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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
382/2021, pubblicata in data 22.2.2021, iscritto al n. 1749 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del 2021, avente ad oggetto opposizione a D.I. per pagamento prestazioni sanitarie e pendente
TRA
(codice fiscale , con Parte_1 P.IVA_1 sede in Nola (NA) alla via Seminario n.22, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Cavallaro (codice fiscale
) Antonio Cavallaro (codice fiscale ) e C.F._1 C.F._2
Carmelo Cavallaro (codice fiscale ); C.F._3
- appellante –
E
(codice fiscale ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Direttore Generale, con sede legale in Torre del Greco (NA), alla via Marconi n.
66, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio Persona_1
1 repertorio n. 6393 del 30 luglio 2020, dall'avv. Eduardo Martucci (C.F.
); C.F._4
– appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 21.2.2018, il in qualità di struttura sanitaria Parte_1 provvisoriamente accreditata presso il SSN a svolgere prestazioni afferenti la alla macroarea della “riabilitazione” ex art. 26 della L.833/1978 in favore degli assistiti dell' Parte_2 Part
chiedeva ingiungersi alla detta il pagamento della somma di € 401.708,28, oltre
[...] interessi moratori di cui all'art. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo dovuto per l'espletamento delle prestazioni sanitarie rese nel mese di novembre del 2016, per cui aveva emesso le fatture n. 216/E, 217/E, 218/E e 219/E, tutte del 12.12. 2016, in virtù del contratto sottoscritto il 21 novembre 2016.
1.2. Il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 419/2018 in data 26.2.2018, per l'importo richiesto, oltre gli interessi come richiesti
“dalle singole scadenze convenzionali al saldo”.
Parte 1.3. Al decreto ingiuntivo proponeva opposizione l' il 9.4.2018 eccependo l'infondatezza della domanda per superamento del tetto di spesa contrattualmente previsto, richiamando la nota prot. n. 3316 del 20.03.2018 – a firma del Direttore U.O.C. sa Pt_3
- con la quale si rilevava che le fatture poste alla base del monitorio non erano Persona_2 state liquidate e quindi non pagate per il superamento del tetto di spesa, nonché la nota prot.
n. 173 del 22.03.2018 - a firma del dott. Responsabile . Testimone_1 Parte_4
Area Funz. A. - dalla quale emergeva che:
• il tetto di spesa complessivo assegnato per l'anno 2016 era pari ad € 4.173.500,00, di cui €. 1.821.500,00 per prestazioni ambulatoriali, € 850.000,00 per prestazioni domiciliari, €. 1.502.000,00 per prestazioni residenziali e semiresidenziali;
• il centro dal mese di gennaio al mese di novembre 2016 aveva fatturato: per le prestazioni ambulatoriali la somma di €. 1.614.588,24 a fronte del limite di €.
1.821.000,00; per le prestazioni domiciliari la somma di €. 1.174.348,56 a fronte del limite di €. 850.000,00; per le prestazioni semiresidenziali la somma di €.
1.132.313,99 a fronte del limite di €. 1.502.000,00.
Per tali ragioni l'opponente evidenziava che “al centro non possono essere liquidate le prestazioni rese nel mese di novembre 2016 in regime di Domiciliare per l'importo di €.
110.238,24 cosi come richiesto dal centro. Mentre per le prestazioni Ambulatoriali e semiresidenziali queste ultime due tipologie di prestazioni rientrano ancora nel tetto contrattualizzato per l'anno 2016 con il centro stesso). In conclusione, per tutto quanto sopra al centro per il d.i. di cui sopra possono essere liquidati solo €. 291.470,04. Mentre la
2 restante somma di €. 110.238,24 richiesta nel citato decreto ingiuntivo non può essere liquidata, per le motivazioni di cui sopra”.
Part L' oncludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese processuali.
1.4. Si costituiva l'opposta il 31.7. 2018 resistendo all'avversa opposizione ed eccependo:
• l'inammissibilità dell'opposizione per genericità dei motivi e per assenza di censura puntuale in ordine alla documentazione prodotta in sede monitoria;
• l'infondatezza della domanda per il mancato assolvimento dell'onere della prova Parte incombente sull in ordine all'eccepito superamento del tetto di spesa;
Parte
• l'inidoneità probatoria delle note prodotte dall precisando che non era sufficiente dare prova del superamento del tetto di spesa di struttura, essendo comunque necessaria la dimostrazione del superamento del limite di spesa assegnato Parte alla macroarea (branca) di riferimento, prova che l' non aveva fornito.
Pertanto, il Centro chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo Part opposto e la condanna dell' l pagamento delle spese di lite.
All'esito dell'udienza tenutasi il 18.9.2018 il Tribunale accoglieva la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 291.470,04, assegnando i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. rinviando in prosieguo all'udienza del 2.7.2019.
Depositate le memorie di cui all'art.183 VI comma c.p.c., il Tribunale riservava la causa in decisione assegnando i termini del 190 c.p.c.
Con la memoria conclusionale depositata il 14.1.2021 l' eccepiva per la prima volta Pt_1 la nullità dell'atto di citazione per violazione delle norme del processo civile telematico, poiché l'atto in opposizione era stato notificato a mezzo posta certificata e, al momento Parte della costituzione in giudizio, l' non aveva prodotto in formato eml le c.d. buste di accettazione e consegna, “ma solo una mera copia peraltro non autenticata, integrando la nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c. e violazione delle norme delle notifiche telematiche ai sensi dell'art.
3-bis L. 21/01/1994 n. 53 e come previsto dalla definizione dell'art. 1 co. 1 lett. i-quinquies del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 19-bis del provvedimento del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia in data 28/12/2015 recante le specifiche tecniche emanate in forza dell'art. 34. Co. 1 del decreto del Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44 in attuazione dell'art. 4 co. 1 e 2 del d.l. 29/12/2009 n. 193 convertito in legge, con modificazioni della L. 22/02/2010 n. 24”.
