Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/05/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Maria Laura Morello Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 363/2024 avverso la sentenza n. 2208/2023, emessa dal Tribunale di Genova in data 25/09/2023 promosso da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Galligani Marco e Russo Alberto ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Genova, Via Marcello Staglieno, 10/25
- APPELLANTE
Contro
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Misurale ed elettivamente domiciliati presso il
[...] suo studio in Genova Piazza della Vittoria 14/18 - APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ill.mo Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata, sentenza nr. 2208/2023, pubblicata in data 25/09/2023, resa dal Tribunale di Genova nell'ambito del procedimento RGN 8229/2021, in accoglimento: 1) del primo motivo di gravame, accertare e dichiara l'esistenza, per intervenuta usucapione o per le causali meglio viste e ritenute, del diritto di servitù di passaggio, carraio e pedonale, a favore dei fondi censiti al Catasto
Fabbricati del Comune di Genova al fg. 4 – particella 87 zoma cens. 5 – cat. A4 cl. 2, e al Catasto
Terreni del Comune di Genova al fg. 4 particella 86 cl. 2 – ca 42, entrambi di proprietà del sig.
[...]
nato a [...] il [...] CF: ed a carico dei fondi censiti al Parte_2 C.F._1
Catasto Terreni del Comune di Genova al fg. 4, particella 76, sup. 11 are (portata a Ente urbano
, al fg. 4, particella 323, are 16 ca 20 di proprietà della sig.ra e al fg. CP_2 Controparte_3
4 particella 665, are 12 ca 93 di proprietà delle sig.re e e in Controparte_3 Controparte_4 ogni caso secondo quanto meglio specificato nella domanda;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari;
2) del secondo motivo di gravame, da ritenersi subordinato all'accoglimento del primo motivo di appello, in riforma della sentenza impugnata disporre la condanna a carico solidale dei convenuti costituiti al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio di appello da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
PER GLI APPELLATI
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, contariiis rejectis, respingere l'appello proposto dal Sig.
[...]
avverso la sentenza n°2208/2023 pubblicata in data 25.09.2023, in quanto infondato in Parte_2 fatto ed in diritto con vittoria di spese ed onorari, oltre 15% ex L.P., ed accessori di legge, del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, così riassunto dal Tribunale:
“Il Sig. , con atto di citazione del 18.09.2021, citava in giudizio i Sigg.ri Parte_2
, , , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2 Parte_3 CP_1
affinché il Tribunale adito accertasse l'acquisizione, per intervenuta usucapione, in favore
[...] dell'attore del diritto di servitù di passaggio carraio e pedonale a favore dei fondi di sua proprietà.
L'attore esponeva che il bene indicato nell'atto di citazione – strada in battuta di cemento ubicata sulle particelle 76, 323 e 665 e sito nel comune di Genova - sarebbe stato intestato ai Sigg.ri Pt_3
e (fg. 4, particella 76, sup. 11 are – portata a Ente
[...] Controparte_1 Controparte_2 urbano e correlata all'immobile accatastato al N.C.E.U. di Genova al fg. 4 particella 76 sub. 1 zona cens. 5, cat. A3), (fg. 4, particella 323, are 16, ca 20) e e Controparte_3 Parte_4
(fg. 4, particella 665, are 12, ca 93), come da relazione tecnica dell'Arch. Controparte_3 [...]
. Esponeva, inoltre, che sin dal 1982 egli avrebbe ininterrottamente e indisturbatamente Per_1
transitato, a piedi e mediante veicoli personali o mezzi da lavoro, sulla predetta stradina per raggiungere dalla via pubblica la propria abitazione in oggi adibita a e sede Parte_5 dell'Azienda Agricola Il Ciliegio del Sig. . Parte_2
Il Sig. rimaneva contumace e i convenuti Sigg.ri , Parte_3 Controparte_3
, e si costituivano in giudizio chiedendo Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1 che la domanda avanzata dall'attore venisse respinta in quanto inammissibile, infondata e, comunque, non provata. Allegavano, in via preliminare, che il fondo di proprietà dell'attore non sarebbe stato intercluso e che la domanda di usucapione, per come formulata, sarebbe stata inammissibile posto che la servitù oggetto di giudizio sarebbe già stata da tempo negozialmente riconosciuta senza che, contrariamente a quanto ex adverso allegato, nessuna azione atta ad impedire il godimento della strada fosse mai stata posta in essere dai convenuti costituitisi. Deduceva che se poi l'intento sotteso alla domanda di usucapione esperita fosse stato quello di riconoscere in capo all'attore - che secondo quanto riferito in citazione aveva intrapreso sul fondo identificato sub particella 86 di proprietà della stessa, un'attività commerciale definita ” – una Parte_5 servitù propria di un'attività commerciale, con diritto anche di terzi clienti/fornitori di transitare sul fondo servente, la domanda avrebbe dovuto essere disattesa posto che non poteva riconoscersi alla servitù di cui usufruiva il fondo di proprietà attrice un contenuto più ampio di quello esposto negli atti negoziali regolanti la servitù tanto più che, secondo gli atti del Comune di Genova, Direzione
Territorio, Mobilità, Sviluppo Economico ed Ambiente, prodotti in giudizio la zona in questione è classificata presso il Catasto Terreni (Sezione 6, foglio 4) come zona agricola ambientale (ZE.A).
