Sentenza 18 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha osservato che siffatte misure condividono l'identico limite relativo al sindacato di legittimità sussistente nel procedimento di prevenzione).
Commentari • 6
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Cassazione penale sez. III, 24/09/2021, (ud. 24/09/2021, dep. 15/02/2022), n.5309 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 3.6.2021, il Tribunale di Salerno - Sezione riesame rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di I.M. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. presso il medesimo Tribunale in data 1.4.2021, avente ad oggetto la carta destinata all'accredito del reddito di cittadinanza nonché la somma pari ad Euro 18.550,41, corrispondente al profitto del reato di cui al D.L. n. 4 del 2019, art. 7, commi 1, 2 e 3, convertito con mod. nella L. n. 26 del 2019. 2. Avverso tale provvedimento ricorre la I., tramite il proprio difensore, deducendo, in relazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2017, n. 5807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5807 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2017 |
Testo completo
05807-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 104 Giovanni Diotallevi -Presidente - Luciano Imperiali -CC 18 gennaio 2017 Marco Maria Alma Relatore - R.G.N. 41172/2016 Stefano Filippini Ignazio Pardo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA OS, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del 23/09/2016 del Tribunale di Terni, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 23 settembre 2016, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Terni ha respinto il ricorso proposto da OS IA avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni in data 14 luglio 2016 di rigetto di dissequestro di due autovetture (una Volkswagen OL ed una Volkswagen IG) e della somma giacente sul c/c bancario n. 2487.08 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena. Detti beni risultano essere stati sottoposti a sequestro preventivo per equivalente nell'ambito di un procedimento penale che vede il OS IA indagato per fatti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di truffa ai danni dello Stato, con evasione delle accise, mediante la creazione "cartolare e contabile" di ingenti quantitativi di prodotti petroliferi per usi esenti o ad aliquota agevolata, successivamente immessi illegalmente in commercio presso distributori di carburante compiacenti e destinati ad usi soggetti a tassazione piena.
2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'indagato, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza del fumus e del periculum. Si duole, al riguardo, parte ricorrente del fatto che la motivazione dell'ordinanza impugnata poggerebbe esclusivamente sulla astratta configurabilità del reato non tenendo conto del ruolo rivestito dall'indagato nella vicenda, come dallo stesso rappresentato, nonché del fatto che i beni sequestrati non possono in alcun modo essere messi in relazione alle attività delittuose contestate. Sarebbe, poi, stato documentato che la somma sequestrata sul conto corrente bancario costituirebbe il residuo del finanziamento ottenuto per l'acquisto dell'autovettura Volkswagen IG e che l'autovettura Volkswagen OL è stata acquistata in un momento assai risalente nel tempo.
2.2. Violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per omessa valutazione del fumus commissi delicti. Evidenzia, al riguardo, parte ricorrente il fatto che l'indagato si è limitato a svolgere un'attività di mero servizio per i titolari dell'azienda RI e che l'acquisto dei beni sequestrati e la somma rinvenuta sul conto corrente sono frutto dalla propria attività lavorativa e non di attività illecite. Difetterebbero, quindi, i presupposti per procedere al sequestro per equivalente non essendosi l'indagato procurato alcuna utilità economica dall'attività a lui contestata.
2.3. Vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Secondo parte ricorrente il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle valutazioni difensive articolate nel ricorso e legate, come già evidenziato nel precedente motivo, all'assenza di un profitto economico legato alla consumazione del reato. La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe, poi, inesistente con riguardo al periculum in mora.
2.4. Vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 292, comma 2, lett. e-bis, cod. proc. pen. per mancata 2 esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa. Al riguardo parte ricorrente elenca una serie di massime giurisprudenziali sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso oltre che sotto certi profili del tutto generico è comunque manifestamente infondato in tutte le sue prospettazioni.
2. Deve, innanzitutto, essere ricordato che questa Corte Suprema, con una sentenza emessa in materia di misure di prevenzione ma con un principio certamente applicabile anche in questa sede stante l'identità del limite in relazione al quale è consentito il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali, ha avuto modo di chiarire che "Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Quanto detto rende ex se inammissibili il terzo ed il quarto motivo di ricorso non trovandoci certo in presenza di una motivazione inesistente o quantomeno apparente.
