CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 570/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1368/2025 depositato il 01/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is. 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004860128000 TASSA RIFIUTI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004860128000 TASSA RIFIUTI 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00048601 2800, emessa a seguito di iscrizione a ruolo n. 2024/000237 - Tassa raccolta rifiuti anno 2006 e anno 2007, notificata il 05/08/2025
contro
Società_1 Spa in liquidazione ( il 12/10/2025 ) e all'ER CO ( 12/10/2025) ricorso in modalità cartacea che successivamente depositava nei termini a mezzo raccomandata A/R alla CGT di primo grado di Messina (il 29/10/2024). Successivamente a seguito della richiesta di regolarizzare il deposito cartaceo dall'Società_2 della CGT di 1° grado di MESSINA, depositava i ricorsi telematici RGR n. 1368/2025 e RGR n. 1371/2025 completi della nomina del difensore ( in data 02/03/2025). Ai sensi dell'art. 14 comma
6-bis del D.Lgs. n. 546/1992, modificato dal D.Lgs n. n. 220/2023, il Ricorso è stato proposto e notificato sia all'Ente impositore che all'Ente della CO;
deduce il vizio di notifica dell'atto presupposto;
difetto di motivazione della cartella per mancata allegazione dell'atto presupposto;
prescrizione e decadenza del credito iscritto a ruolo.
Si costituisce Ader che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per sua evidente tardività e conseguente violazione del termine perentorio di legge stabilito dall'art. 21 D. Lgs 546/92, essendo stata notificata la cartella di pagamento in data 01/08/2024, ed essendo stata proposta la presente impugnativa solo il successivo 17/02/2025 .Società_1 SPA risulta pretermessa, non essendo stata convenuta in giudizio dalla ricorrente.
Il ricorrene deposita memoria deducendo che in relazione alla data di notifica della cartella (05/08/2024), il ricorso cartaceo è stato inviato12/10/2024 all'Ente impositore Società_1 Spa in liquidazione e il 12/10/2024 all'Ente della CO AdR di Messina, il deposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Messina è avvenuto il giorno 29/10/2024. I ricorsi notificati alle parti resistenti e successivamente depositati in modalità telematica a cui sono stati assegnati ( RGR n.1368/2025 e RGR n.1371/2025) non sono altro che la regolarizzazione del ricorso cartaceo, come richiesto dalla Società_2 della CGT di 1° di Messina. Deposita ulteriore memoria chiedendo che venga effettuata una rettifica del fascicolo telematico con l'unificazione dei due procedimenti RGR n. 1368/2025 e RGR n. 1371/2025 al ricorso presentato in modalità cartacea RGR n.7822/2024, in quanto l'istanza di riunione dei ricorsi precedentemente depositata riportava erroneamente RGR n. 1373/2025 e RGR n.1372/2025 sempre ricorsi di regolarizzazione dei ricorsi cartacei relativi alla cartella di pagamento n. 295 2024 00353761 55 000
( ruolo 2024/001818) alle annualità 2008 e 2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti gli atti causa dichiara il ricorso inammissibile.
Dalla ricostruzione della vicenda emerge che il ricorrente ha ricevuto in data 5 agosto 2024 la notifica della cartella di pagamento che ha poi impugnato prima in modalità cartacea, poi in modalità telematica, poi ancora producendo una serie di ricorsi contro lo stesso atto, chiedendo poi una parziale riunione dei procedimenti (rg 1368/25; rg 1371/25, in discussione all'udienza odierna).
Il ricorso è inammissibile.
A fronte della notifica dell'atto il 5/8/2024 è onere del contribuente dimostrare la tempestiva notifica, che avrebbe dovuto avvenire entro il 30 ottobre 2024, incorrendo altrimenti della inammissibilità per tardività, in violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/92 a norma del quale il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di 60gg dalla notifica dell'atto impositivo impugnato
Il ricorrente afferma, ma non dimostra con idonea documentazione, di avere regolarmente notificato il ricorso nel termine suddetto. Peraltro si configura un abuso dello strumento processuale nel momento in cui il ricorrente, oltre a proporre inammissibilmente più ricorsi contro lo stesso atto, confonde le parti e il giudice con una serie successiva di richieste contrastanti, inidonee a chiarire le ragioni della contestazioni.
Va infatti ribadito che le regole processuali, come quella secondo cui il potere di impugnazione si consuma con la proposizione del primo ricorso, devono essere rispettate nello loro forme e scadenze, poichè solo così trasformano la forza in diritto, assicurando che la decisione non sia arbitraria, ma frutto di un iter formale, equo e conforme alla Costituzione.