3 1.5. Con sentenza n. 382/2021, pubblicata il 22.2.2021, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 419/2018, Parte condannando l' al pagamento della somma di € 291.470,04, oltre alla rifusione delle spese di lite in favore del Centro nella misura del 50%, con compensazione della restante parte.
In particolare, in riferimento al dedotto superamento del tetto di spesa, il Tribunale, nel richiamare la relazione del Servizio di Assistenza Riabilitativa (nota prot. n. 173 del
22.03.2018), osservava che il tetto di spesa previsto dal contratto era riferito alla struttura e che la società creditrice non aveva negato il fatto di aver fatturato le somme eccedenti il tetto di spesa con riferimento alle prestazioni rese nel mese di novembre 2016 in regime di domiciliare per l'importo di € 110.238,24. In virtù del principio di non contestazione, ex art. Part 115 c.p.c., il Tribunale affermava che era dovuto dall' l minore importo di € 291.470,04 relativo alle prestazioni ambulatoriali e semiresidenziali.
2.1. Avverso detta sentenza ha spiegato appello l' , con atto notificato il 15.4.2021, Pt_1 chiedendo la riforma della decisione nei seguenti termini: “A) accogliere l'appello parziale
e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 382/2021 – RG 2214/2018 pubblicata dal Tribunale di torre Annunziata in data 22 febbraio 2021 per i motivi sopra indicati e precisamente quelli esposti nella parte “A”, “B” e “C” della motivazione per l'effetto, revocare la sentenza impugnata limitatamente alla parte del mancato riconoscimento della somma di € 110.238,24 per un presunto sforamento del limite di spesa;
B) Per l'effetto, condannare l' al pagamento della somma di €. Parte_2
110.238,24 oltre gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza contrattualmente Part prevista fino all'effettivo soddisfo;
C. Condannare l' al pagamento delle spese e competenze liquidate nell'opposto decreto ingiuntivo n. 419/2018 pari ad €. 4.185,00 per competenze oltre rimborso generale del 15%, il tutto con attribuzione;
D. Condannare l'appellata all'integrazione del restante 50% delle spese e competenze oltre al rimborso forfettario della fase di opposizione relativa al giudizio di primo grado;
E. Condannare, in ogni caso, l' al pagamento delle spese ed onorari, Controparte_1 oltre al rimborso forfettario del doppio grado di giudizio, il tutto in favore degli avvocati
Gennaro Cavallaro e Avv. Antonio Cavallaro e Avv. Carmelo Cavallaro procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. per il consolidato principio della soccombenza ex art. 91
c.p.c”.
Parte 2.2. Il 21.07.2021 si è costituita resistendo all'avversa impugnazione, rassegando le seguenti conclusioni: “Rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla Società
– in persona del legale rappresentante pro tempore – Parte_1 confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con ricorso per decreto in-giuntivo;
2. Confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo
4 oggetto del giudizio di opposizione in primo grado;
3. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
All'udienza del 14.1.2025 il giudizio è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Con la comparsa conclusionale depositata il 2.4.2024, l' ha formulato conclusioni in Pt_1 parte diverse da quelle incardinate in appello chiedendo: “1. In via preliminare accogliere l'appello e, conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 382/2021 e, per Part l'effetto condannare l' al pagamento in favore del centro appellante alla somma non riconosciuta di € 110.238.24 unitamente a quella dovuta di € 291.470.04 oltre interessi dal Part 61° gg. delle fatture fino al soddisfo;
2. Condannare l' al pagamento delle spese e competenze del monitorio oltre spese generali cpa ed iva anche mediante unico compenso della fase del primo grado il tutto in conformità ai parametri medi dei tariffari tenendo conto del valore della lite con attribuzione oltre accessori di legge;
3.In via gradata e, nell'ipotesi in cui si ritiene applicabile la compensazione del 50% delle spettanze professionali liquidare in favore di procuratori costituiti con attribuzione la giusta suddivisione del compenso tenendo conto il valore della lite, tabelle medie delle tariffe oltre spese generali ed accessori di legge;
4. Condannare in ogni caso l' al Parte_5 pagamento degli esborsi sostenuti del presente giudizio di appello e, del compenso professionale oltre spese generali, cpa ed iva in favore dei procuratori antistatari costituti per il consolidato principio della soccombenza”.
Infine, con la comparsa conclusionale depositata il 17.3.2025 per la prima volta l' ha Pt_1 censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha liquidato a titolo di compensi professionali un importo pari ad € 2471,50, ritenuto al di sotto dei limiti tariffari, tenuto conto del valore della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. In via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità della nuova domanda, formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale, con la quale l'Istituto appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto in suo favore un importo a titolo di compensi professionali al di sotto dei limiti stabiliti dal decreto del
Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 147/2022).
Ed infatti, se è possibile modificare o rinunciare alla domanda o ai suoi singoli capi anche dopo la precisazione delle conclusioni, restringendo il thema decidendum (cfr. sent. SS.UU.
Corte di Cass. n. 3453 del 7.2.2024, n. 3453), non è possibile formulare una nuova domanda o nuovi temi di discussione con la comparsa conclusionale data la natura meramente illustrativa ed argomentativa delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
2.1. Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
5 2.2. Con la prima censura il chiede che sia dichiarata la nullità dell'atto introduttivo CP_2 del giudizio di opposizione, con conseguente nullità dell'intero processo di primo grado, in Parte quanto la notifica della citazione era stata effettuata dall' a mezzo posta elettronica certificata, mentre la costituzione era avvenuta con deposito cartaceo dell'atto di citazione in opposizione, della relazione di notifica e delle ricevute di spedizione, accettazione e avvenuta consegna dei messaggi di posta elettronica, senza procedere al deposito telematico degli originali o dei duplicati informatici, violando in tal modo l'articolo 165 c.p.c.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Va evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la costituzione in Parte giudizio dell' non è avvenuta con modalità cartacea, ma telematicamente il 9.4.2018. Part Al momento della costituzione l' a depositato la copia della ricevuta di notifica via PEC dell'atto di citazione in opposizione in formato “.pdf”, in luogo dei relativi originali o duplicati informatici in formato “.eml” o “.msg”. Tale circostanza non integra un'ipotesi di nullità della notificazione che può aver reso nullo l'intero giudizio di primo grado.
