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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 11/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11/2024, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano D'Andrea, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Eva Guardiani, giusta CP_1
procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: all'udienza del 16/10/2024, i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 13/06/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/01/2024 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Teramo il 19/09/1999 con , da CP_1
cui era nata la figlia (il 24/01/2001), ha chiesto: dichiarare la separazione Per_1
personale dei coniugi, con addebito al marito;
assegnare a quest'ultimo la casa coniugale;
porre a carico del marito l'assegno mensile di € 560,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente non Per_1
indipendente nonché l'ulteriore assegno mensile di € 300,00 per il proprio mantenimento, oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i coniugi al 50%.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
-il rapporto coniugale, pur iniziato sotto i migliori auspici, era stato irrimediabilmente compromesso dagli atteggiamenti di disinteresse, denigrazione ed irascibilità del marito nei confronti suoi e della figlia spesso dovuti Per_1
all'abuso di alcool;
-tale intollerabile situazione l'aveva indotta a separarsi legalmente dal marito già nell'anno 2005;
- nel 2006 i coniugi si erano riconciliati ma, dopo pochi mesi di serenità, il rapporto era nuovamente naufragato a causa della reiterazione della condotta contraria ai doveri coniugali del marito;
- il svolgeva lavoro dipendente ed anche autonomo (“a chiamata”) nel settore CP_1
della ristorazione, percependo importanti introiti mensili mentre lei, solo dal
2019, svolgeva attività di assistente scolastica, con uno stipendio mensile di circa
€ 500,00 – 600,00 ed era onerata dalle spese di locazione dell'abitazione in cui si era stabilita dopo la separazione;
-la figlia maggiorenne, era studentessa universitaria fuori sede. Per_1
Con comparsa in data 04/03/2024 si è costituito in giudizio il resistente, il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale operata dalla ricorrente ed ha chiesto: l'addebito della separazione alla moglie;
l'assegnazione della casa coniugale;
disporre il mantenimento diretto della figlia, con il versamento alla stessa dell'assegno mensile di € 500,00 da parte di ciascun genitore;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018.
A sostegno della domanda il resistente ha dedotto che: il rapporto matrimoniale era naufragato a causa della condotta della moglie, la quale, nel 2005, aveva violato il dovere di fedeltà e, dopo la riconciliazione, quello di coabitazione, assumendo anche atteggiamenti poco rispettosi ed umilianti in presenza di terze persone;
entrambi i coniugi erano economicamente indipendenti;
la figlia era studentessa universitaria all'Aquila.
Alla prima udienza in data 03/04/2024, il Presidente, sentiti i coniugi- i quali hanno ribadito di non volersi riconciliare-, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c.:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
2. rigetta allo stato la richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente in quanto la stessa appare dotata di capacità lavorativa e reddituale adeguata al modesto tenore di vita goduto dopo la riconciliazione (considerando altresì che nella precedente separazione consensuale non era stato concordato alcun assegno);
3. pone a carico del padre, tenuto conto delle esigenze di vita della figlia attualmente iscritta all'Università, del peggioramento della situazione economica dell'obbligato rispetto alla fase separativa precedente, l'assegno mensile di €
500,00, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, da corrispondere entro il giorno 25 di ogni mese;
4. pone le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al 50% da individuarsi come da Protocollo di questo Tribunale con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 05/12/2018;
Nel prosieguo del giudizio, i coniugi hanno raggiunto l'accordo in ordine alle condizioni della separazione, giusta scrittura privata in data 13/06/2024.