Il ricorso va conclusivamente repsinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 250,00 a favore di ciascuna delle parti resistenti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1368/2025 depositato il 01/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is. 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004860128000 TASSA RIFIUTI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004860128000 TASSA RIFIUTI 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00048601 2800, emessa a seguito di iscrizione a ruolo n. 2024/000237 - Tassa raccolta rifiuti anno 2006 e anno 2007, notificata il 05/08/2025
contro
Società_1 Spa in liquidazione ( il 12/10/2025 ) e all'ER CO ( 12/10/2025) ricorso in modalità cartacea che successivamente depositava nei termini a mezzo raccomandata A/R alla CGT di primo grado di Messina (il 29/10/2024). Successivamente a seguito della richiesta di regolarizzare il deposito cartaceo dall'Società_2 della CGT di 1° grado di MESSINA, depositava i ricorsi telematici RGR n. 1368/2025 e RGR n. 1371/2025 completi della nomina del difensore ( in data 02/03/2025). Ai sensi dell'art. 14 comma
6-bis del D.Lgs. n. 546/1992, modificato dal D.Lgs n. n. 220/2023, il Ricorso è stato proposto e notificato sia all'Ente impositore che all'Ente della CO;
deduce il vizio di notifica dell'atto presupposto;
difetto di motivazione della cartella per mancata allegazione dell'atto presupposto;
prescrizione e decadenza del credito iscritto a ruolo.
Si costituisce Ader che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per sua evidente tardività e conseguente violazione del termine perentorio di legge stabilito dall'art. 21 D. Lgs 546/92, essendo stata notificata la cartella di pagamento in data 01/08/2024, ed essendo stata proposta la presente impugnativa solo il successivo 17/02/2025 .Società_1 SPA risulta pretermessa, non essendo stata convenuta in giudizio dalla ricorrente.
Il ricorrene deposita memoria deducendo che in relazione alla data di notifica della cartella (05/08/2024), il ricorso cartaceo è stato inviato12/10/2024 all'Ente impositore Società_1 Spa in liquidazione e il 12/10/2024 all'Ente della CO AdR di Messina, il deposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Messina è avvenuto il giorno 29/10/2024. I ricorsi notificati alle parti resistenti e successivamente depositati in modalità telematica a cui sono stati assegnati ( RGR n.1368/2025 e RGR n.1371/2025) non sono altro che la regolarizzazione del ricorso cartaceo, come richiesto dalla Società_2 della CGT di 1° di Messina. Deposita ulteriore memoria chiedendo che venga effettuata una rettifica del fascicolo telematico con l'unificazione dei due procedimenti RGR n. 1368/2025 e RGR n. 1371/2025 al ricorso presentato in modalità cartacea RGR n.7822/2024, in quanto l'istanza di riunione dei ricorsi precedentemente depositata riportava erroneamente RGR n. 1373/2025 e RGR n.1372/2025 sempre ricorsi di regolarizzazione dei ricorsi cartacei relativi alla cartella di pagamento n. 295 2024 00353761 55 000
( ruolo 2024/001818) alle annualità 2008 e 2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti gli atti causa dichiara il ricorso inammissibile.
Dalla ricostruzione della vicenda emerge che il ricorrente ha ricevuto in data 5 agosto 2024 la notifica della cartella di pagamento che ha poi impugnato prima in modalità cartacea, poi in modalità telematica, poi ancora producendo una serie di ricorsi contro lo stesso atto, chiedendo poi una parziale riunione dei procedimenti (rg 1368/25; rg 1371/25, in discussione all'udienza odierna).
Il ricorso è inammissibile.
A fronte della notifica dell'atto il 5/8/2024 è onere del contribuente dimostrare la tempestiva notifica, che avrebbe dovuto avvenire entro il 30 ottobre 2024, incorrendo altrimenti della inammissibilità per tardività, in violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/92 a norma del quale il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di 60gg dalla notifica dell'atto impositivo impugnato
Il ricorrente afferma, ma non dimostra con idonea documentazione, di avere regolarmente notificato il ricorso nel termine suddetto. Peraltro si configura un abuso dello strumento processuale nel momento in cui il ricorrente, oltre a proporre inammissibilmente più ricorsi contro lo stesso atto, confonde le parti e il giudice con una serie successiva di richieste contrastanti, inidonee a chiarire le ragioni della contestazioni.
Va infatti ribadito che le regole processuali, come quella secondo cui il potere di impugnazione si consuma con la proposizione del primo ricorso, devono essere rispettate nello loro forme e scadenze, poichè solo così trasformano la forza in diritto, assicurando che la decisione non sia arbitraria, ma frutto di un iter formale, equo e conforme alla Costituzione.
Il ricorso va conclusivamente repsinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 250,00 a favore di ciascuna delle parti resistenti.