Sentenza 30 gennaio 2003
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- 1. Espropriazione per pubblica utilità, occupazione d’urgenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 ottobre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
' Aula 'B' | REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEI, POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto /03 Dott. Stefano01482 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Siggeri Presidente R.G.N. 19193/0 | Dott. Fernando PI Consigliere 20988/01 3156 Dott. Attilio CELENTANO - Rel Consigliere Cron. - Consigliere Dott. Antonio LAMORGESK - Rep. Consigliere Dott. Paclo STILE Ud. 21/11/02 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sui ricorso proposto da: ! BANCA DI ROMA SPA. in persona del legale ! rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato | in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende, giusta I procura notaio MARIA ZAPPONE di ROMA del 15.12.2000 Rep. n. 68090; ricorrente contro ! CORTINI GIOVANNI;
intimato e sul 2° ricorso n° 20988/01 proposto da: 2002 I GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA 4761 CORTINI I -1- | VIA CALABRIA 56, presso 10 studio dell'avvocato D'AMATO, che 1° rappresenta E difende ANTONIO I unitamente GIOVANNI D'AMATO, giusta all'avvocato delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale I contro ! BANCA DI ROMA SPA, in persona del legale | rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, I in ROMA VIA PO' 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende, giusta T delaga in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 24013/00 del Tribunale di ROMA, | depositata il 20/07/00 R.G.N. 58100/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 Cal Consigliere Dott. Attilio' CELENTANO;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega PESSI;
i udito l'Avvocato D'ANNIBALE per delega D'AMATO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il | rigetto del ricorso principale e incidentale. : -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 21 maggio 1994 il signor GI OR chicdeva al Pretore di Roma la condanna della Banca di Roma s.p.a al pagamento della somma di lire 120.000.000, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di trattamento di fine rapporto. Esponeva che aveva lavorato alle dipendenze del Banco di Santo Spirito, poi incorporato nella Banca di Roma, fino al 22.5.91, data in cui era stato licenziato per giusta causa;
che la Banca aveva rifiutato il pagamento del tfr. assumendo che lo stesso era stato portato. a norma dell'art. 64 del cenl, a parziale compensazione dei danni da lui cagionati all'azienda; contestava. sotto vari profili, la legittimità di tale compensazione. La Banca convenuta, costituitasi, deduceva che nella specie non operava la compensazione in senso tecnico, trattandosi di poste traenti origine da un unico rapporto;
che le attività damnose poste in essere dal ricorrente emergevano dalla relazione del Servizio Ispettivo di essa banca e dalla sentenza del Pretore, che aveva riconosciuto la legittimità del licenziamento per giusta causa;
che la documentazione esibita era idonea ad integrate valida prova del detrimento patrimoniale derivato dall'illegittimo comportamento del ricorrente. Con sentenza resa all'udienza del 17 ottobre 1994 il Pretore accoglieva la domanda del signor TI;
riteneva che per l'operatività della eccepita compensazione la banca avrebbe dovuto proporre domanda riconvenzionale. L'appello della Banca di Roma, cui resisteva l'ex dipendente. veniva rigettato dal Tribunale di Roma con sentenza del 12 aprile/20 luglio 2000. I giudici di secondo grado, rigettando la relativa eccezione dell'appellate, 3 ritenevano preliminarmente che l'impugnazione era stata proposta in forza di una valida procura alle liti, rilasciata da soggetti muniti dei necessari poteri rappresentativi. Osservavano che il Pretore aveva errato nel ritenere necessaria una domanda riconvenzionale per opporre la compensazione di cui all'art. 64 del ccnl. Ritenevano che la decisione andasse comunque confermata, atteso che la Banca convenuta avrebbe dovuto provare non soltanto la sussistenza del credito risarcitorio vantato, ma anche l'ammontare dello stesso. Tale onere di esatta quantificazione non risultava assolto, ad avviso del Tribunale, dalla appellante, atteso che la stessa si era limitata, in primo grado, a richiamare gencricamente la documentazione prodotta e. in appello, ad invocare, in sede di note autorizzate, l'avvenuto passaggio in giudicato dell'accertamento giudiziale relativo alla legittimità del licenziamento per giusta causa. Dalla relazione ispettiva risultava che dai fatti in essa esposti "potrebbe derivare al Banco una complessiva perdita di € 831.150.000 pari all'importo dei titoli irregolarmente negoziati”. La natura ipotetica di tali danni non consentiva l'operatività della compensazione, anche in considerazione del fatto che gli stessi sarebbero derivati non solo dalla condotta ascrilla all'appellato, ma anche dalle condotte poste in essere da altri due dipendenti: e neppure la sentenza, passata in giudicato, sulla sussistenza della giusta causa del licenziamento, poteva essere utile, atteso che non risultava che nella contestazione disciplinare (non prodotta dall'appellante) si facesse riferimento all'entità del danno patrimoniale cagionato dal OR. 4 Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando duc motivi di censura la Banca di Roma s.p.a. GI OR resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, contenente anch'esso duc motivi di impugnazione;
