Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/05/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 471/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 471/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRA Parte_1 C.F._1
SOMMA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
ALESSANDRA SOMMA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 6
Buckingam Shire, Flat 1, 13 Brooklands Square, Inghilterra, mentre la sig.ra si è Parte_1
trasferita a vivere a Modena, in via Serafino Serafini, n. 81, assieme ai figli minori e PE
. Il sig. ha già prestato tutte le necessarie autorizzazioni per il Per_2 Parte_2
trasferimento dei figli minori in Emilia Romagna (anche riguardo ai nuovi istituti scolastici che i ragazzi andranno a frequentare);
b) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio sostentamento;
quindi, nulla è richiesto e/o dovuto tra i coniugi a titolo di mantenimento;
c) In considerazione della consistente distanza del luogo di residenza del padre (Regno Unito) con quello della madre e dei figli minori (Italia) - nonché per agevolare la sig.ra nello Parte_1
svolgimento di tutti i compiti di cura ed assistenza dei ragazzi (bisognosi di maggiori attenzioni rispetto ai loro coetanei a causa delle patologie da cui risultano affetti) - e PE Per_2
vengono affidati in via esclusiva alla madre con la quale continueranno a vivere nella Parte_1
attuale residenza, che potrà comunque essere modificata secondo le esigenze abitative e lavorative della madre convivente, con obbligo di immediata comunicazione del nuovo indirizzo al padre.
Il sig. , comunque, con la sottoscrizione dei presenti accordi e al fine di agevolare Parte_2
la madre collocataria nei rapporti con le varie Istituzioni e/o Enti, rilascia ampia delega alla moglie riguardo alla prenotazione/gestione di visite mediche per i figli minori e dei rapporti Parte_1
con le scuole e/o altre strutture scolastiche/sportive/ludiche frequentate da entrambi i ragazzi.
Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli minori, relative - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, verranno comunque previamente condivise tra i genitori tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei ragazzi.
d) Perdurando la situazione in atto da oltre un anno (e, cioè, che il padre vive nel Regno Unito e madre e figli sono rientrati in Italia) - ed essendosi, quindi, da tempo consolidate le modalità di visita del sig. ai figli minori - il padre potrà continuare a vedere e Parte_2 PE Per_2
con le prassi fino ad oggi adottate e cioè per più giorni consecutivi in periodi che i genitori concorderanno di volta in volta, tenuto anche conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi, con un preavviso di almeno 3 mesi, salvo imprevisti.
Al fine di organizzare al meglio le visite del padre ai figli, il sig. si impegna a Parte_2
comunicare alla moglie entro il 31/12 di ciascun anno, il proprio calendario di ferie Parte_1
pagina 2 di 6 relativo all'anno successivo (per esempio, il 31/12/2024 il sig. comunicherà alla sig.ra Pt_2 Pt_1
il proprio piano ferie 2025).
Vengono garantite al padre visite comprensive di pernotti per almeno 10 (dieci) settimane l'anno, incluse le due settimane di ferie estive di cui meglio infra;
allorquando i periodi di visita coincideranno con periodi di frequenza scolastica dei minori, il padre si curerà di accompagnare e riprendere i figli da scuola e condurli alle attività, anche pomeridiane, frequentate dagli stessi.
In ogni caso il padre trascorrerà durante le vacanze estive (metà giugno/metà settembre) un periodo continuativo di giorni 15 (quindici) con entrambi i figli.
Si precisa che ogni qualvolta il padre eserciterà il proprio diritto di visita ai figli, i ragazzi si considereranno collocati presso di lui sia nelle ore diurne che in quelle notturne, in modo che la madre possa organizzare autonomamente il proprio tempo.
Allorquando il sig. eserciterà il proprio diritto di visita ai ragazzi in Italia, dovrà Parte_2 curarsi di reperire una sistemazione per sé e per i figli diversa dall'abitazione nella quale risiedono mamma e ragazzi.
Il padre potrà condurre con sé e anche all'estero (ma a propria cura e spese) PE Per_2
previo consenso della madre, la quale dovrà essere messa al corrente della destinazione e della durata del viaggio con almeno 30 giorni (trenta) giorni di anticipo.
Il padre, inoltre, potrà contattare i figli una volta al giorno tramite telefonata e/o videochiamata nel rispetto delle esigenze di studio e di riposo degli stessi.
e) Il sig. , in relazione alle proprie capacità economiche e patrimoniali, verserà, Parte_2
sin dal giorno della sottoscrizione del presente atto, alla sig.ra la somma mensile di € Parte_1
500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo di assegno di mantenimento per i minori e PE
. La mentovata somma di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sarà Per_2
corrisposta entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_1
Il sig. si impegna a rivalutare in aumento l'assegno di mantenimento concordato Parte_2
per i figli nel caso in cui egli veda aumentare il proprio stipendio/reddito.
f) Le spese straordinarie resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
i coniugi concordano espressamente che nelle spese da dividere al 50% rientrano anche il vestiario, le scarpe, le ricariche telefoniche e le spese relative ai trasporti urbani per i ragazzi.
Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate con cadenza mensile, entro e non oltre il giorno 15
(quindici) del mese successivo a quello in cui sono state effettuate e sempre mediante bonifico pagina 3 di 6 bancario;
il genitore che effettuerà l'esborso sarà tenuto ad inviare all'altro genitore, entro l'ultimo giorno del mese di riferimento, dettaglio delle spese effettuate e relativi giustificativi di spesa
(scontrini, ricevute fiscali, fatture, ecc.).
g) Il sig. si impegna a firmare e, successivamente, a lasciare per intero (100%) Parte_2 alla sig.ra gli importi dell'assegno unico eventualmente percepito o percepibile per i Parte_1
minori, nonché tutte le indennità da questi percepite in ragione delle rispettive disabilità.
La sig.ra inoltre, si impegna a richiedere tutte le agevolazioni/sussidi/assegni che lo Parte_1
Stato italiano metterà a disposizione dei cittadini, quali, ad esempio, bonus in ambito scolastico (libri, borse di studio, borse per qualifiche professionali, ecc.), sociale, sanitario ecc., così da alleggerire economicamente il nucleo almeno sotto l'aspetto delle spese straordinarie. Qualora l'importo di tali bonus coprirà per intero quel tipo di spesa, i genitori saranno esonerati dal parteciparvi;
nel caso in cui vi sia un disavanzo a loro sfavore, invece, i genitori parteciperanno a tale differenza sempre nella percentuale del 50%.
h) Il sig. si impegna ed obbliga al versamento in favore della sig.ra Parte_2 Pt_1 della complessiva somma di € 3.150,60 a titolo di arretrati al mantenimento dei figli minori
[...]
e e di quota del 50% relativa a spese straordinarie anticipate in via esclusiva PE Per_2
dalla madre;
tutte somme riferibili al periodo agosto 2023/ottobre 2024.
Inoltre, il sig. si impegna ed obbliga a restituire alla sig.ra la Parte_2 Parte_1 somma di € 4.000,00 fornita dalla moglie al marito al momento acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale e sito in Milton Keynes, Buckingam Shire, Flat 1, 13 Brooklands Square, Inghilterra, immobile di esclusiva proprietà del sig. e che rimarrà nella sua piena ed Parte_2
esclusiva disponibilità.
La complessiva somma di € 7.150,60 verrà rimborsata alla sig.ra senza interessi, Parte_1
entro 60 mesi (5 anni) dalla sottoscrizione dei presenti accordi mediante pagamento rateale di €
119,18 mensili da disporsi a favore della creditrice assieme al versamento del contributo al mantenimento per i figli e . PE Per_2
Nell'eventualità che l'immobile adibito a casa coniugale e sito in Milton Keynes, Buckingam Shire,
Flat 1, 13 Brooklands Square, Inghilterra venga alienato prima di tale termine, il sig. Parte_2
si impegna a restituire la somma (o il disavanzo di essa) in unica soluzione al momento della
[...]
vendita del bene.
Una volta ricevuta la somma di € 4.000,00, la sig.ra non avrà più nulla a pretendere Parte_1 relativamente all'immobile adibito a casa coniugale.
pagina 4 di 6 i) I coniugi, con la sottoscrizione dei presenti accordi, si impegnano a rimettere le denunce-querele reciprocamente sporte e a non procedere ulteriormente per i fatti all'epoca rispettivamente denunciati, relativamente ai quali dichiarano di non aver più nulla da eccepire e/o contestare, essendo rientrate tutte le allora riscontrate criticità.
l) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione di quanto comune, di non avere pendenze economiche comuni nei confronti di terzi e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro, avendo definito ogni tipo di rapporto personale e patrimoniale prima della sottoscrizione del presente ricorso.
m) I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del proprio passaporto, della propria carta di identità o di ogni altro documento valido anche per l'espatrio, nonché per quello dei figli minori, obbligandosi a sottoscrivere ogni eventuale modulo necessario ai fini dell'utile espletamento delle dette formalità.
Qualora il sig. voglia richiedere la cittadinanza britannica e/o colombiana per i Parte_2
figli minori, tale pratica dovrà necessariamente essere sottoposta al preventivo consenso ed accettazione della sig.ra la quale presterà il proprio consenso all'espletamento della Parte_1
pratica a fronte del rilascio, da parte del padre dei minori, di dichiarazione scritta relativa all'impegno del sig. di ricondurre in Italia i figli e ogni Parte_2 PE Per_2 qualvolta che questi viaggeranno all'estero assieme al papà.
n) OMISSIS
o) spese e competenze/onorari legali della presente procedura restano a carico di entrambi i coniugi al
50% tra loro”.
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 02/05/2010 e Persona_3 [...]
in data 08/08/2014; Per_4
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 5 di 6
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...]_2
PEREIRA - COLOMBIA il 08/10/1979
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 05/05/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN GI TE (CH) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2001 Atto n. 2 Parte I
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 07/05/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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