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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/12/2025, n. 2559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2559 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele
Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 3141/2024 del R.G., avente ad oggetto opposizione a
decreto ingiuntivo,
TRA
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Quintigliani,
OPPONENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Andrea Magno,
OPPOSTA
Conclusioni delle parti: si riportano alle conclusioni di cui alle rispettive difese.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la come rappresentata e Parte_1
difesa, premettendo di aver ricevuto in data 17 giugno 2024 la notifica del decreto ingiuntivo n.
761/24, emesso dall'intestato Tribunale su istanza della contenente la Controparte_1
intimazione, provvisoriamente esecutiva, rivolta ad essa destinataria del pagamento di euro
52.238,65 a titolo di canoni di noleggio di autovetture e rimborso sanzioni amministrative,
deduceva non essere dovuta la somma ingiunta in pagamento poiché i relativi contratti erano stati sottoscritti non già dal legale rappresentante ma dal di lui fratello, parimenti ingiunto in via solidale,
non avente in realtà alcun potere gestorio o rappresentativo, aggiungendo che tale circostanza fosse nota alla ricorrente in monitorio, che aveva definito transattivamente precedenti omologhe posizioni. Per tali motivi, evocava in giudizio la e il proprio coobbligato in solido, Controparte_1
contestualmente proponendo tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole,
instando, in via preliminare, per la sospensione della provvisoria esecuzione conferita in fase di emissione alla detta intimazione di pagamento, nel merito chiedendo l'accertamento della inesistenza del credito sotteso alla ingiunzione e la revoca della stessa, con vittoria delle spese.
Costituendosi, la opposta contestava l'avverso assunto, evidenziando come i contratti dedotti in monitorio fossero gli ultimi di numerosi ulteriori rapporti omologhi, intercorsi sin dal marzo 2022,
tutti a firma del medesimo che in ogni occasione si era qualificato come titolare Persona_1
di potere rappresentativo della società, spendendone il nome e utilizzando contestualmente alle sottoscrizioni il timbro contenente i dati societari. Aggiungeva che per tutti i detti contratti intervenivano regolari pagamenti dei relativi corrispettivi e che solo a partire dall'agosto 2022 si verificavano ritardi a seguito dei quali in data 9 dicembre 2022 veniva stipulato con il legale rappresentante della società atto transattivo con il quale la detta Parte_2 Parte_1
ratificava l'operato del proprio falso rappresentante, si impegnava a pagare la somma di
[...]
euro 40.000,00 per corrispettivi e a riconsegnare la autovetture noleggiate ancora in proprio possesso, accordo cui seguiva ulteriore transazione del 19 dicembre 2022 con il quale il falso procuratore si riconosceva debitore diretto nei confronti della società Persona_1 CP_1
sino a concorrenza della somma di euro 25.000,00. Per le enunziate ragioni, rappresentava di aver appreso solo in occasione della stipula del primo atto transattivo, il 9 dicembre 2022, della esistenza del difetto di rappresentanza in capo a data in cui tutti i contratti indicati nel Persona_1
ricorso per ingiunzione erano già intercorsi ed eseguiti, evidenza che unitamente ai regolari pagamenti occorsi sino ad agosto 2022 e alle ulteriori circostanze di apparenza narrate, portavano a concludere per la piena sussistenza della debitoria in capo alla società ingiunta, ritenendo dimostrato anche il relativo quantum.
Solo in via subordinata, nella ipotesi di mancato accertamento di quanto superiormente indicato,
invocava la declaratoria di responsabilità a titolo risarcitorio del coobbligato solidale entro i limiti di euro 27.238,65 e di quella della società opponente a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. per euro
52.238,65. Concludeva chiedendo il rigetto della opposizione e in subordine la condanna delle controparti in conformità alle superiori deduzioni, con vittoria delle spese.
L'ulteriore ingiunto non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. Persona_1
Instauratosi il contraddittorio, depositate le memorie integrative e negata la richiesta sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, la controversia proseguiva con l'espletamento dell'interrogatorio formale del contumace e, all'udienza del 5 novembre 2025, previo deposito delle difese conclusive, era introitata per la decisione.
La proposta opposizione non può essere accolta.
Rileva infatti a tale riguardo il Tribunale come debba intendersi acclarata la carenza in capo a
[...]
dei poteri gestori e rappresentativi della società opposta con riferimento alla stipula Persona_1
dei contratti sottesi alla pretesa avanzata in monitorio, circostanza dalla quale si appalesa dunque la necessità di verificare se i detti contratti possano o meno essere ritenuti efficacemente opponibili alla rappresentata, non ricorrendo (almeno per i rapporti contrattuali di cui si parla) la ipotesi della ratifica del dominus, invece intervenuta con riferimento a quelli omologhi immediatamente precedenti.
