Sentenza 22 agosto 2003
Massime • 2
Il nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, richiesto dall'art. 22 legge n. 300 del 1970 per il trasferimento del rappresentante sindacale, è necessario solo per lo spostamento del medesimo dall'unità produttiva nella quale esercita le funzioni di rappresentante sindacale, ad altra, dovendosi intendere per "unità produttiva" quella struttura organizzativa che costituisce una rilevante componente dell'impresa, in quanto capace di realizzare, con i connotati dell'indipendenza tecnica e amministrativa, una "frazione" dell'attività produttiva aziendale. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso, ai fini della operatività della tutela di cui all'art. 22 st. lav., il trasferimento, disposto in assenza di nulla osta della organizzazione sindacale, di un dipendente che, dopo avere svolto attività di zincatura di laminati piani presso un capannone della società sua datrice di lavoro sito nell'area di uno stabilimento di altra società, poi ceduto in affitto a quest'ultima, con il passaggio alle dipendenze della stessa dei lavoratori della prima società, era stato adibito a compiti di elettrozincatura che lo impegnavano solo per una parte modesta del proprio turno lavorativo, sì da essere richiesto di espletare, a completamento del turno stesso, anche compiti di pulizia nel reparto finiture situato a poche centinaia di metri nell'area dello stesso stabilimento.)
Poiché il motivo illecito determina la nullità del licenziamento solo quando il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, la nullità deve essere esclusa quando con lo stesso concorra, nella determinazione del licenziamento, una giusta causa a norma dell'art. 2119 cod. civ. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui in massima,ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato una giusta causa del licenziamento di un dipendente, rappresentante sindacale, nel comportamento dello stesso, che aveva ripetutamente pronunciato frasi minacciose nei confronti dei capireparto, tali da assumere di per sè rilevanza penale, escludendo perciò ogni rilievo alla indagine sulla eventuale esistenza di un carattere antidiscriminatorio del licenziamento):
Commentario • 1
- 1. Verso una maggiore tutela per i licenziamenti nelle piccole impreseDi : Siro Centofanti · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 20 novembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12349 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE LU, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO LERICI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ILVA SPA - (già ILVA LAMINATI PIANI S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MANCUSO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO ANDREOTTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 76/01 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 22/03/01 R.G.N. 1344/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/03 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Alessandria UI AR esponeva di essere stato assunto alle dipendenze della S.p.a. Lavezzari di Novi Ligure e di essere passato alle dipendenze della S.p.a. ILVA LAMINATI PIANI nel 1997; di aver assunto l'incarico di R.S.U. e di rappresentante per la sicurezza dei lavoratori;
di aver subito l'irrogazione di diverse sanzioni disciplinari per il suo rifiuto ad essere trasferito dal reparto elettrozincature della Lavezzari al reparto finiture della ILVA, in base ad un provvedimento adottato dalla società datrice di lavoro senza il preventivo nulla osta previsto dall'art. 22 Stat.Lav. e con finalità antisindacali;
di essere stato successivamente licenziato per giusta causa. Il ricorrente chiedeva l'accertamento della nullità o inefficacia delle sanzioni disciplinari conservative e del successivo licenziamento, con la condanna della società convenuta alla reintegrazione dell'attore nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.
Il giudice adito rigettava la domanda, e la Corte di Appello di Torino, con la sentenza oggi denunciata confermava la decisione, ritenendo raggiunta la prova degli illeciti disciplinari contestati e degli estremi di una giusta causa di recesso del datore di lavoro;
in relazione allo spostamento del AR ad altro reparto, il giudice dell'appello escludeva sia la configurabilità di un trasferimento dall'unità produttiva regolato dall'art. 22 Stat.Lav., sia il carattere antisindacale del provvedimento, sia la sussistenza di una dequalificazione professionale del dipendente. Avverso questa sentenza il AR propone ricorso per Cassazione affidato a otto motivi, al quale la S.p.a. ILVA resiste con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo, con la denuncia dei vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 22 legge n. 300/1970 e 2697 cod.civ., nonché difetto di motivazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., contiene la censura della decisione con cui è stata esclusa nella fattispecie l'applicabilità della tutela prevista dall'art. 22 Stat. Lav., secondo cui il trasferimento dalla unità produttiva dei dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
Ad avviso del ricorrente, il reparto elettrozincature, al quale il AR era addetto, e il reparto finiture costituivano - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello - unità del tutto distinte, perché il primo, che fino al 1997 faceva parte di una società distinta dalla Uva, corrispondeva ad una struttura del tutto indipendente.
