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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6076/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6076/2024
Il Giudice,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc:
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6076/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MICHELE SCOLA, elettivamente domiciliata in via Parte_1
Duchessa Jolanda n. 25, Torino (TO)
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro con il patrocinio dell'avv. BARTOLOMEO Controparte_1
DANIELE, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto difensore all'indirizzo pec Email_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: contratto di appalto, eccezione d'inadempimento
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui in narrativa, mandando assolta l'esponente da ogni avversaria pretesa e condannando controparte alla restituzione di quanto pagato dall'opponente, a seguito della concessione della provvisoria esecutività.
Nel merito, in via riconvenzionale, risolvere il contratto inter partes e, per l'effetto, condannare P.&P.
in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire, a titolo di indebito, in favore CP_1 pagina 2 di 8 dell'esponente, la somma di € 8.105,00 oltre IVA pagati prima del ricorso monitorio ed € 8.625,00 oltre IVA pagati a seguito della concessione della provvisoria esecutività, o altra somma da accertarsi in corso di causa, eventualmente in via equitativa, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. comma 4, al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al d.lgs. n. 231/2002, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale al saldo effettivo.
In via istruttoria:
Omissis
In ogni caso, con vittoria di spese generali, competenze ed onorari della presente procedura, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1-bis del DM Giustizia n. 55/2014, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex art. 2, 2° comma D.M. della Giustizia n. 55 del 2014, CPA e IVA come per legge.
Per parte convenuta:
1) Voglia l'On.le Tribunale di Torino, in via preliminare:
concedere la provvisoria esecutorietà, ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto n. 860/2024 emesso da codesto On. Tribunale, in quanto l'opposizione spiegata dalla non è fondata Parte_1
su idonea prova scritta, né appare di pronta e facile soluzione.
2) Voglia l'On.le Tribunale di Torino, in via istruttoria:
Omissis
3) Voglia l'On.le Tribunale di Torino, nel merito in via principale:
• respingere l'opposizione proposta dalla e, conseguentemente, confermare Parte_1
integralmente il decreto ingiuntivo n. 860/2024 emesso da codesto On. Tribunale;
• condannare la al risarcimento del danno, ex art. 96, 1° co., c.p.c., in favore della Parte_1 convenuta opposta nella misura che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia.
4) Voglia l'On.le Tribunale di Torino, in via subordinata:
condannare la a corrispondere in favore della la somma capitale di € Parte_1 Controparte_1
10.522,50, ovvero quella accertanda in corso di causa, oltre gli interessi di mora ex D. Lgs. 231/02 maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo effettivo.
pagina 3 di 8 MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la P.&P. Parte_1 [...]
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 860/2024 emesso dal Tribunale di Controparte_1
Torino in data 15.02.2024 per l'importo di € 10.552,50, oltre interessi, e rappresentava che nel 2023 tra le odierne parti processuali era stato concluso un contratto di appalto per la realizzazione di diversi Parte_ stand espositivi della che con la mail del 08.09.2023 la P&P inviava la propria migliore offerta
Parte_ che accettava con l'e-mail del 11.09.2023 specificando tuttavia che i ripristini della pavimentazione andavano eseguiti al termine di ciascuna manifestazione;
che P&P dava esecuzione al contratto ma sin dal primo giorno del primo evento espositivo la pavimentazione si presentava gravemente danneggiata;
che gli stessi danni si presentavano ad ogni fiera, nonostante i ripristini effettuati che venivano dichiarati da P&P; che P&P chiedeva informazioni per la consegna del
Parte_ Parte_ materiale commissionato dalla che, a seguito di tale comunicazione, domandava, prima di saldare l'importo oggetto di causa, di poter verificare lo stato dei materiali da riutilizzare nelle fiere successive, così come previsto dall'art. 1665 c.c.; che a seguito di ulteriore invito al pagamento del saldo senza che fosse offerto di visionare lo stato dei materiali, faceva seguito apposita diffida con la Contr quale si ribadiva tale pretesa;
che continuava a pretendere il pagamento del saldo prima dell'ispezione ed affermava altresì che l'ispezione dei materiali e il diritto alla loro consegna erano subordinati al pagamento del predetto importo;
che dopo ulteriori reciprochi scambi di corrispondenza la P&P consegnava tutti i materiali tranne la pavimentazione poiché non sarebbe stata ricompresa tra i materiali oggetto della fornitura;
che il corrispettivo per la pavimentazione era pari ad € 13.300,00 e quella per il conseguente trasporto ammontava a € 3.430,00, oltre IVA;
che l'inadempimento si qualificava come grave.
