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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 377/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CECCARELLI NATALIA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16285/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R Bracco 20 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Is C-3 C-5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250066989102000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21960/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente in epigrafe ha impugnato, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, la cartella di pagamento n 07120250066989102000 notificata in data 3.4.2025, recante la pretesa di pagamento dell'importo di € 315,46, preteso per recupero tassa auto 2019, deducendone la nullità per omessa notifica dell'avviso presupposto e conseguente prescrizione.
Radicatasi la lite si è costituito il concessionario Ader, resistendo al ricorso e concludendo per il rigetto.
L'ente impositore Regione Campania è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Nella contumacia dell'ente impositore non vi è prova della rituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto (avviso di accertamento n. 96430404204355 presuntivamente notificato il 10/10/2022).
Ne deriva insuperabile incertezza in ordine alla regolarità procedurale e alla tempestività della cartella in contestazione.
Il tenore della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CECCARELLI NATALIA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16285/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R Bracco 20 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Is C-3 C-5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250066989102000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21960/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente in epigrafe ha impugnato, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, la cartella di pagamento n 07120250066989102000 notificata in data 3.4.2025, recante la pretesa di pagamento dell'importo di € 315,46, preteso per recupero tassa auto 2019, deducendone la nullità per omessa notifica dell'avviso presupposto e conseguente prescrizione.
Radicatasi la lite si è costituito il concessionario Ader, resistendo al ricorso e concludendo per il rigetto.
L'ente impositore Regione Campania è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Nella contumacia dell'ente impositore non vi è prova della rituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto (avviso di accertamento n. 96430404204355 presuntivamente notificato il 10/10/2022).
Ne deriva insuperabile incertezza in ordine alla regolarità procedurale e alla tempestività della cartella in contestazione.
Il tenore della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.