Invero, la parte opposta, lungi dal contestare la conformità della ricevuta di notifica depositata in formato “pdf”, nel costituirsi in primo grado ha prodotto la copia dell'atto di citazione in opposizione depositato dalla controparte, la quale recava in calce la copia della Parte ricevuta di notifica via PEC prodotta dall'
Inoltre, sul tema è intervenuta di recente la S.C. affermando che, con riferimento al giudizio di primo grado, al fine di non incorrere in nullità della notifica dell'atto introduttivo notificato a mezzo di posta elettronica certificata, la prova della notifica deve essere fornita con modalità telematiche, quindi con le ricevute di accettazione e consegna in formato
".eml" o ".msg" ed inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", “a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva” (Cass. Civ. Ord. n.
16189 del 2023).
Nel caso in esame, come si è visto, la prova della tempestiva consegna è stata fornita dallo stesso . Pt_1
2.3. Con il secondo motivo di appello il lamenta che Tribunale non avrebbe fatto CP_2 Parte altro che trascrivere il contenuto della nota n.173 del 22 marzo 2018 omettendo “una compiuta esposizione degli argomenti logici che sostengono il giudizio” e che, comunque, tale nota era stata oggetto di contestazione.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Il Tribunale, dopo aver riportato il contenuto della nota n. 173 del 22.3.2018 prodotta Parte dall' ha sviluppato una propria analisi critica, esponendo adeguatamente gli argomenti logici che consentono non solo di comprendere il contenuto della decisione, ma anche di poter esercitare un controllo sul processo decisionale.
6 Ed infatti, con la sentenza qui appellata, il Giudice di prime cure, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalle parti, ha evidenziato che:
• il tetto di spesa previsto contrattualmente era riferito alla struttura sanitaria;
• la struttura sanitaria era a conoscenza del limite di spesa allo stesso assegnato;
• non vi era alcuna necessità di comunicare allo stesso la data presuntiva di superamento del tetto tenuto conto che la disciplina della RTU non trova applicazione.
Il Tribunale è giunto a conclusioni corrette in quanto ha ritenuto idonea la documentazione Parte depositata dall' per dimostrare la circostanza del superamento del tetto di spesa Parte affermata dall' anche in considerazione del contenuto nella nota prot. n. 173 del
22.3.2018 che il Centro non ha provveduto a contestare adeguatamente.
Parte Il Tribunale, con considerazioni assolutamente condivisibili, ha osservato che avendo l' affermato che erano state pagate prestazioni per un importo corrispondente al limite contrattualmente previsto per l'anno 2016, l' avrebbe dovuto negare tale circostanza, Pt_1 non potendosi limitare a negare l'efficacia probatoria del documento;
d'altronde, si trattava di fatti certamente a sua conoscenza, tenuto conto che il tetto di spesa era di struttura e non di macroarea.
2.4. Con il terzo motivo l'appellante deduce che il tetto di spesa indicato nel contratto sarebbe un tetto di spesa unico per tutte le prestazioni riabilitative e che potrebbe subire delle oscillazioni ai sensi dell'articolo 8 punto 3 lettera a e b del contratto in cui è prevista un'attività di monitoraggio dei volumi di prestazioni erogate dalle singole strutture private.
Inoltre, sotto altro profilo, l' lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente fondato Pt_1 Part il proprio convincimento sul superamento del tetto senza prendere atto del fatto che l' non avrebbe dato prova di aver pagato l'importo dovuto fino al limite di spesa.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Va innanzi tutto evidenziato che è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, poiché il superamento del tetto di spesa è un elemento impeditivo dell'adempimento dell'obbligazione, il relativo onere probatorio grava sull'ASL debitrice
(cfr. Cass. 17437/2016; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018).
Quanto alla questione dell'applicabilità del tetto di spesa, la Corte evidenzia che dalla lettura degli artt. 3 e 4 del contratto depositato in atti, relativo all'anno 2016, emerge chiaramente che il tetto di spesa complessivo di € 4.173.500,00 è riferito alla struttura e non Parte alla macroarea, essendosi impegnata l' all'acquisto delle prestazioni della struttura nei limiti del budget anzidetto. Nell'art. 3 infatti è indicato il numero massimo di prestazioni da acquistare dall'Istituto nell'anno e nell'art. 4 si stabilisce che per tale volume di prestazioni
7 la spesa non può essere comunque maggiore di € 1.821.500,0 per le prestazioni ambulatoriali, € 850.000,00 per quelle domiciliari ed € 1.502.000,00 per quelle residenziali e semiresidenziali. Trattandosi chiaramente di un tetto di spesa stabilito per il centro privato che ha sottoscritto il contratto, restano prive di rilievo le deduzioni inerenti alla mancata esibizione delle determinazioni del Tavolo Tecnico, necessarie solo per la determinazione della regressione tariffaria a seguito della violazione del tetto di spesa di macroarea.
Parte Ciò detto, con la nota prot. n. 173 del 22.3.2018 l ha evidenziato che:
• dal mese di gennaio al mese di novembre del 2016 l'Istituto aveva presentato fatture: per prestazioni ambulatoriali per un importo pari ad €. 1.614.588,24, a fronte del limite di €. 1.821.000,00 previsto dal contratto;
per quelle domiciliari per un importo pari ad €. 1.174.348,56, a fronte del limite di €. 850.000 ,00; per le prestazioni semiresidenziali aveva fatturato la somma di €. 1.132.313,99 a fronte del limite di €. 1.502.000,00;
• che le prestazioni rese in regime di domiciliare l'importo di €. 110.238,24 non poteva essere liquidato, mentre le prestazioni ambulatoriali e semiresidenziali rientravano nel tetto contrattualizzato per l'anno 2016;
• dunque, poteva essere liquidata la somma di €. 291.470,04, mentre la restante somma di €. 110.238,24 non poteva essere liquidata per superamento del tetto di spesa.