Parte attrice domandava, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la risoluzione giudiziale del contratto di appalto ex art. 1453 c.c. e la conseguente ripetizione delle somme pagate a titolo di prestazioni non eseguite pari ad € 8.105,00.
Parte convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio sostenendo di essere una società impegnata nel settore dell'organizzazione e gestione fiere, anche tramite la progettazione e allestimenti degli stand;
che nel corso del 2023, in esecuzione di un contratto di appalto, venivano allestiti svariati stand
Parte_ in favore della che veniva predisposto un preventivo in data 07.09.2023 per l'importo di €
Parte_ 57.500,00, oltre IVA;
che veniva accettato dalla che emetteva, conseguentemente, l'ordine n.
230030 dell'11.09.2023; che il pagamento di quanto pattuito doveva avvenire in diverse tranche a partire dal momento dell'ordine fino al saldo finale del 15% del prezzo alla consegna dei lavori svolti per la fiera di Milano;
che P&P in esecuzione del contratto stipulato corrispondeva gli importi dovuti pagina 4 di 8 alle scadenze concordate ad eccezione del saldo finale a seguito della fiera tenutasi nel capoluogo lombardo, corrispondente all'importo della fattura n.587 del 21.11.2023; che la contestazione di controparte circa lo stato della pavimentazione era pretestuosa, stante il riscontro unicamente di alcune
Parte_ lievi imperfezioni e ed il continuo pagamento da parte di degli importi pattuiti;
che le parti avevano espressamente pattuito il pagamento del saldo del prezzo al momento della consegna dello stand per la fiera di Milano;
che i pavimenti erano sottoposti ad un elevato stato di usura e che per tale ragione non era stata pattuito l'acquisto della pavimentazione in oggetto;
che non era stata prevista alcuna clausola che imponesse alla P&P di garantire il riutilizzo dalla pavimentazione per diverse manifestazione;
che, in adempimento degli impegni assunti, la pavimentazione veniva totalmente ripristinata al termine delle prime due fiere considerate in contratto;
che le parti per la data del
01.02.2024 concordavano di visionare, come successivamente avveniva, tutti i materiali immagazzinati dalla P&P a seguito della fiera di Milano;
che visto il mancato pagamento del saldo veniva consegnato tutto il materiale immagazzinato ad eccezione della predetta pavimentazione;
che le condizioni generali del contratto contenevano una clausola limitativa della proponibilità delle eccezioni ex art. 1462 c.c.; che la domanda di risoluzione di controparte era improcedibile o, quantomeno, inammissibile, attesa la mancanza di qualunque inadempimento di P&P.
La P&P domandava, in via preliminare, di fissare apposita udienza antecedente a quella ex art. 183, co.1, c.p.c. per discussione in merito concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, nel merito respingere l'opposizione di parte attrice e confermare il decreto ingiuntivo n. 860/2024 e formulava altresì svariate istanze istruttorie.
Il giudice, ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., a seguito della scadenza del termine di costituzione del convenuto, differiva l'udienza ex art. 183 c.p.c. al 17.10.2024.
Nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. le parti svolgevano reciproche contestazioni ed insistevano nelle relative richieste istruttorie.
Il giudice, ritenuto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta, e ritenuto altresì di doversi respingere le richieste istruttorie formulate da ambo le parti, dichiarava la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 03.04.2025.