I giudici dell'appello avrebbero poi dovuto comunque valutare se uno spostamento per un tempo superiore a tre quarti della durata del turno lavorativo in un reparto collocato ad alcune centinaia di metri dal luogo di lavoro originario non costituisse di fatto un tentativo di estraniare il AR dall'ambiente di lavoro in cui aveva sempre operato, considerando anche il particolare vincolo di rappresentanza tra il medesimo lavoratore e gli ex dipendenti Lavezzari.
2. Con il secondo motivo, mediante la denuncia dei vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 28 legge n. 300/1970, 2727 e 2729 cod.civ., nonché difetto di motivazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod.civ., si sostiene che, indipendentemente dalla particolare tutela apprestata per i dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, doveva essere ravvisato il carattere antisindacale del provvedimento adottato dalla azienda, anche se non tale da realizzare l'allontanamento definitivo dai compagni di lavoro.
A seguito dell'assegnazione anche ad altro reparto (per buona parte del turno di lavoro), il AR sarebbe stato tenuto lontano dai compagni con cui aveva lavorato a stretto contatto;
non rilevava ne' il fatto che nel nuovo reparto egli avrebbe incontrato altri colleghi, ne' la circostanza che il AR rappresentava tuta" i lavoratori dell'Uva.
Il giudice dell'appello avrebbe dovuto tenere conto, ai fini della indagine, anche della situazione di conflitto nell'unità sindacale di appartenenza, dei numerosi esposti riguardanti mancanze in tema di sicurezza riscontrate nello stabilimento, dell'episodio dello sciopero dell'8 luglio 1997, in coincidenza temporale con la richiesta di trasferimento.
3.1. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, non meritano accoglimento. Non è contestato tra le parti che la S.p.a. Lavezzari, originaria datrice di lavoro del AR, svolgeva attività di zincatura di laminati piani presso un capannone sito nell'area dello stabilimento di Novi Ligure della soc. Uva;
tale struttura industriale fu ceduta in affitto alla medesima Uva, con il passaggio alle dipendenze della stessa dei lavoratori della Lavezzari. Il AR, inquadrato con la qualifica di operaio comune secondo la disciplina del C.C.N.L. per le aziende metalmeccaniche, era adibito a compiti di pulizie industriali e riordino del reparto elettrozincatura, svolgendo un'attività che, come riconosce anche la difesa della parte, lo impegnava per circa un'ora o un'ora e mezza nel turno di lavoro. La società ha chiesto al dipendente di espletare nello stesso turno, oltre a questi compiti anche lavori di pulizia nel reparto finiture situato a poche centinaia di metri nell'area dello stesso stabilimento.
Il giudice dell'appello ha nella fattispecie escluso, ai fini dell'operatività della tutela dell'art. 22 legge n. 300/1970, che tali reparti corrispondessero a due distinte unità produttive. Tale statuizione rappresenta una corretta applicazione del principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, richiesto dall'art. 22 l. n. 300 del 1970 per il trasferimento del rappresentante sindacale, è necessario solo per lo spostamento del medesimo da un'unità produttiva all'altra, dovendosi intendere per "unità produttiva" quella struttura organizzativa che costituisce una rilevante componente dell'impresa, in quanto capace di realizzare, con i connotati dell'indipendenza tecnica e amministrativa, una "frazione" dell'attività produttiva aziendale (v. per tutte Cass. 13 giugno 1998 n. 5934). Nella specie, come ha rilevato la Corte territoriale, non è stato allegato nessun elemento indicativo dell'esistenza di autonome articolazioni dell'azienda, idonee ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività produttiva;
nulla è stato dedotto in particolare su profili di diversificazione della struttura organizzativa dello stabilimento della società Uva, connessi all'acquisizione dell'impianto della società Lavezzari. La censura mossa in proposito dal ricorrente risulta inammissibile sotto il profilo del denunciato vizio di motivazione, non essendo stata indicata alcuna circostanza rilevante, della quale sia stato omesso l'esame. Ai fini dell'applicazione del citato art. 22 Stat. Lav.; l'unità produttiva, da cui il dirigente sindacale non può essere allontanato senza il nulla osta dell'associazione di appartenenza, è la medesima dove esercita le sue funzioni di rappresentante sindacale, non il singolo settore o reparto cui è addetto nell'ambito della stessa unità (cfr. Cass. 19 dicembre 1987 n. 9475).
