Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2014, n. 37851
CASS
Sentenza 4 giugno 2014

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Integra il reato previsto dall'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero (nella specie la "Goldbet") senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante l'attività di intermediazione consistente nella raccolta delle somme corrispondenti agli importi delle scommesse, che venivano trasferiti a mezzo bonifico ad un allibratore straniero).

Ai fini dell'emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato, non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., ma è comunque necessario che il giudice valuti la sussistenza del "fumus delicti" in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato per carenza di motivazione in ordine alle modalità di determinazione della base imponibile relativa all'attività di giochi e scommesse, che era stata calcolata tenendo conto degli importi ricevuti dagli scommettitori non depurati dei versamenti ai "bookmakers" stranieri).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2014, n. 37851
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37851
    Data del deposito : 4 giugno 2014

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