Occorre anzitutto chiarire che il rapporto contrattuale per il quale oggi è processo può essere ricondotto alla fattispecie disciplinata dall'art. 1655 c.c. e seguenti.
pagina 5 di 8 Per quanto riguarda l'inadempimento lamentato da parte opponente, invece, questo concerne due diverse prestazioni oggetto del contratto d'appalto predetto. Da una parte viene infatti contestata la qualità della pavimentazione dello stand espositivo realizzato dall'opposta e, dall'altra, la sua mancata consegna al termine dell'ultima fiera menzionata in contratto, cioè quella tenutasi a Milano dal
15.11.2023 al 17.11.2023.
Con riferimento alla mancata consegna della pavimentazione al termine dell'ultimo evento espositivo, così come previsto in contratto, parte opposta ha eccepito il mancato pagamento della GMT del saldo finale, oggetto del decreto ingiuntivo contestato, che sarebbe dovuto avvenire al termine della manifestazione nel capoluogo lombardo.
Si rammenta che la disciplina dettata dall'art. 1665, co. 4, c.c., in merito al sorgere del diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo a seguito dell'accettazione del committente, ha carattere dispositivo e può essere derogata dalle parti stabilendo un diverso tempo di pagamento del corrispettivo pattuito, che non deve essere necessariamente subordinato o successivo all'accettazione dell'opera a seguito dello svolgimento della verifica, che risulta pacifico essere avvenuta, quest'ultima, in data
Parte_ 01.02.2024 a seguito delle svariate richieste di
Dalle condizioni generali del contratto prodotto da ambo le parti emerge la seguente pattuizione:
“Condizioni di pagamento: 50% all'ordine con pagamento entro e non oltre il 30/09/2023, 20% alla consegna lavori di Roma, 15% alla consegna lavori di Bari, 15% alla consegna lavori di Milano”; si evince, pertanto, che il diritto di P&P al pagamento del saldo era sorto alla consegna dello stand all'ultima fiera, ben prima, quindi, della dovuta riconsegna del materiale realizzato, che doveva essere svolta successivamente alla conclusione dell'evento espositivo.
Sono infondate le contestazioni di parte opposta volte a fornire una diversa interpretazione della predetta clausola sulla base del rilievo che, dal comportamento successivo delle parti, si sarebbe
Parte_ ricavato un diverso termine per l'adempimento. ha in particolare evidenziato che dall'emissione
Contr tardiva delle fatture, avvenuta da parte di sempre diversi giorni dopo la conclusione delle fiere, compresa quella per l'ultimo evento di Milano, e dalla successiva dichiarazione di un dipendente della Parte_ P&P stessa che, rivolgendosi ad un responsabile della ha affermato che “Ti ho cercata per sapere se avevi dato l'ordine di pagamento finale per la fiera di Milano;
era in scadenza a fine manifestazione”, si deve ritenere che l'opponente non fosse tenuta al pagamento del saldo del corrispettivo prima di aver diritto di ricevere in consegna la merce ordinata.
È condivisibile quanto rilevato da parte attrice per la quale, al fine dell'interpretazione del contratto, così come prescritto dall'art. 1362 c.c., non si debba fare esclusivo riferimento al senso letterale delle pagina 6 di 8 parole, valutando altresì il comportamento complessivo delle parti;
tuttavia, non può condividersi il risultato ermeneutico conseguito dall'opponente stessa.
L'emissione tardiva delle fatture, rispetto alla menzionata “consegna lavori”, non può far propendere per un'interpretazione contrastante con il tenore letterale ed inequivoco della disposizione contrattuale oggetto di analisi, così come non appare sufficiente il riferimento alle dichiarazione del dipendente di
P&P, la cui imprecisione e lieve divergenza rispetto al testo contrattuale sono tutt'altro che insolite all'interno del contesto informale quale è quello delle relazioni quotidiane tra i responsabili delle imprese che operano sul mercato.