3. Quanto, poi, al primo ed il secondo motivo di ricorso, va detto che l'ordinanza impugnata ha ricostruito nel dettaglio le condotte addebitate all'odierno ricorrente, evidenziandone la rilevanza ai fini del perfezionamento della complessiva attività delittuosa. Il Tribunale ha, inoltre, chiarito così rispondendo alla doglianza difensiva sul punto che è impossibile ritenere che lo IA, utilizzato come vettore, fosse ignaro del sistema, essendo non un semplice dipendente di TT RI, ma un suo stretto collaboratore, vivendo addirittura nell'appartamento posto da lui stesso a disposizione dello IA a titolo gratuito. La situazione descritta dal Tribunale del riesame certamente consente di configurare quel fumus commissi delicti idoneo a consentire l'avviamento del trattamento cautelare di natura reale. Del resto, questa Corte Suprema ha già avuto modo di precisare che nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa» (Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677), oneri che il Tribunale ha rispettato richiamando da un lato il contenuto delle informative di P.G. che hanno ricostruito gli elementi in relazione ai quali sono configurabili i fatti-reato in contestazione e, dall'altro, evidenziando l'infondatezza delle tesi difensive. Trattasi, ovviamente, di valutazioni di merito del tutto insindacabili in questa sede di legittimità laddove supportate come detto da una motivazione esistente e non certo apparente. Quanto, poi, al fatto che la difesa dell'indagato sottolinea (oltretutto con un ricorso che non rispetta l'onere giurisprudenziale dell'autosufficienza non essendovi allegato alcun documento a supporto delle affermazioni difensive) che i beni sequestrati allo IA sarebbero di provenienza lecita o comunque sono stati acquistati con risorse economiche di provenienza documentata, va detto che la questione è del tutto irrilevante, trovandoci nel caso in esame in presenza di un sequestro "per equivalente" e non certo di un sequestro "diretto" con la conseguenza che non è necessaria la presenza di un vincolo di pertinenzialità tra il bene sequestrato ed il reato. A ciò si aggiunge l'osservazione che il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato è un reato di danno ed ai fini della possibilità di procedere a sequestro preventivo a nulla rileva il concreto profitto che il singolo concorrente nella fattispecie delittuosa abbia ottenuto, ma quello prodotto dalla consumazione del reato nel suo complesso avendo la giurisprudenza di questa Corte Suprema già avuto modo di chiarire che «È legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen. eseguito per l'intero importo del prezzo o profitto del reato nei confronti di un concorrente del delitto ..., nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, salvo l'eventuale riparto tra i concorrenti medesimi, che costituisce fatto interno a questi ultimi, privo di alcun rilievo penale, considerato il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, nonché la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio» (Sez. 5, n. 25560 del 20/05/2015, Gilardi, Rv. 265292). Sempre in punto di diritto deve essere, infine, ricordato che «in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, spetta al giudice il solo compito di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, essendo, invece, irrilevante sia la valutazione del "periculum" in mora che attiene ai requisiti del sequestro preventivo impeditivo di cui all'art. 321 comma primo cod. proc. pen. - sia quella inerente alla pertinenzialità dei beni» (Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263408).
4. Per il resto rimane solo da evidenziare un profilo di assoluta genericità del quarto motivo di ricorso, caratterizzato esclusivamente oltre a meri richiami ad assunti giurisprudenziali - da affermazioni apodittiche nelle quali si lamenta la mancata presa in considerazione e la conseguente non motivata valutazione di irrilevanza di elementi addotti dalla difesa senza che neppure siano stati indicati a questa Corte ed in modo specifico in che cosa sarebbero consistiti tali elementi.
5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500,00 (millecinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/01/2017. EstensoreIl Consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA II Presidente Hollen SECONDA SEZIONE PENALE LEGiovanni Diotallevi Marco Maria ALMA 8 FEB. 2017 IL MA DI C A Il Cancelliere S E R 5 P U S CANCELLIERE N E O Z I A Claudiaica Planelli +