Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/06/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI N. 1291/2024 R.G.
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, nella persona del G.O.T.
Dott.ssa Stefania Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1291/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Teresa Rositano (C.F. ) CodiceFiscale_2
- ATTORE/OPPONENTE -
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore - e per essa, quale procuratore speciale, di
(C.F. ) in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa dagli Avvocati Roberto
Calabresi (C.F. ) ed Elisa Gaboardi (C.F. C.F._3
) C.F._4
- CONVENUTA/OPPOSTA -
Conclusioni: all'udienza del 14 Maggio 2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
1. Con “Atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.” del 6
Novembre 2024, ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
“Opposizione avverso atto di precetto notificato dalla società Controparte_1 in data 22/10/2024” fondata sui seguenti motivi:
✓ “1. Nullità dell'atto di precetto per carenza di legittimazione attiva da parte della società ; Controparte_1
✓ “2. Nullità del precetto per incerta individuazione del titolo esecutivo, manifesta violazione del principio di cui all'art 480 c.p.c.”;
✓ “3. Invalidità del Precetto per Omessa notificazione del titolo esecutivo, manifesta violazione del principio di cui all'art. 479. Nullità del precetto mancando alla base il titolo esecutivo quale il decreto ingiuntivo”;
✓ “4. Nullità dell'atto di precetto per abuso dell'azione esecutiva”.
1.1 L'attore/opponente ha quindi convenuto, dinanzi al Tribunale di Palmi,
in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Controparte_1
, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_3
“Voglia l'adito Tribunale di Palmi:
- In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
- Dichiarare la nullità/illegittimità dell'atto di precetto per carenza di legittimazione attiva di cui al punto 1;
- Dichiarare la nullità/illegittimità del precetto per incerta individuazione del titolo esecutivo, manifesta violazione del principio di cui all'art 480 c.p.c.;
- Dichiarare la nullità/illegittimità del precetto mancando alla base il titolo esecutivo quale il decreto ingiuntivo;
- Dichiarare la nullità/illegittimità dell'atto di precetto per abuso dell'azione esecutiva.
- Dichiarare la nullità/illegittimità del precetto per incertezza del credito e per l'applicazione di tassi superiore al tasso soglia di usura previsto dalla Legge n.
108/1996”.
2. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 20 Luglio 2024, il Tribunale ha così provveduto:
“❖ letti gli atti di causa;
❖ constatato che la convenuta/opposta non si è Controparte_1 costituita nonostante sia stata regolarmente citata in giudizio mediante p.e.c. del
2 TRIBUNALE DI PALMI N. 1291/2024 R.G.
9 Novembre 2024, ore 13:47, inviata agli indirizzi e Email_1
Email_2
❖ verificata la regolarità del contraddittorio;
❖ ritenuto che non occorra pronunciare i provvedimenti di cui all'art. 171 bis, comma 1, c.p.c.;
❖ considerato che non sono emerse questioni rilevabili d'ufficio da indicare alle parti per la loro trattazione nelle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.;
❖ rilevato il mancato esperimento, da parte dell'attore/opponente Parte_1
del “procedimento di mediazione” previsto per le controversie in materia
[...] di “… contratti … bancari e finanziari …”, nel cui novero rientra la presente, come
“condizione di procedibilità della domanda giudiziale” dall'art. 5 [“Condizione di procedibilità e rapporti con il processo”], commi 1, 2 e 3, del novellato D.lgs. n.
28/2010;
❖ visto l'art. 171 bis, comma 3, c.p.c.;
❖ tenuto conto del carico del ruolo;
dichiara la contumacia della convenuta/opposta ai sensi del Controparte_1 combinato disposto degli artt. 291, comma 2, c.p.c. e 171, comma 3, c.p.c.; assegna all'attore/opponente termine di giorni 15 dalla data di Parte_1 comunicazione del presente provvedimento per “esperire il procedimento di mediazione” nei confronti della convenuta/opposta Controparte_1 differisce la data della prima udienza - fissata ex art. 168 bis, comma 4, c.p.c. per il 26
Marzo 2025 - al 14 Maggio 2025, ore 10:30; evidenzia che i termini indicati a “pena di decadenza” dall'art. 171 ter c.p.c. per la proposizione di eventuali memorie integrative decorreranno rispetto a quest'ultima data (14 Maggio 2025); dispone che la suddetta udienza del 14 Maggio 2025, ore 10:30, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza ai sensi degli artt. 127 bis c.p.c. e 196 duodecies disp. att. c.p.c.;
che ciascun difensore depositi nel fascicolo telematico, entro il 5 Maggio
2025, una nota contenente:
