Sentenza 30 ottobre 2014
Massime • 1
Ai fini dell'adozione della misura cautelare del sequestro preventivo è necessaria la sussistenza della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro deve caratterizzarsi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale. (In applicazione del principi di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale ha confermato il decreto di sequestro preventivo di somme di denaro dell'indagato senza previamente individuare il nesso di pertinenzialità con il reato di bancarotta fraudolenta contestato all'indagato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2014, n. 52251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52251 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 30/10/2014
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1449
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 29734/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA SE N. IL 28/08/1935;
avverso l'ordinanza n. 46/2014 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA, del 14/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
- Udito, per il ricorrente, l'avv. Parretta Stefano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14/6/2014 il Tribunale del riesame di Genova ha confermato il decreto di sequestro preventivo della somma di Euro 560.821, "quale cosa pertinente al reato in epigrafe" (quello di bancarotta fraudolenta), emesso dal Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale nei confronti di HI GI e HI AT, essendo, il primo dei due, imputato di bancarotta distrattiva posta in essere in danno della ES RO s.p.a., dichiarata fallita il 3/10/2013, per avere, nell'imminenza del fallimento, azzerato, mediante un artificio contabile, il credito di Euro 560.821 vantato dalla fallita verso la Immobiliare Capo Santa Croce di HI AT e C. s.a.s. L'ordinanza premette che HI GI è Presidente del Consiglio di amministrazione della ES RO s.p.a. e, contemporaneamente, socio accomandante della Immobiliare Capo Santa Croce di HI AT e C. s.a.s., il cui accomandatario è il figlio HI AT. La ES RO s.p.a. vendette, nel 2007, a HI AT e HI GI la propria quota di partecipazione nella Immobiliare suddetta, rimanendo creditrice di Euro 110.000 verso i due acquirenti. Prima della compravendita della quota la ES RO s.p.a. aveva finanziato la Immobiliare Capo Santa Croce di HI AT e C. s.a.s. per Euro 450.821, rimanendo creditrice della società per il corrispondente importo, di cui attendeva il pagamento.
Senonché, poco prima del fallimento, nel luglio del 2013, in sede i approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2012, entrambi i crediti vantati dalla ES RO s.p.a. sono stati azzerati, trasformandoli, contabilmente, in sopravvenienze passive. Per altro verso, è stato accertato che la Immobiliare Capo Santa Croce di HI AT e C. s.a.s., a partire dal 3/2/2009, ha disposto bonifici a favore di HI GI personalmente per complessivi Euro 792.000, erodendo, in tal modo, la provvista necessaria all'adempimento dei propri obblighi verso la società fallita. In tale complessiva condotta è stato ravvisato il reato di bancarotta fraudolenta a carico di HI GI e ON ZO (amministratore della ES RO s.p.a.) e, ritenendo che la libera disponibilità "delle somme in questione" da parte di HI AT e HI GI possa aggravare le conseguenze del reato, ne è stato disposto il sequestro preventivo.
2.0. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'indagato, l'avv. Paolo Costa, il quale lamenta assenza di motivazione in ordine al periculum in mora e al rapporto di pertinenzialità dei beni, di cui è stato disposto il sequestro, col reato contestato.
Sotto il primo profilo lamenta che, con formula di stile e senza alcuno sforzo argomentativo, il Tribunale abbia ritenuto sussistente il pericolo di aggravamento del reato senza argomentare in ordine alla sua concretezza ed attualità. Sotto il secondo profilo, lamenta che non sia stata fornita alcuna prova della provenienza del denaro dalla bancarotta, ovvero una sua relazione col reato, essendosi i giudici limitati a disporre, tautologicamente, il sequestro della somma di Euro 560.821, "quale cosa pertinente al reato", tant'è che, poi, il sequestro è caduto su conti, polizze, titoli, libretti intestati ai due, ma anche a soggetti estranei.
