Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/03/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1378/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. IA Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa v.g. n. 1378/2024 promossa congiuntamente da:
c.f. c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Sara Castellani e l'avv. Alice Pucci;
C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio) ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: come nelle note scritte depositate in data 20/01/2025, modificate a verbale di udienza del 10/03/2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del xxxx.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/11/2024, i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2
proposto domanda congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati a Poggio pagina 1 di 6
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza depositate il 20/01/2025, autorizzate dal giudice delegato, su invito di quest'ultimo, le parti hanno modificato le condizioni della separazione e dello scioglimento del matrimonio e confermato la volontà di non riconciliarsi.
Il Tribunale, con ordinanza del 4/02/2025, ha invitato i ricorrenti a modificare ulteriormente l'accordo, ritenuto allo stato non omologabile, e ha disposto la comparizione personale delle parti dinanzi al giudice delegato.
All'udienza del 10/03/2025, le parti hanno apportato modifiche all'accordo e chiesto che gli atti fossero rimessi nuovamente al Collegio per l'omologa.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori nato a [...] il [...], e nata a [...] il Persona_1 Persona_2
15/04/2017, al loro collocamento e mantenimento, e alla frequentazione dei genitori, rileva il
Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto dei figli, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Quanto alla temporanea permanenza dei coniugi nella casa coniugale in attesa della vendita dell'immobile, ritiene il Collegio che essa non sia né contraria alla natura della separazione personale né pregiudizievole per i figli minori: quanto al primo profilo, le parti hanno spiegato nel dettaglio come hanno suddiviso e suddivideranno gli spazi domestici per evitare di avere contatti tra loro nella vita quotidiana e nella gestione dei figli;
quanto al secondo pagina 2 di 6 profilo, le dichiarazioni rese dai coniugi in udienza e l'assetto dai medesimi spontaneamente creato denotano una buona capacità di rapportarsi pacificamente tra loro senza esporre la prole a conflittualità, tenuto conto che si tratta di un periodo limitato, comprensivo anche della stagione estiva in cui notoriamente si trascorre un maggior tempo fuori casa.
Poiché le parti hanno proposto in cumulo anche la domanda di scioglimento del matrimonio, procedibile decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi del 10/03/2025, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970, e previo passaggio in giudicato della presente sentenza (art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c.), con separata ordinanza dev'essere disposta la sospensione del processo, con contestuale rimessione degli atti al giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A. dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
sposati a Poggio a Caiano (PO) il 1°/09/2012 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 14, parte I, anno 2012, autorizzando gli stessi a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
B. omologa l'accordo di seguito trascritto:
2) I sigg.ri e continueranno a vivere nella casa coniugale sita in Poggio a Pt_1 Pt_2
Caiano (PO) alla Via Italia'61 n.c. 21, insieme ai figli e IA, per mesi (sette) Per_1
decorrenti dall'omologa della separazione. Qualora, decorsi 7 (sette) mesi dall'omologa dell'accordo di separazione, la casa non dovesse essere venduta, i coniugi si alterneranno settimanalmente nella casa coniugale;
nella settimana in cui il sig. starà con i Pt_2
figli, la sig.ra prenderà in locazione un alloggio temporaneo al cui costo contribuirà il Pt_1 marito nella misura del 50%, per un tetto massimo di canone o prezzo totale di € 750,00 mensili;
nella settimana in cui la sig.ra starà con i figli, il sig. abiterà presso Pt_1 Pt_2
la propria madre.
3) La casa familiare sita in Poggio a Caiano (PO) alla Via Italia'61 n.c. 21a verrà posta in vendita per un periodo complessivo di 7 mesi, o comunque per un periodo anche superiore deciso concordemente fra i coniugi stessi, regolamentando fin da ora come di seguito le modalità operative:
- a) in pubblicità per i primi 3 mesi, a partire dalla data di ricezione dei documenti catastali aggiornati, indicativamente entro fine dicembre 2024 - con un prezzo di partenza di € 350.000,00 (eurotrecentocinquantamila/00), con accettazione di un'offerta che non dovrà essere al di sotto di € 305.000,00 (euro-trecentocinquemila/00). Le parti concordano pagina 3 di 6 di valutare, di abbassare il prezzo di vendita, indicativamente ogni 2/3 mesi, di un range di
€ 10.000/00 (euro-diecimila/00), anche in base all'andamento delle viste dei possibili acquirenti. le Parti concordano di valutare la vendita del bene al miglior offerente;
le Parti in ogni caso concordano che quand'anche pervenga proposta di acquisto inferiore al prezzo di vendita pubblicizzato in quel momento potranno decidere comunque di accettare tale proposta. Una volta ricevuta un'offerta scritta congrua, ciascuno dei coniugi ha comunque diritto di prelazione per l'acquisto della casa coniugale, prima di accettarla.
