Articolo 64 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 63Articolo 65
Versione
6 maggio 1952
Art. 64.
(Divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi)


Le navi e i galleggianti, nell'eseguire la manovra per entrare nei porti, nei bacini e nelle darsene e per uscirne, per ormeggiarsi nel luogo designato e per compiere ogni altro spostamento, devono evitare di arrecare impedimento alla possibilita' di manovre delle altre navi e degli altri galleggianti.
In caso di cattivo tempo, il comandante del porto dispone che sia intensificata la vigilanza al fine di assicurare la libera entrata delle navi e dei galleggianti il porto.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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