agli stessi resiste. con controricorso, la ricorrente principale. Il signor OR ha anche depositato memoria. Motivi della decisione Ricorso principale e ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo la difesa della ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c, degli artt. 1218, 1223. 1227, 1241 segg. c.c.; nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5. c.p.c.). ✓ Assume che è analiticamente e dettagliatamente documentato dalla relazione ispettiva che il danno provocato alla Banca dal OR è stato causato dalla illegittima negoziazione di assegni per l'importo complessivo di L. 831.150.000. Che ciò risulta accertato anche nella sentenza passata in giudicato, sulla legittimità del licenziamento, nella quale si legge di “operazioni su assegni per oltre 720 milioni di lire con firme di girata apocrife;
insoluti per oltre 600 milioni di lire, cambio di assegni per oltre 200 milioni di fire ...". Che ulteriore conferma si rinviene nella denuncia querela del 14 maggio 1991 (successiva alla relazione ispettiva), in cui si legge: "Risulta accertato che, dai fatti sopra esposti, potrebbe derivare al Banco una perdita di circa L. 835.000.000 pari all'importo degli assegni lu cui negoziazione, come S sopra riferito, appare esserc siata frutto di illeciti e comunque irregolarmente eseguite"; nella stessa relazione si legge: "Tali titoli per la muggior parte risultano, come detto, di pertinenza del sig. TO Pelliccia e/o della Società TE il cui conto corrente presenta attualmente il saldo debitore di L. 921.830.321 oltre interessi.". Rileva che da tali documenti risulta che, consideratane la fonte (illegittima negoziazione di assegni) e la natura (esposizione debitoria di clienti protestati ed insolvibili), il danno, nella sua attualità ammentava incontrovertibilmente all'importo degli assegni illegittimamente negoziati ed era, comunque, ampiamente superiore all'importo del tfr richiesto dal lavoratore. Deduce che il Tribunale ha omesso di esaminare i documenti citati (ia relazione ispettiva, gli allegati alla stessa e la denuncia querela) o, quanto meno, non ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto decisiva la cspressione utilizzata nella nota di accompagnamento. rispetto al contenuto sostanziale della relazione e degli altri allegati. Sostiene, poi, che nella nota di accompagnamento alla relazione si parlava non di danno potenziale ma di danno attuale, astrattamente riducibile mediante apposite iniziative di recupera forzoso. Il Tribunale, allora, avrebbe preso semplicemente atto che la Banca poteva ridurre il danno mediante le predette iniziative. La considerazione risulta però illegittima ed irrispettosa dell'art. 112 c.p.c., atteso che l'art. 1127, secondo comma, c.c. (sulla esclusione dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando la ordinaria diligenza) prevede una eccezione che non è rilevabile di ufficio, ma solo su istanza di parte. Aggiunge, inoltre, che il dovere di correttezza non implica l'obbligo di iniziare una azione giudiziaria. Per cui, risultando documentalmente che gli assegni erano tornati protestati e che i clienti avevano un conto passivo verso la Banca. ciò solo avrebbe dovuto essere sufficiente all'accoglimento dell'appello. Con il secondo motivo la difesa della ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1292 c segg., c.c., nonché contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce che il Tribunale ha fatto derivare la indeterminatezza dei danni provocati dal OR anche dal fatto che tali danni troverebbero causa non solo nella condotta dello stesso ma anche in quella di altri due dipendenti. Rileva che il concorso di più soggetti nella causazione di un evento dannoso determina la solidarietà degli stessi nell'obbligo al risarcimento del danno provocato, salva la ripartizione nei rapporti interni tra i corresponsabili dell'illecita condotta. Il Tribunale avrebbe contraddittoriamente riconosciuto dapprima che vi era stato concorso dei tre dipendenti (“né risulta contestato che i tre abbiano agito in concorso tra loro”), per poi negare la responsabilità solidale degli stessi nell'obbligo di risarcire il danno. Con il primo motivo del ricorso incidentale la difesa di GI OR denuncia violazione dell'art. 420 c.p.c. e vizio di motivazione. Deduce che il Tribunale ha crrato nel ritenere che la richiesta di risarcimento danni, con riferimento alla previsione di cui all'art. 62 o 64 del coni, possa essere avanzata con una semplice eccezione di compensazionc. Sostiene che deve essere proposta domanda autonoma, al limite una 7 riconvenzionale, e che si deve tener conto, comunque, delle limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c., richiamato dall'art. 1246, n.