3 TRIBUNALE DI PALMI N. 1291/2024 R.G.
➢ un indirizzo e-mail presso cui intenda ricevere il link per partecipare all'udienza;
➢ un numero di telefono mobile al quale possa essere chiamato ove insorgessero difficoltà di collegamento;
che ciascun difensore si renda disponibile - almeno 10 minuti prima dell'udienza (ossia entro le ore 10:20) - a ricevere il link per partecipare all'udienza stessa;
che le parti interessate a partecipare personalmente all'udienza si colleghino dalla stessa postazione telematica del loro difensore;
precisa
• che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento i difensori potranno chiedere che l'udienza si svolga in presenza;
• che sull'istanza il Tribunale si pronuncerà entro i cinque giorni successivi;
• che l'udienza fissata ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. si svolgerà nel rigoroso rispetto dell'art. 196 duodecies disp. att. c.p.c. il quale dispone:
“L'udienza di cui all'articolo 127-bis del codice è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti e, se l'udienza non è pubblica, la sua riservatezza. Si applica l'articolo 84.
Nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza.
Il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento.
Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa”;
• che a detta udienza i difensori si dovranno puntualmente attenere a quanto disposto dal suindicato art. 196 duodecies disp. att. c.p.c. e, in particolare, ai commi 2-4; onera l'attore/opponente di depositare telematicamente entro il 5 Parte_1
Maggio l'eventuale verbale di mediazione attestante l'esito negativo dell'incontro;
4 TRIBUNALE DI PALMI N. 1291/2024 R.G.
manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge”.
3. In data 5 Gennaio 2025 si è costituita la convenuta/opposta CP_1
- e per essa, quale procuratore speciale, - che,
[...] Controparte_2 contestata puntualmente la fondatezza dell'opposizione, ha così concluso:
“Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso in opposizione a precetto poiché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
3. All'udienza del 14 Maggio 2025 il Tribunale, verificata la regolarità del contraddittorio, ha revocato la contumacia della convenuta/opposta CP_1
dichiarata con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 13 Gennaio 2025,
[...] essendosi la stessa costituita in giudizio il 15 Gennaio 2025.
4. Alla stessa udienza il Tribunale ha altresì verificato la procedibilità della domanda per avere l'attrice/opponente regolarmente esperito il procedimento di mediazione [v. “verbale di mediazione” depositato dall'attrice/opponente il 19 Marzo 2025] e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i difensori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. assegnando, all'esito, la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
PRELIMINARMENTE
Va innanzitutto dichiarata la tempestività del deposito della memoria attoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. per essere stato lo stesso eseguito il 4 Aprile 2025 alle ore 18:01, ossia entro il termine perentorio previsto da detta norma di
“quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183” (14 Maggio 2025).
NEL MERITO
I
Difetto di titolarità del diritto azionato dalla convenuta/opposta Controparte_1
Il Tribunale ritiene di poter decidere il presente giudizio secondo il “principio della ragione più liquida”, ossia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre anche se preliminari (Cass. civ. SS.UU. n. 9936/2014 e nn.
5 TRIBUNALE DI PALMI N. 1291/2024 R.G.
26242-3/2014. Conf. ex multis: Cass. civ. nn. 23531/2016, 2853/2017,
2909/2017, 5804/2017, 5805/2017, 987/2018, 11458/2018, 363/2019, 9309-
14066 e 20555/2020, 11/2021, 456/2021, 26214/2022).
Alla stregua del predetto criterio, l'opposizione in esame merita d'essere accolta, con efficacia assorbente rispetto ad ogni altra questione, per carenza di titolarità, da parte della convenuta/opposta del diritto di Controparte_1 credito posto a fondamento dell'atto di precetto per cui è causa. Tale carenza, preme evidenziare, oltre ad essere stata ritualmente eccepita dall'attore/opponente nell'”Atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617
c.p.c.” [v. “atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.”, pp. 3-5], è comunque rilevabile anche d'ufficio (Cass. civ., SS.UU., n. 2951/2016. Conf. Cass. civ., nn.
