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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/11/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, all'odierna udienza celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA Nelle cause iscritte al n. 523/23 e 714/23 RG avente ad
OGGETTO: differenze retributive vertente TRA
, , rapp.ti e difesi dall'Avv. Raffaele Ferrara Parte_1 Parte_2
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Marcello CP_1 Giustiniani, NA Grazia Sommaruga, AN IO, LI ZO RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi successivamente riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i ricorrenti in epigrafe espongono: di essere dipendenti della convenuta con mansioni di operaio ed inquadramento nel Livello C3 del C.C.N.L. “Metalmeccanica -Aziende Industriali”; di lavorare presso la sede di Pomigliano D'Arco; che durante il periodo dal 12.04.2021 al 31.12.2021, hanno lavorato continuativamente in trasferta presso la sede della società sita in NE (FR), alla Via Giovanni Augusta n. 1; che la regolamentazione economica nonché normativa delle trasferte dei lavoratori dipendenti della società convenuta è contenuta in un accordo integrativo, denominato “Trasferte Italia ed Estero”, sottoscritto nel 2016 tra l'azienda e le organizzazioni sindacali;
che trattandosi di una c.d.
“trasferta lunga in Italia” -visto che la sede di lavoro del ricorrente (Pomigliano -NA) dista oltre 30 km da quella di destinazione (NE -FR) e poiché la stessa, nei mesi in questione, ha avuto sempre durata superiore al mese di riferimento, il suddetto accordo integrativo stabilisce che l'azienda convenuta è tenuta ad applicare esclusivamente il regime a forfait;
che tale regime a forfait prevede:
1. innanzitutto, il pagamento in favore del lavoratore della somma di €. 1.500,00 mensili a titolo di indennità forfettaria onnicomprensiva che, però, non comprende il pernottamento e le spese di trasporto relative ai tragitti tra domicilio e sede di lavoro;
2. in relazione alle spese di pernottamento la scelta in capo al lavoratore di optare, in via alternativa, tra le seguenti 3 tipologie e cioè:
2.1. scelta di ricevere dall'azienda un voucher alberghiero prepagato;
2.2. scelta di procedere a diversa sistemazione rispetto al suddetto voucher alberghiero prepagato (quindi appartamento, residence, ecc.), sempre che la spesa sostenuta sia documentata ed autorizzata dal datore di lavoro;
2.3. scelta, infine, di optare per il rimborso forfettario di €. 900,00 mensili. Tanto premesso, i ricorrenti affermano che la società datrice di lavoro ha provveduto a rimborsare loro le spese di trasporto anticipate, non ha corrisposto le spese di pernottamento, ed ha corrisposto in maniera errata, non facendo corretta applicazione dell'Accordo del 2016, l'indennità forfettaria omnicomprensiva. I ricorrenti, infatti, precisano in ricorso che “…se, da un lato, dai prospetti di liquidazione delle trasferte (relativi sempre ai mesi durante i quali il ricorrente ha lavorato presso la sede di NE) risulta effettuato il bonifico a titolo di “indennità forfettaria onnicomprensiva di euro 1.500 mensili” (si veda la voce “Anticipo Bonifico” di €. 1.500,00 riportata sui prospetti di liquidazione delle trasferte), dai cedolini paga, invece, risulta la voce “TRATT. ANTIC SPESE TRA” per l'importo di €. 1500,00 (che si riferisce al “recupero”, quindi alla trattenuta sul cedolino del mese corrente, dell'indennità forfettaria onnicomprensiva di euro 1.500,00 mensili precedentemente anticipata dall'azienda e presente, come detto, sul prospetto di liquidazione delle trasferte) -quindi l'indennità viene, prima del mese cui si riferisce, anticipata e, poi, il mese dopo ovvero due mesi dopo trattenuta relativamente al mese per cui è stata anticipata -dall'altro (è questa la doglianza mossa nel presente capo del ricorso), sui cedolini paga nonché sui relativi prospetti di liquidazione delle trasferte figurano anche le voci “RIMB. FORFETT. ” (ossia rimborso forfettario per trasferta Italia CP_2 esente da tassazione) e ITALIA SOG.” (ossia rimborso forfettario per trasferta CP_3 Italia soggetto a tassazione), che rappresentano l'effettiva entità/quantità, in termini economici, dell'indennità forfettaria realmente versata al lavoratore, giacché, come detto innanzi, le voci menzionate all'inizio del presente paragrafo (Anticipo Bonifico” e “TRATT. ANTIC SPESE TRA”), danno zero come risultato, poiché gli €. 1.500,00 vengono prima anticipati e poi recuperati. Orbene, in nessun caso, in nessun mese, gli importi di cui alle voci “RIMB. FORFETT. ” e CP_2 [...] ITALIA SOG.” (che, come detto, rappresentano l'effettiva entità/quantità in termini CP_3 economici dell'indennità forfettaria realmente versata al lavoratore), concorrono a raggiungere la misura di €. 1.500,00 al mese, posto che la società, anziché versare l'intero importo di €. 1.500,00, ha inopinatamente deciso di corrispondere al lavoratore delle somme (sia esenti che soggette a tassazione), di gran lunga inferiori”. Deducono, inoltre, che su tali importi la società resistente ha errato nell'applicazione delle aliquote fiscali e previdenziali, violando il disposto di cui all'art. 51 comma 5 del T.U.I.R. -Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R., 22/12/1986 n° 917, G.U. 31/12/1986). Infine, sostengono che il mancato pagamento degli emolumenti sopra indicati ha inciso sulla determinazione del t.f.r. e, pertanto, ne chiedono il ripristino integrale. Tanto premesso, chiedono al Tribunale Adito di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della ” (…) per i motivi tutti CP_1 innanzi esposti e, di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per il periodo durante il quale ha prestato attività lavorativa in trasferta presso la sede di NE (dal mese di aprile 2021 al mese di dicembre 2021), a vedersi riconosciuto ed applicato integralmente il trattamento economico e normativo di cui all'accordo integrativo denominato “Trasferte Italia ed Estero” sottoscritto nel 2016 tra l'azienda e le organizzazioni sindacali (il quale, con decorrenza 01.05.2016, si applica a tutto il personale dipendente non dirigente) e, precisamente, il trattamento economico previsto per le “trasferte lunghe in Italia”; 2 )Per l'effetto, condannare la “ (…) al pagamento in favore di (…) CP_1 della complessiva somma di euro (…) oltre svalutazione ed interessi come per legge;
