Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2014, n. 52251
CASS
Sentenza 30 ottobre 2014

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Ai fini dell'adozione della misura cautelare del sequestro preventivo è necessaria la sussistenza della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro deve caratterizzarsi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale. (In applicazione del principi di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale ha confermato il decreto di sequestro preventivo di somme di denaro dell'indagato senza previamente individuare il nesso di pertinenzialità con il reato di bancarotta fraudolenta contestato all'indagato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2014, n. 52251
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 52251
    Data del deposito : 30 ottobre 2014

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