22590/2020 e 5857/2022).
I.1 Quadro normativo
Art. 2697 c.c. [“Onere della prova”], comma 1:
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Art. 1186 c.c. [Decadenza dal termine]:
“Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”.
Art. 1334 c.c. [“Efficacia degli atti unilaterali”]:
“Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati”.
I.2 Quadro ermeneutico
Per ius receptum “l'art. 2697 c.c. nel primo comma, impone all'attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se tale prova egli non fornisce, la sua domanda viene rigettata” (Cass. civ. n. 7026/2001, in motivazione).
I.
2.1 In tema di titolarità del diritto azionato le Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione (Cass. civ., SS.UU, n. 2951/2016) hanno fissato i seguenti principi di diritto:
“la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte”;
6 TRIBUNALE DI PALMI N. 1291/2024 R.G.
“la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare”;
“il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”.
I.
2.2 In materia di “cessione di crediti in blocco”, i Giudici della legittimità si sono così espressi:
a) “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito. Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione.
Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti 'in blocco' non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione
7 TRIBUNALE DI PALMI N. 1291/2024 R.G.
dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. civ. n. 17944/2023.
Conf. nn. 3405/2024 e 28790/2024).
b) “La norma dell'art. 58, comma 2 TUB stabilisce che la 'banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana'. Come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla Gazzetta,
e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa … La disposizione dell'art. 58, comma 2 TUB non chiede altro se non che sia data la
'notizia' di un'avvenuta 'cessione'. La norma viene cioè a fissare - come contenuto minimo essenziale della pubblicazione - l'enunciazione di un 'fatto' estremamente ridotto, di mera sintesi. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad 'aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco' (art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua 'minima' struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere. E' per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che 'si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria' ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di 'fornire la prova documentale della propria legittimazione', con documenti idonei a 'dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco' (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116)”. Pertanto, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il 'prudente apprezzamento' del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito" (Cass. civ., n. 5617/2020).
8 TRIBUNALE DI PALMI N. 1291/2024 R.G.
c) “In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta“
(Cass. civ., n. 5857/2022, in motivazione. Conf. Cass. civ., SS.UU, n. 2951/2016 cit. e Cass. civ. nn. 22590/2020 e 5190/2025).
I.
2.3 Con riguardo alla “decadenza dal termine” il Supremo Collegio ha fornito la seguente esegesi:
d) “La finalità perseguita con l'art. 1186 C.C. è quella di tutelare il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore. La decadenza del debitore dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 C.C., non consegue automaticamente alla sua sopravvenuta insolvenza, occorrendo invece, perché la decadenza si verifichi, che il detto creditore richieda l'immediato adempimento. Tale richiesta … integra un atto unilaterale recettizio, che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore” (Cass. civ. n. 5371/1989, in motivazione. Conf. Cass. civ., nn.
3865/1984, 9943/1993 e 12182/2021).
I.
2.4 Relativamente alle “scritture private provenienti da terzi”, la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che:
e) “[…] le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo” (Cass. civ. n. 6650/2020, in motivazione. Conf. n. 38805/2021).
f) “[…] la parte, che vuole avvalersi di una scrittura privata proveniente da un terzo estraneo al giudizio, e tenuta a provare la veridicità formale del documento, che, per sé stesso, in difetto di quella prova, non può avere alcun valore probatorio, neppure di semplice indizio. Resta, comunque, ferma la libertà del giudice di formare il proprio convincimento circa la veridicità formale della scrittura, in base agli elementi probatori acquisiti agli atti del processo, nonché
9 TRIBUNALE DI PALMI N. 1291/2024 R.G.
al comportamento della parte contro la quale la scrittura viene prodotta, anche in relazione a particolari circostanze che a tale contegno possano conferire una speciale significazione e rilevanza probatoria” (Cass. civ. n. 8938/2015, in motivazione).