Tali elementi, pertanto, anche se considerati nel loro complesso, non permettono di condividere l'esito
Parte_ dell'operazione ermeneutica svolta dalla
È dotata di pregio, viceversa, il rilievo di parte opponente in merito alla inefficacia della clausola solve et repete predisposta nelle condizioni generali di contratto dalla P&P. Tale clausola, che introduce
Parte_ limitazioni alla facoltà di proporre eccezioni di risulta sfornita della specifica sottoscrizione richiesta ai sensi dell'art. 1341, co. 2 c.c., e pertanto deve essere considerata inefficace. Tuttavia,
l'accertata inefficacia di siffatta clausola non influisce sulla debenza del corrispettivo contestato né sul momento del sorgere dell'obbligazione di pagamento.
In definitiva, risulta accertata la scadenza anteriore dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo rispetto all'obbligo di consegna dello stand commissionato e la legittimità dell'eccezione di Contr inadempimento ex art. 1460 c.c. opposta dalla che non ha provveduto alla consegna della sola pedana;
ne consegue che la mancata consegna della stessa non può essere considerata inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. e non può, pertanto, costituire il valido fondamento di una domanda di risoluzione giudiziale e di ripetizione delle somme già corrisposte per lo svolgimento delle prestazioni in discorso.
Da ultimo, con riferimento alla mancanza di qualità della pavimentazione nel corso degli eventi espositivi predetti e al suo asserito dovuto ripristino anche al termine dell'ultima fiera di Milano ad opera di parte opposta, si osserva quanto segue.
Dalla documentazione fotografica in atti prodotta dall'opponente si evince l'esistenza di lievi imperfezioni ed inestetismi dell'adesivo antiscivolo stampato ed applicato sopra la pavimentazione in mdf, che, congiuntamente alla circostanza che tali danni siano stati lamentati con riferimento a solo due delle tre fiere svolte, non può, di per sé, efficacemente fondare una domanda di risoluzione, stante l'assenza del connotato della “non scarsa importanza” dell'inadempimento prospettato, che costituisce un presupposto indefettibile per la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c.
pagina 7 di 8 Con riferimento, invece, allo stato della pavimentazione al termine delle manifestazioni espositive e al momento della consegna, parte opponente afferma che “il contratto prevedeva il ripristino della pavimentazione al termine di ogni fiera e, a fine contratto, la riconsegna (con trasporto a cura e spese di controparte) di tutto il materiale oggetto di appalto, pavimentazione compresa.” (memoria ex art. 171 ter, n. 3 c.p.c.) si deve osservare che le parti avevano pattuito di ricomprendere all'interno dell'importo complessivo il ripristino della pavimentazione, “per la quale è già prevista produzione addizionale a copertura di eventuali porzioni da sostituire” (doc. 4 convenuta), ma tale disposizione deve essere interpretata alla luce della finalità del contratto di appalto che aveva ad oggetto, come emerge dai documenti in atti (doc. 4 attrice) l'“allestimento Vs. stand in occasione delle manifestazioni
“Zero Emission” a Roma in data 10 – 12 ottobre, “Saie Bari” 19 – 21 ottobre, “Smart Building expo”
a Milano in data 15 – 17 novembre 2023”, l'obbligo di riprestino della pavimentazione era quindi riferito e funzionale alla partecipazione alle predette esposizioni, senza che fosse dovuta al reintegrazione della pavimentazione rovinata a seguito dell'ultima fiera di Milano presa in considerazione dal contratto.
Non può altresì trovare accoglimento la domanda di condanna formulata da parte opposta per la responsabilità aggravata di controparte ex art. 96, co. 1, c.p.c., atteso che non è provato l'elemento oggettivo della fattispecie in discorso, consistente nel danno patito dalla P&P, dal che appare superfluo l'accertamento del dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave.
Per le ragioni sopra esposte si conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente, per l'ammontare così come quantificato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge le domande di parte attrice;
Conferma il decreto ingiuntivo n. 860 del 15.02.2024 emesso dal tribunale di Torino;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite della controparte quantificate in € 3.447,00, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione e
€ 851,00 per la fase decisionale oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso del 15%.
