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6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 64.
(Divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi)
Le navi e i galleggianti, nell'eseguire la manovra per entrare nei porti, nei bacini e nelle darsene e per uscirne, per ormeggiarsi nel luogo designato e per compiere ogni altro spostamento, devono evitare di arrecare impedimento alla possibilita' di manovre delle altre navi e degli altri galleggianti.
In caso di cattivo tempo, il comandante del porto dispone che sia intensificata la vigilanza al fine di assicurare la libera entrata delle navi e dei galleggianti il porto.
(Divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi)
Le navi e i galleggianti, nell'eseguire la manovra per entrare nei porti, nei bacini e nelle darsene e per uscirne, per ormeggiarsi nel luogo designato e per compiere ogni altro spostamento, devono evitare di arrecare impedimento alla possibilita' di manovre delle altre navi e degli altri galleggianti.
In caso di cattivo tempo, il comandante del porto dispone che sia intensificata la vigilanza al fine di assicurare la libera entrata delle navi e dei galleggianti il porto.
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- 1. La contabilità di cantiere nei lavori pubblici, riserve e diritti dell’appaltatoreAccesso limitatoFrancesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 17 maggio 2005 · 29.142973