I.3 In adesione ai superiori principi ed alla luce dell'esperita istruttoria il
Tribunale ritiene di poter fondatamente affermare che la convenuta/opposta
- a fronte delle puntuali contestazioni mosse Controparte_1 dall'attore/opponente [v. “atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.”, pp. 3-5] - non abbia fornito alcuna prova, ex art. 2697 c.c., d'esser titolare del credito oggetto di causa e, quindi, del diritto ad agire per il suo recupero. Ciò in quanto il “Contratto di finanziamento fondiario” per Notar del 29 Persona_1
Ottobre 2014 (Repertorio n. 22.472 e Raccolta n. 10.426), posto a fondamento dell'atto di precetto oggetto di opposizione, è stato stipulato dall'attore/opponente (insieme a ), quale “Parte Parte_1 Controparte_4 finanziata”, con Banca di Credito Cooperativo di Cittanova – Società Cooperativa
[v. “contratto di mutuo” (all. n. 6 alla “comparsa di costituzione e risposta”] senza che la convenuta/opposta abbia dimostrato d'esser divenuta Controparte_1 legittima cessionaria del credito derivante dal suo parziale adempimento.
Valgano al riguardo le seguenti considerazioni:
“A”
Prima cessione tra
Banca di Credito Cooperativo di Cittanova – Società Cooperativa
e
Banca di Credito Cooperativo della Calabria Ulteriore - Società Cooperativa
Tale cessione è rimasta del tutto indimostrata non avendo la convenuta/opposta prodotto alcuna documentazione al riguardo.
“B”
Seconda cessione tra
Banca di Credito Cooperativo della Calabria Ulteriore - Società Cooperativa
e
Aurora 2023 spv s.r.l.
Dalla mancata prova circa l'effettiva inclusione del credito oggetto di causa nella cessione intercorsa tra Banca di Credito Cooperativo di Cittanova – Società
Cooperativa e Banca di Credito Cooperativo della Calabria Ulteriore - Società
10 TRIBUNALE DI PALMI N. 1291/2024 R.G.
Cooperativa discende, illico et immediate, anche la mancata prova che detto credito sia stato da quest'ultima società ceduto a Controparte_1
Indipendentemente da ciò, nessuna rilevanza probatoria può riconoscersi alle seguenti produzioni della convenuta/opposta:
A] L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale [v. “Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte Seconda n. 117 del 5 ottobre 2023” e “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Parte Seconda n. 124 del 21 ottobre 2023” (allegati nn. 2 e 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”)] non è ex se sufficiente ad accertare se “il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco” [v. giurisprudenza richiamata sub I.
2.2 lett. a)] in quanto:
1) Innanzitutto, tale avviso non contiene alcun riferimento al contratto e al credito in contestazione sicché non fornisce alcun elemento utile a identificare i crediti inclusi o esclusi nella cessione ed il loro importo “senza lasciare incertezze od ombre di sorta” [v. giurisprudenza richiamata sub I.
2.2 lett. b)].
Né tale prova può considerarsi esaurientemente fornita dal semplice richiamo al link del sito internet (https://bvi106.eu/) nel quale sarebbero pubblicati “i dati indicativi dei Crediti trasferiti al Cedente e la conferma della avvenuta cessione” [v. “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 117 del 5 ottobre 2023”
(all. n. 2 alla “comparsa di costituzione e risposta”), p. 10 del relativo file]: tale notizia infatti - oltre ad essere di per sé insuscettibile di sollevare il creditore dall'onere, solo su di lui gravante ex art. 2697 c.c., di accedere al sito internet indicato e di produrre in giudizio i relativi risultati documentali (naturalmente muniti delle necessarie certificazioni/attestazioni di autenticità circa la loro provenienza e la veridicità di quanto in essi contenuto) - è in ogni caso priva d'ogni concreta validità ai fini della prova per aver fatto comunque riferimento ad un sito internet gestito dalla stessa parte che ha interesse ad avvalersene, ossia da Controparte_2 procuratrice speciale della convenuta/opposta nel presente giudizio [v. “mandato speciale (all. n. 4 alla “comparsa di costituzione Controparte_5
e risposta”)].