3. c.c. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la difesa del sig. OR denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 372 c.p.c. e vizio di motivazione. Deduce che il Tribunale ha errato nel rigettare la eccezione preliminare proposta in appello, relativa alla irritualità della procura conferita all'avv. Pessi dai dott. Gianfranco Balboni e Sergio D'Alessio, rispettivamente dirigente di terzo livello e funzionario di terzo grado. Sostiene che vi è discrepanza fra l'intestazione dell'atto di appello, che fa riferimento alla Banca di Roma in persona del legale rappresentante, e coloro che hanno conferito la procura. Legale rappresentante della Banca, infatti, è il presidente;
se i dont. Balboni e D'Alessio, in contrasto con lo statuto della banca, erano legali rappresentanti, allora l'intestazione dell'atto di appello andava fatta con riferimento a tali due legali rappresentanti, e non con la generica dizione adottata. Osserva preliminamente la Corte che il ricorso incidentale, ancorché proveniente dalla parte totalmente vittoriosa nel merito, è ammissibile. alleso che i motivi investono questioni decise in senso sfavorevole al ricorrente incidentale. Trattandosi, inoltre, di questioni di carattere impediente, preliminari rispetto a quelle dedoute con il ricorso principale. questa Corto deve esaminarle con priorità rispetto al ricorso principale (Cass., S.L., 23 maggio 2001 n. 212). Nell'ordine vanno esaminati prima il secondo motivo del ricorso incidentale, teso a dimostrare la inammissibilità dell'appello per irregolarità della procura, e in seguito il primo motivo, sulla pretesa necessità di una domanda riconvenzionale per far valere il credito opposto in compensazione. Entrambi i motivi sono infondati. che taNon vi è discrepanza fra la intestazione dell'atto di appello riferimento alla Banca di Roma in persona del "legale rappresentante" c il contenuto della procura rilasciato all'avv. Pessi dai sigg.ri Gianfranco Balboni e Sergio D'Alessio. L'uso del singolare ("legale rappresentante") nell'intestazione dell'atto, ncl mentre coloro che hanno validamente rilasciato la procura, come ha accertato il Tribunale, sono due persone (un dirigente e un funzionario) non può far seriamente dubitare che non era dato sapere "a nome di chi era stato proposto l'appello" (pag. 13 del ricorso incidentale). L'appello è stato proposto dalla Banca di Roma sp.a. in persona dei legali rappresentanti pro tempore Gianfranco Balboni e Sergio D'Alessio, come ha correttamente accertato la sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, relativo alla pretesa necessità della proposizione di una domanda riconvenzionale per opporre in compensazione il credito da risarcimento danni. lo stesso, come già anticipato, è anch'esso infondato. L'art. 35 c.p.c. regola l'ipotesi della proposizione della eccezione di compensazione;
si tratta di una eccezione. come tale soggetta alle sole preclusioni previste, per il rito del lavoro, dall'art. 416 c.p.c. La domanda riconvenzionale è necessaria solo quando il convenuto, facendo valere un credito di importo superiore a quello azionato dal ricorrente. intenda ouenere la condanna al pagamento della differenza;