A fronte di tale allegazione, tempestivamente e precisamente effettuata nel giudizio di primo grado, l si è limitato a richiamare la disciplina da applicare in caso di superamento Pt_1 del limite di spesa, quella sull'onere probatorio gravante sulle parti ed a contestare che la prova di tali circostanze non potesse essere fornita dalla detta nota, senza tuttavia negarne il contenuto. Solo a seguito dell'espressa negazione di tali circostanze sarebbe sorto - come Parte già detto- l'onere per l' di dare adeguata dimostrazione delle stesse.
È comunque irrilevante che la nota n. 173/2018 fosse un documento interno, giacché il
Tribunale non ha ritenuto che il superamento del tetto di spesa fosse dimostrato in base a tale documento, bensì che la prova si era formata a seguito della mancata constezione della parte opposta.
2.5. Con un ulteriore motivo di gravame l' si è doluto del richiamo effettuato dal Pt_1
Giudice di prime cure al principio di non contestazione rilevando di contro che “la contestazione da parte dell'opponente dei fatti già affermati o già negati dall'opposto sia nell'atto introduttivo del giudizio e sia nella comparsa di costituzione e di risposta, non ribalta sull'attore sostanziale medesimo l'onere di “contestare la altrui contestazione”, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo”. Dunque, per il Centro, Part l vrebbe dovuto dimostrare di aver corrisposto l'intero budget.
La doglianza mossa dal è infondata. CP_2
8 A tal proposito si ribadisce quanto già affermato in precedenza, ossia che il mero disconoscimento del contenuto della nota prot. n.173 del 22.03.2018 e la deduzione generica di aver contestato ogni motivo di opposizione formulato dall'ente sanitario in primo grado, non consentono a questa Corte di discostarsi dalla valutazione eseguita dal Tribunale relativa alla mancata contestazione delle circostanze di fatto indicate in detta nota e dedotte Part dall' nella propria citazione. Ed infatti, nella nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, l'appellante si era limitata a dedurre che la nota non aveva alcuna valenza probatoria, ma non ha mai contestato che i fatti ivi narrati fossero veri.
Per quanto esposto, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di non Parte contestazione in quanto, non essendo state contestate le circostanze esposte dall' non vi era alcuna necessità di provare i fatti dalla stessa specificamente affermati.
Come già detto in precedenza, a fronte di elementi specificamente indicati nella nota prot.
173, ove vi era indicato il fatturato per le prestazioni rese dall' dal mese di gennaio al Pt_1 mese di novembre 2016 e di quanto liquidato, l'odierna appellante avrebbe dovuto svolgere delle contestazioni altrettanto specifiche in ordine ai fatti riportati, deducendo espressamente Parte che non era vero quanto affermato dall' e che, invece, erano stati fatturati importi diversi o che il tetto di spesa assegnato alla struttura era differente.
Peraltro, l'effettivo pagamento delle prestazioni rese fino all'esaurimento del budget è irrilevante, in quanto ciò che deve essere considerato ai fini del rispetto del tetto di spesa è il fatturato e non quanto effettivamente pagato dall' ; pertanto, se anche la Controparte_1 società non avessero ricevuto il compenso per tutte le prestazioni fatturate fino allo sforamento del tetto di spesa, al più avrebbero potuto agire per ottenere il pagamento di tali prestazioni, ma comunque non avrebbero avuto diritto alla remunerazione di quelle rese extra budget.
2.6. Con l'ultimo motivo la struttura sanitaria censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha compensato le spese di lite nella misura del 50%, compensazione che sarebbe ingiusta in quanto:
1. il Giudice non avrebbe specificato se la condanna al pagamento dei compensi nei Parte confronti dell' per € 2.417,50 fosse stata già decurtata del 50%;
2. il Giudice avrebbe omesso di liquidare le competenze del ricorso per decreto ingiuntivo senza fornire alcuna motivazione.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Sotto il primo profilo si può affermare che non vi è stato alcun errore o omissione da parte del Tribunale dal momento che a pagina 3 della sentenza impugnata - al punto 7 - il
Giudice di prime cure ha specificato che: “Le spese di lite seguono la soccombenza di
[...]
per un'aliquota del 50%, stante la parziale infondatezza della domanda proposta CP_3
9 dalla parte opposta nel procedimento monitorio e vanno liquidate, ai sensi del D.M. 55/14, come da dispositivo”, pertanto l'importo indicato nel dispositivo è già decurtato del 50%.
Sotto il secondo profilo si deve tener conto che nel giudizio di opposizione la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio (Cass. Civ. sent. n.5984/1999; n. 7892/1994; n.
14526/2000).
Dunque, occorre avere riguardo all'esito complessivo del giudizio, dovendo la valutazione di soccombenza anche in relazione alle spese del monitorio, confrontarsi con il risultato finale del giudizio.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato.
3. Le spese di giudizio del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate d'ufficio – in mancanza di nota spese - sulla scorta delle risultanze processuali, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00) in € 10.200 (€ 2.200,00 per la fase di studio, € 1.300,00 per quella introduttiva € 3.000,00 per quella istruttoria, € 3.700,00 per quella decisoria).
4. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo,a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002, in considerazione dell'esito dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
- nei confronti dall' , avverso la sentenza n. 382/2021
[...] Parte_2 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 22 febbraio 2021, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese Parte_2 del secondo grado di giudizio che liquida in € 10.200,00 per compenso professionale ed € 1.530,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02, le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli il 13.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Roberto Notaro dott.ssa Caterina Molfino
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
382/2021, pubblicata in data 22.2.2021, iscritto al n. 1749 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del 2021, avente ad oggetto opposizione a D.I. per pagamento prestazioni sanitarie e pendente
TRA
(codice fiscale , con Parte_1 P.IVA_1 sede in Nola (NA) alla via Seminario n.22, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Cavallaro (codice fiscale
) Antonio Cavallaro (codice fiscale ) e C.F._1 C.F._2
Carmelo Cavallaro (codice fiscale ); C.F._3
- appellante –
E
(codice fiscale ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Direttore Generale, con sede legale in Torre del Greco (NA), alla via Marconi n.
66, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio Persona_1
1 repertorio n. 6393 del 30 luglio 2020, dall'avv. Eduardo Martucci (C.F.
); C.F._4
– appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 21.2.2018, il in qualità di struttura sanitaria Parte_1 provvisoriamente accreditata presso il SSN a svolgere prestazioni afferenti la alla macroarea della “riabilitazione” ex art. 26 della L.833/1978 in favore degli assistiti dell' Parte_2 Part
chiedeva ingiungersi alla detta il pagamento della somma di € 401.708,28, oltre
[...] interessi moratori di cui all'art. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo dovuto per l'espletamento delle prestazioni sanitarie rese nel mese di novembre del 2016, per cui aveva emesso le fatture n. 216/E, 217/E, 218/E e 219/E, tutte del 12.12. 2016, in virtù del contratto sottoscritto il 21 novembre 2016.
1.2. Il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 419/2018 in data 26.2.2018, per l'importo richiesto, oltre gli interessi come richiesti
“dalle singole scadenze convenzionali al saldo”.
Parte 1.3. Al decreto ingiuntivo proponeva opposizione l' il 9.4.2018 eccependo l'infondatezza della domanda per superamento del tetto di spesa contrattualmente previsto, richiamando la nota prot. n. 3316 del 20.03.2018 – a firma del Direttore U.O.C. sa Pt_3
- con la quale si rilevava che le fatture poste alla base del monitorio non erano Persona_2 state liquidate e quindi non pagate per il superamento del tetto di spesa, nonché la nota prot.
n. 173 del 22.03.2018 - a firma del dott. Responsabile . Testimone_1 Parte_4
Area Funz. A. - dalla quale emergeva che:
• il tetto di spesa complessivo assegnato per l'anno 2016 era pari ad € 4.173.500,00, di cui €. 1.821.500,00 per prestazioni ambulatoriali, € 850.000,00 per prestazioni domiciliari, €. 1.502.000,00 per prestazioni residenziali e semiresidenziali;
• il centro dal mese di gennaio al mese di novembre 2016 aveva fatturato: per le prestazioni ambulatoriali la somma di €. 1.614.588,24 a fronte del limite di €.
1.821.000,00; per le prestazioni domiciliari la somma di €. 1.174.348,56 a fronte del limite di €. 850.000,00; per le prestazioni semiresidenziali la somma di €.
1.132.313,99 a fronte del limite di €. 1.502.000,00.
Per tali ragioni l'opponente evidenziava che “al centro non possono essere liquidate le prestazioni rese nel mese di novembre 2016 in regime di Domiciliare per l'importo di €.
110.238,24 cosi come richiesto dal centro. Mentre per le prestazioni Ambulatoriali e semiresidenziali queste ultime due tipologie di prestazioni rientrano ancora nel tetto contrattualizzato per l'anno 2016 con il centro stesso). In conclusione, per tutto quanto sopra al centro per il d.i. di cui sopra possono essere liquidati solo €. 291.470,04. Mentre la
2 restante somma di €. 110.238,24 richiesta nel citato decreto ingiuntivo non può essere liquidata, per le motivazioni di cui sopra”.
Part L' oncludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese processuali.
1.4. Si costituiva l'opposta il 31.7. 2018 resistendo all'avversa opposizione ed eccependo:
• l'inammissibilità dell'opposizione per genericità dei motivi e per assenza di censura puntuale in ordine alla documentazione prodotta in sede monitoria;
• l'infondatezza della domanda per il mancato assolvimento dell'onere della prova Parte incombente sull in ordine all'eccepito superamento del tetto di spesa;
Parte
• l'inidoneità probatoria delle note prodotte dall precisando che non era sufficiente dare prova del superamento del tetto di spesa di struttura, essendo comunque necessaria la dimostrazione del superamento del limite di spesa assegnato Parte alla macroarea (branca) di riferimento, prova che l' non aveva fornito.
Pertanto, il Centro chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo Part opposto e la condanna dell' l pagamento delle spese di lite.
All'esito dell'udienza tenutasi il 18.9.2018 il Tribunale accoglieva la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 291.470,04, assegnando i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. rinviando in prosieguo all'udienza del 2.7.2019.
Depositate le memorie di cui all'art.183 VI comma c.p.c., il Tribunale riservava la causa in decisione assegnando i termini del 190 c.p.c.
Con la memoria conclusionale depositata il 14.1.2021 l' eccepiva per la prima volta Pt_1 la nullità dell'atto di citazione per violazione delle norme del processo civile telematico, poiché l'atto in opposizione era stato notificato a mezzo posta certificata e, al momento Parte della costituzione in giudizio, l' non aveva prodotto in formato eml le c.d. buste di accettazione e consegna, “ma solo una mera copia peraltro non autenticata, integrando la nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c. e violazione delle norme delle notifiche telematiche ai sensi dell'art.
3-bis L. 21/01/1994 n. 53 e come previsto dalla definizione dell'art. 1 co. 1 lett. i-quinquies del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 19-bis del provvedimento del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia in data 28/12/2015 recante le specifiche tecniche emanate in forza dell'art. 34. Co. 1 del decreto del Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44 in attuazione dell'art. 4 co. 1 e 2 del d.l. 29/12/2009 n. 193 convertito in legge, con modificazioni della L. 22/02/2010 n. 24”.