3.2. Il ricorrente ha poi prospettato la tesi del carattere antisindacale del provvedimento, in quanto oggettivamente idoneo a ledere la libertà e l'attività sindacale, perché tale da implicare l'allontanamento definitivo dalla specifica base sindacale rappresentata o comunque un pregiudizio alla possibilità di svolgimento dell'attività sindacale.
Anche sotto questo profilo la decisione si sottrae alle critiche del ricorrente: il rilievo secondo cui la destinazione a compiti ulteriori rispetto a quelli che il AR continuava a svolgere presso il reparto elettrozincatura non comportava alcun allontanamento definitivo dalla base rappresentata risulta logicamente inoppugnabile, mentre la parte non ha del resto indicato alcun dato di fatto trascurato dal giudice del merito, dal quale si possa desumere che una minore durata della presenza del AR nel medesimo reparto nell'arco di ogni turno di lavoro avrebbe potuto concretamente incidere sull'effettiva possibilità di svolgimento dell'attività sindacale del dipendente.
4. Nell'ordine logico va poi esaminato il quarto motivo, con il quale, mediante la denuncia dei vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod.civ., della legge n. 482/1968 (in particolare dell'art. 20) e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod.civ., nonché difetto di motivazione, si ripropone l'assunto della illegittimità dell'assegnazione dei compiti da svolgere presso il nuovo reparto, in quanto tale da comportare una dequalificazione professionale del ricorrente ed un attentato alla sua integrità psicofisica.
Per questo secondo aspetto, sì deduce che la compatibilità dei compiti di pulizia era stata esclusa dal medico di stabilimento in relazione alla broncopatia asmatiforme da cui era affetto il AR (assunto come invalido ai sensi della legge n. 482/1968);
che lo svolgimento di tale attività in un reparto piuttosto che in un altro non era irrilevante, data la variabilità della presenza di fumi e polveri in diversi ambienti di lavoro, e la circostanza che nei locali dove si effettuava la zincatura a caldo, ad alte temperature, dovevano essere presenti fumi ed esalazioni nocivi. Per il primo profilo, si rileva l'erroneità dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il AR aveva accettato con soddisfazione di svolgere i lavori di pulizia originariamente assegnati, e si osserva che la dequalificazione era del tutto marginale e accettabile per la linea di zincatura, mentre avrebbe assunto una connotazione esclusiva presso il reparto finitura.
Con un evidente vizio logico, la Corte di Appello ha dapprima riconosciuto che l'assegnazione a mere mansioni di pulizia rappresenta un "demansionamento", e poi ha escluso la violazione della tutela posta dall'art. 2103 cod.civ. per il fatto che il AR aveva denunciato l'illegittimità dell'assegnazione delle mansioni solo per il reparto finiture.
5. Il motivo è infondato. Nulla risulta dedotto nel giudizio di merito in ordine alla estraneità dell'attività già svolta presso il reparto elettrozincatura all'ambito dei compiti propri del profilo professionale di operaio comune attribuito al AR;
la violazione della tutela posta dall'art. 2103 cod.civ. potrebbe quindi essere ricondotta solo al minore contenuto professionale dei nuovi compiti assegnati, in quanto non equivalente a quello delle ultime mansioni effettivamente svolte presso il reparto elettrozincatura.
Anche sotto questo profilo è mancata, peraltro, come ha rilevato la Corte di Appello, qualsiasi allegazione di fatti specifici idonei a provare l'obiettiva diversità dei compiti da svolgere presso il reparto finiture;
in questa sede il ricorrente non ha d'altro canto indicato circostanze di fatto rilevanti in proposito delle quali sia stato trascurato l'esame.
Analoghe considerazioni valgono per le deduzioni relative alla nocività dei nuovi compiti, essendo mancata nel giudizio di merito ogni specifica allegazione in ordine alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro nel reparto finiture.