Pertanto, la causa, all'udienza del 16/10/2024, è stata rimessa alla decisione del
Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate dalle parti nella scrittura privata sottoscritta in data 13/06/2024
e depositata in data 17/06/2024 (in base alle quali, per quanto di interesse, si prevede che provvederà al mantenimento della figlia CP_1 Per_1 corrispondendo direttamente alla medesima l'assegno mensile di € 550,00, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018; la moglie rinuncerà all'assegno di mantenimento), apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e , alle Parte_1 CP_1
condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 13/06/2024 e depositata in data 17/06/2024;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 20 novembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11/2024, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano D'Andrea, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Eva Guardiani, giusta CP_1
procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: all'udienza del 16/10/2024, i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 13/06/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/01/2024 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Teramo il 19/09/1999 con , da CP_1
cui era nata la figlia (il 24/01/2001), ha chiesto: dichiarare la separazione Per_1
personale dei coniugi, con addebito al marito;
assegnare a quest'ultimo la casa coniugale;
porre a carico del marito l'assegno mensile di € 560,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente non Per_1
indipendente nonché l'ulteriore assegno mensile di € 300,00 per il proprio mantenimento, oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i coniugi al 50%.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
-il rapporto coniugale, pur iniziato sotto i migliori auspici, era stato irrimediabilmente compromesso dagli atteggiamenti di disinteresse, denigrazione ed irascibilità del marito nei confronti suoi e della figlia spesso dovuti Per_1
all'abuso di alcool;
-tale intollerabile situazione l'aveva indotta a separarsi legalmente dal marito già nell'anno 2005;
- nel 2006 i coniugi si erano riconciliati ma, dopo pochi mesi di serenità, il rapporto era nuovamente naufragato a causa della reiterazione della condotta contraria ai doveri coniugali del marito;
- il svolgeva lavoro dipendente ed anche autonomo (“a chiamata”) nel settore CP_1
della ristorazione, percependo importanti introiti mensili mentre lei, solo dal
2019, svolgeva attività di assistente scolastica, con uno stipendio mensile di circa
€ 500,00 – 600,00 ed era onerata dalle spese di locazione dell'abitazione in cui si era stabilita dopo la separazione;
-la figlia maggiorenne, era studentessa universitaria fuori sede. Per_1
Con comparsa in data 04/03/2024 si è costituito in giudizio il resistente, il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale operata dalla ricorrente ed ha chiesto: l'addebito della separazione alla moglie;
l'assegnazione della casa coniugale;
disporre il mantenimento diretto della figlia, con il versamento alla stessa dell'assegno mensile di € 500,00 da parte di ciascun genitore;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018.
A sostegno della domanda il resistente ha dedotto che: il rapporto matrimoniale era naufragato a causa della condotta della moglie, la quale, nel 2005, aveva violato il dovere di fedeltà e, dopo la riconciliazione, quello di coabitazione, assumendo anche atteggiamenti poco rispettosi ed umilianti in presenza di terze persone;
entrambi i coniugi erano economicamente indipendenti;
la figlia era studentessa universitaria all'Aquila.
Alla prima udienza in data 03/04/2024, il Presidente, sentiti i coniugi- i quali hanno ribadito di non volersi riconciliare-, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c.:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
2. rigetta allo stato la richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente in quanto la stessa appare dotata di capacità lavorativa e reddituale adeguata al modesto tenore di vita goduto dopo la riconciliazione (considerando altresì che nella precedente separazione consensuale non era stato concordato alcun assegno);
3. pone a carico del padre, tenuto conto delle esigenze di vita della figlia attualmente iscritta all'Università, del peggioramento della situazione economica dell'obbligato rispetto alla fase separativa precedente, l'assegno mensile di €
500,00, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, da corrispondere entro il giorno 25 di ogni mese;
4. pone le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al 50% da individuarsi come da Protocollo di questo Tribunale con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 05/12/2018;
Nel prosieguo del giudizio, i coniugi hanno raggiunto l'accordo in ordine alle condizioni della separazione, giusta scrittura privata in data 13/06/2024.
Pertanto, la causa, all'udienza del 16/10/2024, è stata rimessa alla decisione del
Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate dalle parti nella scrittura privata sottoscritta in data 13/06/2024
e depositata in data 17/06/2024 (in base alle quali, per quanto di interesse, si prevede che provvederà al mantenimento della figlia CP_1 Per_1 corrispondendo direttamente alla medesima l'assegno mensile di € 550,00, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018; la moglie rinuncerà all'assegno di mantenimento), apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e , alle Parte_1 CP_1
condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 13/06/2024 e depositata in data 17/06/2024;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 20 novembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)