Sul punto, la giurisprudenza ha come noto elaborato alcuni presupposti in presenza dei quali un contratto, pur essendo concluso da un soggetto non legittimato, è comunque efficace, configurando l'ipotesi della c.d. rappresentanza apparente, istituto che trova il suo fondamento nei generali principi di autoresponsabilità e legittimo affidamento del terzo in virtù dei quali l'apparenza appunto trova tutela al fine di assicurare le legittime ragioni del terzo contraente che, in buona fede, abbia fatto affidamento nella contrattazione intrapresa con il falsus procurator, purchè alla formazione del detto affidamento abbia colpevolmente contribuito lo stesso dominus.
Pertanto, affinché possa parlarsi di rappresentanza apparente deve senz'altro ricorrere innanzitutto una situazione obiettiva e qualificata di apparenza, desumibile da elementi univoci, concordanti e idonei a trarre in inganno una persona di diligenza media, come l'utilizzo di dati della società
falsamente rappresentata o dei suoi recapiti email, fax etc, tali da giustificare nel contraente terzo la convinzione circa la sussistenza di un potere rappresentativo effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (Cassazione Civile, Sez. III, n. 9328/15).
In secondo luogo deve ricorrere la buona fede del terzo che abbia confidato incolpevolmente nella sussistenza del potere rappresentativo in capo al presunto rappresentante.
In terzo luogo deve, infine, ricorrere il comportamento colposo, anche in senso omissivo, del
dominus, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere rappresentativo sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente, dovendosi ritenere integrato quest'ultimo presupposto anche nel caso in cui il rappresentato, pur consapevole dell'attività del falso rappresentante, non intervenga per farne cessare l'ingerenza (Cassazione
Civile, Sez. I, n. 4113/16).
Ritiene il Tribunale che sussistano nella ipotesi specifica tutti gli elementi atti a configurare la sussistenza della rappresentanza apparente, nei termini innanzi delineati.
Certamente ricorrente infatti è il requisito della situazione obiettiva e qualificata di apparenza,
desumibile da elementi univoci, concordanti e idonei a trarre in inganno una persona di diligenza media, individuabili non solo nella spendita del nome della società da parte di in Persona_1
ognuno dei numerosi contratti intercorsi tra le parti, a decorrere dal marzo 2022, accompagnata in ogni sottoscrizione dall'utilizzo del timbro sociale, recante i dati della Parte_1
ma anche nell'integrale e tempestivo relativo adempimento (almeno sino all'agosto 2022), con pagamenti tutti provenienti dalla società opponente, evidenze dunque certamente sufficienti ad ingenerare nella odierna opposta il legittimo affidamento circa la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo a non constando che la abbia appreso Persona_1 Controparte_1
la contraria circostanza prima della stipula dell'atto transattivo del 9 dicembre 2022, data in cui anche i contratti sottesi alla ingiunzione di cui è procedimento avevano già avuto esecuzione,
restando in debenza i pagamenti dei relativi corrispettivi.
Per tutte le medesime ragioni appena indicate si appalesa altresì la ricorrenza della buona fede della da presumersi in base all'incolpevole affidamento sulla esistenza dei poteri Controparte_1
rappresentativi in capo al sottoscrittore dei contratti di cui si parla, posto che in presenza degli elementi già evidenziati, tra loro tutti concordanti, nessun ulteriore accertamento poteva essere preteso dalla detta opposta, diversamente da quanto sostenuto dalla opponente nella propria prima memoria integrativa.
Infine, certamente ricorrente è il comportamento colposo della società opponente la quale ha omesso di vigilare non solo sui pagamenti eseguiti dai propri conti correnti con riferimento ai contratti sottoscritti sin dal marzo 2022, ma anche sul possesso in capo al falso procuratore del timbro aziendale e addirittura dei pin dei conti correnti della società, come riconosciuto dallo stesso contumace in sede di proprio interrogatorio formale, quest'ultimo motivo aggravante e non certo scriminante quanto alla valutazione della posizione della opponente sul punto esaminato.
Conclusivamente, deve dunque essere riconosciuta la debenza in capo alla opponente della debitoria di cui al decreto opposto quale conseguenza della sussistenza della rappresentanza apparente in sede di stipula dei contratti alla stessa sottesi, risultando non oggetto di contestazione il quantum
richiesto in pagamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della opponente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele
Miccoli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalle parti, così dispone: 1) rigetta la opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 761/24 emesso da codesto Tribunale;
2) condanna la opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 7.052,00, oltre
RSG (15%), IVA e CA, ove dovute, come per legge, da corrispondersi in favore del procuratore della opposta, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Taranto il 01 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Daniele Miccoli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele
Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 3141/2024 del R.G., avente ad oggetto opposizione a
decreto ingiuntivo,
TRA
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Quintigliani,
OPPONENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Andrea Magno,
OPPOSTA
Conclusioni delle parti: si riportano alle conclusioni di cui alle rispettive difese.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la come rappresentata e Parte_1
difesa, premettendo di aver ricevuto in data 17 giugno 2024 la notifica del decreto ingiuntivo n.