3 1.5. Con sentenza n. 382/2021, pubblicata il 22.2.2021, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 419/2018, Parte condannando l' al pagamento della somma di € 291.470,04, oltre alla rifusione delle spese di lite in favore del Centro nella misura del 50%, con compensazione della restante parte.
In particolare, in riferimento al dedotto superamento del tetto di spesa, il Tribunale, nel richiamare la relazione del Servizio di Assistenza Riabilitativa (nota prot. n. 173 del
22.03.2018), osservava che il tetto di spesa previsto dal contratto era riferito alla struttura e che la società creditrice non aveva negato il fatto di aver fatturato le somme eccedenti il tetto di spesa con riferimento alle prestazioni rese nel mese di novembre 2016 in regime di domiciliare per l'importo di € 110.238,24. In virtù del principio di non contestazione, ex art. Part 115 c.p.c., il Tribunale affermava che era dovuto dall' l minore importo di € 291.470,04 relativo alle prestazioni ambulatoriali e semiresidenziali.
2.1. Avverso detta sentenza ha spiegato appello l' , con atto notificato il 15.4.2021, Pt_1 chiedendo la riforma della decisione nei seguenti termini: “A) accogliere l'appello parziale
e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 382/2021 – RG 2214/2018 pubblicata dal Tribunale di torre Annunziata in data 22 febbraio 2021 per i motivi sopra indicati e precisamente quelli esposti nella parte “A”, “B” e “C” della motivazione per l'effetto, revocare la sentenza impugnata limitatamente alla parte del mancato riconoscimento della somma di € 110.238,24 per un presunto sforamento del limite di spesa;
B) Per l'effetto, condannare l' al pagamento della somma di €. Parte_2
110.238,24 oltre gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza contrattualmente Part prevista fino all'effettivo soddisfo;
C. Condannare l' al pagamento delle spese e competenze liquidate nell'opposto decreto ingiuntivo n. 419/2018 pari ad €. 4.185,00 per competenze oltre rimborso generale del 15%, il tutto con attribuzione;
D. Condannare l'appellata all'integrazione del restante 50% delle spese e competenze oltre al rimborso forfettario della fase di opposizione relativa al giudizio di primo grado;
E. Condannare, in ogni caso, l' al pagamento delle spese ed onorari, Controparte_1 oltre al rimborso forfettario del doppio grado di giudizio, il tutto in favore degli avvocati
Gennaro Cavallaro e Avv. Antonio Cavallaro e Avv. Carmelo Cavallaro procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. per il consolidato principio della soccombenza ex art. 91
c.p.c”.
Parte 2.2. Il 21.07.2021 si è costituita resistendo all'avversa impugnazione, rassegando le seguenti conclusioni: “Rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla Società
– in persona del legale rappresentante pro tempore – Parte_1 confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con ricorso per decreto in-giuntivo;
2. Confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo
4 oggetto del giudizio di opposizione in primo grado;
3. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
All'udienza del 14.1.2025 il giudizio è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Con la comparsa conclusionale depositata il 2.4.2024, l' ha formulato conclusioni in Pt_1 parte diverse da quelle incardinate in appello chiedendo: “1. In via preliminare accogliere l'appello e, conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 382/2021 e, per Part l'effetto condannare l' al pagamento in favore del centro appellante alla somma non riconosciuta di € 110.238.24 unitamente a quella dovuta di € 291.470.04 oltre interessi dal Part 61° gg. delle fatture fino al soddisfo;
2. Condannare l' al pagamento delle spese e competenze del monitorio oltre spese generali cpa ed iva anche mediante unico compenso della fase del primo grado il tutto in conformità ai parametri medi dei tariffari tenendo conto del valore della lite con attribuzione oltre accessori di legge;
3.In via gradata e, nell'ipotesi in cui si ritiene applicabile la compensazione del 50% delle spettanze professionali liquidare in favore di procuratori costituiti con attribuzione la giusta suddivisione del compenso tenendo conto il valore della lite, tabelle medie delle tariffe oltre spese generali ed accessori di legge;
4. Condannare in ogni caso l' al Parte_5 pagamento degli esborsi sostenuti del presente giudizio di appello e, del compenso professionale oltre spese generali, cpa ed iva in favore dei procuratori antistatari costituti per il consolidato principio della soccombenza”.
Infine, con la comparsa conclusionale depositata il 17.3.2025 per la prima volta l' ha Pt_1 censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha liquidato a titolo di compensi professionali un importo pari ad € 2471,50, ritenuto al di sotto dei limiti tariffari, tenuto conto del valore della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. In via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità della nuova domanda, formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale, con la quale l'Istituto appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto in suo favore un importo a titolo di compensi professionali al di sotto dei limiti stabiliti dal decreto del
Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 147/2022).
Ed infatti, se è possibile modificare o rinunciare alla domanda o ai suoi singoli capi anche dopo la precisazione delle conclusioni, restringendo il thema decidendum (cfr. sent. SS.UU.
Corte di Cass. n. 3453 del 7.2.2024, n. 3453), non è possibile formulare una nuova domanda o nuovi temi di discussione con la comparsa conclusionale data la natura meramente illustrativa ed argomentativa delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
2.1. Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
5 2.2. Con la prima censura il chiede che sia dichiarata la nullità dell'atto introduttivo CP_2 del giudizio di opposizione, con conseguente nullità dell'intero processo di primo grado, in Parte quanto la notifica della citazione era stata effettuata dall' a mezzo posta elettronica certificata, mentre la costituzione era avvenuta con deposito cartaceo dell'atto di citazione in opposizione, della relazione di notifica e delle ricevute di spedizione, accettazione e avvenuta consegna dei messaggi di posta elettronica, senza procedere al deposito telematico degli originali o dei duplicati informatici, violando in tal modo l'articolo 165 c.p.c.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Va evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la costituzione in Parte giudizio dell' non è avvenuta con modalità cartacea, ma telematicamente il 9.4.2018. Part Al momento della costituzione l' a depositato la copia della ricevuta di notifica via PEC dell'atto di citazione in opposizione in formato “.pdf”, in luogo dei relativi originali o duplicati informatici in formato “.eml” o “.msg”. Tale circostanza non integra un'ipotesi di nullità della notificazione che può aver reso nullo l'intero giudizio di primo grado.
