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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1074/2021 posta in deliberazione il giorno 15/01/2025
TRA
( Parte_1 C.F._1
Avv. SAGINARIO MIRKO;
E
) Controparte_1 P.IVA_1
Avv. DE SANTIS GUIDO
E
( ) Controparte_2 P.IVA_2
Avv. MIGNONE GIANLUCA
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1532/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha impugnato la sentenza in oggetto nella parte in cui aveva respinto le Parte_1
domande precisate nella memoria ex art 183, VI co.n.
1.c.p.c., così riepilogate nell'atto di appello: “ “omissis… respinta ogni contraria e diversa eccezione, deduzione, istanza, pretesa
e conclusione sollevata dai convenuti (n.d.r. appellati) in via preliminare (comprese le
Con eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevata da e le eccezioni di incompetenza per territorio, di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa, di carenza di legittimazione processuale attiva e passiva sollevate da Controparte_3
, pregiudiziale e nel merito (in via principale e\o in via subordinata), in quanto
[...]
infondate in fatto ed in diritto oltreché sprovviste del benché minimo supporto probatorio: 1) in via preliminare e pregiudiziale, in ipotesi di accoglimento della eccezione di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa sollevata da Controparte_3
nella propria comparsa, volere concedere un termine perentorio per rinnovare la
[...]
citazione e\o (vista la intervenuta costituzione del convenuto) integrare la domanda a mente dell'art. 164, comma 5 cod. proc. civ.; 2) nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 e segg. cod. civ. da parte di
[...]
Co e\o Controparte_4 Controparte_3
in via solidale o, fra essi, in capo ed a carico di chi di dovere ed anche
[...]
secondo diversa gradazione, per tutti i fatti ovvero per tutte le omissioni di cui alla narrativa dell'atto di citazione, di cui alla narrativa del susseguente atto di citazione per chiamata in causa e di cui alla presenti memorie;
3) per l'effetto, volere condannare ex artt. 2043 e segg. cod. civ. in via solidale o, fra essi, in capo ed a carico di chi di dovere ed anche secondo diversa gradazione, l' Controparte_4
e\o la al risarcimento di tutti i danni
[...] Controparte_3
materiali e non patrimoniali, morali, alla privacy, alla propria professionalità ed alla propria dignità, subiti e subendi nell'occorso dal Dr : danni che si ritiene congruo Parte_1
quantificare, in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., in complessivi Euro 100.000,00 (diconsi
Euro centomila\\00) o, comunque, nella diversa misura, inferiore e\o superiore, ritenuta di giustizia, il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge … omissis”.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati instando per il rigetto dell'appello.
All'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
L'appello è manifestamente infondato.
Al riguardo appare opportuno riportare per esteso l'impugnata sentenza.
2 Co
“ Con atto di citazione ritualmente notificato l' conveniva in giudizio l' chiedendo Pt_1 la condanna ex art. 2043 c.c. per quanto meglio esposto nell'atto di citazione alla somma di euro 100.000,00, o altra ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, deducendo: di avere prestato la sua opera professionale per l'IFO come medico chirurgo specialista in dermatologia e venerologia per vari anni fino 31.5.2014; che, in particolare, aveva collaborato ad un progetto nell'ambito del c.d. studio Atlas (avente ad oggetto attività di ricerca per pazienti sieropositivi e non sieropositivi e che coinvolgeva sia l'IFO che altri centri ospedalieri italiani); che, successivamente alla scadenza del contratto (cfr. all. n. 11 del fascicolo di parte attrice), non era stato interrotto l'invio di e-mail all'attore concernenti notifiche e comunicazioni afferenti il detto studio e comprensive delle schede dei pazienti;
che detta condotta era stata perpetrata in violazione del diritto dell'attore alla tutela della privacy e della sua dignità professionale e personale, avendo l'IFO omesso di comunicare al Atlas CP_5 che l' non faceva più parte del progetto;
che detta omissione aveva comportato un danno Pt_1 alla privacy per l'attore, il quale era stato indebitamente destinatario di e-mail, in violazione del D.Lgs. n. 196/2003, avendogli ciò causato rilevanti pregiudizi di carattere morale e non patrimoniale alla sua professionalità, con effetti negativi sul diritto al “nome” ed all'
“immagine”, di cui agli artt. 22 Cost., artt. 6, 7 e 10 c.c., oltre ad averlo esposto al rischio di eventuali azioni di responsabilità, in ipotesi di errori o omissioni, eventualmente connesse allo studio che si stava svolgendo e del quale, appunto, l'odierno attore non faceva più parte;
che detto danno doveva essere risarcito ex art. 2043 c.c….Quanto alla domanda dell' ritiene Pt_1 questo Giudice che la stessa sia da rigettare.
