Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
I soggetti legittimati a ottenere la restituzione delle cose sequestrate non possono essere individuati, in ogni caso, negli stessi che hanno proposto la richiesta di riesame, perché chi è legittimato ad esperire tale mezzo processuale non è necessariamente la persona che ha diritto a rientrare in possesso delle cose sequestrate.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2008, n. 23698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23698 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
23698 /08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale
Udienza in camera di consiglio del 28.5.2008
Sentenza n. 839/08
Reg. gen. n. 39710/2007
composta dai signori dott. Giuliano Casucci Presidente
dott. Franco Fiandanese Consigliere
dott. Pietro Zappia Consigliere
dott. Piercamillo Davigo Consigliere
dott. Giuseppe Meliadò Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
RA AN AR, nata a [...] il 1°.1.1947;
NI IO, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Milano, in data 25.9.2007.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Vito Monetti, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile,
osserva:
Con decreto del 21.3.2007, il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano dispose il dissequestro e la restituzione in favore della persona offesa SO NC di un dipinto olio su tavola dal titolo
"Ritratto della sorella" a firma di LI SO.
Avverso tale provvedimento RA ANmaria e NI IO, indagati per ricettazione di tale quadro, proposero opposizione rivendicando la proprietà del dipinto, ma il G.I.P. del Tribunale di Milano, con ordinanza del
25.9.2007, la respinse.
Ricorre per cassazione il difensore delle persone sottoposte ad indagini deducendo:
1. incompetenza del giudice penale a decidere in materia stante la controversia sulla proprietà ed erronea applicazione dell'art. 263 comma 3 cod. proc. pen. in quanto tale norma imporrebbe al giudice penale di rimettere la soluzione della controversia sulla proprietà al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro;
2. mancata considerazione di prove decisive, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti in quanto il G.I.P. ha escluso che operassero gli artt. 1153 e 1161 cod. civ. sull'assunto che gli opponenti avessero conseguito il possesso del dipinto con malafede fin dall'origine o comunque con colpa grave e per avere posseduto il quadro in modo clandestino;
il primo giudice avrebbe confuso la originaria malafede con la buona fede viziata da colpa grave e che la mala fede del primo possessore si trasmetterebbe ai successivi;
in base a ciò il G.I.P. avrebbe ritenuto che la mala fede originaria di CA RI (antiquario dal quale erano stati acquistati) si sarebbe trasmessa ai coniugi
RA ND e successivamente ai ricorrenti NI/RA
per effetto della successione nel possesso del bene, sul presupposto che vi sarebbe stata consapevolezza della delittuosa provenienza del bene;
ciò in contrasto con la sentenza della Corte d'appello di Torino Sez. 1^ civile, che, in causa tra RU TO e gli eredi del M° LI ST, relativo ad altro dipinto venduto dai coniugi RAND a RU
TO aveva ritenuto non solo la buona fede di RU, ma anche quella
2 dei coniugi RAND;
gli elementi sulla base dei quali il G.I.P. ha ritenuto la mala fede dei ricorrenti (asserito occultamento del quadro, mancata denunzia anche ai fini fiscali della ricezione del dipinto, richiesta di valutazione del bene in via riservata, expertise redatto senza visionare il quadro, stipulazione di assicurazione senza portare il quadro in visione e per somma inferiore al valore dell'opera, nonché menzione nel catalogo generale delle opere di LI ST che l'opera era rubata) sarebbero irrilevanti (i primi due), non avrebbero fondamento negli atti e basate su interpretazioni parziali e non sarebbe stato considerato che il catalogo è successivo alla ricezione del quadro.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
In tema di restituzione del corpo di reato, l'insorgere della controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, delle quali è stata ordinata la restituzione, di per sé non fa venir meno del tutto la competenza del giudice penale. Il procedimento incidentale dinanzi al giudice civile, previsto dall'art. 263, comma terzo, cod. proc. pen. nell'ambito del procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, ha come oggetto esclusivo la risoluzione della controversia sulla proprietà delle stesse. Ne consegue che spetta al giudice penale che ha ordinato la restituzione delle cose sequestrate provvedere in ordine alla custodia delle stesse fino a quando la controversia sulla loro proprietà non sia stata risolta. (V. Cass. Sez. 6 sent. n. 3118 del
20.9.1995 dep. 13.10.1995 rv 202725).