3) Inoltre, per i motivi innanzi esposti, ordinare di conseguenza alla ” (…) di ripristinare e/o ricalcolare CP_1 le aliquote fiscali e previdenziali da applicarsi, imputando, sugli €. 1.500,00 al mese spettanti al lavoratore, con riferimento a mesi di 30 giorni (giugno, settembre e novembre) la somma di €. 1.394,40 al mese a titolo di rimborso forfettario esente da tassazione e la somma di €. 105,60 al mese a titolo di rimborso forfettario soggetto a tassazione e con riferimento ai mesi di 31 giorni (maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre) la somma di €. 1.440,88 al mese a titolo di rimborso forfettario esente da tassazione e la somma di €. 58,90 al mese a titolo di rimborso forfettario soggetto a tassazione, oltre al ripristino integrale del T.F.R. maturato e maturando, ferma restandone l'esigibilità solo alla conclusione del rapporto di lavoro”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si è costituita in giudizio la esponendo che, a CP_1 causa delle difficoltà economiche seguenti alla pandemia, la divisione Aerostrutture ha subito un calo di commesse. Al fine di ridurre i periodi di “vuoto lavorativo” l'Azienda ha inviato i dipendenti dello stabilimento di Pomigliano d'Arco a lavorare in trasferta, in sedi non troppo distanti. Inoltre, nonostante le difficoltà del periodo, ha comunque confermato ai lavoratori coinvolti che avrebbe fatto in modo di garantire loro il pagamento del trattamento previsto dalla normativa aziendale in caso di normale trasferta, ossia: a) il rimborso delle spese di trasporto dal domicilio alla sede di lavoro;
b) il pagamento dell'indennità omnicomprensiva mensile forfetaria di trasferta (pari a 1.500 Euro); c) il pagamento delle spese di pernottamento, per il tramite del rilascio di un voucher alberghiero prepagato oppure, in alternativa, del rimborso effettivo delle spese sostenute, dietro presentazione, da parte del lavoratore, della relativa ricevuta indicante il costo sopportato. Quanto alle spese di pernottamento, evidenzia che, considerata la situazione eccezionale, la Divisione ha chiesto di escludere, tra le opzioni volte al rimborso di tali spese, quella consistente nel pagamento dell'indennità forfetaria pari al limite massimo di 900 euro mensili. Tale indicazione è stata fornita dalla Divisione ai lavoratori nel corso delle numerose riunioni succedutesi in quel periodo con le RSU degli stabilimenti interessati. In sostanza, la società ha ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di “autorizzare” solo una delle due alternative alla regola del rilascio del voucher alberghiero prepagato, ossia quella del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Non ha invece ammesso la seconda deroga consistente nel rimborso forfetario fino al limite massimo di 900 euro mensili, dandone “preventiva informativa alla RSU”. La Società infine eccepisce che i ricorrenti non avevano fornito prova delle spese sostenute per il pernottamento. Sostiene poi di aver corrisposto ai ricorrenti ogni altra spettanza relativa alla trasferta, e di aver correttamente applicato le ritenute fiscali. Contesta i conteggi elaborati in ricorso. Conclude chiedendo al Giudice adito di rigettare il ricorso perché infondato. Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa viene decisa con la presente sentenza
Ai fini della decisione della presente controversia si richiamano le argomentazioni già espresse dal Tribunale di Nola Sezione lavoro con sentenza n. 477/2023, confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 350/2025, in una controversia di analogo contenuto, condividendone le motivazioni Orbene, è pacifico e non contestato nell'odierno giudizio che i ricorrenti abbiano lavorato in trasferta a NE dal 12.04.2021 al 31.12.2021 e che si è dunque in presenza di una trasferta lunga. Altrettanto pacifica è l'applicabilità, per il trattamento di trasferta, dell'Accordo del 2016. Tale Accordo, per quel che interessa il presente giudizio, così dispone: “TRASFERTE LUNGHE IN ITALIA”. Per trasferte lunghe si intendono le trasferte di durata superiore al mese di riferimento. Per tali trasferte, sarà applicato esclusivamente il regime a forfait. In tali casi sarà corrisposta un'indennità forfettaria onnicomprensiva di euro 1.500 mensili, che non comprende il pernottamento e le spese di trasporto limitatamente ai tragitti tra il domicilio e la sede di lavoro. In caso di permanenza per un periodo inferiore al mese successivamente al primo mese, la suddetta indennità sarà corrisposta in misura pro quota per le giornate di effettiva permanenza in trasferta. Per casi particolari, l'ammontare della suddetta indennità sarà concordato dai dipendenti con la Direzione Aziendale. Al dipendente, previa autorizzazione, è consentito, in alternativa al voucher alberghiero prepagato, di procedere, per il pernottamento, a diversa sistemazione (ad esempio: appartamento, residence), purché la spesa sia documentata nel rispetto delle norme fiscali e comunque autorizzata dall'Azienda. E', altresì, ammesso il regime del rimborso forfettario delle spese di pernottamento con il limite di euro 900 mensili.” Il primo capoverso dell'accordo stabilisce univocamente che “per tali trasferte (lunghe ndr) sarà applicato esclusivamente “il regime a forfait”. La clausola, quindi, attribuisce al regime forfettario la natura giuridica di regime ordinario, normale, applicabile sempre. Le eccezioni dovranno essere previste da altre clausole, applicate secondo quanto stabilito dalle stesse. Il regime a forfait non è calibrato sulle giornate di effettiva trasferta ma ricomprende tutto il mese, senza decurtazioni, ed indipendentemente dal costo della trasferta che può essere anche maggiore. D'altra parte per questa trasferta quantificata in euro 1500,00 al mese non è prevista alcuna eccezione o diversa possibilità di pagamento e di conteggio. I ricorrenti hanno prodotto i prospetti di liquidazione delle trasferte e i cedolini paga. Dai primi risulta effettuato il bonifico a titolo di “indennità forfettaria onnicomprensiva di euro 1.500 mensili”(si veda la voce “Anticipo Bonifico” di €. 1.500,00 riportata sui prospetti di liquidazione delle trasferte), dai cedolini paga, invece, risulta la voce “TRATT. ANTIC SPESE TRA” per l'importo di €. 1.500,00 (che si riferisce al “recupero”, quindi alla trattenuta sul cedolino del mese corrente, dell'indennità forfettaria onnicomprensiva di euro 1.500,00 mensili precedentemente anticipata dall'azienda). Sui cedolini paga nonché sui relativi prospetti di liquidazione delle trasferte figurano anche le voci “RIMB. FORFETT.
” (ossia rimborso forfettario per trasferta Italia esente da tassazione) e “ . CP_2 CP_3 ITALIA SOG.” (ossia rimborso forfettario per trasferta Italia soggetto a tassazione), che rappresentano l'effettiva entità/quantità, in termini economici, dell'indennità forfettaria realmente versata ai ricorrenti. Tuttavia, in nessun mese gli importi di cui alle voci “RIMB. FORFETT. ” e “ CP_2 [...] TALIA SOG.”, concorrono a raggiungere la misura di €. 1.500,00 al mese, ma sempre cifre CP_3 inferiori. Al riguardo i ricorrenti hanno elaborato dei conteggi specifici, riferiti alle risultanze facilmente evincibili dai cedolini paga e dai prospetti di liquidazione delle trasferte, mese per mese;
in ordine a tali conteggi parte resistente si è limitata ad una generica contestazione, senza rilevare specifici errori di indicazione dei dati, o di calcolo. Tali conteggi appaiono pienamente condivisibili, in quanto riflettono i dati indicati nei prospetti paga prodotti in atti, di provenienza aziendale, e non sono altro che semplici operazioni aritmetiche (in sostanza, si sottrae dall'importo dovuto di euro 1500 mensili l'importo evincibile dalle buste paga relativo a “ . ” e TALIA CP_3 CP_2 CP_3 SOG.”, ed in ogni mensilità vi è una differenza, che rappresenta l'importo non corrisposto al lavoratore). Di conseguenza, sommando le suddette differenze dovute a titolo di indennità forfettaria di trasferta, il ricorrente ha diritto alla residua somma di €. 4.621,00, mentre il ricorrente alla Pt_1 Parte_2 somma di euro 2.925,96. In ordine alle spese di pernottamento la società resistente ha ammesso di non averle corrisposte perché non dovute, sostenendo di aver concordato con i dipendenti che tali spese sarebbero state pagate soltanto mediante rimborso effettivo delle spese sostenute, dietro presentazione, da parte del lavoratore, della relativa documentazione giustificativa, non fornita dai ricorrenti. Innanzitutto, la società non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di tale nuovo accordo, che secondo la prospettazione data nella memoria difensiva, avrebbe dovuto sostituire l'accordo del 2016. Ciò posto, come evidenziato anche dalla Corte di Appello di Napoli, l'accordo integrativo del 2016 prevede tre ipotesi di pagamento delle spese di pernottamento in trasferta. La prima ipotesi è il rimborso a forfait. Il contratto integrativo stabilisce che esso è ammesso, non autorizzato come sostenuto dalla società resistente, nel senso che è una forma di rimborso prevista. Anzi il rimborso forfettario è previsto dopo l'eccezione del rimborso a piè di lista e staccato dalla precedente frase sul rimborso da un punto, come a distinguere bene le due ipotesi. La seconda ipotesi è il voucher alberghiero prepagato, che però non era stato mai fornito ai ricorrenti, come ammesso indirettamente dalla stessa società resistente alla luce delle difese svolte, i quali non avrebbero potuto pernottare in nessun albergo di NE senza il voucher con la indicazione del nome dell'albergo dove alloggiare. La terza ipotesi, eccezionale ed alternativa alla forma di rimborso con il voucher, è il rimborso a piè di lista che doveva essere autorizzato e il rimborso documentato. Tuttavia, di tale autorizzazione non vi è traccia negli atti né la società ha allegato di averla disposta. Di conseguenza- in assenza di eccezioni circa il tipo di rimborso per il pernottamento- l'indennità andava corrisposta nella misura forfettaria che è sempre quella ordinaria, come prima evidenziato. Né può essere condivisa la tesi della società secondo cui l'indennità andava commisurata all'effettivo pernottamento perché tale interpretazione è prevista solo nel caso di modalità eccezionale di rimborso, tanto da dover essere autorizzato e pagato dopo aver presentato la documentazione relativa. Né ha pregio la tesi della società resistente secondo cui i ricorrenti non avrebbero mai pernottato a NE data la distanza non eccezionale dalla località di residenza (140 Km). A parte il fatto che non vi è la prova di un pernottamento presso la propria abitazione da parte dei ricorrenti cui era onerato il datore di lavoro, ma va rimarcato che i 140 km andavano raddoppiati a 280 per il percorso di andata e ritorno da fare tutti i giorni per otto mesi. Il rimborso forfettario anche in questo caso non prevede alcuna decurtazione o riduzione, altrimenti non avrebbe avuto senso definirlo in quel modo. Di conseguenza, avendo la società ammesso di non aver corrisposto ai ricorrenti la somma mensile forfettaria di euro 900,00, deve essere condannata al relativo pagamento, così come previsto dall'Accordo del 2016, ancora pacificamente vigente. Deve quindi condannarsi la società resistente al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di €. 7.200,00 a titolo di indennità di pernottamento per il periodo dal 01.05.2021 al 31.12.2021 (€. 900,00 x 8 mesi). Passando all'esame dell'ulteriore domanda, inerente alla errata applicazione delle aliquote fiscali e previdenziali, occorre partire dal disposto dell'art. 51, comma 5, del T.U.I.R. -Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R., 22/12/1986 n° 917, G.U. 31/12/1986): “Determinazione del reddito di lavoro dipendente”, il quale stabilisce che: “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.” Quindi, le indennità di trasferta percepite per le missioni al di fuori del territorio comunale concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per la parte che eccede (lire 90.000) €. 46,48 al giorno in Italia, elevate ad (lire 150.000) €. 77,46 al giorno per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio. Di conseguenza, sull'indennità di trasferta di euro 1500,00 euro mensili spettante ai ricorrenti la società avrebbe dovuto corrispondere: •per i mesi di 30 giorni(giugno, settembre e novembre) la somma di€. 1.394,40 al mese a titolo di rimborso forfettario esente da tassazione e la somma di €. 105,60 al mese a titolo di rimborso forfettario soggetto a tassazione (infatti €. 1.500,00 :30 gg = €.50,00, di cui €. 46,48 esenti e €. 3,52 soggetti a tassazione;