Pertanto, secondo i convenuti, posto che dagli atti prodotti si sarebbe evinto con chiarezza che la servitù di cui trattasi, pedonale e carrabile, fosse stata all'epoca riconosciuta unicamente per consentire alla proprietà dei fondi dominanti (tra cui quelli dell'odierno attore) di raggiungere gli immobili (attualmente destinati ad uso abitativo ed agricolo ambientale) sarebbe stato del tutto chiaro che un eventuale utilizzo della strada per un uso differente (commerciale/artigianale) e quindi per consentire a terzi (nello specifico caso clienti della ” ed altri) di utilizzarla Parte_5
per tali scopi avrebbe comportato un utilizzo maggiore e diverso della servitù evidentemente contrario a quanto disposto dall'art. 1067, c.c., norma che pone un limite alle innovazioni sul fondo dominante che incidono sulle modalità concrete di esercizio della servitù tanto più che eventuali terzi che avrebbero avuto necessità di raggiungere la fattoria dell'attore ben potrebbero raggiungere i fondi attorei utilizzando il percorso esistente sulle altre proprietà del Sig. Parte_2 percorso che collega le proprietà dell'attore direttamente alla via pubblica.
All'esito della concessione dei termini ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. l'attore, preso atto che i convenuti – a differenza del comportamento assunto in mediazione (ove avrebbero osteggiato il riconoscimento della sua servitù) – riconoscevano il suo diritto di servitù pedonale e carraio, che come tale, secondo i precedenti giurisprudenziali richiamati, doveva considerarsi naturalmente inclusivo anche dei passaggi sul fondo dovuti alla vita di relazione del titolare del fondo dominante
– chiedeva accertarsi la costituzione della servitù esposta in citazione deducendo che l'atto ex adverso depositato, col quale sarebbe stata riconosciuta la sua servitù, in quanto mero atto ricognitivo, non sarebbe stato idoneo a costituire la servitù per la cui costituzione sarebbe occorsa una sentenza di accertamento suscettibile di trascrizione. Concessi i termini per le memorie istruttorie, la causa veniva istruita mediante l'audizione di testimoni e la produzione di documenti. Con la prima memoria istruttoria, l'attore modificava le proprie conclusioni chiedendo, viste le difese dei convenuti, di accertare e dichiarare l'esistenza della predetta servitù di passaggio “in virtù degli atti notarili ex adverso prodotti e/o per esplicito riconoscimento da parte della difesa avversaria e/o per intervenuta usucapione e/o per le causali meglio viste”. Esaurita l'attività istruttoria, il Giudice fissava la data del 29.05.2023 per p.c. in trattazione scritta e con ordinanza del 31.05.2023 rimetteva la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.” (cfr sentenza)
All'esito veniva emessa la sentenza gravata n 2208/2023 del 25/09/2023, con la quale il
Tribunale di Genova, in via definitiva a seguito di procedimento di correzione del dispositivo con decreto n' 8974/2023 del 01/12/2023, così pronunciava:
1. accerta in capo al Sig. Parte_2
l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carraioa favore dei fondi censiti al Catasto
[...]
Fabbricati del Comune di Genova al fg. 4 – particella 87 zona cens. 5 – cat. A4, cl. 2, e al Catasto
Terreni del Comune di Genova al fg. 4 Particella 86 – cl. 2 – ca 42, entrambi di proprietà del sig.
nato a [...] il [...] – CF: , ed a carico dei fondi Parte_2 C.F._1
censiti al Catasto Terreni del Comune di Genova al fg. fg. 4, particella 76, sup. 11 are (portata a
Ente urbano promiscuo e correlata quindi all'immobile accatastato al N.C.E.U. di Genova al fg. 4 particella 76 sub. 1 e 2, zona cens. 5, cat. A3) di proprietà dei sig.ri Controparte_1 Pt_3
e , al fg. 4, particella 323, are 16 ca 20 di proprietà della sig.ra
[...] Controparte_2
e al fg. 4 particella 665, are 12 ca 93 di proprietà delle sig.re Controparte_3 Controparte_3
e .
2. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova ed ai Controparte_4
competenti Uffici di operare, a semplice richiesta di parte, le necessarie trascrizioni, volture e frazionamenti, con esonero del Conservatore e dei competenti Uffici da responsabilità in proprio.
3. compensa le spese di lite” (cfr sentenza)
Il Tribunale rilevava che l'attore, dopo aver introdotto la domanda di usucapione del diritto di passo pedonale e carraio, aveva integrato la domanda con l'accertamento della servitù in forza degli atti negoziali prodotti. La sentenza dava altresì atto che già con l'atto di compravendita del 1920 veniva riconosciuto a e il diritto di passo, anche con carri. CP_5 Parte_6
Successivamente, con scrittura privata del 1959 veniva ancora riconosciuta l'esistenza della servitù di passo, senza ulteriori specificazioni.