- b) la caparra eventualmente versata da parte del proponente l'acquisto al momento dell'accettazione della proposta verrà incamerata dalla sig.ra in conto delle spese Pt_1
tecniche necessarie per la vendita della casa e per l'adeguamento/conformità urbanistico- catastale dell'immobile che questa si impegna a sostenere. L'eventuale residuo in eccedenza verrà detratto al momento del saldo prezzo dalla quota spettante alla sig.ra Pt_1 per la vendita dell'immobile;
- c) i costi relativi alla predisposizione della certificazione energetica e della relazione tecnica per la vendita (ove necessaria), eventualmente reperiti in via preliminare preventivi da più professionisti, verranno sostenuti in parti uguali dal sig. e dalla Pt_2
sig.ra Pt_1
- d) il prezzo di vendita, detratto quanto indicato al precedente punto b), sarà utilizzato dai coniugi per estinguere, contestualmente alla stipula del contratto di compravendita, il mutuo ipotecario di cui al punto d) della premessa ed ogni eventuale spesa occorrenda;
- e) il prezzo di vendita, detratto quanto indicato al precedente punto b) e d), sarà anche utilizzato dai coniugi per corrispondere l'eventuale costo dell'agente immobiliare intervenuto;
- f) il residuo quindi del ricavato del prezzo di vendita, detratto quanto sopra previsto ai punti b), d) ed e), verrà suddiviso fra i sigg.ri e nella misura del 50% Pt_2 Pt_1
ciascuno.
4) Come sopra già premesso, i coniugi si impegnano a condividere la casa coniugale per 7
(sette) mesi decorrenti dall'omologa della separazione, contribuendo alle relative spese
(ordinarie e straordinarie, utenze comprese) al 50% ciascuno, ivi compreso il rateo del mutuo secondo la modalità di cui al successivo punto 11.
5) In detto periodo i coniugi provvederanno al mantenimento dei figli al 50% ciascuno, sia in ordine alle spese straordinarie che a quelle ordinarie (spese scolastiche, costo della mensa, spese sportive ecc…) organizzandosi quotidianamente, anche per il tramite pagina 4 di 6 dell'ausilio di terze persone di fiducia ed autorizzate da entrambi i genitori, per far fronte alle esigenze ed agli impegni, anche extrascolastici, dei figli.
6) Venduta la casa familiare, i coniugi si trasferiranno separatamente altrove ed i figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione settimanale paritaria (una settimana con il padre ed una settimana con la madre) dal lunedì mattina prima della scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00 quando il genitore che li ha con sé li riporterà dall'altro genitore. Resta intesa la possibilità per i coniugi di stabilire diverse modalità purché preventivamente concordate.
7) Ciascun genitore pertanto provvederà al mantenimento ordinario dei figli per il periodo in cui saranno con sé; le spese scolastiche, il costo della mensa e le spese sportive, saranno sostenute al 50% dai coniugi. Anche le spese straordinarie (come elencate nelle Linee
Guida 2017 del CNF che qui si allegano quale doc. 11, da concordarsi preventivamente salvo casi urgenti) saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno e dovranno essere rimborsate, entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta, al genitore che le avrà corrisposte dietro esibizione di ideona documentazione fiscale.
8) Venduta la casa familiare, i figli trascorreranno le vacanze estive (da quando finisce la scuola a quando ricomincia) al 50% fra i coniugi (secondo le modalità dagli stessi concordata) di cui 15 giorni consecutivi da comunicarsi fra genitori con sms o mail, per ragioni organizzative, entro il 10 maggio di ogni anno corrente. I figli trascorreranno le festività natalizie e dell'ultimo dell'anno alternati fino epifania (esempio dal 23/12 al
30/12 con la mamma e dal 30/12 al 06/01 con il babbo e viceversa) e pasquali con i genitori ad anni alterni. Resta intesa la possibilità per i coniugi di stabilire diverse modalità purché preventivamente concordate.
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano l'uno verso l'altra e viceversa a qualsiasi forma di mantenimento.
10) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra le parti, il sig. si obbliga a trasferire entro 15 giorni dall'omologa della presente Parte_2
separazione ed a titolo gratuito, in favore della sig.ra e/o di terzi da Parte_1 quest'ultima indicati, la propria quota del veicolo DACIA DUSTER targata GK331AT, con costo a carico dell'acquirente. Le parti chiedono per quanto occorrer possa in relazione all'attribuzione patrimoniale l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
pagina 5 di 6 11) Dal mese successivo rispetto alla data del trasferimento della quota dell'auto di cui al precedente punto 10, il rateo mensile del mutuo dell'immobile di cui al punto d) della premessa sarà corrisposto dai coniugi nella misura del 50% ciascuno sino alla data di stipula del rogito di compravendita.
12) Gli assegni unici e/o assegni familiari verranno percepiti al 50% fra i coniugi, ragione per cui la SI.ra entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, si obbliga Pt_1
ad effettuare la necessaria variazione.
13) Le detrazioni relative ai figli, al momento saranno integralmente usufruite dal sig.
il quale si obbliga entro 10 giorni dal ricevimento del pagamento dei rimborsi, di Pt_2
versare annualmente, il 50% riguardante la parte dei figli, alla sig.ra Pt_1
14) I coniugi rilasciano sin da ora il proprio consenso al rilascio di documenti anche validi per l'espatrio.
C. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Poggio a Caiano di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
D. provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa al giudice relatore e alla sospensione del processo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo. n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/03/2025 su relazione della dott. IA Simoni .
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. IA Simoni dott. Lucia Schiaretti
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