dopodiché €. 46,48 x 30 gg = €. 1.394,40 ed €. 3,52 x 30 gg
- €. 105,60); • per i mesi di 31 giorni (maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre) la somma di €. 1.440,88 al mese a titolo di rimborso forfettario esente da tassazione e la somma di €. 58,90 al mese a titolo di rimborso forfettario soggetto a tassazione (infatti €. 1.500,00 :31 gg = €. 48,38, di cui€. 46,48 esenti e€.1,90 soggetti a tassazione;
dopodiché€. 46,48 x 31 gg = €. 1.440,88 ed €. 1,90 x 31 gg = €. 58,90). Invece, come risulta dai cedolini paga, gli importi corrisposti mensilmente a titolo di “RIMB. FORFETT. ITALIA SOG.” (ossia rimborso forfettario soggetto a tassazione) sono sempre di gran lunga superiori agli anzidetti importi di €. 105,60 per i mesi di 30 giorni (aprile, giugno, settembre e novembre) ed €. 58,90 per i mesi di 31 giorni (maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre), con conseguente maggior carico fiscale a danno dei ricorrenti che hanno subito una ingiustificata tassazione maggiore. Tali conteggi non sono stati contestati dalla società resistente sotto il profilo dei criteri di calcolo seguiti e nel loro ammontare, ma solo sulla base errata di una diversa erogazione dell'indennità di trasferta. Pertanto, anche tale domanda va accolta e la società resistente deve essere condannata a ricalcolare le aliquote fiscali e previdenziali da applicarsi, imputando, su €. 1.500,00 al mese spettanti, per i mesi di 30 giorni (giugno, settembre e novembre) la somma di €. 1.394,40 al mese a titolo di rimborso forfettario esente da tassazione e la somma di €. 105,60 al mese a titolo di rimborso forfettario soggetto a tassazione e per i mesi di 31 giorni (maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre) la somma di €. 1.440,88 al mese a titolo di rimborso forfettario esente da tassazione e la somma di €.58,90 al mese a titolo di rimborso forfettario soggetto a tassazione. Infine, va rigettata la domanda relativa al computo sul TFR delle indennità di trasferta, in quanto l'Accordo del 2016, che disciplina gli istituti in discorso, stabilisce espressamente che “Le Parti riconoscono espressamente che le indennità e i rimborsi definiti nel presente accordo in presenza di prestazioni lavorative in trasferta, ancorché corrisposti con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorative in luoghi variabili o diversi da quelli della sede di appartenenza, rimangono esclusi dalla retribuzione utilizzabile sulla base del calcolo per la determinazione degli istituti retributivi previsti dalle leggi e dal CCNL, ivi incluso il trattamento di fine rapporto”. Le spese di lite liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 previsti per le cause di lavoro ricomprese nello scaglione di valore tra 5.200 e 26.000 , con aumento del 30% in considerazione del numero di parti, sono compensate nella misura di un quarto in ragione del parziale accoglimento del ricorso, con condanna della società resistente al pagamento dei restanti tre quarti, liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento in favore di della complessiva somma di €. 11.821,00 (di cui €. 7.200,00 a titolo di indennità Parte_1 di pernottamento per il periodo dal 01.05.2021 al 31.12.2021 ed €. 4.621,00 a titolo di indennità forfettaria onnicomprensiva per il periodo dal 01.05.2021 al 1.12.2021), oltre svalutazione ed interessi come per legge;
ed in favore di della somma di euro 10.125,96 ( di cui €. Parte_2 7.200,00 a titolo di indennità di pernottamento per il periodo dal 01.05.2021 al 31.12.2021 ed €. 2.925,96 a titolo di indennità forfettaria onnicomprensiva per il periodo dal 01.05.2021 al 1.12.2021), b) ordina alla di ripristinare e/o ricalcolare le aliquote fiscali e previdenziali da applicarsi, CP_1 imputando, sugli €. 1.500,00 al mese spettanti ai ricorrenti, con riferimento ai mesi di 30 giorni (giugno, settembre e novembre) la somma di€. 1.394,40 al mese a titolo di rimborso forfettario esente da tassazione e la somma di€. 105,60 al mese a titolo di rimborso forfettario soggetto a tassazione e con riferimento ai mesi di 31 giorni (maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre) la somma di€. 1.440,88 al mese a titolo di rimborso forfettario esente da tassazione e la somma di €. 58,90 al mese a titolo di rimborso forfettario soggetto a tassazione;
c) rigetta ogni altra istanza;
d) compensa tra le parti le spese processuali per un quarto, e condanna parte resistente al pagamento dei restanti tre quarti, che liquida in euro 2627,63 , oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi. Così deciso in Nola, il 20.11.25 IL GIUDICE Dr. Fabrizia Di Palma
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, all'odierna udienza celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA Nelle cause iscritte al n. 523/23 e 714/23 RG avente ad
OGGETTO: differenze retributive vertente TRA
, , rapp.ti e difesi dall'Avv. Raffaele Ferrara Parte_1 Parte_2
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Marcello CP_1 Giustiniani, NA Grazia Sommaruga, AN IO, LI ZO RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi successivamente riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i ricorrenti in epigrafe espongono: di essere dipendenti della convenuta con mansioni di operaio ed inquadramento nel Livello C3 del C.C.N.L. “Metalmeccanica -Aziende Industriali”; di lavorare presso la sede di Pomigliano D'Arco; che durante il periodo dal 12.04.2021 al 31.12.2021, hanno lavorato continuativamente in trasferta presso la sede della società sita in NE (FR), alla Via Giovanni Augusta n. 1; che la regolamentazione economica nonché normativa delle trasferte dei lavoratori dipendenti della società convenuta è contenuta in un accordo integrativo, denominato “Trasferte Italia ed Estero”, sottoscritto nel 2016 tra l'azienda e le organizzazioni sindacali;
che trattandosi di una c.d.
