Sentenza 9 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/06/2025, n. 11243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11243 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11243/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10721/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10721 del 2024, proposto da
EL Ercolino, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 2894/2023, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 29633/2022 dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21 marzo 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col presente ricorso è chiesta l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha accolto la domanda n. R.G. 29633/2022 volta al riconoscimento del diritto della ricorrente alla corresponsione di tutte le somme illegittimamente trattenute sullo stipendio a titolo di Indennità Integrativa speciale (I.I.S) per il periodo di servizio svolto all’estero, ed ha condannato il Ministero intimato “a restituire gli importi trattenuti a tale titolo e non corrisposti alla parte ricorrente, nella misura di euro 538,30 mensili, a decorrere dal marzo 2021 sino alla data del 27.06.2022, oltre agli interessi legali dalla maturazione delle singole porzioni mensili del credito al saldo” .
Il Ministero intimato si è costituito in resistenza con atto di stile.
Alla camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha depositato la documentazione comprovante, anche alla luce del certificato di passaggio in giudicato della sentenza azionata, l’esistenza dei presupposti richiesti per l’ actio iudicati , ex artt. 112 e ss. c.p.a.
Sulla base delle depositate evidenze documentali e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, le statuizioni contenute nella sentenza indicata in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione (cfr. Cass. 13533/2001).
Dalla sentenza in questione si ricava, pertanto, il diritto della ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
3. Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e persistendo l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena ed integrale esecuzione al titolo azionato e, per l’effetto, di provvedere alla corresponsione in favore della ricorrente delle somme ad ella spettanti entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
4. Come richiesto da parte ricorrente, l’accoglimento della domanda comporta la condanna del Ministero intimato al pagamento, oltre che delle somme evidenziate nel provvedimento di cui è chiesta l’esecuzione, anche delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del presente giudizio di ottemperanza, purché debitamente documentate (cfr. Cons. Stato n. 1498/2017; TAR Campania-Napoli, n. 5446/2018 e n. 4477/19), che sono liquidate come da dispositivo e confluiscono nelle spese e nelle competenze di causa relative al presente giudizio di cui al successivo punto 6.
5. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, come richiesto dalla ricorrente, si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari.
Nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
6. La soccombenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito ne comporta la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato in euro 500,00 (cinquecento/00), comprensivi delle somme richieste dalla parte ricorrente a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio, di cui al precedente punto 4, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10721 del 2024, come in epigrafe proposto, così provvede:
- accoglie la domanda di esecuzione e, per l’effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a pagare alla ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica del presente provvedimento, la somma liquidata con la sentenza in epigrafe indicata.
- per l’ipotesi di persistente inottemperanza del Ministero intimato, nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari;
- condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore dell’avvocato Domenico Naso, dichiaratosi antistatario, delle spese e competenze del presente giudizio nella somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Rosaria Oliva | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO