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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Carmine Capozzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1434/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizio- ne a decreto ingiuntivo di pagamento, e vertente
TRA
(C.F. ), domiciliata per la lite in Parte_1 C.F._1
Livorno, Scali D'Azeglio n.52, presso gli Avv.ti Damiano Vaudo (C.F.
del Foro di La Spezia e Alessandro Personi (C.F. C.F._2
del Foro di Livorno, che la rappresentano e difendono giusta C.F._3 procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione.
Opponente
E
(P.I. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Monza, Via Volturno n.5, in persona del l.r. p.t., domiciliata per la lite in Napoli, Via
Monte di Dio n.25, presso l'Avv. Luca Guerra (C.f. , che la C.F._4 rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso per ingiun- zione.
Opposta
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Piaccia al Giudice adito, contrariis rejectis, per i fatti ed i motivi esposti in corso di causa: - Rigettare la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- Accertare e dichiarare l'infondatezza del credito vantato da e quindi revocare il decreto ingiuntivo 343/2023 emesso dal CP_1
Tribunale di Lucca il 1.3.2023 (R.G. n. 868/2023), in quanto illegittimo e basato su una pretesa infondata;
- con vittoria di spese di causa, oltre IVA e CPA come per legge”.
Per l'opposta: “Accertare e dichiarare nulla ed inammissibile, nonché in- fondata in fatto ed in diritto, l'avversa opposizione e, per l'effetto, confermare il de- creto ingiuntivo n. 343/2023 ((R.G. n. 868/2022), emesso dal Tribunale di Lucca in data 1.03.2023 previo accertamento e dichiarazione del credito vantato dalla soc.
1 nei confronti della sig.ra di € 5.490,00. Con vittoria di spe- CP_2 Pt_1 se e competenze di giudizio a favore dello scrivente procuratore antistatario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- La (infra, Homepal o ingiungente) ha ottenuto dal Tri- Controparte_1 bunale di Lucca nei confronti di l'emissione del decreto ingiuntivo di Parte_1 pagamento n.343/2023, dell'importo di euro 5.490,00, oltre interessi e spese di in- giunzione, deducendo a fondamento della domanda:
(i) di svolgere l'attività di mediazione immobiliare mediante la propria piatta- forma online sito www.homepal.it); CP_1
(ii) che aveva inserito su tale piattaforma un'inserzione relativa Parte_1 all'immobile di proprietà dei di lei figli, e CP_3 CP_4 posto in Viareggio (LU), alla Via Dei Ginepri n. 9, accettandone termini e condizioni, “passaggio” necessario e funzionale alla registrazione al sito;
(iii) che nello svolgimento dell'incarico di mediazione aveva provveduto a fis- sare un appuntamento per visionare l'immobile de quo in data
10.11.2021 con tale anche lui utente della piattaforma, Persona_1 giacché interessato all'acquisto, dandone pronta comunicazione al vendi- tore a mezzo mail e sms;
(iv) che, grazie alla mediazione di essa esponente, in data 27.01.2022 l'immobile era stato veduto a e al prezzo di € Persona_1 Controparte_5
220.000,00;
(v) che in data 25.07.2022 l'acquirente aveva provveduto al Controparte_5 pagamento della provvigione a suo carico, mentre la venditrice era rima- sta inadempiente al pagamento della provvigione di € 5.490,00.
2.- ha opposto il decreto ingiuntivo n.343/2023, contrastando la do- Parte_1 manda di pagamento e chiedendone il rigetto.
In fatto ha dedotto che la narrazione proposta dall'ingiungente era del tutto errata.
Vero era invece che nel febbraio 2020, intenzionata a vendere l'immobile di sua proprietà, posto a Viareggio, Via dei Ginepri 9 (meglio individuato per dati e consi- stenza catastale nell'atto di citazione), si era affidata al sito www.homepal.it, iscri- vendosi al sito e inserendo l'inserzione relativa al proprio immobile;
le condizioni contrattuali prevedevano che, in caso di vendita grazie alla mediazione di CP_1 la provvigione sarebbe stata pagata dal solo acquirente;
nel novembre 2021
[...]
anch'egli utente di aveva visitato l'immobile senza formulare, Parte_2 CP_1 tuttavia, alcuna proposta di acquisto dell'abitazione; in data 27.1.2022 aveva ven- duto alla figlia, l'immobile de quo al prezzo di euro 220.000,00 e CP_4 tale vendita si era perfezionata senza alcuna attività di in data 27.6.2022 CP_1 aveva venduto, a sua volta, l'immobile de quo a tali CP_4 Persona_1
e al prezzo di euro 225.000,00. Controparte_5
2 Alla luce di tali fatti l'opponente ha contestato l'esistenza del diritto alla provvigio- ne, sostenendo che l'unico atto da lei stipulato in data 27.1.2022 era quello di ven- dita con la figlia, che era intervenuto senza l'intermediazione di Anche il CP_1 successivo atto di vendita dalla figlia ai signori era intervenuto senza Per_1 CP_5 la mediazione di In ipotesi, non potevano essere riconosciuti gli interessi CP_1 moratori ex D.lgs.231/2002, non essendo intervenuto il contratto di mediazione tra professionisti.
3.- Radicatosi il contraddittorio, ha riconosciuto, in sostanza, la correttez- CP_1 za della diversa ricostruzione dei fatti proposta dall'opponente, insistendo nella do- manda di pagamento sulla base del diverso argomento che l'atto di vendita in data
27.1.2022 era intervenuto al fine di eludere il pagamento della provvigione median- te un'interposizione di altro soggetto e del richiamo alla nota giurisprudenza di me- rito e di legittimità, secondo cui “per il riconoscimento del diritto alla provvigione, non rileva se l'affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamen- te di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto
e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto”.
Ha aggiunto che, in base alle condizioni del servizio di intermediazione, è vero che si obbliga a non richiedere alcun importo a titolo di provvigione all'inser-
CP_1 zionista, ma a condizione che lo stesso concluda attraverso a vendita im-
CP_1 mobiliare con l'utente attivo ovvero comunichi a all'indirizzo home-
CP_1 il buon esito dell'affare e dichiari al notaio rogante nell'atto di compra- Email_1 vendita l'avvenuta intermediazione da parte di (clausola n.11.4 delle con-
CP_1 dizioni generali). Nel caso in cui, invece, non provveda a quanto indicato al punto
11.4 delle condizioni generali, e pertanto nel caso in cui concluda l'affare con l'Utente Attivo (acquirente) direttamente o per interposta persona o a mezzo di al- tra agenzia immobiliare, senza comunicare la circostanza ad e senza di- CP_1 chiararlo al notaio rogante, il venditore è obbligato a corrispondere la provvigione di cui al punto 11.2 a favore di punto 11.6. delle condizioni generali). CP_1
4.- Così ricostruito il thema decidendum, l'opposizione è fondata e merita accogli- mento.
4.1.- Costituendosi nel giudizio di opposizione, ha preso atto della sostan- CP_1 ziale non corrispondenza al vero dei fatti esposti nel ricorso monitorio, insistendo tuttavia nell'accoglimento del medesimo petitum sulla base di un diverso presuppo- sto fattuale. Nel ricorso monitorio viene dedotto, a fondamento della domanda, che la ricorrente avrebbe “inserzionato” l'immobile di proprietà dei figli, CP_3
3 e sito in Viareggio (LU), alla Via Dei Ginepri n. 9, sul sito internet CP_4 www.homepal.it. avvalendosi dei relativi spazi pubblicitari per la vendita.
In altre parole si assume che la opponente avrebbe concluso un contratto di media- zione con prestazioni a favore dei figli e onere economico a suo carico.
Con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione viene chiesta, invece, la condanna dell'opponente al pagamento della provvigione in forza della clausola
11.6 delle condizioni generali di contratto, sull'assunto che essa avrebbe concluso la compravendita con la figlia in data 27.1.2022, che, a sua volta, avrebbe poi vendu- to, dopo pochi mesi, al soggetto proposto tramite la piattaforma al fine di CP_1 eludere l'obbligo di pagare la provvigione.
4.2.- Per valutare tale prospettazione è opportuno, anzitutto, richiamare le disposi- zioni generali di contratto, pacificamente accettate dall'opponente, che regolano il pagamento dei servizi offerti da CP_1
Ai sensi dell'art.11 delle condizioni generali, regolanti i servizi offerti dalla opposta, il soggetto che inserisca sulla piattaforma online di n'inserzione di vendi- CP_1 ta o di affitto (infra, inserzionista), accetta che:
(i) la transazione di compravendita e di affitto, limitatamente ai clienti che hanno richiesto la visita tramite il sito Homepal.it o o comunque attraverso CP_6 uno degli strumenti che il portale stesso mette a disposizione di (es. call CP_1 centre), dovrà necessariamente essere intermediata attraverso la società CP_2
[... (punto 11.1.);
(ii) la provvigione richiesta da all'inserzionista è pari al 2% (oltre iva) CP_2 applicato al valore dell'immobile, con un minimo di € 990,00, oltre a quanto dovuto per gli eventuali Servizi Aggiuntivi di di cui all'articolo 5.2. (clausola CP_2
11.2);
(iii) la provvigione è dovuta nella misura predetta anche nel caso in cui l'inserzio- nista, successivamente alla sua accettazione della proposta irrevocabile di acquisto formulata da un Utente Attivo (cioè del soggetto che, visitando il sito, abbia formu- lato una proposta di acquisto), senza giustificato e comprovato motivo, non proceda alla vendita dell'immobile oggetto della inserzione (clausola 11.3.);
(iv) salvo quanto dovuto per gli eventuali Servizi Aggiuntivi di di cui CP_2 all'articolo 5.2 e salvo quanto previsto nell'articolo 11.3, si obbliga a CP_2 non richiedere alcun importo a titolo di provvigione all'inserzionista, purché lo stes- so concluda attraverso la vendita immobiliare con l'Utente Attivo (ac- CP_2 quirente segnalato per il tramite della piattaforma e/o dei servizi di Homepal.it o
, ovvero comunichi a a mezzo email all'indirizzo CP_6 CP_2 [...] il buon esito dell'affare e dichiari al notaio rogante nell'atto di compra- Email_2 vendita dell'avvenuta intermediazione da parte di (clausola 11.4); CP_2
4 (v) l'inserzionista, nel caso in cui la compravendita dovesse perfezionarsi con un cliente che abbia richiesto la visita tramite il sito Homepal.it o o comun- CP_6 que attraverso uno degli strumenti che il portale stesso mette a disposizione (es. call center), è consapevole che la dichiarazione della intermediazione dalla CP_2
[...
da effettuarsi al Notaio che redigerà l'atto finale di vendita, rappresenta l'adempimento di un obbligo di legge e delle conseguenze delle dichiarazioni false in un atto pubblico (clausola 11.5);
(vi) l'inserzionista è consapevole pertanto che in caso di acquirente segnalato per il tramite della piattaforma e/o dei servizi di Homepal.it o ed in caso di CP_6 accettazione della Proposta dell'Utente Attivo, sarà obbligato a corrispondere la provvigione di cui al punto 11.2 a favore di se non provvederà a quan- CP_2 to indicato al punto 11.4, e pertanto nel caso in cui concluda l'affare con l'Utente
Attivo (acquirente) direttamente o per interposta persona o a mezzo di altra agen- zia immobiliare, senza comunicare la circostanza ad e senza dichiararlo CP_2 al notaio rogante (11.6);
(vii) l'inserzionista è altresì consapevole dell'obbligo per l'Utente Attivo (acquirente)
a corrispondere ad una provvigione corrispondente al 2% (oltre IVA) del CP_1 valore della transazione stessa, con un minimo di €990,00 (11.7);
(viii) il prezzo dei Servizi di cui all'art 5.2 verrà di volta in volta comunicato preven- tivamente all'Inserzionista sulla Piattaforma Homepal al momento dell'acquisto del singolo servizio. Le Società potranno di volta in volta modificare il prezzo per i Ser- vizi a pagamento dandone tempestiva e preventiva comunicazione agli Inserzionisti.
Il pagamento dei Servizi dovrà effettuarsi anticipatamente tramite la Piattaforma
Homepal mediante gli strumenti previsti nel sito (carta di credito, carta di debito, e- wallet, ricarica telefonica mezzo bonifico bancario Paypal) (clausola 11.8).
In sintesi, in base a tali disposizioni, quando l'inserzionista concluda un affare gra- zie alla mediazione di non paga alcuna provvigione per i servizi di inter- CP_1 mediazione ricevuti (salvo il pagamento dei servizi aggiuntivi, fattispecie nella con- creta vicenda non rilevante), a condizione che rispetti quanto indicato nel punto
11.4., ovvero comunichi la circostanza della conclusione dell'affare con l'utente atti- vo a e lo dichiari al notaio rogante. Rispettate queste condizioni, CP_2 [...] vrà diritto alla provvigione nei soli confronti dell'utente attivo del sito, la cui Pt_3 proposta di acquisto sia stata accettata dall'inserzionista.
4.3.- Ora, la prospettazione dell'opposta, secondo cui l'opponente avrebbe frappo- sto altra persona (la figlia) nell'operazione di vendita al fine di eludere il pagamento della provvigione, si scontra con un'immediata considerazione di ordine logico, for- mulabile attraverso un semplice interrogativo: perché mai l'inserzionista che, in ba- se alle condizioni generali di contratto, non paga alcuna provvigione per il semplice fatto che comunichi a la conclusione del contratto di vendita con il c.d. CP_1
5 utente attivo e di ciò dia menzione nel rogito notarile, dovrebbe invece sopportare i costi di un atto di vendita intermedio (nel caso di specie, quello concluso con la fi- glia) - costi relativi al compenso del notaio, all'imposta di registro, alle imposte di bollo e ipocatastali , costi, detto per inciso, che in alcuni casi potrebbero essere ad- dirittura superiori e di molto alla provvigione dovuta - per far pervenire il bene all'utente attivo quando potrebbe concludere direttamente il contratto con tale sog- getto e non pagare nulla per la mediazione?
E' evidente, sul piano della razionalità logica che guida i comportamenti umani, che
è una domanda a cui non è semplice dare risposta, né l'opposta ha offerto argo- menti per dare soluzione all'interrogativo.
La clausola n.11.6, in correlazione alla clausola n.11.4, sembra invero riguardare l'ipotesi in cui l'affare sia concluso dallo stesso inserzionista con altro acquirente, diverso dall'utente attivo “che ha usato la piattaforma”, ma a quest'ultimo collegato da vincoli di varia natura, di solito vincoli familiari o di convivenza. D'altro canto è in relazione a simili fattispecie che si è formata la giurisprudenza richiamata dall'opposta, applicata anche da questo giudice in diversi precedenti decisioni, in ordine alla sussistenza del diritto al compenso anche quando l'affare sia poi conclu- so dal venditore con altro acquirente, diverso da quello “intermediato” dall'agente immobiliare, ma a quest'ultimo collegato, ad esempio, da vincoli familiari, di coniu- gio o di convivenza.
E, invero, non a caso, la clausola 11.6 fa riferimento letterale all'ipotesi in cui l'inserzionista (cioè chi propone in vendita il bene) concluda l'affare con l'Utente At- tivo direttamente o per interposta persona o a mezzo di altra agenzia immobiliare, senza comunicare la circostanza ad e senza dichiararlo al notaio CP_2 Per_2
[.
.
La clausola non riguarda l'ipotesi in cui l'affare sia prima concluso con altro soggetto
(non Utente Attivo), che poi a sua volta venda all'utente attivo oppure a persona a questo collegata. L'affare deve essere concluso “con l'utente attivo” direttamente o per interposta persona (ad esempio, il figlio o la moglie dell'utente attivo).
E la clausola risponde a criteri di razionalità, perché sconta evidentemente l'interrogativo sopra proposto: non è ipotizzabile che l'inserzionista, che non paga la provvigione se menziona nel contratto di vendita che lo stesso è stato concluso con la mediazione di trasferisca il bene immobile prima ad un soggetto, che CP_1 poi a sua volta trasferirà il bene all'utente attivo, sostenendo i costi della realtiva operazione, al fine di evitare di pagare una provvigione a cui non è tenuto con i semplici adempimenti sopra visti.
In conclusione, gli elementi probatori disponibili (ovvero la prossimità temporale della vendita tra la figlia della opponente e l'utente attivo) non consentono di rite- nere dimostrato in via logico-deduttiva (c.d. prova indiziaria) che l'atto di vendita
6 concluso dall'opponente con la figlia in data 27-1-2022, che ha poi ceduto lo stesso bene all'utente attivo nel giugno 2022, sia stato concluso al fine di evitare di pagare la provvigione a , quindi, possa essere considerato come intermediato da CP_1
CP_1
Pertanto, l'azione di pagamento va respinta.
In senso contrario non può argomentarsi dal fatto che l'utente attivo abbia pagato nel luglio 2022, in relazione alla vendita del giugno 2022, la provvigione a CP_1
Diverse sono le condizioni contrattuali operanti per l'inserzionista e l'utente attivo, regolate in distinti e separati paragrafi delle condizioni generali.
La circostanza che, a differenza dell'inserzionista, l'utente attivo è tenuto in ogni caso al pagamento della provvigione, può avere indotto lo stesso, in ottica di pre- venzione della lite, a pagare la provvigione piuttosto che sostenere le spese di un giudizio dall'esito incerto.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo in difetto di notula in atti (DM 55/2014, scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00; parametri medi per le fasi 1, 2 e 4; parametri minimi per la fase terza stante il mancato svolgimento di attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto, respingendo la domanda di pagamen- to;
- condanna la società a pagare le spese di lite a fa- Controparte_1 vore di , liquidate in euro 4.237,00 per compenso profes- Parte_1 sionale ed euro 145,50 per spese vive, oltre rimborso spese generali
(15%) ed accessori fiscali e previdenziali (se dovuti).
Lucca, 28-1-2025.
Il Giudice
Carmine Capozzi
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