“trasferta lunga in Italia” -visto che la sede di lavoro del ricorrente (Pomigliano -NA) dista oltre 30 km da quella di destinazione (NE -FR) e poiché la stessa, nei mesi in questione, ha avuto sempre durata superiore al mese di riferimento, il suddetto accordo integrativo stabilisce che l'azienda convenuta è tenuta ad applicare esclusivamente il regime a forfait;
che tale regime a forfait prevede:
1. innanzitutto, il pagamento in favore del lavoratore della somma di €. 1.500,00 mensili a titolo di indennità forfettaria onnicomprensiva che, però, non comprende il pernottamento e le spese di trasporto relative ai tragitti tra domicilio e sede di lavoro;
2. in relazione alle spese di pernottamento la scelta in capo al lavoratore di optare, in via alternativa, tra le seguenti 3 tipologie e cioè:
2.1. scelta di ricevere dall'azienda un voucher alberghiero prepagato;
2.2. scelta di procedere a diversa sistemazione rispetto al suddetto voucher alberghiero prepagato (quindi appartamento, residence, ecc.), sempre che la spesa sostenuta sia documentata ed autorizzata dal datore di lavoro;
2.3. scelta, infine, di optare per il rimborso forfettario di €. 900,00 mensili. Tanto premesso, i ricorrenti affermano che la società datrice di lavoro ha provveduto a rimborsare loro le spese di trasporto anticipate, non ha corrisposto le spese di pernottamento, ed ha corrisposto in maniera errata, non facendo corretta applicazione dell'Accordo del 2016, l'indennità forfettaria omnicomprensiva. I ricorrenti, infatti, precisano in ricorso che “…se, da un lato, dai prospetti di liquidazione delle trasferte (relativi sempre ai mesi durante i quali il ricorrente ha lavorato presso la sede di NE) risulta effettuato il bonifico a titolo di “indennità forfettaria onnicomprensiva di euro 1.500 mensili” (si veda la voce “Anticipo Bonifico” di €. 1.500,00 riportata sui prospetti di liquidazione delle trasferte), dai cedolini paga, invece, risulta la voce “TRATT. ANTIC SPESE TRA” per l'importo di €. 1500,00 (che si riferisce al “recupero”, quindi alla trattenuta sul cedolino del mese corrente, dell'indennità forfettaria onnicomprensiva di euro 1.500,00 mensili precedentemente anticipata dall'azienda e presente, come detto, sul prospetto di liquidazione delle trasferte) -quindi l'indennità viene, prima del mese cui si riferisce, anticipata e, poi, il mese dopo ovvero due mesi dopo trattenuta relativamente al mese per cui è stata anticipata -dall'altro (è questa la doglianza mossa nel presente capo del ricorso), sui cedolini paga nonché sui relativi prospetti di liquidazione delle trasferte figurano anche le voci “RIMB. FORFETT. ” (ossia rimborso forfettario per trasferta Italia CP_2 esente da tassazione) e ITALIA SOG.” (ossia rimborso forfettario per trasferta CP_3 Italia soggetto a tassazione), che rappresentano l'effettiva entità/quantità, in termini economici, dell'indennità forfettaria realmente versata al lavoratore, giacché, come detto innanzi, le voci menzionate all'inizio del presente paragrafo (Anticipo Bonifico” e “TRATT. ANTIC SPESE TRA”), danno zero come risultato, poiché gli €. 1.500,00 vengono prima anticipati e poi recuperati. Orbene, in nessun caso, in nessun mese, gli importi di cui alle voci “RIMB. FORFETT. ” e CP_2 [...] ITALIA SOG.” (che, come detto, rappresentano l'effettiva entità/quantità in termini CP_3 economici dell'indennità forfettaria realmente versata al lavoratore), concorrono a raggiungere la misura di €. 1.500,00 al mese, posto che la società, anziché versare l'intero importo di €. 1.500,00, ha inopinatamente deciso di corrispondere al lavoratore delle somme (sia esenti che soggette a tassazione), di gran lunga inferiori”. Deducono, inoltre, che su tali importi la società resistente ha errato nell'applicazione delle aliquote fiscali e previdenziali, violando il disposto di cui all'art. 51 comma 5 del T.U.I.R. -Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R., 22/12/1986 n° 917, G.U. 31/12/1986). Infine, sostengono che il mancato pagamento degli emolumenti sopra indicati ha inciso sulla determinazione del t.f.r. e, pertanto, ne chiedono il ripristino integrale. Tanto premesso, chiedono al Tribunale Adito di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della ” (…) per i motivi tutti CP_1 innanzi esposti e, di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per il periodo durante il quale ha prestato attività lavorativa in trasferta presso la sede di NE (dal mese di aprile 2021 al mese di dicembre 2021), a vedersi riconosciuto ed applicato integralmente il trattamento economico e normativo di cui all'accordo integrativo denominato “Trasferte Italia ed Estero” sottoscritto nel 2016 tra l'azienda e le organizzazioni sindacali (il quale, con decorrenza 01.05.2016, si applica a tutto il personale dipendente non dirigente) e, precisamente, il trattamento economico previsto per le “trasferte lunghe in Italia”; 2 )Per l'effetto, condannare la “ (…) al pagamento in favore di (…) CP_1 della complessiva somma di euro (…) oltre svalutazione ed interessi come per legge;
