Sentenza 29 settembre 2003
Massime • 1
I vizi che inficiano il provvedimento di correzione di una Sentenza - che ha natura amministrativa e non decisoria, per cui non è suscettibile di impugnazione autonoma, nemmeno con il ricorso proposto a norma dell'art. 111 Cost. - si traducono in vizi della sentenza corretta, e ciò non può non valere anche nel caso del lodo arbitrale corretto, sicché devono essere fatti valere con l'impugnazione della sentenza medesima, nella parte corretta, con lo specifico mezzo per questo previsto. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. contro il decreto di correzione materiale di un lodo arbitrale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/09/2003, n. 14432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14432 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CASTELLANETA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MARCONI 57, presso l'Avvocato CO CAFORIO, difeso dall'avvocato BIAGIO TANZARELLA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RI CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN VALENTINO 21, presso l'avvocato ROBERTO ALOISIO, difeso dagli avvocati MICHELE COSTANTINO, FABIO COSTANTINO, giusta procura in calce al controricorso;
avverso l'ordinanza del Tribunale di BARI, depositata il 20/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/02/2003 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel novembre 1996, l'ingegner Francesco UO instaurò la procedura arbitrale nei confronti del Comune di Castellaneta, e chiese il pagamento della somma di L. 1.745.152.935, oltre agli accessori, a titolo di compenso per la redazione del progetto generale esecutivo e per la direzione dei lavori concernenti il lungomare e la viabilità dell'ente convenuto, in forza della convenzione stipulata il 17 settembre 1983.
Il collegio arbitrale, con lodo in data 14 gennaio 1999, respinte le eccezioni del comune, tenuto conto del parere di congruità del Consiglio dell'ordine e delle valutazioni del consulente tecnico ed escluso ogni compenso per il progetto di massima, liquidò per i compensi dovuti L. 112.817.262, per rivalutazione L. 107.284.027, per interessi al tasso del 15,50% sulla somma ivalutata L. 23.206.828, per un totale di L. 443.308.117.
Il lodo fu impugnato dal Comune di Castellaneta davanti alla Corte d'appello di Bari, e il UO si costituì resistendo all'impugnazione, eccependone l'inammissibilità ed invocando il giudicato sull'an e sul quantum, ma spiegando impugnazione incidentale per il mancato riconoscimento della somma di L. 34.875.200 e per la parziale compensazione delle spese. La causa fu trattenuta per la decisione a seguito della precisazione delle conclusioni avvenuta in data 4 luglio 2000.
Con ricorso al Tribunale di Bari in data 7 dicembre 1999, posteriore alla sua costituzione davanti alla corte d'appello, il UO deduceva che gli arbitri avevano riconosciuto un credito in conto capitale di L. 112.817.262, che tale somma doveva essere rivalutata dal settembre 1984 e sulla somma rivalutata dovevano riconoscersi gli interessi al tasso del 15,50% dagli stessi arbitri determinati in L. 229.206.828; ciò premesso, ne risultava che gli arbitri erano incorsi in errore materiale, perché la somma dovuta a titolo di interessi ammontava a L. 487.807.773, e la somma complessivamente dovuta doveva essere conseguentemente corretta in L. 707.909.062. Il Comune di Castellaneta eccepì che in tal modo si proponeva una nuova e diversa interpretazione della decisione arbitrale. Il giudice delegato, acquisita della documentazione, con decreto in data 20 giugno 2000, osservò che nel lodo arbitrale il credito era stato determinato in un importo globale, con rivalutazione dello stesso dal settembre 1984 come da legge professionale e con attribuzione degli interessi sulla somma rivalutata "al tasso del 15,5% pure previsto dalla legge professionale"; che, nel successivo conteggio, l'importo degli interessi era stato calcolato in una somma che non corrispondeva ne' a quella degli interessi calcolati nella misura fissa del 15,5% ne' a quella degli interessi calcolati secondo la legge professionale, vale a dire in base al tasso ufficiale di sconto dal settembre 1984 al gennaio 1999; che doveva ritenersi che il riconoscimento degli interessi fosse stato operato dal giudice arbitrale in conformità dei criteri di cui alla legge professionale sugli ingegneri ed architetti, che stabiliva l'applicazione del tasso di mora pari al tasso ufficiale di sconto, che alla data di inizio dell'arbitrato, nel settembre 1984, era pari appunto al 15,5%; che, una volta accertata la portata del comando risultante dal titolo, l'operazione di sviluppo del calcolo risultante dal titolo era affetta da errore di conteggio e poteva intendersi non già come ricorso a diversi parametri, in concreto non identificabili (con conseguente configurazione di fattispecie di contraddittorietà della motivazione), bensì come frutto di errore di conteggio, emendabile con la procedura di correzione materiale. Ciò premesso, il giudice delegato corresse le cifre indicate nel lodo, sostituendo L. 301.644.294 a L. 223.206.828, e L. 521.745.583 a L. 443.308.117. Contro questo decreto il comune di Castellaneta ha proposto ricorso per Cassazione a norma dell'art., 111 Costituzione, con un unico mezzo notificandolo il 18 ottobre 2000.
Il UO resiste con controricorso notificato il 21 novembre 2000, e con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso, proposto a norma dell'art. 111 Cost., si denunzia la violazione degli artt. 99, e 112 c.p.c., e la falsa applicazione dell'art. 826 c.p.c.; si deduce che il UO non poteva fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali, perché la sua domanda tendeva in realtà ad un'interpretazione giudiziale della decisione medesima;
che essa era inammissibile e che l'ordinanza era affetta da violazione di legge.
Il ricorso, proposto a norma dell'art. 111 Costituzione contro il decreto di correzione materiale di un lodo arbitrale, è inammissibile. È, infatti giurisprudenza consolidata di questa corte di legittimità il principio per il quale i vizi che inficiano il provvedimento di correzione di una sentenza (e ciò non può non valere anche laddove si tratti di un lodo arbitrale), che ha natura amministrativa, e non decisoria, per cui non è suscettibile di impugnazione autonoma, nemmeno con il ricorso per Cassazione a norma dell'art., 111 Cost. - si traducono in vizi della sentenza corretta, sicché devono essere fatti valere con l'impugnazione della sentenza medesima, nella parte corretta, con lo specifico mezzo per questo previsto (Cass. 6 settembre 1993 n. 9356;, conf., 11 luglio 1985 n. 4126; 11 aprile 1986 n. 2568; 22 aprile 1986 n. 2820; 9 luglio 1989, n. 3245; 2 marzo 1990 n. 1646; 4 ottobre 1991 n. 10336; 10 marzo 1992 n. 2838; 29 novembre 1993 n. 11809; 22 settembre 2000 n. 12562). Le spese del giudizio di legittimità sono a carico della parte soccombente, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 3.100,00, di cui euro 3.000,00, per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2003