Co In particolare, l' stipulava un contratto a tempo determinato con l' di collaborazione Pt_1 professionale, di cui al citato allegato n. 11 del fascicolo di parte attrice, all'interno del quale veniva svolto lo studio c.d. Atlas pure sopra richiamato e di cui all'allegato 2 del fascicolo del Co convenuto , laddove si leggeva, nell'allegata informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, che “I Suoi dati personali oggetto di Trattamento verranno utilizzati per consentire la Sua partecipazione, in qualità di sperimentatore o di sperimentatore principale, allo studio clinico Atlas, con promotore: Controparte_6
, nonché al termine dello studio per rilevare il Suo
[...] grado di soddisfazione in merito allo svolgimento della sperimentazione. … I Suoi dati saranno Cont trattati da dipendenti e/o collaboratori della ( Controparte_3 nominati incaricati del trattamento.” L'attore lamentava l'invio di e-mail relative al progetto Atlas successivamente alla scadenza del contratto di collaborazione professionale avvenuta il 31.5.2014, come documentazione allegata al n. 12 del fascicolo di parte, contratto che, effettivamente, veniva stipulato solo con l'odierno convenuto IFO, il quale comunicava il 16.6.2015 all'Atlas che l' non era più Pt_1 Contr parte del progetto (cfr. allegato 3 del fascicolo di in seguito ad una diffida dell'odierno attore a mezzo legale del 4.6.2015 (cfr. doc. n. 14 allegato al fascicolo di parte attrice).
Deve rilevarsi, anche prescindendo dalla effettiva violazione del diritto invocato da parte attrice, in forza del principio della ragione più liquida (a mente del quale ciascuna domanda delle parti può essere rigettata anche solo fondandosi su una questione logicamente subordinata ma assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, e ciò in vista del principio di economia processuale, cfr. Cass., sent. n. 5903/11, n. 1283/10 e n. 23856/08), che la Suprema Corte, nell'esaminare la violazione di dati personali, statuiva che la risarcibilità conseguente non si sottraeva “…alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicchè determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11 del medesimo codice, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata
3 effettiva” (Cass., sent. dell'8.2.2017, n. 3311 proprio in materia di invio indesiderato di e-mail), nonché molto recentemente, che “Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno", in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito” (Cass., ord. del 20.8.2020, n. 17383). Ebbene, simili requisiti di gravità della lesione e serietà del danno non si rinvengono, a Co parere di questo Giudice, nelle condotte imputate al convenuto ed al terzo chiamato Contr
avendo l' ricevuto e-mail al medesimo indirizzo di posta elettronica al quale Pt_1 già venivano inviate quando lo stesso era parte del progetto e per il cui invio aveva prestato il consenso, in ogni caso trattandosi di e-mail destinate esclusivamente ai membri dellstaff dello studio Atlas, che recavano espressamente in calce (come visibile nelle sole e-mail allegate in modo completo dalla terza chiamata fin dalla sua costituzione e non contestate nella memoria ex art. 183, VI comma, n 1 c.p.c. dall'attore), la dicitura “Le informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate e destinate esclusivamente alla/e persona/e o all'ente/i sopra indicati. E' vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi uso, copia, diffusione di quanto in esso contenuto ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D. Lgs. 196/03. Se questa comunicazione Vi è pervenuta per errore, Vi preghiamo di rispondere a questa mail e successivamente cancellarla dal Vostro sistema.”, senza mai l' manifestare alcuna Pt_1 opposizione fino al giugno 2015, in esito alla quale l'invio veniva prontamente interrotto.”