2) In ogni caso, l'avviso sopra indicato prevede espressamente che l'opposta ha acquistato da Banca di Credito Cooperativo della Controparte_1
Calabria Ulteriore - Società Cooperativa esclusivamente i crediti 'classificati come
"esposizioni deteriorate'” [v. “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 117 del 5 ottobre 2023” (all. n. 2 alla “comparsa di costituzione e risposta”), p. 4 del relativo file] mentre, nel caso in questione, non v'è alcuna prova che Banca di Credito Cooperativo
11 TRIBUNALE DI PALMI N. 1291/2024 R.G.
della Calabria Ulteriore - Società Cooperativa abbia segnalato l'attore/opponente alla Centrale Rischi ovvero abbia comunicato allo stesso attore lo status di
“sofferenza” o la decadenza dal beneficio del termine. Ed allora - dato che secondo la giurisprudenza riportata sub I.
2.3 la “richiesta (di “immediato adempimento”) integra un atto unilaterale recettizio che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore” – è indubitabile che senza la prova certa, ex art. 2697 c.c., che il debitore ceduto, attuale opponente, abbia ricevuto (o effettivamente conosciuto) la suddetta
“richiesta d'immediato adempimento”, nessuna “decadenza del termine” ex art. 1186 c.c. possa legittimamente configurarsi a suo danno.
B] La dichiarazione di cessione di credito rilasciata da Banca di Credito
Cooperativo della Calabria Ulteriore - Società Cooperativa [v. “dichiarazione di cessione” (all. n. 11 alla “comparsa di costituzione e risposta”)], quale scrittura privata redatta da un soggetto estraneo alla presente controversia (Banca di Credito Cooperativo della Calabria Ulteriore - Società Cooperativa), per la giurisprudenza richiamata sub I.
2.3 ha un valore meramente indiziario per cui è liberamente valutabile dal
Giudice insieme agli altri dati probatori acquisiti al processo. In virtù di tali principi e alla luce delle risultanze processuali, in assenza del contratto di cessione il
Tribunale ritiene che tale dichiarazione non possa rivestire alcuna oggettiva e dirimente efficacia probatoria perché:
→ la convenuta/opposta non ne ha provato, secondo il suo onere, la veridicità formale [v. amplius sub I.
2.3 lett. f)]: la dichiarazione di cessione, invero, non
è sottoscritta digitalmente dal soggetto che l'avrebbe emessa per conto di Banca di Credito Cooperativo della Calabria Ulteriore - Società Cooperativa (il Direttore
Generale dott. ) e non è nemmeno Persona_2 Controparte_6 corredata di certificazioni o attestazioni che forniscano la prova certa della sua provenienza e riconducibilità alla Banca cedente;
→ non è corroborata da altri riscontri che confermino la veridicità di quanto in essa contenuto.
I.4 L'opposizione va dunque accolta con l'assorbimento d'ogni altra questione.
II
Regolamento delle spese
Le spese del giudizio, che a norma dell'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico della convenuta/opposta, sono liquidate a favore dell'attore/opponente come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (€ 38.797,73), delle attività svolte
12 TRIBUNALE DI PALMI N. 1291/2024 R.G.
[fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione (Cass. civ. n.
29857/2023) e fase decisionale] e dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al vigente D.M. n. 55/2014, ridotti al minimo ai sensi del suo art. 4, comma 1, in ragione della non rilevante complessità del giudizio.
A tal proposito giova precisare che, per ius receptum, “il regolamento delle spese è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio;
pertanto la condanna al pagamento delle spese di lite, legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che risulti che esista un'esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi” (Cass. civ. n. 7639/2023. Conf. nn. 21244/2006, 2719/2015 e 30729/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, nella persona del G.O.T. Dott.ssa
Stefania Bagnoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'“Opposizione avverso atto di precetto notificato dalla società in data 22/10/2024” proposta da e, per Controparte_1 Parte_1
l'effetto, dichiara che il precetto opposto è nullo;
2) condanna la convenuta/opposta in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'attore/opponente le spese di lite che liquida in complessive € 4.354,00 [di cui Parte_1
3.809,00 per compensi (€ 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisionale) ed € 545,00 per spese vive (€ 518,00 per il contributo unificato ed €
27,00 per la marca I.R.)], oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Palmi, 3 Giugno 2025
Il G.O.T. Dott.ssa Stefania Bagnoli
13