Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12349
CASS
Sentenza 22 agosto 2003

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Il nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, richiesto dall'art. 22 legge n. 300 del 1970 per il trasferimento del rappresentante sindacale, è necessario solo per lo spostamento del medesimo dall'unità produttiva nella quale esercita le funzioni di rappresentante sindacale, ad altra, dovendosi intendere per "unità produttiva" quella struttura organizzativa che costituisce una rilevante componente dell'impresa, in quanto capace di realizzare, con i connotati dell'indipendenza tecnica e amministrativa, una "frazione" dell'attività produttiva aziendale. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso, ai fini della operatività della tutela di cui all'art. 22 st. lav., il trasferimento, disposto in assenza di nulla osta della organizzazione sindacale, di un dipendente che, dopo avere svolto attività di zincatura di laminati piani presso un capannone della società sua datrice di lavoro sito nell'area di uno stabilimento di altra società, poi ceduto in affitto a quest'ultima, con il passaggio alle dipendenze della stessa dei lavoratori della prima società, era stato adibito a compiti di elettrozincatura che lo impegnavano solo per una parte modesta del proprio turno lavorativo, sì da essere richiesto di espletare, a completamento del turno stesso, anche compiti di pulizia nel reparto finiture situato a poche centinaia di metri nell'area dello stesso stabilimento.)

Poiché il motivo illecito determina la nullità del licenziamento solo quando il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, la nullità deve essere esclusa quando con lo stesso concorra, nella determinazione del licenziamento, una giusta causa a norma dell'art. 2119 cod. civ. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui in massima,ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato una giusta causa del licenziamento di un dipendente, rappresentante sindacale, nel comportamento dello stesso, che aveva ripetutamente pronunciato frasi minacciose nei confronti dei capireparto, tali da assumere di per sè rilevanza penale, escludendo perciò ogni rilievo alla indagine sulla eventuale esistenza di un carattere antidiscriminatorio del licenziamento):

Commentario1

  • 1Verso una maggiore tutela per i licenziamenti nelle piccole imprese
    Di : Siro Centofanti · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 20 novembre 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12349
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12349
Data del deposito : 22 agosto 2003

Testo completo