L'appello è manifestamente infondato , sì da ritenersi indubbiamente temerario.
La sentenza impugnata è pienamente condivisa e fatta propria da questa Corte
E' appena il caso di aggiungere che oltre alla insussistenza di un effettivo pregiudizio alla sfera P personale dell'appellante ben sarebbe stato agevole per l' formulare diffida senza, Pt_1
inspiegabilmente, attendere oltre un anno dalla cessazione del rapporto ovvero comunicare egli stesso, tempestivamente al Centro Atlas la cessazione dall'incarico.
Tale comportamento valutabile ex art 1227, II co c.,c. esclude in radice il collegamento causale tra la condotta e l'asserito evento dannoso .
Irrilevanti alla stregua di quanto esposto sono le richieste istruttorie.
Non solo pertanto poi è condivisibile la sentenza impugnata , ma a fronte della palese infondatezza dell'appello con il quale ci si duole di una sentenza ineccepibile e della conseguente prosecuzione dell'iniziativa giudiziaria , ritiene la Corte applicabile al presente gravame la disposizione dell'art 96 III co. c.p.c. liquidando in favore degli appellati una somma pari all'importo delle spese del grado.
A tale proposito si richiama, tra le altre, l'ordinanza 17902/2019 della Corte di Cassazione che ha affermato: “ In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della
4 somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art.
88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva
e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo al valore ricompreso nello scaglione tra Euro 52.000,00 ed € 260.000,00 in presenza di una specifica richiesta risarcitoria di € 100.000,00, oltre accessori.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del grado in favore Parte_3
di e di Controparte_1 Controparte_2
che liquida per ciascuna di esse in € 7.000,00 per compensi, oltre
[...]
rimborso spese gen ( con distrazione, per la seconda, in favore dell'Avv. MIGNONE Gianluca antistatario) oltre ad € 7.000,00 in favore di ciascuno degli appellati ex art 96 III co. c,p.c.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.115/2002
Roma, 26.2.2025
IL PRESIDENTE EST.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1074/2021 posta in deliberazione il giorno 15/01/2025
TRA
( Parte_1 C.F._1
Avv. SAGINARIO MIRKO;
E
) Controparte_1 P.IVA_1
Avv. DE SANTIS GUIDO
E
( ) Controparte_2 P.IVA_2
Avv. MIGNONE GIANLUCA
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1532/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha impugnato la sentenza in oggetto nella parte in cui aveva respinto le Parte_1
domande precisate nella memoria ex art 183, VI co.n.
1.c.p.c., così riepilogate nell'atto di appello: “ “omissis… respinta ogni contraria e diversa eccezione, deduzione, istanza, pretesa
e conclusione sollevata dai convenuti (n.d.r. appellati) in via preliminare (comprese le
Con eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevata da e le eccezioni di incompetenza per territorio, di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa, di carenza di legittimazione processuale attiva e passiva sollevate da Controparte_3
, pregiudiziale e nel merito (in via principale e\o in via subordinata), in quanto
[...]
infondate in fatto ed in diritto oltreché sprovviste del benché minimo supporto probatorio: 1) in via preliminare e pregiudiziale, in ipotesi di accoglimento della eccezione di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa sollevata da Controparte_3
nella propria comparsa, volere concedere un termine perentorio per rinnovare la
[...]
citazione e\o (vista la intervenuta costituzione del convenuto) integrare la domanda a mente dell'art. 164, comma 5 cod. proc. civ.; 2) nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 e segg. cod. civ. da parte di
[...]
Co e\o Controparte_4 Controparte_3
in via solidale o, fra essi, in capo ed a carico di chi di dovere ed anche
[...]
secondo diversa gradazione, per tutti i fatti ovvero per tutte le omissioni di cui alla narrativa dell'atto di citazione, di cui alla narrativa del susseguente atto di citazione per chiamata in causa e di cui alla presenti memorie;
3) per l'effetto, volere condannare ex artt. 2043 e segg. cod. civ. in via solidale o, fra essi, in capo ed a carico di chi di dovere ed anche secondo diversa gradazione, l' Controparte_4
e\o la al risarcimento di tutti i danni
[...] Controparte_3
materiali e non patrimoniali, morali, alla privacy, alla propria professionalità ed alla propria dignità, subiti e subendi nell'occorso dal Dr : danni che si ritiene congruo Parte_1
quantificare, in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., in complessivi Euro 100.000,00 (diconsi
Euro centomila\\00) o, comunque, nella diversa misura, inferiore e\o superiore, ritenuta di giustizia, il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge … omissis”.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati instando per il rigetto dell'appello.