761/24, emesso dall'intestato Tribunale su istanza della contenente la Controparte_1
intimazione, provvisoriamente esecutiva, rivolta ad essa destinataria del pagamento di euro
52.238,65 a titolo di canoni di noleggio di autovetture e rimborso sanzioni amministrative,
deduceva non essere dovuta la somma ingiunta in pagamento poiché i relativi contratti erano stati sottoscritti non già dal legale rappresentante ma dal di lui fratello, parimenti ingiunto in via solidale,
non avente in realtà alcun potere gestorio o rappresentativo, aggiungendo che tale circostanza fosse nota alla ricorrente in monitorio, che aveva definito transattivamente precedenti omologhe posizioni. Per tali motivi, evocava in giudizio la e il proprio coobbligato in solido, Controparte_1
contestualmente proponendo tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole,
instando, in via preliminare, per la sospensione della provvisoria esecuzione conferita in fase di emissione alla detta intimazione di pagamento, nel merito chiedendo l'accertamento della inesistenza del credito sotteso alla ingiunzione e la revoca della stessa, con vittoria delle spese.
Costituendosi, la opposta contestava l'avverso assunto, evidenziando come i contratti dedotti in monitorio fossero gli ultimi di numerosi ulteriori rapporti omologhi, intercorsi sin dal marzo 2022,
tutti a firma del medesimo che in ogni occasione si era qualificato come titolare Persona_1
di potere rappresentativo della società, spendendone il nome e utilizzando contestualmente alle sottoscrizioni il timbro contenente i dati societari. Aggiungeva che per tutti i detti contratti intervenivano regolari pagamenti dei relativi corrispettivi e che solo a partire dall'agosto 2022 si verificavano ritardi a seguito dei quali in data 9 dicembre 2022 veniva stipulato con il legale rappresentante della società atto transattivo con il quale la detta Parte_2 Parte_1
ratificava l'operato del proprio falso rappresentante, si impegnava a pagare la somma di
[...]
euro 40.000,00 per corrispettivi e a riconsegnare la autovetture noleggiate ancora in proprio possesso, accordo cui seguiva ulteriore transazione del 19 dicembre 2022 con il quale il falso procuratore si riconosceva debitore diretto nei confronti della società Persona_1 CP_1
sino a concorrenza della somma di euro 25.000,00. Per le enunziate ragioni, rappresentava di aver appreso solo in occasione della stipula del primo atto transattivo, il 9 dicembre 2022, della esistenza del difetto di rappresentanza in capo a data in cui tutti i contratti indicati nel Persona_1
ricorso per ingiunzione erano già intercorsi ed eseguiti, evidenza che unitamente ai regolari pagamenti occorsi sino ad agosto 2022 e alle ulteriori circostanze di apparenza narrate, portavano a concludere per la piena sussistenza della debitoria in capo alla società ingiunta, ritenendo dimostrato anche il relativo quantum.
Solo in via subordinata, nella ipotesi di mancato accertamento di quanto superiormente indicato,
invocava la declaratoria di responsabilità a titolo risarcitorio del coobbligato solidale entro i limiti di euro 27.238,65 e di quella della società opponente a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. per euro
52.238,65. Concludeva chiedendo il rigetto della opposizione e in subordine la condanna delle controparti in conformità alle superiori deduzioni, con vittoria delle spese.
L'ulteriore ingiunto non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. Persona_1
Instauratosi il contraddittorio, depositate le memorie integrative e negata la richiesta sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, la controversia proseguiva con l'espletamento dell'interrogatorio formale del contumace e, all'udienza del 5 novembre 2025, previo deposito delle difese conclusive, era introitata per la decisione.
La proposta opposizione non può essere accolta.
Rileva infatti a tale riguardo il Tribunale come debba intendersi acclarata la carenza in capo a
[...]
dei poteri gestori e rappresentativi della società opposta con riferimento alla stipula Persona_1
dei contratti sottesi alla pretesa avanzata in monitorio, circostanza dalla quale si appalesa dunque la necessità di verificare se i detti contratti possano o meno essere ritenuti efficacemente opponibili alla rappresentata, non ricorrendo (almeno per i rapporti contrattuali di cui si parla) la ipotesi della ratifica del dominus, invece intervenuta con riferimento a quelli omologhi immediatamente precedenti.
