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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 3820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3820 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Roberto Pertile Presidente
dott.ssa Anna Bellesi Giudice
dott. Vincenzo Carnì Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di adozione di maggiorenne iscritto al n. 5968/2025 V.G. promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Parte_1 C.F._1
Casanova
- ricorrente -
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Adozione di maggiorenni
Conclusioni: come da verbale d'udienza
FATTO E DIRITTO
1. – nato a [...] il [...], ha chiesto al Tribunale di poter adottare Parte_1 nato a [...] in data [...]. Parte_2
Il ricorrente ha sposato la sig.ra madre di e vedova del sig. Per_1 Pt_2 RSona_2
RS
deceduta il 14.03.2024. Fin dall'inizio della convivenza con la sig.ra gli ha convissuto e
[...] accudito continuativamente e con reciproco affetto il piccolo , che all'epoca aveva cinque anni. Pt_2
Nel corso degli anni, dunque, il sig. – che non ha figli – ha costantemente partecipato al Pt_1 percorso educativo e di crescita del figlio di sua moglie, con il quale è venuta a crearsi una relazione del
1 tutto simile a quella filiale attraverso la condivisione, oltre che della quotidianità, anche delle ricorrenze, delle feste, delle vacanze e dei viaggi, al punto che lo ha sempre chiamato “papà”. Pt_2
In questa situazione, evidente e consolidata, il ricorrente ha dichiarato di voler formalizzare il proprio rapporto con mediante la costituzione di un vincolo di filiazione adottiva. Pt_2
Ha quindi affermato che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e che non vi è alcun ostacolo all'adozione: e infatti, se da un lato egli supera i trentacinque anni di età richiesti per procedere all'adozione di maggiorenne, dall'altro lato una differenza di età pari a 16 anni tra adottante e adottando, pur di poco inferiore a quella di legge, non impedisce comunque di dar corso all'adozione quando, come nel caso di specie, ricorrono evidenti motivi di unità dell'assetto familiare.
Nel corso dell'udienza del 25 novembre 2025 il ricorrente ha ribadito la propria volontà di adottare in ragione del forte legame affettivo tra di loro (“[…] Anche se non è mio Parte_2 Pt_2 figlio naturale è come se lo fosse, vive con me da quando ha cinque anni, l'ho cresciuto io anche perché suo padre è sempre stato assente. Due anni fa è morta mia moglie, non avendo figli naturali ho deciso di adottare anche perché non ho Pt_2 figli. Lui mi chiama “ pa' ” e mi aiuta ogni qualvolta ne ho bisogno, è l'unica persona alla quale posso appoggiarmi. Lo avrei adottato prima se solo avessi saputo che si poteva fare”).
L'adottando ha a sua volta espresso il consenso all'adozione, confermando l'intensità del rapporto intrattenuto con il ricorrente (“[…] Il rapporto con dura ormai da quasi cinquanta anni, ho vissuto con Parte_1 lui dall'età di cinque anni, mi ha cresciuto lui, ho passato molto più tempo con lui che con il mio padre biologico. Lo chiamo “ pa' ”. Passiamo tutte le feste insieme, noi siamo la sua famiglia da sempre. Vorrei conservare il mio cognome senza aggiungere il cognome “ per non avere problemi con il codice fiscale e con i documenti”). Pt_1
La moglie e il figlio dell'adottando hanno dato il loro assenso all'adozione (all. 11 e 12 al ricorso).
Il padre biologico dell'adottando, come detto, è deceduto il 05.03.2013 (cfr. certificato di morte sub all.
7 al ricorso).
Dall'informativa tramessa dalla Questura di Milano - Commissariato di P.S. “Porta Ticinese” in data
07.07.2025 non si evincono condizioni ostative all'adozione.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, ha dichiarato di non opporsi all'accoglimento del ricorso.
2. – L'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e supera di 16 anni l'età dell'adottando.
Il divario di età tra adottante e adottando, inferiore a quello minimo (18 anni) richiesto dall'art. 291
c.c., nel caso di specie non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso.
Già con sentenza 14 gennaio 1999, n. 354, la Corte di cassazione aveva ritenuto che il giudice, previo attento esame delle circostanze del caso concreto (tra cui il fatto che l'adottando sia stabilmente inserito nella famiglia costituita dall'altro genitore e dall'adottante), può accordare una ragionevole riduzione della differenza minima di età di diciotto anni tra adottante e adottando, sempre che tale divario rientri nell'ambito dell'imitatio naturae, in tal modo riconoscendo ammissibile l'adozione, pur in presenza di una differenza di età inferiore a quella stabilita dall'art. 291 c.c. 2 Tale orientamento, confermato anche dalla giurisprudenza successiva (Cass. n. 7667/2020), ha trovato definitiva sanzione nella sentenza n. 5 del 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, c.c. nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando.
Tale pronuncia ha rimarcato che “[l]e abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita
e integrazione” e incidono in maniera profonda sull'identità personale;
e “[l]a valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.”. Pertanto,
l'art. 291 c.c., “non consentendo al giudice di intervenire, derogando, se del caso, al limite minimo nel divario di età tra adottante e adottando, si rivela in radice incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi, senza che tale assoluto sacrificio trovi coerente giustificazione compensativa. L'attuale conformazione dell'istituto rende, anche in questo caso, «palese l'irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità» […] in quanto destinata ad entrare in frizione, nell'assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all'identità personale”.
Nel caso di specie, il modesto scarto sussistente tra la differenza di età tra adottante e adottando e la differenza minima di età richiesta dalla disposizione codicistica, unitamente alla ricorrenza di un profondo e intenso legame affettivo di natura genitoriale, indice di una situazione di comunanza familiare ormai stabile e consolidata, inducono a derogare al limite di cui all'art. 291 c.c. e ad accogliere il ricorso, essendo palese il requisito della convenienza.
3. – Ritiene dunque il Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta.
Conformemente alla volontà espressa in udienza, l'adottando conserva il proprio cognome senza aggiungere quello dell'adottante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
- dispone farsi luogo all'adozione di nato a Milano in [...] Pt_2 Parte_2
11.03.1962, da parte di nato a [...] in data [...]; Parte_1
- dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Vincenzo Carnì dott. Roberto Pertile
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Roberto Pertile Presidente
dott.ssa Anna Bellesi Giudice
dott. Vincenzo Carnì Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di adozione di maggiorenne iscritto al n. 5968/2025 V.G. promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Parte_1 C.F._1
Casanova
- ricorrente -
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Adozione di maggiorenni
Conclusioni: come da verbale d'udienza
FATTO E DIRITTO
1. – nato a [...] il [...], ha chiesto al Tribunale di poter adottare Parte_1 nato a [...] in data [...]. Parte_2
Il ricorrente ha sposato la sig.ra madre di e vedova del sig. Per_1 Pt_2 RSona_2
RS
deceduta il 14.03.2024. Fin dall'inizio della convivenza con la sig.ra gli ha convissuto e
[...] accudito continuativamente e con reciproco affetto il piccolo , che all'epoca aveva cinque anni. Pt_2
Nel corso degli anni, dunque, il sig. – che non ha figli – ha costantemente partecipato al Pt_1 percorso educativo e di crescita del figlio di sua moglie, con il quale è venuta a crearsi una relazione del
1 tutto simile a quella filiale attraverso la condivisione, oltre che della quotidianità, anche delle ricorrenze, delle feste, delle vacanze e dei viaggi, al punto che lo ha sempre chiamato “papà”. Pt_2
In questa situazione, evidente e consolidata, il ricorrente ha dichiarato di voler formalizzare il proprio rapporto con mediante la costituzione di un vincolo di filiazione adottiva. Pt_2
Ha quindi affermato che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e che non vi è alcun ostacolo all'adozione: e infatti, se da un lato egli supera i trentacinque anni di età richiesti per procedere all'adozione di maggiorenne, dall'altro lato una differenza di età pari a 16 anni tra adottante e adottando, pur di poco inferiore a quella di legge, non impedisce comunque di dar corso all'adozione quando, come nel caso di specie, ricorrono evidenti motivi di unità dell'assetto familiare.
Nel corso dell'udienza del 25 novembre 2025 il ricorrente ha ribadito la propria volontà di adottare in ragione del forte legame affettivo tra di loro (“[…] Anche se non è mio Parte_2 Pt_2 figlio naturale è come se lo fosse, vive con me da quando ha cinque anni, l'ho cresciuto io anche perché suo padre è sempre stato assente. Due anni fa è morta mia moglie, non avendo figli naturali ho deciso di adottare anche perché non ho Pt_2 figli. Lui mi chiama “ pa' ” e mi aiuta ogni qualvolta ne ho bisogno, è l'unica persona alla quale posso appoggiarmi. Lo avrei adottato prima se solo avessi saputo che si poteva fare”).
L'adottando ha a sua volta espresso il consenso all'adozione, confermando l'intensità del rapporto intrattenuto con il ricorrente (“[…] Il rapporto con dura ormai da quasi cinquanta anni, ho vissuto con Parte_1 lui dall'età di cinque anni, mi ha cresciuto lui, ho passato molto più tempo con lui che con il mio padre biologico. Lo chiamo “ pa' ”. Passiamo tutte le feste insieme, noi siamo la sua famiglia da sempre. Vorrei conservare il mio cognome senza aggiungere il cognome “ per non avere problemi con il codice fiscale e con i documenti”). Pt_1
La moglie e il figlio dell'adottando hanno dato il loro assenso all'adozione (all. 11 e 12 al ricorso).
Il padre biologico dell'adottando, come detto, è deceduto il 05.03.2013 (cfr. certificato di morte sub all.
7 al ricorso).
Dall'informativa tramessa dalla Questura di Milano - Commissariato di P.S. “Porta Ticinese” in data
07.07.2025 non si evincono condizioni ostative all'adozione.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, ha dichiarato di non opporsi all'accoglimento del ricorso.
2. – L'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e supera di 16 anni l'età dell'adottando.
Il divario di età tra adottante e adottando, inferiore a quello minimo (18 anni) richiesto dall'art. 291
c.c., nel caso di specie non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso.
Già con sentenza 14 gennaio 1999, n. 354, la Corte di cassazione aveva ritenuto che il giudice, previo attento esame delle circostanze del caso concreto (tra cui il fatto che l'adottando sia stabilmente inserito nella famiglia costituita dall'altro genitore e dall'adottante), può accordare una ragionevole riduzione della differenza minima di età di diciotto anni tra adottante e adottando, sempre che tale divario rientri nell'ambito dell'imitatio naturae, in tal modo riconoscendo ammissibile l'adozione, pur in presenza di una differenza di età inferiore a quella stabilita dall'art. 291 c.c. 2 Tale orientamento, confermato anche dalla giurisprudenza successiva (Cass. n. 7667/2020), ha trovato definitiva sanzione nella sentenza n. 5 del 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, c.c. nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando.
Tale pronuncia ha rimarcato che “[l]e abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita
e integrazione” e incidono in maniera profonda sull'identità personale;
e “[l]a valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.”. Pertanto,
l'art. 291 c.c., “non consentendo al giudice di intervenire, derogando, se del caso, al limite minimo nel divario di età tra adottante e adottando, si rivela in radice incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi, senza che tale assoluto sacrificio trovi coerente giustificazione compensativa. L'attuale conformazione dell'istituto rende, anche in questo caso, «palese l'irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità» […] in quanto destinata ad entrare in frizione, nell'assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all'identità personale”.
Nel caso di specie, il modesto scarto sussistente tra la differenza di età tra adottante e adottando e la differenza minima di età richiesta dalla disposizione codicistica, unitamente alla ricorrenza di un profondo e intenso legame affettivo di natura genitoriale, indice di una situazione di comunanza familiare ormai stabile e consolidata, inducono a derogare al limite di cui all'art. 291 c.c. e ad accogliere il ricorso, essendo palese il requisito della convenienza.
3. – Ritiene dunque il Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta.
Conformemente alla volontà espressa in udienza, l'adottando conserva il proprio cognome senza aggiungere quello dell'adottante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
- dispone farsi luogo all'adozione di nato a Milano in [...] Pt_2 Parte_2
11.03.1962, da parte di nato a [...] in data [...]; Parte_1
- dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Vincenzo Carnì dott. Roberto Pertile
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