All'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
L'appello è manifestamente infondato.
Al riguardo appare opportuno riportare per esteso l'impugnata sentenza.
2 Co
“ Con atto di citazione ritualmente notificato l' conveniva in giudizio l' chiedendo Pt_1 la condanna ex art. 2043 c.c. per quanto meglio esposto nell'atto di citazione alla somma di euro 100.000,00, o altra ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, deducendo: di avere prestato la sua opera professionale per l'IFO come medico chirurgo specialista in dermatologia e venerologia per vari anni fino 31.5.2014; che, in particolare, aveva collaborato ad un progetto nell'ambito del c.d. studio Atlas (avente ad oggetto attività di ricerca per pazienti sieropositivi e non sieropositivi e che coinvolgeva sia l'IFO che altri centri ospedalieri italiani); che, successivamente alla scadenza del contratto (cfr. all. n. 11 del fascicolo di parte attrice), non era stato interrotto l'invio di e-mail all'attore concernenti notifiche e comunicazioni afferenti il detto studio e comprensive delle schede dei pazienti;
che detta condotta era stata perpetrata in violazione del diritto dell'attore alla tutela della privacy e della sua dignità professionale e personale, avendo l'IFO omesso di comunicare al Atlas CP_5 che l' non faceva più parte del progetto;
che detta omissione aveva comportato un danno Pt_1 alla privacy per l'attore, il quale era stato indebitamente destinatario di e-mail, in violazione del D.Lgs. n. 196/2003, avendogli ciò causato rilevanti pregiudizi di carattere morale e non patrimoniale alla sua professionalità, con effetti negativi sul diritto al “nome” ed all'
“immagine”, di cui agli artt. 22 Cost., artt. 6, 7 e 10 c.c., oltre ad averlo esposto al rischio di eventuali azioni di responsabilità, in ipotesi di errori o omissioni, eventualmente connesse allo studio che si stava svolgendo e del quale, appunto, l'odierno attore non faceva più parte;
che detto danno doveva essere risarcito ex art. 2043 c.c….Quanto alla domanda dell' ritiene Pt_1 questo Giudice che la stessa sia da rigettare.
Co In particolare, l' stipulava un contratto a tempo determinato con l' di collaborazione Pt_1 professionale, di cui al citato allegato n. 11 del fascicolo di parte attrice, all'interno del quale veniva svolto lo studio c.d. Atlas pure sopra richiamato e di cui all'allegato 2 del fascicolo del Co convenuto , laddove si leggeva, nell'allegata informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, che “I Suoi dati personali oggetto di Trattamento verranno utilizzati per consentire la Sua partecipazione, in qualità di sperimentatore o di sperimentatore principale, allo studio clinico Atlas, con promotore: Controparte_6
, nonché al termine dello studio per rilevare il Suo
[...] grado di soddisfazione in merito allo svolgimento della sperimentazione. … I Suoi dati saranno Cont trattati da dipendenti e/o collaboratori della ( Controparte_3 nominati incaricati del trattamento.” L'attore lamentava l'invio di e-mail relative al progetto Atlas successivamente alla scadenza del contratto di collaborazione professionale avvenuta il 31.5.2014, come documentazione allegata al n. 12 del fascicolo di parte, contratto che, effettivamente, veniva stipulato solo con l'odierno convenuto IFO, il quale comunicava il 16.6.2015 all'Atlas che l' non era più Pt_1 Contr parte del progetto (cfr. allegato 3 del fascicolo di in seguito ad una diffida dell'odierno attore a mezzo legale del 4.6.2015 (cfr. doc. n. 14 allegato al fascicolo di parte attrice).