Invero, la parte opposta, lungi dal contestare la conformità della ricevuta di notifica depositata in formato “pdf”, nel costituirsi in primo grado ha prodotto la copia dell'atto di citazione in opposizione depositato dalla controparte, la quale recava in calce la copia della Parte ricevuta di notifica via PEC prodotta dall'
Inoltre, sul tema è intervenuta di recente la S.C. affermando che, con riferimento al giudizio di primo grado, al fine di non incorrere in nullità della notifica dell'atto introduttivo notificato a mezzo di posta elettronica certificata, la prova della notifica deve essere fornita con modalità telematiche, quindi con le ricevute di accettazione e consegna in formato
".eml" o ".msg" ed inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", “a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva” (Cass. Civ. Ord. n.
16189 del 2023).
Nel caso in esame, come si è visto, la prova della tempestiva consegna è stata fornita dallo stesso . Pt_1
2.3. Con il secondo motivo di appello il lamenta che Tribunale non avrebbe fatto CP_2 Parte altro che trascrivere il contenuto della nota n.173 del 22 marzo 2018 omettendo “una compiuta esposizione degli argomenti logici che sostengono il giudizio” e che, comunque, tale nota era stata oggetto di contestazione.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Il Tribunale, dopo aver riportato il contenuto della nota n. 173 del 22.3.2018 prodotta Parte dall' ha sviluppato una propria analisi critica, esponendo adeguatamente gli argomenti logici che consentono non solo di comprendere il contenuto della decisione, ma anche di poter esercitare un controllo sul processo decisionale.
6 Ed infatti, con la sentenza qui appellata, il Giudice di prime cure, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalle parti, ha evidenziato che:
• il tetto di spesa previsto contrattualmente era riferito alla struttura sanitaria;
• la struttura sanitaria era a conoscenza del limite di spesa allo stesso assegnato;
• non vi era alcuna necessità di comunicare allo stesso la data presuntiva di superamento del tetto tenuto conto che la disciplina della RTU non trova applicazione.
Il Tribunale è giunto a conclusioni corrette in quanto ha ritenuto idonea la documentazione Parte depositata dall' per dimostrare la circostanza del superamento del tetto di spesa Parte affermata dall' anche in considerazione del contenuto nella nota prot. n. 173 del
22.3.2018 che il Centro non ha provveduto a contestare adeguatamente.
Parte Il Tribunale, con considerazioni assolutamente condivisibili, ha osservato che avendo l' affermato che erano state pagate prestazioni per un importo corrispondente al limite contrattualmente previsto per l'anno 2016, l' avrebbe dovuto negare tale circostanza, Pt_1 non potendosi limitare a negare l'efficacia probatoria del documento;
d'altronde, si trattava di fatti certamente a sua conoscenza, tenuto conto che il tetto di spesa era di struttura e non di macroarea.
2.4. Con il terzo motivo l'appellante deduce che il tetto di spesa indicato nel contratto sarebbe un tetto di spesa unico per tutte le prestazioni riabilitative e che potrebbe subire delle oscillazioni ai sensi dell'articolo 8 punto 3 lettera a e b del contratto in cui è prevista un'attività di monitoraggio dei volumi di prestazioni erogate dalle singole strutture private.
Inoltre, sotto altro profilo, l' lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente fondato Pt_1 Part il proprio convincimento sul superamento del tetto senza prendere atto del fatto che l' non avrebbe dato prova di aver pagato l'importo dovuto fino al limite di spesa.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Va innanzi tutto evidenziato che è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, poiché il superamento del tetto di spesa è un elemento impeditivo dell'adempimento dell'obbligazione, il relativo onere probatorio grava sull'ASL debitrice
(cfr. Cass. 17437/2016; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018).
Quanto alla questione dell'applicabilità del tetto di spesa, la Corte evidenzia che dalla lettura degli artt. 3 e 4 del contratto depositato in atti, relativo all'anno 2016, emerge chiaramente che il tetto di spesa complessivo di € 4.173.500,00 è riferito alla struttura e non Parte alla macroarea, essendosi impegnata l' all'acquisto delle prestazioni della struttura nei limiti del budget anzidetto. Nell'art. 3 infatti è indicato il numero massimo di prestazioni da acquistare dall'Istituto nell'anno e nell'art. 4 si stabilisce che per tale volume di prestazioni
7 la spesa non può essere comunque maggiore di € 1.821.500,0 per le prestazioni ambulatoriali, € 850.000,00 per quelle domiciliari ed € 1.502.000,00 per quelle residenziali e semiresidenziali. Trattandosi chiaramente di un tetto di spesa stabilito per il centro privato che ha sottoscritto il contratto, restano prive di rilievo le deduzioni inerenti alla mancata esibizione delle determinazioni del Tavolo Tecnico, necessarie solo per la determinazione della regressione tariffaria a seguito della violazione del tetto di spesa di macroarea.
Parte Ciò detto, con la nota prot. n. 173 del 22.3.2018 l ha evidenziato che:
• dal mese di gennaio al mese di novembre del 2016 l'Istituto aveva presentato fatture: per prestazioni ambulatoriali per un importo pari ad €. 1.614.588,24, a fronte del limite di €. 1.821.000,00 previsto dal contratto;
per quelle domiciliari per un importo pari ad €. 1.174.348,56, a fronte del limite di €. 850.000 ,00; per le prestazioni semiresidenziali aveva fatturato la somma di €. 1.132.313,99 a fronte del limite di €. 1.502.000,00;
• che le prestazioni rese in regime di domiciliare l'importo di €. 110.238,24 non poteva essere liquidato, mentre le prestazioni ambulatoriali e semiresidenziali rientravano nel tetto contrattualizzato per l'anno 2016;
• dunque, poteva essere liquidata la somma di €. 291.470,04, mentre la restante somma di €. 110.238,24 non poteva essere liquidata per superamento del tetto di spesa.
