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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/11/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 15 settembre 2025, iscritta al n. 2055 del ruolo generale degli affari di volonta- ria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
E
nata a Choluteca, in [...] il 16 ago- Parte_2 sto 1966, c.f. , C.F._2
elettivamente domiciliati in Vejano (VT), alla Via Margherita n. 6, presso lo studio dell'Avv. Federica Brugoni che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successivo scioglimento del ma- trimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 2 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto Parte_1 Parte_2
congiuntamente ricorso cumulativo per la loro separazione personale e per lo scio- glimento del matrimonio, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 27 marzo 2025 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte I, n. 12); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollera- bile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. La ex casa coniugale sita in Viterbo, Via Monte Amiata n. 9B, di proprietà del signo verrà allo stesso assegnata con tutte le suppellettili ed il mo- Parte_1
bilio ivi contenuti.
3. La signora si trasferirà e sposterà altrove la propria residenza entro un Pt_2
mese dall'udienza di omologa (sostituita dal deposito di note scritte).
4. Le parti provvederanno autonomamente al proprio personale mantenimento”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio, quando saranno maturate le relative condizioni dell'azione (procedi- bilità della domanda e passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei co- niugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni indicate in motivazione;
[...] Parte_2
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 15 settembre 2025, iscritta al n. 2055 del ruolo generale degli affari di volonta- ria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
E
nata a Choluteca, in [...] il 16 ago- Parte_2 sto 1966, c.f. , C.F._2
elettivamente domiciliati in Vejano (VT), alla Via Margherita n. 6, presso lo studio dell'Avv. Federica Brugoni che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successivo scioglimento del ma- trimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 2 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto Parte_1 Parte_2
congiuntamente ricorso cumulativo per la loro separazione personale e per lo scio- glimento del matrimonio, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 27 marzo 2025 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte I, n. 12); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollera- bile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. La ex casa coniugale sita in Viterbo, Via Monte Amiata n. 9B, di proprietà del signo verrà allo stesso assegnata con tutte le suppellettili ed il mo- Parte_1
bilio ivi contenuti.
3. La signora si trasferirà e sposterà altrove la propria residenza entro un Pt_2
mese dall'udienza di omologa (sostituita dal deposito di note scritte).
4. Le parti provvederanno autonomamente al proprio personale mantenimento”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio, quando saranno maturate le relative condizioni dell'azione (procedi- bilità della domanda e passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei co- niugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni indicate in motivazione;
[...] Parte_2
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3