6. Con il quinto motivo si denunciano i vizi di violazione degli artt. 4 e 35 Cost., 2087 cod.civ., nonché difetto di motivazione. Si assume che la Corte di Appello ha omesso ogni indagine sulle modalità di esercizio del diritto del datore di lavoro quanto alla assegnazione dei nuovi compiti;
non è stato considerato, quindi, il carattere vessatorio delle ripetute richieste di svolgimento di tali mansioni. Il ricorrente rileva che, dopo tali richieste, il AR, affetto da varie patologie, aveva dovuto far ricorso alle cure dell'infermeria aziendale o dell'Ospedale di Novi Ligure, e che, con un "comportamento brutale e spietato", i superiori avevano atteso le dimissioni del lavoratore dall'infermeria per assillarlo immediatamente con nuove richieste;
il capo del personale aveva trattenuto per ore il AR in portineria, impedendogli di riprendere le normali occupazioni.
7. La censura appare inammissibile. Sul punto, la Corte territoriale ha espresso un preciso giudizio di fatto, escludendo che le risultanze processuali forniscano la prova di comportamenti persecutori o vessatori dell'azienda. Questo apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito, viene criticato dal ricorrente con il mero richiamo a documentazione acquisita nel processo e ad una deposizione testimoniale, senza l'indicazione del relativo contenuto;
in violazione, quindi, della regola, secondo cui la parte che denuncia l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l'onere di indicarne specificamente il contenuto, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, al fine di permettere il controllo in ordine alla decisività dei fatti da provare, che deve essere effettuato sulla scorta delle deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (giurisprudenza costante: v. da ultimo Cass. 20 febbraio 2003 n. 2527).
8. Va esaminato a questo punto il settimo motivo del ricorso, che, con la denuncia di violazione dell'art. 7 legge n. 300/1970, in relazione all'art. 23 del C.C.N.L., nonché omessa motivazione, propone la questione della violazione delle garanzie procedurali previste per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sia dalla norma di legge invocata sia dalla clausola collettiva secondo cui la comminazione del provvedimento disciplinare "dovrà essere motivata e comunicata per iscritto".
Il ricorrente lamenta che il giudice dell'appello ha omesso di esaminare (anche in violazione dell'art. 112 cod.proc.civ.) tale profilo di illegittimità delle sanzioni disciplinari, irrogate senza la comunicazione della relativa motivazione;
tutti i provvedimenti recano infatti soltanto la formula "quanto da Lei comunicatoci con lettera... non giustifica l'infrazione".
9. La censura è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, la violazione di specifiche regole del procedimento disciplinare non può ritenersi dedotta con l'atto introduttivo del giudizio, che contenga solo l'affermazione (generica) della "illegittimità e/o illiceità" dei provvedimenti adottati, sul rilievo che questa "formula omnicomprensiva" (come si legge nel ricorso per Cassazione) "abbraccia tutto l'arco delle possibili contestazioni a tali provvedimenti, inclusi quelli di carattere formale".
Si deve, invece, affermare (come del resto ritiene la costante giurisprudenza di questa Corte per l'ipotesi di giudizio promosso per l'impugnazione del licenziamento per ragioni non attinenti al suo carattere disciplinare) che, rispetto alle domande originarie proposte dal AR, la questione della inosservanza della procedura prevista dall'art. 7 Stat.Lav. attiene sua diversa causa petendi, con l'inserimento di un fatto nuovo e di un diverso tema di indagine e di decisione;
tale questione non può essere esaminata in questa sede, perché non è stata dibattuta davanti al giudice del merito e su di essa non si è avuta da parte di questi alcuna pronuncia.
10.1. A questo punto vanno esaminati congiuntamente il terzo, il sesto e l'ottavo motivo del ricorso, che attengono tutti alla legittimità del licenziamento intimato al AR. Con il terzo motivo, denunciandosi la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 legge n. 604/1966 e 15 legge n. 300/1970, 3 legge n. 108/1990, nonché difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., il ricorrente si duole dell'omessa indagine sull'esistenza di un motivo illecito dell'atto di recesso, desumibile dalle circostanze richiamate nel secondo motivo (v. sopra sub 2), relative in particolare alle numerose denunce in materia di sicurezza e all'episodio dello sciopero dell'8 luglio 1997.