Torino, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6076/2024
Il Giudice,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc:
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6076/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MICHELE SCOLA, elettivamente domiciliata in via Parte_1
Duchessa Jolanda n. 25, Torino (TO)
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro con il patrocinio dell'avv. BARTOLOMEO Controparte_1
DANIELE, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto difensore all'indirizzo pec Email_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: contratto di appalto, eccezione d'inadempimento
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui in narrativa, mandando assolta l'esponente da ogni avversaria pretesa e condannando controparte alla restituzione di quanto pagato dall'opponente, a seguito della concessione della provvisoria esecutività.
Nel merito, in via riconvenzionale, risolvere il contratto inter partes e, per l'effetto, condannare P.&P.
in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire, a titolo di indebito, in favore CP_1 pagina 2 di 8 dell'esponente, la somma di € 8.105,00 oltre IVA pagati prima del ricorso monitorio ed € 8.625,00 oltre IVA pagati a seguito della concessione della provvisoria esecutività, o altra somma da accertarsi in corso di causa, eventualmente in via equitativa, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. comma 4, al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al d.lgs. n. 231/2002, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale al saldo effettivo.
In via istruttoria:
Omissis
In ogni caso, con vittoria di spese generali, competenze ed onorari della presente procedura, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1-bis del DM Giustizia n. 55/2014, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex art. 2, 2° comma D.M. della Giustizia n. 55 del 2014, CPA e IVA come per legge.
Per parte convenuta:
1) Voglia l'On.le Tribunale di Torino, in via preliminare:
concedere la provvisoria esecutorietà, ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto n. 860/2024 emesso da codesto On. Tribunale, in quanto l'opposizione spiegata dalla non è fondata Parte_1
su idonea prova scritta, né appare di pronta e facile soluzione.
2) Voglia l'On.le Tribunale di Torino, in via istruttoria:
Omissis
3) Voglia l'On.le Tribunale di Torino, nel merito in via principale:
• respingere l'opposizione proposta dalla e, conseguentemente, confermare Parte_1
integralmente il decreto ingiuntivo n. 860/2024 emesso da codesto On. Tribunale;
• condannare la al risarcimento del danno, ex art. 96, 1° co., c.p.c., in favore della Parte_1 convenuta opposta nella misura che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia.
4) Voglia l'On.le Tribunale di Torino, in via subordinata:
condannare la a corrispondere in favore della la somma capitale di € Parte_1 Controparte_1
10.522,50, ovvero quella accertanda in corso di causa, oltre gli interessi di mora ex D. Lgs. 231/02 maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo effettivo.
pagina 3 di 8 MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la P.&P. Parte_1 [...]
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 860/2024 emesso dal Tribunale di Controparte_1
Torino in data 15.02.2024 per l'importo di € 10.552,50, oltre interessi, e rappresentava che nel 2023 tra le odierne parti processuali era stato concluso un contratto di appalto per la realizzazione di diversi Parte_ stand espositivi della che con la mail del 08.09.2023 la P&P inviava la propria migliore offerta
Parte_ che accettava con l'e-mail del 11.09.2023 specificando tuttavia che i ripristini della pavimentazione andavano eseguiti al termine di ciascuna manifestazione;
che P&P dava esecuzione al contratto ma sin dal primo giorno del primo evento espositivo la pavimentazione si presentava gravemente danneggiata;
che gli stessi danni si presentavano ad ogni fiera, nonostante i ripristini effettuati che venivano dichiarati da P&P; che P&P chiedeva informazioni per la consegna del
Parte_ Parte_ materiale commissionato dalla che, a seguito di tale comunicazione, domandava, prima di saldare l'importo oggetto di causa, di poter verificare lo stato dei materiali da riutilizzare nelle fiere successive, così come previsto dall'art. 1665 c.c.; che a seguito di ulteriore invito al pagamento del saldo senza che fosse offerto di visionare lo stato dei materiali, faceva seguito apposita diffida con la Contr quale si ribadiva tale pretesa;
che continuava a pretendere il pagamento del saldo prima dell'ispezione ed affermava altresì che l'ispezione dei materiali e il diritto alla loro consegna erano subordinati al pagamento del predetto importo;
che dopo ulteriori reciprochi scambi di corrispondenza la P&P consegnava tutti i materiali tranne la pavimentazione poiché non sarebbe stata ricompresa tra i materiali oggetto della fornitura;
che il corrispettivo per la pavimentazione era pari ad € 13.300,00 e quella per il conseguente trasporto ammontava a € 3.430,00, oltre IVA;
che l'inadempimento si qualificava come grave.