Deve rilevarsi, anche prescindendo dalla effettiva violazione del diritto invocato da parte attrice, in forza del principio della ragione più liquida (a mente del quale ciascuna domanda delle parti può essere rigettata anche solo fondandosi su una questione logicamente subordinata ma assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, e ciò in vista del principio di economia processuale, cfr. Cass., sent. n. 5903/11, n. 1283/10 e n. 23856/08), che la Suprema Corte, nell'esaminare la violazione di dati personali, statuiva che la risarcibilità conseguente non si sottraeva “…alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicchè determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11 del medesimo codice, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata
3 effettiva” (Cass., sent. dell'8.2.2017, n. 3311 proprio in materia di invio indesiderato di e-mail), nonché molto recentemente, che “Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno", in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito” (Cass., ord. del 20.8.2020, n. 17383). Ebbene, simili requisiti di gravità della lesione e serietà del danno non si rinvengono, a Co parere di questo Giudice, nelle condotte imputate al convenuto ed al terzo chiamato Contr
avendo l' ricevuto e-mail al medesimo indirizzo di posta elettronica al quale Pt_1 già venivano inviate quando lo stesso era parte del progetto e per il cui invio aveva prestato il consenso, in ogni caso trattandosi di e-mail destinate esclusivamente ai membri dellstaff dello studio Atlas, che recavano espressamente in calce (come visibile nelle sole e-mail allegate in modo completo dalla terza chiamata fin dalla sua costituzione e non contestate nella memoria ex art. 183, VI comma, n 1 c.p.c. dall'attore), la dicitura “Le informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate e destinate esclusivamente alla/e persona/e o all'ente/i sopra indicati. E' vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi uso, copia, diffusione di quanto in esso contenuto ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D. Lgs. 196/03. Se questa comunicazione Vi è pervenuta per errore, Vi preghiamo di rispondere a questa mail e successivamente cancellarla dal Vostro sistema.”, senza mai l' manifestare alcuna Pt_1 opposizione fino al giugno 2015, in esito alla quale l'invio veniva prontamente interrotto.”
L'appello è manifestamente infondato , sì da ritenersi indubbiamente temerario.
La sentenza impugnata è pienamente condivisa e fatta propria da questa Corte
E' appena il caso di aggiungere che oltre alla insussistenza di un effettivo pregiudizio alla sfera P personale dell'appellante ben sarebbe stato agevole per l' formulare diffida senza, Pt_1
inspiegabilmente, attendere oltre un anno dalla cessazione del rapporto ovvero comunicare egli stesso, tempestivamente al Centro Atlas la cessazione dall'incarico.
Tale comportamento valutabile ex art 1227, II co c.,c. esclude in radice il collegamento causale tra la condotta e l'asserito evento dannoso .
Irrilevanti alla stregua di quanto esposto sono le richieste istruttorie.
Non solo pertanto poi è condivisibile la sentenza impugnata , ma a fronte della palese infondatezza dell'appello con il quale ci si duole di una sentenza ineccepibile e della conseguente prosecuzione dell'iniziativa giudiziaria , ritiene la Corte applicabile al presente gravame la disposizione dell'art 96 III co. c.p.c. liquidando in favore degli appellati una somma pari all'importo delle spese del grado.
A tale proposito si richiama, tra le altre, l'ordinanza 17902/2019 della Corte di Cassazione che ha affermato: “ In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della
4 somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art.
88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva
e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo al valore ricompreso nello scaglione tra Euro 52.000,00 ed € 260.000,00 in presenza di una specifica richiesta risarcitoria di € 100.000,00, oltre accessori.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del grado in favore Parte_3
di e di Controparte_1 Controparte_2
che liquida per ciascuna di esse in € 7.000,00 per compensi, oltre
[...]
rimborso spese gen ( con distrazione, per la seconda, in favore dell'Avv. MIGNONE Gianluca antistatario) oltre ad € 7.000,00 in favore di ciascuno degli appellati ex art 96 III co. c,p.c.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.115/2002
Roma, 26.2.2025
IL PRESIDENTE EST.
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