Con un terzo e quarto motivo il ricorrente di duole, infine, dell'assenza di prova e di motivazione in ordine al fumus commissi delicti, in quanto, deduce, non è stata dimostrata la distrazione di somme di denaro, ma solo l'azzeramento di una posta creditoria che, comunque, non ammontava alla somma contestata, dal momento che la stessa ES RO s.p.a., attraverso il suo legale Muscolo, aveva quantificato in Euro 310.000 il credito residuato in capo alla fallita e dal momento che l'avv. HI aveva maturato, verso la ES RO s.p.a., un credito di Euro 1.015.625,72 per prestazioni professionali, che azzerava la contrapposta pretesa della società. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Giova premettere che i reati ipotizzati dalla pubblica accusa sono relativi al fallimento della ES RO s.p.a. Pertanto, affinché possa predicarsi il reato di bancarotta distrattiva, va dimostrato il compimento di attività volta a depauperare la società fallita. Stando all'esposizione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato, un'attività del genere sembra essere stata posta in essere dagli indagati, ma per motivi diversi da quelli esposti. Non è, infatti, l'azzeramento delle poste creditorie nell'imminenza del fallimento a concretare il reato di bancarotta per distrazione, ma l'attività precedente posta in essere dagli amministratori della ES RO s.p.a.: vale a dire, la vendita della partecipazione nella Immobiliare Capo Santa Croce a HI GI e HI AT, senza esigere il pagamento del corrispettivo, ed il finanziamento effettuato a favore della Immobiliare suddetta senza causa apparente, senza contropartita e senza garanzie. È in questo momento, infatti, che è stato attuato - verosimilmente, perché il provvedimento impugnato è lacunoso nell'esame di questi punti - il distacco dei beni dal patrimonio della società fallita, con danno per i creditori. Il successivo azzeramento della posta creditoria rappresenta, quindi, a quanto è dato comprendere, solo la conferma di un'intenzionalità distrattiva già mandata ad esecuzione. Rispetto a questo scenario sono inconferenti le deduzioni difensive, incentrate, sostanzialmente, sull'esistenza di un rilevante credito maturato da HI GI verso la ES RO s.p.a., per due ordini di motivi: perché l'eventuale credito di HI GI non copre ne' annulla l'eventuale debito di HI AT;
perché l'eventuale credito di HI GI verso la ES RO s.p.a. non ha nulla a che vedere col debito della Immobiliare Capo Santo Croce verso la ES RO s.p.a., trattandosi di soggetti giuridici diversi, per cui non può operare la "confusione" invocata da HI GI.
2. Tanto premesso e chiarito, il provvedimento impugnato va comunque annullato perché è carente nella illustrazione del rapporto di pertinenzialità tra i beni sequestrati ed il reato contestato. Nel provvedimento suddetto si da atto che l'uscita dei beni dalla società avvenne nell'anno 2007, e che si trattò di una quota di partecipazione e di provvista finanziaria;
il decreto di sequestro preventivo è del 21 maggio 2014.
Orbene, il sequestro preventivo può essere disposto quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. In giurisprudenza, è stato precisato che, per evitare una indiscriminata compressione dei diritti individuali di proprietà e di uso della cosa, è necessario che il bene oggetto di sequestro preventivo si caratterizzi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato, e che risulti con chiarezza la probabilità che venga reiterata, in caso di libera disponibilità della cosa, la condotta vietata (ex multis, C, Sez. 5, 16.12.2009, Marcante, Rv 246881). Per quanto attiene più specificamente a somme di denaro depositate presso banche, ossia beni normalmente non destinati alla commissione di reati, il sequestro preventivo comporta la previa individuazione del rapporto di pertinenza con i reati per i quali si procede, di cui deve darsi atto nella motivazione del provvedimento, nel senso che deve trattarsi di denaro che costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato oppure che sia servito a commetterlo o sia, comunque, concretamente destinato alla commissione del medesimo.
Ciò comporta che il sequestro preventivo non può colpire, indistintamente e genericamente, beni o somme di denaro dell'indagato o dell'imputato (caratteristica del sequestro conservativo), ma solo i beni legati dal rapporto di pertinenzialità dianzi specificato. Nella specie, il sequestro preventivo può colpire la quota societaria (alienata senza corrispettivo) e le somme indebitamente uscite, nel 2007, dal patrimonio della ES RO s.p.a. e di cui sia tracciabile il percorso, fino ai conti nella disponibilità degli indagati, con l'avvertenza che, trattandosi di beni fungibili, non è necessario identificare materialmente il denaro distratto, ma è sufficiente identificare i flussi finanziari attraverso cui il denaro è giunto agli extranei.
L'ordinanza va conseguentemente annulla con rinvio per nuovo esame al giudice a quo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2014