Parte attrice domandava, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la risoluzione giudiziale del contratto di appalto ex art. 1453 c.c. e la conseguente ripetizione delle somme pagate a titolo di prestazioni non eseguite pari ad € 8.105,00.
Parte convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio sostenendo di essere una società impegnata nel settore dell'organizzazione e gestione fiere, anche tramite la progettazione e allestimenti degli stand;
che nel corso del 2023, in esecuzione di un contratto di appalto, venivano allestiti svariati stand
Parte_ in favore della che veniva predisposto un preventivo in data 07.09.2023 per l'importo di €
Parte_ 57.500,00, oltre IVA;
che veniva accettato dalla che emetteva, conseguentemente, l'ordine n.
230030 dell'11.09.2023; che il pagamento di quanto pattuito doveva avvenire in diverse tranche a partire dal momento dell'ordine fino al saldo finale del 15% del prezzo alla consegna dei lavori svolti per la fiera di Milano;
che P&P in esecuzione del contratto stipulato corrispondeva gli importi dovuti pagina 4 di 8 alle scadenze concordate ad eccezione del saldo finale a seguito della fiera tenutasi nel capoluogo lombardo, corrispondente all'importo della fattura n.587 del 21.11.2023; che la contestazione di controparte circa lo stato della pavimentazione era pretestuosa, stante il riscontro unicamente di alcune
Parte_ lievi imperfezioni e ed il continuo pagamento da parte di degli importi pattuiti;
che le parti avevano espressamente pattuito il pagamento del saldo del prezzo al momento della consegna dello stand per la fiera di Milano;
che i pavimenti erano sottoposti ad un elevato stato di usura e che per tale ragione non era stata pattuito l'acquisto della pavimentazione in oggetto;
che non era stata prevista alcuna clausola che imponesse alla P&P di garantire il riutilizzo dalla pavimentazione per diverse manifestazione;
che, in adempimento degli impegni assunti, la pavimentazione veniva totalmente ripristinata al termine delle prime due fiere considerate in contratto;
che le parti per la data del
01.02.2024 concordavano di visionare, come successivamente avveniva, tutti i materiali immagazzinati dalla P&P a seguito della fiera di Milano;
che visto il mancato pagamento del saldo veniva consegnato tutto il materiale immagazzinato ad eccezione della predetta pavimentazione;
che le condizioni generali del contratto contenevano una clausola limitativa della proponibilità delle eccezioni ex art. 1462 c.c.; che la domanda di risoluzione di controparte era improcedibile o, quantomeno, inammissibile, attesa la mancanza di qualunque inadempimento di P&P.
La P&P domandava, in via preliminare, di fissare apposita udienza antecedente a quella ex art. 183, co.1, c.p.c. per discussione in merito concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, nel merito respingere l'opposizione di parte attrice e confermare il decreto ingiuntivo n. 860/2024 e formulava altresì svariate istanze istruttorie.
Il giudice, ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., a seguito della scadenza del termine di costituzione del convenuto, differiva l'udienza ex art. 183 c.p.c. al 17.10.2024.
Nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. le parti svolgevano reciproche contestazioni ed insistevano nelle relative richieste istruttorie.
Il giudice, ritenuto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta, e ritenuto altresì di doversi respingere le richieste istruttorie formulate da ambo le parti, dichiarava la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 03.04.2025.