3) Inoltre, per i motivi innanzi esposti, ordinare di conseguenza alla ” (…) di ripristinare e/o ricalcolare CP_1 le aliquote fiscali e previdenziali da applicarsi, imputando, sugli €. 1.500,00 al mese spettanti al lavoratore, con riferimento a mesi di 30 giorni (giugno, settembre e novembre) la somma di €. 1.394,40 al mese a titolo di rimborso forfettario esente da tassazione e la somma di €. 105,60 al mese a titolo di rimborso forfettario soggetto a tassazione e con riferimento ai mesi di 31 giorni (maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre) la somma di €. 1.440,88 al mese a titolo di rimborso forfettario esente da tassazione e la somma di €. 58,90 al mese a titolo di rimborso forfettario soggetto a tassazione, oltre al ripristino integrale del T.F.R. maturato e maturando, ferma restandone l'esigibilità solo alla conclusione del rapporto di lavoro”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si è costituita in giudizio la esponendo che, a CP_1 causa delle difficoltà economiche seguenti alla pandemia, la divisione Aerostrutture ha subito un calo di commesse. Al fine di ridurre i periodi di “vuoto lavorativo” l'Azienda ha inviato i dipendenti dello stabilimento di Pomigliano d'Arco a lavorare in trasferta, in sedi non troppo distanti. Inoltre, nonostante le difficoltà del periodo, ha comunque confermato ai lavoratori coinvolti che avrebbe fatto in modo di garantire loro il pagamento del trattamento previsto dalla normativa aziendale in caso di normale trasferta, ossia: a) il rimborso delle spese di trasporto dal domicilio alla sede di lavoro;
b) il pagamento dell'indennità omnicomprensiva mensile forfetaria di trasferta (pari a 1.500 Euro); c) il pagamento delle spese di pernottamento, per il tramite del rilascio di un voucher alberghiero prepagato oppure, in alternativa, del rimborso effettivo delle spese sostenute, dietro presentazione, da parte del lavoratore, della relativa ricevuta indicante il costo sopportato. Quanto alle spese di pernottamento, evidenzia che, considerata la situazione eccezionale, la Divisione ha chiesto di escludere, tra le opzioni volte al rimborso di tali spese, quella consistente nel pagamento dell'indennità forfetaria pari al limite massimo di 900 euro mensili. Tale indicazione è stata fornita dalla Divisione ai lavoratori nel corso delle numerose riunioni succedutesi in quel periodo con le RSU degli stabilimenti interessati. In sostanza, la società ha ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di “autorizzare” solo una delle due alternative alla regola del rilascio del voucher alberghiero prepagato, ossia quella del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Non ha invece ammesso la seconda deroga consistente nel rimborso forfetario fino al limite massimo di 900 euro mensili, dandone “preventiva informativa alla RSU”. La Società infine eccepisce che i ricorrenti non avevano fornito prova delle spese sostenute per il pernottamento. Sostiene poi di aver corrisposto ai ricorrenti ogni altra spettanza relativa alla trasferta, e di aver correttamente applicato le ritenute fiscali. Contesta i conteggi elaborati in ricorso. Conclude chiedendo al Giudice adito di rigettare il ricorso perché infondato. Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa viene decisa con la presente sentenza
Ai fini della decisione della presente controversia si richiamano le argomentazioni già espresse dal Tribunale di Nola Sezione lavoro con sentenza n. 477/2023, confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 350/2025, in una controversia di analogo contenuto, condividendone le motivazioni Orbene, è pacifico e non contestato nell'odierno giudizio che i ricorrenti abbiano lavorato in trasferta a NE dal 12.04.2021 al 31.12.2021 e che si è dunque in presenza di una trasferta lunga. Altrettanto pacifica è l'applicabilità, per il trattamento di trasferta, dell'Accordo del 2016. Tale Accordo, per quel che interessa il presente giudizio, così dispone: “TRASFERTE LUNGHE IN ITALIA”. Per trasferte lunghe si intendono le trasferte di durata superiore al mese di riferimento. Per tali trasferte, sarà applicato esclusivamente il regime a forfait. In tali casi sarà corrisposta un'indennità forfettaria onnicomprensiva di euro 1.500 mensili, che non comprende il pernottamento e le spese di trasporto limitatamente ai tragitti tra il domicilio e la sede di lavoro. In caso di permanenza per un periodo inferiore al mese successivamente al primo mese, la suddetta indennità sarà corrisposta in misura pro quota per le giornate di effettiva permanenza in trasferta. Per casi particolari, l'ammontare della suddetta indennità sarà concordato dai dipendenti con la Direzione Aziendale. Al dipendente, previa autorizzazione, è consentito, in alternativa al voucher alberghiero prepagato, di procedere, per il pernottamento, a diversa sistemazione (ad esempio: appartamento, residence), purché la spesa sia documentata nel rispetto delle norme fiscali e comunque autorizzata dall'Azienda. E', altresì, ammesso il regime del rimborso forfettario delle spese di pernottamento con il limite di euro 900 mensili.” Il primo capoverso dell'accordo stabilisce univocamente che “per tali trasferte (lunghe ndr) sarà applicato esclusivamente “il regime a forfait”. La clausola, quindi, attribuisce al regime forfettario la natura giuridica di regime ordinario, normale, applicabile sempre. Le eccezioni dovranno essere previste da altre clausole, applicate secondo quanto stabilito dalle stesse. Il regime a forfait non è calibrato sulle giornate di effettiva trasferta ma ricomprende tutto il mese, senza decurtazioni, ed indipendentemente dal costo della trasferta che può essere anche maggiore. D'altra parte per questa trasferta quantificata in euro 1500,00 al mese non è prevista alcuna eccezione o diversa possibilità di pagamento e di conteggio. I ricorrenti hanno prodotto i prospetti di liquidazione delle trasferte e i cedolini paga. Dai primi risulta effettuato il bonifico a titolo di “indennità forfettaria onnicomprensiva di euro 1.500 mensili”(si veda la voce “Anticipo Bonifico” di €. 1.500,00 riportata sui prospetti di liquidazione delle trasferte), dai cedolini paga, invece, risulta la voce “TRATT. ANTIC SPESE TRA” per l'importo di €. 1.500,00 (che si riferisce al “recupero”, quindi alla trattenuta sul cedolino del mese corrente, dell'indennità forfettaria onnicomprensiva di euro 1.500,00 mensili precedentemente anticipata dall'azienda). Sui cedolini paga nonché sui relativi prospetti di liquidazione delle trasferte figurano anche le voci “RIMB. FORFETT.