10.2. Con il sesto motivo, mediante la denuncia dei vizi di violazione dell'art. 116 cod.proc.civ. e dell'art. 2697 cod.civ., nonché difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.. si censura la valutazione del giudice di merito in ordine alla fondatezza dell'addebito posto a giustificazione del licenziamento (frasi minacciose pronunciate nei confronti dei capi reparto SE e Di OR). Secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha accolto acriticamente le deposizioni fornite dai predetti dipendenti, senza considerare che questi erano i diretti interessati e che tra gli stessi e il AR vi erano state reciproche querele;
l'episodio non era stato affatto confermato dal teste Pozzati;
AR aveva smentito di aver pronunciato le parole minacciose.
10.3. L'ottavo motivo, con la denuncia dei vizi di violazione degli artt. 2119 e 2727, 2729 cod.civ., nonché difetto di motivazione, investe l'accertamento della sussistenza di una giusta causa di recesso della datrice di lavoro.
Premesso che l'accoglimento dei motivi attinenti alla legittimità delle precedenti sanzioni conservative impedirebbe di tener conto della recidiva, il ricorrente rileva che la Corte territoriale non ha indicato le ragioni poste a base del giudizio sulla proporzione tra sanzione inflitta e condotta contestata, limitandosi a richiamare genericamente la gravità del fatto e la sua rilevanza penale, oltre che la previsione dell'art. 25 del C.C.N.L. in tema di giusta causa.
Non può, poi, ritenersi rilevante la circostanza che i sigg. SE e Di OR abbiano, come afferma la sentenza, cercato di instaurare un colloquio con il AR: le deposizioni dei testi in proposito non sono attendibili, e l'atteggiamento dei capi reparto doveva apparire canzonatorio e quasi di scherno, risultando, invece, evidenti le obiezioni del lavoratore alla richiesta di svolgere le nuove mansioni.
Quanto alla portata intimidatoria della frase attribuite al AR, corrisponde ad un'illazione gratuita l'affermazione della sentenza in ordine alla possibilità per il AR di aggregare altre persone allo scopo di attuare la presunta minaccia. Nella situazione considerata, non è credibile che il lavoratore abbia pronunciato la frase incriminata, che può del resto assumere il carattere di un semplice sfogo, pienamente comprensibile anche se riprovevole.
11.1. Questi motivi non hanno alcun pregio. Essi investono, quanto all'indagine sulla fondatezza dell'addebito, un tipico apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito, che sfugge - specie per quanto riguarda la valutazione dell'attendibilità dei testi - ad ogni censura in questa sede;
la Corte territoriale ha basato la sua decisione sull'esame di risultanze probatorie univoche, tenendo conto sia della concordanza delle dichiarazioni rese, sia dell'assenza di apparenti motivi di risentimento dei testi nei confronti del AR (nei confronti del quale non risultano posti in essere, come si è visto, comportamenti provocatori o vessatori). In proposito va ribadito che il controllo di legittimità da parte della Corte di Cassazione non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la sua congruenza dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova.
11.2. Ugualmente incensurabile appare la valutazione della gravità della infrazione e della sua idoneità a giustificare il recesso, corrispondente ad un apprezzamento di fatto che la Corte di Appello ha congruamente motivato, considerando, in relazione ai precedenti disciplinari del AR, sia l'obiettiva portata intimidatoria della frase addebitata ("Vi aspetto domenica mattina, mentre andate alla S. Messa, per rompervi le ossa davanti ai vostri familiari") e tale da assumere di per sè rilevanza penale, sia il fatto che essa era stata preceduta tre giorni prima da analoghe parole minacciose (oggetto di addebito disciplinare sanzionato con l'ultima sospensione). La valutazione di tali elementi ha consentito di ravvisare nella condotta del dipendente una grave negazione dell'elemento essenziale della fiducia, tale da porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento, in quanto sintomatica dell'atteggiamento del prestatore rispetto agli obblighi lavorativi. 11.3. In base alle considerazioni svolte, non può assumere alcun rilievo la doglianza contenuta nel terzo motivo di ricorso, relativo all'indagine sull'esistenza di un carattere discriminatorio del licenziamento. Il motivo illecito determina infatti la nullità del recesso solo quando il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso: ma la nullità deve essere esclusa quando il licenziamento sia stato determinato da una giusta causa a norma dell'art. 2119 cod. civ. (cfr. Cass. 6 maggio 1999 n. 4533). 12. Il ricorso deve essere quindi respinto, con la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 53,00 oltre euro 2000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2003