Occorre anzitutto chiarire che il rapporto contrattuale per il quale oggi è processo può essere ricondotto alla fattispecie disciplinata dall'art. 1655 c.c. e seguenti.
pagina 5 di 8 Per quanto riguarda l'inadempimento lamentato da parte opponente, invece, questo concerne due diverse prestazioni oggetto del contratto d'appalto predetto. Da una parte viene infatti contestata la qualità della pavimentazione dello stand espositivo realizzato dall'opposta e, dall'altra, la sua mancata consegna al termine dell'ultima fiera menzionata in contratto, cioè quella tenutasi a Milano dal
15.11.2023 al 17.11.2023.
Con riferimento alla mancata consegna della pavimentazione al termine dell'ultimo evento espositivo, così come previsto in contratto, parte opposta ha eccepito il mancato pagamento della GMT del saldo finale, oggetto del decreto ingiuntivo contestato, che sarebbe dovuto avvenire al termine della manifestazione nel capoluogo lombardo.
Si rammenta che la disciplina dettata dall'art. 1665, co. 4, c.c., in merito al sorgere del diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo a seguito dell'accettazione del committente, ha carattere dispositivo e può essere derogata dalle parti stabilendo un diverso tempo di pagamento del corrispettivo pattuito, che non deve essere necessariamente subordinato o successivo all'accettazione dell'opera a seguito dello svolgimento della verifica, che risulta pacifico essere avvenuta, quest'ultima, in data
Parte_ 01.02.2024 a seguito delle svariate richieste di
Dalle condizioni generali del contratto prodotto da ambo le parti emerge la seguente pattuizione:
“Condizioni di pagamento: 50% all'ordine con pagamento entro e non oltre il 30/09/2023, 20% alla consegna lavori di Roma, 15% alla consegna lavori di Bari, 15% alla consegna lavori di Milano”; si evince, pertanto, che il diritto di P&P al pagamento del saldo era sorto alla consegna dello stand all'ultima fiera, ben prima, quindi, della dovuta riconsegna del materiale realizzato, che doveva essere svolta successivamente alla conclusione dell'evento espositivo.
Sono infondate le contestazioni di parte opposta volte a fornire una diversa interpretazione della predetta clausola sulla base del rilievo che, dal comportamento successivo delle parti, si sarebbe
Parte_ ricavato un diverso termine per l'adempimento. ha in particolare evidenziato che dall'emissione
Contr tardiva delle fatture, avvenuta da parte di sempre diversi giorni dopo la conclusione delle fiere, compresa quella per l'ultimo evento di Milano, e dalla successiva dichiarazione di un dipendente della Parte_ P&P stessa che, rivolgendosi ad un responsabile della ha affermato che “Ti ho cercata per sapere se avevi dato l'ordine di pagamento finale per la fiera di Milano;
era in scadenza a fine manifestazione”, si deve ritenere che l'opponente non fosse tenuta al pagamento del saldo del corrispettivo prima di aver diritto di ricevere in consegna la merce ordinata.
È condivisibile quanto rilevato da parte attrice per la quale, al fine dell'interpretazione del contratto, così come prescritto dall'art. 1362 c.c., non si debba fare esclusivo riferimento al senso letterale delle pagina 6 di 8 parole, valutando altresì il comportamento complessivo delle parti;
tuttavia, non può condividersi il risultato ermeneutico conseguito dall'opponente stessa.
L'emissione tardiva delle fatture, rispetto alla menzionata “consegna lavori”, non può far propendere per un'interpretazione contrastante con il tenore letterale ed inequivoco della disposizione contrattuale oggetto di analisi, così come non appare sufficiente il riferimento alle dichiarazione del dipendente di
P&P, la cui imprecisione e lieve divergenza rispetto al testo contrattuale sono tutt'altro che insolite all'interno del contesto informale quale è quello delle relazioni quotidiane tra i responsabili delle imprese che operano sul mercato.