” (ossia rimborso forfettario per trasferta Italia esente da tassazione) e “ . CP_2 CP_3 ITALIA SOG.” (ossia rimborso forfettario per trasferta Italia soggetto a tassazione), che rappresentano l'effettiva entità/quantità, in termini economici, dell'indennità forfettaria realmente versata ai ricorrenti. Tuttavia, in nessun mese gli importi di cui alle voci “RIMB. FORFETT. ” e “ CP_2 [...] TALIA SOG.”, concorrono a raggiungere la misura di €. 1.500,00 al mese, ma sempre cifre CP_3 inferiori. Al riguardo i ricorrenti hanno elaborato dei conteggi specifici, riferiti alle risultanze facilmente evincibili dai cedolini paga e dai prospetti di liquidazione delle trasferte, mese per mese;
in ordine a tali conteggi parte resistente si è limitata ad una generica contestazione, senza rilevare specifici errori di indicazione dei dati, o di calcolo. Tali conteggi appaiono pienamente condivisibili, in quanto riflettono i dati indicati nei prospetti paga prodotti in atti, di provenienza aziendale, e non sono altro che semplici operazioni aritmetiche (in sostanza, si sottrae dall'importo dovuto di euro 1500 mensili l'importo evincibile dalle buste paga relativo a “ . ” e TALIA CP_3 CP_2 CP_3 SOG.”, ed in ogni mensilità vi è una differenza, che rappresenta l'importo non corrisposto al lavoratore). Di conseguenza, sommando le suddette differenze dovute a titolo di indennità forfettaria di trasferta, il ricorrente ha diritto alla residua somma di €. 4.621,00, mentre il ricorrente alla Pt_1 Parte_2 somma di euro 2.925,96. In ordine alle spese di pernottamento la società resistente ha ammesso di non averle corrisposte perché non dovute, sostenendo di aver concordato con i dipendenti che tali spese sarebbero state pagate soltanto mediante rimborso effettivo delle spese sostenute, dietro presentazione, da parte del lavoratore, della relativa documentazione giustificativa, non fornita dai ricorrenti. Innanzitutto, la società non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di tale nuovo accordo, che secondo la prospettazione data nella memoria difensiva, avrebbe dovuto sostituire l'accordo del 2016. Ciò posto, come evidenziato anche dalla Corte di Appello di Napoli, l'accordo integrativo del 2016 prevede tre ipotesi di pagamento delle spese di pernottamento in trasferta. La prima ipotesi è il rimborso a forfait. Il contratto integrativo stabilisce che esso è ammesso, non autorizzato come sostenuto dalla società resistente, nel senso che è una forma di rimborso prevista. Anzi il rimborso forfettario è previsto dopo l'eccezione del rimborso a piè di lista e staccato dalla precedente frase sul rimborso da un punto, come a distinguere bene le due ipotesi. La seconda ipotesi è il voucher alberghiero prepagato, che però non era stato mai fornito ai ricorrenti, come ammesso indirettamente dalla stessa società resistente alla luce delle difese svolte, i quali non avrebbero potuto pernottare in nessun albergo di NE senza il voucher con la indicazione del nome dell'albergo dove alloggiare. La terza ipotesi, eccezionale ed alternativa alla forma di rimborso con il voucher, è il rimborso a piè di lista che doveva essere autorizzato e il rimborso documentato. Tuttavia, di tale autorizzazione non vi è traccia negli atti né la società ha allegato di averla disposta. Di conseguenza- in assenza di eccezioni circa il tipo di rimborso per il pernottamento- l'indennità andava corrisposta nella misura forfettaria che è sempre quella ordinaria, come prima evidenziato. Né può essere condivisa la tesi della società secondo cui l'indennità andava commisurata all'effettivo pernottamento perché tale interpretazione è prevista solo nel caso di modalità eccezionale di rimborso, tanto da dover essere autorizzato e pagato dopo aver presentato la documentazione relativa. Né ha pregio la tesi della società resistente secondo cui i ricorrenti non avrebbero mai pernottato a NE data la distanza non eccezionale dalla località di residenza (140 Km). A parte il fatto che non vi è la prova di un pernottamento presso la propria abitazione da parte dei ricorrenti cui era onerato il datore di lavoro, ma va rimarcato che i 140 km andavano raddoppiati a 280 per il percorso di andata e ritorno da fare tutti i giorni per otto mesi. Il rimborso forfettario anche in questo caso non prevede alcuna decurtazione o riduzione, altrimenti non avrebbe avuto senso definirlo in quel modo. Di conseguenza, avendo la società ammesso di non aver corrisposto ai ricorrenti la somma mensile forfettaria di euro 900,00, deve essere condannata al relativo pagamento, così come previsto dall'Accordo del 2016, ancora pacificamente vigente. Deve quindi condannarsi la società resistente al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di €. 7.200,00 a titolo di indennità di pernottamento per il periodo dal 01.05.2021 al 31.12.2021 (€. 900,00 x 8 mesi). Passando all'esame dell'ulteriore domanda, inerente alla errata applicazione delle aliquote fiscali e previdenziali, occorre partire dal disposto dell'art. 51, comma 5, del T.U.I.R. -Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R., 22/12/1986 n° 917, G.U. 31/12/1986): “Determinazione del reddito di lavoro dipendente”, il quale stabilisce che: “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.” Quindi, le indennità di trasferta percepite per le missioni al di fuori del territorio comunale concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per la parte che eccede (lire 90.000) €. 46,48 al giorno in Italia, elevate ad (lire 150.000) €. 77,46 al giorno per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio. Di conseguenza, sull'indennità di trasferta di euro 1500,00 euro mensili spettante ai ricorrenti la società avrebbe dovuto corrispondere: •per i mesi di 30 giorni(giugno, settembre e novembre) la somma di€. 1.394,40 al mese a titolo di rimborso forfettario esente da tassazione e la somma di €. 105,60 al mese a titolo di rimborso forfettario soggetto a tassazione (infatti €. 1.500,00 :30 gg = €.50,00, di cui €. 46,48 esenti e €. 3,52 soggetti a tassazione;
