Articolo 1 della Legge 31 luglio 1956, n. 1005
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25 settembre 1956
Art. 1. Articolo unico.

La concessione del contributo trentacinquennale dello Stato per la sistemazione straordinaria di strade comunali, nella misura del 3,50 per cento annuo della spesa riconosciuta necessaria, prevista dall' art. 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 , per i soli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55, e' prorogata per cinque anni, limitatamente al completamento delle opere stradali per le quali era stato richiesto nei termini il contributo e questo era stato concesso soltanto parzialmente.
Conseguentemente e' prorogata per lo stesso periodo di tempo la disposizione dell'art. 4 della stessa legge, nei riguardi delle opere di cui sopra.

Entrata in vigore il 25 settembre 1956