D'altro canto questa Corte, Sez. 3 penale, con sentenza n. 39370 del
26.10.2006, dep. il 29.11.2006 ha affermato che «L'art. 324 c.p.p., comma 8, peraltro, contiene una disposizione identica a quella di cui all'art. 263 c.p.p., comma 3, con riferimento all'ipotesi in cui sorga controversia nella individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione della cosa. Tale disposizione non avrebbe ragion d'essere se il tribunale non dovesse disporre autonomamente la restituzione della cosa, in caso di accoglimento dell'istanza di riesame, individuando, in via incidentale, l'avente diritto alla restituzione.
L'ordinanza impugnata inoltre ha puntualmente richiamato, ai fini della individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione, la giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo la quale "i soggetti legittimati a ottenere la
3 restituzione delle cose sequestrate non possono essere individuati negli stessi che hanno proposto la richiesta di riesame, perché chi è legittimato ad esperire tale mezzo processuale non è necessariamente la persona che ha diritto a rientrare in possesso delle cose sequestrate" (sez. I, 199400566,
P.M. in proc. Panzani, RV 196845) e, peraltro, "Per l'accoglimento della domanda di restituzione delle cose sequestrate, avanzata dal possessore prosciolto - nel caso in cui manchi la prova dell'altruità delle cose e non vi siano state domande di restituzione da parte di altri soggetti non è
-
sufficiente il "favor possessionis", ma occorre la prova positiva dello "us possidendi" in capo al richiedente", (v. sez. II, sent. n. 1613 del 24.3.1994,
Angelillo; conf. sez. un., sent. n. 9149 del 3.7.1996, Chabrui)».
Da tale giurisprudenza consegue anzitutto che il giudice penale non è del tutto privo di competenza a decidere in ordine alla restituzione del bene dissequestrato.
Inoltre, come ha osservato il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, qualora la controversia sulla proprietà del bene dissequestrato coincida con l'oggetto dell'accertamento penale, il giudice investito del procedimento penale, non può rimettere al giudice civile la soluzione di tale controversia, ma deve necessariamente pronunziare sull'oggetto dell'imputazione, non potendosi ipotizzare una sorta di pregiudiziale civile al processo penale al di fuori dei casi previsti dall'art. 3 cod. proc. pen..
Ciò vale anche nella fase delle indagini preliminari in relazione alla restituzione di beni dissequestrati.
Il secondo motivo di ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti.
Infatti questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l'assunto): // procedimento per la restituzione delle cose sequestrate è regolato dall'art. 263 cod. proc. pen., che attribuisce la competenza a provvedere, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero, che decide con decreto motivato. L'autorità giudiziaria, inoltre, competente ai sensi dell'art. 258 cod. proc. pen. ad autorizzare il rilascio gratuito di copie autentiche di documenti sequestrati, è l'autorità che procede e, nella fase delle indagini, il pubblico ministero. In entrambe le ipotesi l'eventuale decisione negativa può essere impugnata con la procedura dell'opposizione, prevista dall'art. 263, quinto comma cod. proc. pen., davanti al giudice per le indagini preliminari, che provvede nelle forme dell'art. 127 cod. proc. pen., nel contraddittorio delle parti, con procedimento camerale. La mancata previsione del ricorso per cassazione avverso la relativa decisione non esclude che esso possa essere proposto, ma comporta limiti ai motivi ed alla cognizione del giudice di legittimità. Col ricorso, infatti, possono dedursi solo vizi di carattere procedurale, inerenti il mancato rispetto delle forme ed il principio del contraddittorio, stabiliti a pena di nullità dall'art. 127 cod. proc. pen.». (Cass.
Sez. 5^ sent. n. 18 del 8.1.1996 dep.
7.3.1996 rv 204475. Fattispecie relativa ad istanze per la restituzione di assegno sequestrato e per il rilascio di copia autentica del titolo di credito).
Siffatta interpretazione ha il pregio di rendere omogeneo il ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sull'opposizione a quello previsto ai sensi degli artt. 322 bis e 324 cod. proc. pen., consentiti solo per violazione di legge, sicché l'unica censura possibile in ordine alla motivazione è quella di mancanza assoluta, ma non l'illogicità manifesta.
Infatti le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che «In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice».
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della cassa delle ammende
-
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 28.5.2008.
Il Consigliere estensore I Presidente
Day DEPOSITATO IN CANCELLERIA
11 GIU 2008
IL CANCELERE Angel Mina Congemi