c questo non è quanto si è verificato nella controversia in esame. 9 I due motivi del ricorso principale sono anch'essi infondati, Il Tribunale ha esattamente osservato che, per poter procedere alle operazioni di conguaglio atte ad evidenziare la parziale o totale clisione del credito del lavoratore (che definisce certo, liquido ed esigibile), la Banca aveva l'onere di provare non soltanto la sussistenza del credito risarcitorio vantato, ma anche l'esatto ammontare dello stesso. I'd ha escluso che tale prova fosse stata fornita, rilevando che la Banca si era limitata, in primo grado, a richiamare genericamente la documentazione prodotta c. in appello, ad invocare, peraltro solo con le note autorizzate, l'avvenuto passaggio in giudicato dell'accertamento giudiziale relativo alla legittimità del licenziamento per giusta causa. Tali elementi non sono stati ritenuti sufficienti per la determinazione del credito dell'appellante per una serie di ragioni: a) la relazione del servizio ispettiva era preceduta da una nota nella quale si legge che dai fatti esposti, evidenzianti precise responsabilità di dipendenti dell'istituto di credito, "potrebbe derivare al Banco una complessiva perdita di £ 831.150.000 pari all'importo dei titoli irregolarmente negoziati", con ciò evidenziandosi la natura ipotetica di tali danni;
b) tali ipotetici danni troverebbero causa non solamente nelle condotte ascritte all'appellato. ma anche in quelle poste in essere da altri due dipendenti, e non risultava contestato che i tre avessero agito in concorso tra loro;
c) il giudicato sulla responsabilità disciplinare dell'appellato poteva valere a comprovare la sussistenza di una condotta potenzialmente produttiva di danno, ma non l'entità dello stesso, non risultando neppure che la contestazione disciplinare (peraltro non prodotta) si fondasse anche sull'entità del danno patrimoniale cagionato dal OR. 10 Di tali argomentazioni la Banca ricorrente censura la prima e la seconda. Ma il secondo motivo, con il quale si assume che il Tribunale non ha considerato che quando l'unico evento dannoso è imputabile a più soggetti, che abbiano agito in concorso fra loro, opera il principio di sulidarietà di cui all'art. 1292 c.e., è frutto di una errata lettura della sentenza. L'indeterminatezza del danno ascrivibile alla condotta del OR è stata ricavata, dai giudici di appello, oltre che dal ritenuto carattere ipotetico dello stesso, come emergente dalla nota di accompagnamento alla relazione ispettiva, anche dal fatto che la complessiva perdita eventuale (indicata nella relazione in 831.150.000) trovava calisa non nella sola condotta dell'appellato, ma anche in quelle poste in essere da altri due dipendenti, né risultava contestato che i tre avessero agito in concorso tra loro. Tale ultima affermazione, contrariamente a come la intende la difesa della ricorrente, altro non significa che non risultava contestato al dipendente licenziato OR che egli avesse agito in concorso con gli altri due;
sc. invece, fosse stato contestato (e provato) che i tre avessero agito in concorso, allora il danno complessivo, una volta determinato con certezza, sarebbe stato sicuramente imputabile solidarmente a tutti e tre i soggetti. Il motivo di ricorso si fonda, invece. sul presupposto che il Tribunale ha dato per pacifico che i tre avessero agito in concorso;
e che proprio per questo, con grossolana ignoranza dei principi in tema di solidarietà, ha ritenuto la indeterminatezza della quota di danno (peraltro eventuale) addebitabile al signor OR. Ma così non è; e l'infondatezza del secondo motivo dispensa dall'esame del primo, atteso che correttamente i giudici di appello hanno ritenuto che, per l'operatività della compensazione, fosse nccessaria la csatta determinazione del danno provocato dal signor OR. Per tutto quanto esposto va rigettato anche il ricorso principale. Ricorrono giusti motivi per la compensazione, fra le parti, delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi c li rigetta;
compensa fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 21 novembre 2002. Tefenolisnetti Il cons. estensore Il Presidente завий IL CANCELLERE Depositate in Captakeria Boggi, 30 GEN 2003 IL CANCELLIERE 12