Sul punto, la giurisprudenza ha come noto elaborato alcuni presupposti in presenza dei quali un contratto, pur essendo concluso da un soggetto non legittimato, è comunque efficace, configurando l'ipotesi della c.d. rappresentanza apparente, istituto che trova il suo fondamento nei generali principi di autoresponsabilità e legittimo affidamento del terzo in virtù dei quali l'apparenza appunto trova tutela al fine di assicurare le legittime ragioni del terzo contraente che, in buona fede, abbia fatto affidamento nella contrattazione intrapresa con il falsus procurator, purchè alla formazione del detto affidamento abbia colpevolmente contribuito lo stesso dominus.
Pertanto, affinché possa parlarsi di rappresentanza apparente deve senz'altro ricorrere innanzitutto una situazione obiettiva e qualificata di apparenza, desumibile da elementi univoci, concordanti e idonei a trarre in inganno una persona di diligenza media, come l'utilizzo di dati della società
falsamente rappresentata o dei suoi recapiti email, fax etc, tali da giustificare nel contraente terzo la convinzione circa la sussistenza di un potere rappresentativo effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (Cassazione Civile, Sez. III, n. 9328/15).
In secondo luogo deve ricorrere la buona fede del terzo che abbia confidato incolpevolmente nella sussistenza del potere rappresentativo in capo al presunto rappresentante.
In terzo luogo deve, infine, ricorrere il comportamento colposo, anche in senso omissivo, del
dominus, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere rappresentativo sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente, dovendosi ritenere integrato quest'ultimo presupposto anche nel caso in cui il rappresentato, pur consapevole dell'attività del falso rappresentante, non intervenga per farne cessare l'ingerenza (Cassazione
Civile, Sez. I, n. 4113/16).
Ritiene il Tribunale che sussistano nella ipotesi specifica tutti gli elementi atti a configurare la sussistenza della rappresentanza apparente, nei termini innanzi delineati.
Certamente ricorrente infatti è il requisito della situazione obiettiva e qualificata di apparenza,
desumibile da elementi univoci, concordanti e idonei a trarre in inganno una persona di diligenza media, individuabili non solo nella spendita del nome della società da parte di in Persona_1
ognuno dei numerosi contratti intercorsi tra le parti, a decorrere dal marzo 2022, accompagnata in ogni sottoscrizione dall'utilizzo del timbro sociale, recante i dati della Parte_1
ma anche nell'integrale e tempestivo relativo adempimento (almeno sino all'agosto 2022), con pagamenti tutti provenienti dalla società opponente, evidenze dunque certamente sufficienti ad ingenerare nella odierna opposta il legittimo affidamento circa la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo a non constando che la abbia appreso Persona_1 Controparte_1
la contraria circostanza prima della stipula dell'atto transattivo del 9 dicembre 2022, data in cui anche i contratti sottesi alla ingiunzione di cui è procedimento avevano già avuto esecuzione,
restando in debenza i pagamenti dei relativi corrispettivi.
Per tutte le medesime ragioni appena indicate si appalesa altresì la ricorrenza della buona fede della da presumersi in base all'incolpevole affidamento sulla esistenza dei poteri Controparte_1
rappresentativi in capo al sottoscrittore dei contratti di cui si parla, posto che in presenza degli elementi già evidenziati, tra loro tutti concordanti, nessun ulteriore accertamento poteva essere preteso dalla detta opposta, diversamente da quanto sostenuto dalla opponente nella propria prima memoria integrativa.
Infine, certamente ricorrente è il comportamento colposo della società opponente la quale ha omesso di vigilare non solo sui pagamenti eseguiti dai propri conti correnti con riferimento ai contratti sottoscritti sin dal marzo 2022, ma anche sul possesso in capo al falso procuratore del timbro aziendale e addirittura dei pin dei conti correnti della società, come riconosciuto dallo stesso contumace in sede di proprio interrogatorio formale, quest'ultimo motivo aggravante e non certo scriminante quanto alla valutazione della posizione della opponente sul punto esaminato.
Conclusivamente, deve dunque essere riconosciuta la debenza in capo alla opponente della debitoria di cui al decreto opposto quale conseguenza della sussistenza della rappresentanza apparente in sede di stipula dei contratti alla stessa sottesi, risultando non oggetto di contestazione il quantum
richiesto in pagamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della opponente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele
Miccoli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalle parti, così dispone: 1) rigetta la opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 761/24 emesso da codesto Tribunale;
2) condanna la opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 7.052,00, oltre
RSG (15%), IVA e CA, ove dovute, come per legge, da corrispondersi in favore del procuratore della opposta, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Taranto il 01 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Daniele Miccoli)