il Collegio come sia esatta l'affermazione contenuta nel ricorso secondo la quale la Corte di Giustizia, nella sentenza Biasci, ha precisato (punto 37), quanto alle attività transfrontaliere, che gli articoli 43 CE e 49 CE ostano a una normativa nazionale che impedisca di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta attività e, in particolare, nei casi in cui avviene un contatto diretto fra il consumatore e l'operatore ed è possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza, degli intermediari dell'impresa presenti sul territorio. Il caso di specie tuttavia esula dalla fattispecie riguardante il ricorrente il quale, tra l'altro, pacificamente raccoglieva, per sua stessa ammissione, quantomeno le somme corrispondenti agli importi delle scommesse, bonificandole agli operatori comunitari per i quali era affiliato.
Infatti, qualora si provveda alla riscossione del denaro degli scommettitori, è configurabile il reato di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta, per via telematica, di scommesse senza autorizzazione, "sub specie" di illecita intermediazione, nella condotta del gestore di un centro di servizio il quale, anziché limitarsi a svolgere un'attività di mero supporto tecnico a beneficio dello scommettitore, titolare del contratto di conto di gioco con il concessionario, interferisca nell'attività di scommessa del cliente (Sez. 3^, n. 42077 del 06/10/2011, P.M. in proc. Barretta, Rv. 251311; Sez. 3^, n. 35470 del 20/06/2012, Giordano, Rv. 253388).
Peraltro la sentenza Biasci, da un lato, ha lasciato impregiudicata la questione, devolvendola al giudice del rinvio, circa un'effettiva discriminazione eventualmente subita dalla DB e, dall'altro, ha precisato (punto 35) che la sovrapponibilità tra la posizione DB, come desumibile dall'affermazione contenuta al punto 3 dell'ordinanza Pulignani e quella che aveva dato origine alla sentenza CO e FO, fosse "fondata su una constatazione del giudice del rinvio" non quindi della Corte di Giustizia nella causa che aveva dato origine a detta ordinanza, con la conseguenza che, nei procedimenti scrutinati dalla sentenza Biasci, dovrà il giudice del rinvio valutare il contesto fattuale e le conseguenze che derivano dalla sentenza CO - FO e se sia ipotizzabile o meno un comportamento discriminatorio subito dalla DB che, allo stato, non è dunque dimostrato.
2.8. Ne consegue che la mancanza di concessione rilasciata dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.), comporta l'impossibilità per l'operatore italiano o straniero di ottenere la licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del TULPS e ha quale conseguenza l'esercizio abusivo del gioco di scommesse. Correttamente pertanto il tribunale cautelare ha ritenuto in tal caso sussistere gli estremi della consumazione del reato di cui della L. n. 401 del 1989, art. 4, commi 1 e 4 bis, derivando da ciò che il soggetto, il quale riceve le scommesse e versa le vincite, pone in essere un'attività commerciale in forma organizzata soggetta ad imposizione fiscale.
3. È infondato anche il terzo motivo di ricorso.
Questa Corte ha affermato che l'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma, non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale;
al contrario, il dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza 364 del 1988 della Corte Costituzionale, all'astensione dall'azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l'incertezza sulla liceità o meno dell'azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità (Sez. 2^, n. 46669 del 23/11/2011, P.G. in proc. De Masi e altri, Rv. 252197).
Non è dunque condivisibile la tesi sostenuta dal ricorrente - secondo cui l'esistenza di un contrasto interpretativo o giurisprudenziale, avrebbe imposto di ritenere assente l'elemento psicologico del reato per avere egli agito in presenza di una normativa oscura e contraddittoria.
Anzi proprio il fatto circa l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale (e non di un orientamento pacifico) avrebbe dovuto indurre il ricorrente a risolvere il dubbio attraverso l'esatta conoscenza della specifica norma o, in caso di soggettiva invincibilità di esso, astenersi dall'azione illecita, come invece non avvenuto.
L'esistenza poi di eventuali preclusioni all'esercizio dell'azione cautelare fonda su asserzioni sfornite di qualsiasi principio di prova connotandosi per la sua genericità.
4. Il primo motivo, in relazione al primo profilo prospettato, ed il secondo motivo, che sono tra loro collegati, sono invece fondati nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
4.1. Il Collegio cautelare - pur avendo correttamente sostenuto che il ricorrente ha svolto un'attività commerciale in forma organizzata soggetta ad imposizione fiscale - non ha spiegato la ragione per la quale, nella determinazione della base imponibile e dunque ai fini dell'integrazione della soglia di punibilità del reato configurato, sarebbero corretti i calcoli relativi all'imposta evasa in quanto effettuati solo sulla base imponibile dei versamenti non giustificati, tenendo conto anche di tutti gli importi ricevuti dagli scommettitori, non epurati dei versamenti ai bookmakers stranieri. A tale conclusione non è possibile pervenire, come fondatamente lamenta il ricorrente, puramente e semplicemente sulla base della presunzione di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, che configura come ricavi sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari.
La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nell'affermare che le presunzioni legali previste dalle norme tributarie non possono costituire di per sè fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa, (Sez. 3^, n. 7078 del 23/01/2013, Piccolo, Rv. 254852 conformi Sez. 3^, 18/05/2011 n. 36396, Mariutti, RV 251280; Sez. 3^, n. 5490 del 26/11/2008, Crupano, Rv. 243089 nonché sentenze n. 8445 del 1991 Rv. 188010, n. 21213 del 2008 Rv. 239984). Va ribadito il principio secondo il quale, in tema di cautele reali, non occorre, ai fini del fumus criminis, un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell'art. 273 c.p.p. e tuttavia questa Corte ha anche affermato che, ai fini dell'emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca, il giudice deve valutare la sussistenza del "fumus delicti" in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure limitative dei diritti di libertà reale (Sez. 6^, n. 45591 del 24/10/2013, Ferro, Rv. 257816). Ne consegue che, a fronte dell'allegazione e della prova fornita dal ricorrente circa il fatto che una parte delle somme confluite sui suoi conti correnti fossero estranee alla produzione del reddito, il tribunale cautelare aveva un preciso obbligo di motivazione, che è stato totalmente disatteso così da configurare la violazione di legge, nell'indicare le ragioni per le quali, al di là della presunzione tributaria, le somme confluite sui conti correnti fossero da ritenere, ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice, elementi positivi del reddito tali da essere presi, nessuno escluso, in considerazione ai fini della determinazione dell'imposta evasa.
5. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame sul punto in precedenza delineato.
Il ricorso invece va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, con rinvio al Tribunale di Savona. Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2014