dopodiché €. 46,48 x 30 gg = €. 1.394,40 ed €. 3,52 x 30 gg
- €. 105,60); • per i mesi di 31 giorni (maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre) la somma di €. 1.440,88 al mese a titolo di rimborso forfettario esente da tassazione e la somma di €. 58,90 al mese a titolo di rimborso forfettario soggetto a tassazione (infatti €. 1.500,00 :31 gg = €. 48,38, di cui€. 46,48 esenti e€.1,90 soggetti a tassazione;
dopodiché€. 46,48 x 31 gg = €. 1.440,88 ed €. 1,90 x 31 gg = €. 58,90). Invece, come risulta dai cedolini paga, gli importi corrisposti mensilmente a titolo di “RIMB. FORFETT. ITALIA SOG.” (ossia rimborso forfettario soggetto a tassazione) sono sempre di gran lunga superiori agli anzidetti importi di €. 105,60 per i mesi di 30 giorni (aprile, giugno, settembre e novembre) ed €. 58,90 per i mesi di 31 giorni (maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre), con conseguente maggior carico fiscale a danno dei ricorrenti che hanno subito una ingiustificata tassazione maggiore. Tali conteggi non sono stati contestati dalla società resistente sotto il profilo dei criteri di calcolo seguiti e nel loro ammontare, ma solo sulla base errata di una diversa erogazione dell'indennità di trasferta. Pertanto, anche tale domanda va accolta e la società resistente deve essere condannata a ricalcolare le aliquote fiscali e previdenziali da applicarsi, imputando, su €. 1.500,00 al mese spettanti, per i mesi di 30 giorni (giugno, settembre e novembre) la somma di €. 1.394,40 al mese a titolo di rimborso forfettario esente da tassazione e la somma di €. 105,60 al mese a titolo di rimborso forfettario soggetto a tassazione e per i mesi di 31 giorni (maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre) la somma di €. 1.440,88 al mese a titolo di rimborso forfettario esente da tassazione e la somma di €.58,90 al mese a titolo di rimborso forfettario soggetto a tassazione. Infine, va rigettata la domanda relativa al computo sul TFR delle indennità di trasferta, in quanto l'Accordo del 2016, che disciplina gli istituti in discorso, stabilisce espressamente che “Le Parti riconoscono espressamente che le indennità e i rimborsi definiti nel presente accordo in presenza di prestazioni lavorative in trasferta, ancorché corrisposti con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorative in luoghi variabili o diversi da quelli della sede di appartenenza, rimangono esclusi dalla retribuzione utilizzabile sulla base del calcolo per la determinazione degli istituti retributivi previsti dalle leggi e dal CCNL, ivi incluso il trattamento di fine rapporto”. Le spese di lite liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 previsti per le cause di lavoro ricomprese nello scaglione di valore tra 5.200 e 26.000 , con aumento del 30% in considerazione del numero di parti, sono compensate nella misura di un quarto in ragione del parziale accoglimento del ricorso, con condanna della società resistente al pagamento dei restanti tre quarti, liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento in favore di della complessiva somma di €. 11.821,00 (di cui €. 7.200,00 a titolo di indennità Parte_1 di pernottamento per il periodo dal 01.05.2021 al 31.12.2021 ed €. 4.621,00 a titolo di indennità forfettaria onnicomprensiva per il periodo dal 01.05.2021 al 1.12.2021), oltre svalutazione ed interessi come per legge;
ed in favore di della somma di euro 10.125,96 ( di cui €. Parte_2 7.200,00 a titolo di indennità di pernottamento per il periodo dal 01.05.2021 al 31.12.2021 ed €. 2.925,96 a titolo di indennità forfettaria onnicomprensiva per il periodo dal 01.05.2021 al 1.12.2021), b) ordina alla di ripristinare e/o ricalcolare le aliquote fiscali e previdenziali da applicarsi, CP_1 imputando, sugli €. 1.500,00 al mese spettanti ai ricorrenti, con riferimento ai mesi di 30 giorni (giugno, settembre e novembre) la somma di€. 1.394,40 al mese a titolo di rimborso forfettario esente da tassazione e la somma di€. 105,60 al mese a titolo di rimborso forfettario soggetto a tassazione e con riferimento ai mesi di 31 giorni (maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre) la somma di€. 1.440,88 al mese a titolo di rimborso forfettario esente da tassazione e la somma di €. 58,90 al mese a titolo di rimborso forfettario soggetto a tassazione;
c) rigetta ogni altra istanza;
d) compensa tra le parti le spese processuali per un quarto, e condanna parte resistente al pagamento dei restanti tre quarti, che liquida in euro 2627,63 , oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi. Così deciso in Nola, il 20.11.25 IL GIUDICE Dr. Fabrizia Di Palma