A fronte di tale allegazione, tempestivamente e precisamente effettuata nel giudizio di primo grado, l si è limitato a richiamare la disciplina da applicare in caso di superamento Pt_1 del limite di spesa, quella sull'onere probatorio gravante sulle parti ed a contestare che la prova di tali circostanze non potesse essere fornita dalla detta nota, senza tuttavia negarne il contenuto. Solo a seguito dell'espressa negazione di tali circostanze sarebbe sorto - come Parte già detto- l'onere per l' di dare adeguata dimostrazione delle stesse.
È comunque irrilevante che la nota n. 173/2018 fosse un documento interno, giacché il
Tribunale non ha ritenuto che il superamento del tetto di spesa fosse dimostrato in base a tale documento, bensì che la prova si era formata a seguito della mancata constezione della parte opposta.
2.5. Con un ulteriore motivo di gravame l' si è doluto del richiamo effettuato dal Pt_1
Giudice di prime cure al principio di non contestazione rilevando di contro che “la contestazione da parte dell'opponente dei fatti già affermati o già negati dall'opposto sia nell'atto introduttivo del giudizio e sia nella comparsa di costituzione e di risposta, non ribalta sull'attore sostanziale medesimo l'onere di “contestare la altrui contestazione”, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo”. Dunque, per il Centro, Part l vrebbe dovuto dimostrare di aver corrisposto l'intero budget.
La doglianza mossa dal è infondata. CP_2
8 A tal proposito si ribadisce quanto già affermato in precedenza, ossia che il mero disconoscimento del contenuto della nota prot. n.173 del 22.03.2018 e la deduzione generica di aver contestato ogni motivo di opposizione formulato dall'ente sanitario in primo grado, non consentono a questa Corte di discostarsi dalla valutazione eseguita dal Tribunale relativa alla mancata contestazione delle circostanze di fatto indicate in detta nota e dedotte Part dall' nella propria citazione. Ed infatti, nella nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, l'appellante si era limitata a dedurre che la nota non aveva alcuna valenza probatoria, ma non ha mai contestato che i fatti ivi narrati fossero veri.
Per quanto esposto, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di non Parte contestazione in quanto, non essendo state contestate le circostanze esposte dall' non vi era alcuna necessità di provare i fatti dalla stessa specificamente affermati.
Come già detto in precedenza, a fronte di elementi specificamente indicati nella nota prot.
173, ove vi era indicato il fatturato per le prestazioni rese dall' dal mese di gennaio al Pt_1 mese di novembre 2016 e di quanto liquidato, l'odierna appellante avrebbe dovuto svolgere delle contestazioni altrettanto specifiche in ordine ai fatti riportati, deducendo espressamente Parte che non era vero quanto affermato dall' e che, invece, erano stati fatturati importi diversi o che il tetto di spesa assegnato alla struttura era differente.
Peraltro, l'effettivo pagamento delle prestazioni rese fino all'esaurimento del budget è irrilevante, in quanto ciò che deve essere considerato ai fini del rispetto del tetto di spesa è il fatturato e non quanto effettivamente pagato dall' ; pertanto, se anche la Controparte_1 società non avessero ricevuto il compenso per tutte le prestazioni fatturate fino allo sforamento del tetto di spesa, al più avrebbero potuto agire per ottenere il pagamento di tali prestazioni, ma comunque non avrebbero avuto diritto alla remunerazione di quelle rese extra budget.
2.6. Con l'ultimo motivo la struttura sanitaria censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha compensato le spese di lite nella misura del 50%, compensazione che sarebbe ingiusta in quanto:
1. il Giudice non avrebbe specificato se la condanna al pagamento dei compensi nei Parte confronti dell' per € 2.417,50 fosse stata già decurtata del 50%;
2. il Giudice avrebbe omesso di liquidare le competenze del ricorso per decreto ingiuntivo senza fornire alcuna motivazione.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Sotto il primo profilo si può affermare che non vi è stato alcun errore o omissione da parte del Tribunale dal momento che a pagina 3 della sentenza impugnata - al punto 7 - il
Giudice di prime cure ha specificato che: “Le spese di lite seguono la soccombenza di
[...]
per un'aliquota del 50%, stante la parziale infondatezza della domanda proposta CP_3
9 dalla parte opposta nel procedimento monitorio e vanno liquidate, ai sensi del D.M. 55/14, come da dispositivo”, pertanto l'importo indicato nel dispositivo è già decurtato del 50%.
Sotto il secondo profilo si deve tener conto che nel giudizio di opposizione la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio (Cass. Civ. sent. n.5984/1999; n. 7892/1994; n.
14526/2000).
Dunque, occorre avere riguardo all'esito complessivo del giudizio, dovendo la valutazione di soccombenza anche in relazione alle spese del monitorio, confrontarsi con il risultato finale del giudizio.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato.
3. Le spese di giudizio del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate d'ufficio – in mancanza di nota spese - sulla scorta delle risultanze processuali, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00) in € 10.200 (€ 2.200,00 per la fase di studio, € 1.300,00 per quella introduttiva € 3.000,00 per quella istruttoria, € 3.700,00 per quella decisoria).
4. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo,a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002, in considerazione dell'esito dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
- nei confronti dall' , avverso la sentenza n. 382/2021
[...] Parte_2 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 22 febbraio 2021, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese Parte_2 del secondo grado di giudizio che liquida in € 10.200,00 per compenso professionale ed € 1.530,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02, le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli il 13.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Roberto Notaro dott.ssa Caterina Molfino
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