Indi, “Nell'atto di compravendita del 1982 (sub doc. 1 atto di citazione) si dava atto della esistenza di tale diritto a favore del fondo dell'acquirente, , solo in forma pedonale” (cfr Parte_2 sentenza). Accertata l'esistenza convenzionalmente stabilita del diritto di servitù di passaggio, la sentenza appellata escludeva che questo fosse solo riconosciuto come pedonale, dal momento che con atto del 28.06.2000 i convenuti avevano preso atto della sussistenza a favore di Parte_2
di una servitù di passaggio pedonale e carraio.
Indi, richiamata la sentenza Cassazione Sez 2 n. 4821 del 19/02/2019 “(il contenuto del diritto di servitù comprende “tutte le concrete e varie modalità del suo esercizio, inteso quale “utilitas” che il proprietario del fondo dominante riceve non soltanto in via diretta, ossia mediante l'esercizio del diritto proprio o dei familiari o di coloro che detengano il fondo in suo nome, ma anche in via indiretta, attraverso le visite di terzi, riferibili alle normali esigenze della vita di relazione”. Pertanto, la pretesa dei convenuti di impedire l'accesso a terzi che devano passare attraverso il fondo per far visita alla proprietà dominante non pare sorretta di fondamento.” (Cfr sentenza) Accertava, pertanto, il diritto della servitù di passaggio a favore di , pedonale e carraio, esteso a tutte le Parte_2 esigenze di vita dei titolari, ivi compreso l'accesso di terzi. Atteso il riconoscimento del diritto per titolo da parte dei convenuti, riteneva sussistere i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
Con atto di citazione 22.03.2024 proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
- errore in fatto ed in diritto per aver accertato il diritto di passaggio per titoli, aventi al più valore ricognitivo, piuttosto che, come richiesto dall'attore, per usucapione a seguito dell'istruttoria orale;
- errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto di compensare integralmente le spese di lite. Chiedeva la riforma della sentenza gravata, con l'accoglimento della domanda di usucapione, oltre al favore delle spese dei due gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta 13.09.2024 si costituivano Controparte_1 [...]
, , i quali contestavano l'infondatezza dei CP_2 Controparte_3 Controparte_4 motivi d'appello e chiedevano il rigetto, con conferma della sentenza gravata ed il favore delle spese del grado.
La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 17.12.2024, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
In relazione al primo motivo, la Corte ne rileva l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc. Dall'accoglimento del motivo di appello, infatti, non risulta alcun conseguimento di un'utilità o di un vantaggio diverso o maggiore di quello già ottenuto con la pronuncia di primo grado. Già dalle conclusioni precisate in primo grado dall'appellante, emerge la primaria richiesta di accertamento per titoli della servitù, avendo lo stesso così concluso: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa le più opportune declaratorie e meglio viste, ricorrendone i presupposti di legge per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'esistenza, in virtù degli atti notarili ex adverso prodotti e/o per esplicito riconoscimento da parte della difesa avversaria e/o per intervenuta usucapione e/o per le causali meglio viste, del diritto di servitù di passaggio carraio e pedonale a favore dei fondi ….”. L'appellante ha, dunque, richiesto il riconoscimento negoziale della servitù e l'accertamento per titoli, peraltro in modo ampio e senza alcuna limitazione per ospiti o avventori del diritto di passaggio a piedi e carrabile, come espressamente indicato nella motivazione della sentenza gravata, esclude ogni e qualsiasi interesse ad una diversa pronuncia.
Anche il secondo motivo è infondato. Il Tribunale ha giustificato la compensazione delle spese con l'atteggiamento tenuto dalle appellate le quali hanno immediatamente riconosciuto come esistente per titoli, indicandoli espressamente, il diritto vantato dall'appellante.
L'appellante sostiene che le difese delle controparti avevano richiesto il rigetto della domanda di usucapione, così contestando la domanda. Tuttavia, la Corte rileva che l'accoglimento dell'accertamento del diritto di passaggio a piedi e carrabile, dichiarato sulla base dei titoli riconosciuti dai convenuti, odierni appellanti, determina l'assenza di soccombenza di parte convenuta in primo grado.
Ne consegue che non sussiste il presupposto della condanna alle spese, conformemente alla motivazione espressa dal Tribunale
Ne consegue l'integrale rigetto dell'appello e la conferma la sentenza gravata.
Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza nel grado, con condanna dell'appellante alla refusione in favore della parte appellata e liquidazione come in dispositivo in conformità al DM.
55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
PQM
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando nel procedimento di revocatoria iscritto al n. R.G. 363/2024 avverso la sentenza n. 2208/2023, emessa dal Tribunale di Genova in data 25/09/2023 così decide: RESPINGE l'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata;
CONDANNA parte appellante alla refusione delle spese del grado in favore della parte appellata che liquida in € 8469,00 oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge.
DA' ATTO, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.05.2002 n.115, della sussistenza in capo all'appellante, dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, 18 aprile 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Maria Laura Morello