Tali elementi, pertanto, anche se considerati nel loro complesso, non permettono di condividere l'esito
Parte_ dell'operazione ermeneutica svolta dalla
È dotata di pregio, viceversa, il rilievo di parte opponente in merito alla inefficacia della clausola solve et repete predisposta nelle condizioni generali di contratto dalla P&P. Tale clausola, che introduce
Parte_ limitazioni alla facoltà di proporre eccezioni di risulta sfornita della specifica sottoscrizione richiesta ai sensi dell'art. 1341, co. 2 c.c., e pertanto deve essere considerata inefficace. Tuttavia,
l'accertata inefficacia di siffatta clausola non influisce sulla debenza del corrispettivo contestato né sul momento del sorgere dell'obbligazione di pagamento.
In definitiva, risulta accertata la scadenza anteriore dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo rispetto all'obbligo di consegna dello stand commissionato e la legittimità dell'eccezione di Contr inadempimento ex art. 1460 c.c. opposta dalla che non ha provveduto alla consegna della sola pedana;
ne consegue che la mancata consegna della stessa non può essere considerata inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. e non può, pertanto, costituire il valido fondamento di una domanda di risoluzione giudiziale e di ripetizione delle somme già corrisposte per lo svolgimento delle prestazioni in discorso.
Da ultimo, con riferimento alla mancanza di qualità della pavimentazione nel corso degli eventi espositivi predetti e al suo asserito dovuto ripristino anche al termine dell'ultima fiera di Milano ad opera di parte opposta, si osserva quanto segue.
Dalla documentazione fotografica in atti prodotta dall'opponente si evince l'esistenza di lievi imperfezioni ed inestetismi dell'adesivo antiscivolo stampato ed applicato sopra la pavimentazione in mdf, che, congiuntamente alla circostanza che tali danni siano stati lamentati con riferimento a solo due delle tre fiere svolte, non può, di per sé, efficacemente fondare una domanda di risoluzione, stante l'assenza del connotato della “non scarsa importanza” dell'inadempimento prospettato, che costituisce un presupposto indefettibile per la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c.
pagina 7 di 8 Con riferimento, invece, allo stato della pavimentazione al termine delle manifestazioni espositive e al momento della consegna, parte opponente afferma che “il contratto prevedeva il ripristino della pavimentazione al termine di ogni fiera e, a fine contratto, la riconsegna (con trasporto a cura e spese di controparte) di tutto il materiale oggetto di appalto, pavimentazione compresa.” (memoria ex art. 171 ter, n. 3 c.p.c.) si deve osservare che le parti avevano pattuito di ricomprendere all'interno dell'importo complessivo il ripristino della pavimentazione, “per la quale è già prevista produzione addizionale a copertura di eventuali porzioni da sostituire” (doc. 4 convenuta), ma tale disposizione deve essere interpretata alla luce della finalità del contratto di appalto che aveva ad oggetto, come emerge dai documenti in atti (doc. 4 attrice) l'“allestimento Vs. stand in occasione delle manifestazioni
“Zero Emission” a Roma in data 10 – 12 ottobre, “Saie Bari” 19 – 21 ottobre, “Smart Building expo”
a Milano in data 15 – 17 novembre 2023”, l'obbligo di riprestino della pavimentazione era quindi riferito e funzionale alla partecipazione alle predette esposizioni, senza che fosse dovuta al reintegrazione della pavimentazione rovinata a seguito dell'ultima fiera di Milano presa in considerazione dal contratto.
Non può altresì trovare accoglimento la domanda di condanna formulata da parte opposta per la responsabilità aggravata di controparte ex art. 96, co. 1, c.p.c., atteso che non è provato l'elemento oggettivo della fattispecie in discorso, consistente nel danno patito dalla P&P, dal che appare superfluo l'accertamento del dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave.
Per le ragioni sopra esposte si conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente, per l'ammontare così come quantificato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge le domande di parte attrice;
Conferma il decreto ingiuntivo n. 860 del 15.02.2024 emesso dal tribunale di Torino;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite della controparte quantificate in € 3.447,00, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione e
€ 851,00 per la fase decisionale oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso del 15%.
Torino, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
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