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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 05/02/2026, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1858/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10305/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250010050656000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20533/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistente: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 20.5.2025 ad DE (così si indica, anche in seguito, per brevità, Agenzia delle
Entrate IO) e alla Regione Campania e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado il 3.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento notificata in data 28.3.2025, per l'importo di euro 751,40, oltre euro 5,88 per diritti di notifica, relativa a tassa automobilistica anno 2019,
La parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione, trattandosi di pretesa tributaria relativa al 2019, dovendosi applicare al tributo in questione il termine di prescrizione triennale e non essendogli stato mai notificato l'avviso di accertamento presupposto all'atto impugnato in questa sede, né alcun ulteriore atto interruttivo.
La parte ricorrente ha quindi chiesto di “1) … accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'estinzione dell'obbligazione di pagare le somme per sopravvenuta prescrizione e/o decadenza, nonché per vizi di notifica degli atti presupposti e per l'effetto accogliere il presente ricorso ed annullare la cartella di pagamento n. 07120250010050656000, per tutti i motivi sopra esposti;
2). in via gradata, ridurre al minimo la sanzione, in ogni caso, senza maggiorazioni di sorta,
e per l'effetto annullare la cartella di pagamento n. 07120250010050656000; 3). il tutto con vittoria di spese di lite e con attribuzione al procuratore antistatario”.
In data 13.06. 2025 si è costituita DE, che ha prodotto documentazione e ha concluso nei seguenti termini:
“Rigettare ogni e qualunque domanda proposta nei confronti dell'Agente della IO poiché infondata e pretestuosa. Con vittoria si spese e competenze di giudizio, nei confronti di chi di ragione, e con riserva di ogni altro diritto”.
La Regione Campania, pur essendole stato ritualmente notificato il ricorso, non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 24.11.2025, questa Corte, in composizione monocratica, all'esito della discussione, ha deliberato la decisione in camera di consiglio come da dispositivo di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Ed invero non risulta provata, né dalla Regione Campania, che non si è costituita e che era onerata di fornire tale prova, né, comunque, da DE, la notifica dell'avviso di accertamento richiamato in cartella ed ivi indicato come notificato in data 1.09.2022 e di ogni altro atto interruttivo.
Ne consegue che il diritto vantato con l'atto impugnato in questa sede si è ormai prescritto, pur tenendo conto della sospensione dei termini disposta per l'emergenza COVID 19, dovendosi applicare al tributo in questione il termine di prescrizione triennale.
2. Il ricorso va, quindi, accolto.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte ricorrente.
4. Va precisato che non può procedersi in questa sede alla correzione del dispositivo, in relazione alla disposta distrazione delle spese in favore di soggetto diverso (ma indicato come sottoscrittore del ricorso) dall'effettivo difensore di parte ricorrente, come richiesto con istanza depositata nelle more della pubblicazione della presente sentenza, non potendo procedersi alla correzione di tale dispositivo prima del deposito della sentenza e su richiesta successiva al detto deposito, atteso che nel rito tributario non è prevista la possibilità di procedere ad esecuzione forzata con la sola copia del dispositivo, come invece espressamente stabilito dal secondo comma dell'art. 431 c.p.c. con specifico riferimento al rito del lavoro.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 32, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie il ricorso;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e Agenzia delle Entrate -IO; condanna la
Regione Campania al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida, in complessivi € 350,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario avv. Nominativo_1.
Così deciso in Napoli il 24 novembre 2025.
Il Presidente estensore
TA MA
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10305/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250010050656000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20533/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistente: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 20.5.2025 ad DE (così si indica, anche in seguito, per brevità, Agenzia delle
Entrate IO) e alla Regione Campania e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado il 3.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento notificata in data 28.3.2025, per l'importo di euro 751,40, oltre euro 5,88 per diritti di notifica, relativa a tassa automobilistica anno 2019,
La parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione, trattandosi di pretesa tributaria relativa al 2019, dovendosi applicare al tributo in questione il termine di prescrizione triennale e non essendogli stato mai notificato l'avviso di accertamento presupposto all'atto impugnato in questa sede, né alcun ulteriore atto interruttivo.
La parte ricorrente ha quindi chiesto di “1) … accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'estinzione dell'obbligazione di pagare le somme per sopravvenuta prescrizione e/o decadenza, nonché per vizi di notifica degli atti presupposti e per l'effetto accogliere il presente ricorso ed annullare la cartella di pagamento n. 07120250010050656000, per tutti i motivi sopra esposti;
2). in via gradata, ridurre al minimo la sanzione, in ogni caso, senza maggiorazioni di sorta,
e per l'effetto annullare la cartella di pagamento n. 07120250010050656000; 3). il tutto con vittoria di spese di lite e con attribuzione al procuratore antistatario”.
In data 13.06. 2025 si è costituita DE, che ha prodotto documentazione e ha concluso nei seguenti termini:
“Rigettare ogni e qualunque domanda proposta nei confronti dell'Agente della IO poiché infondata e pretestuosa. Con vittoria si spese e competenze di giudizio, nei confronti di chi di ragione, e con riserva di ogni altro diritto”.
La Regione Campania, pur essendole stato ritualmente notificato il ricorso, non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 24.11.2025, questa Corte, in composizione monocratica, all'esito della discussione, ha deliberato la decisione in camera di consiglio come da dispositivo di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Ed invero non risulta provata, né dalla Regione Campania, che non si è costituita e che era onerata di fornire tale prova, né, comunque, da DE, la notifica dell'avviso di accertamento richiamato in cartella ed ivi indicato come notificato in data 1.09.2022 e di ogni altro atto interruttivo.
Ne consegue che il diritto vantato con l'atto impugnato in questa sede si è ormai prescritto, pur tenendo conto della sospensione dei termini disposta per l'emergenza COVID 19, dovendosi applicare al tributo in questione il termine di prescrizione triennale.
2. Il ricorso va, quindi, accolto.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte ricorrente.
4. Va precisato che non può procedersi in questa sede alla correzione del dispositivo, in relazione alla disposta distrazione delle spese in favore di soggetto diverso (ma indicato come sottoscrittore del ricorso) dall'effettivo difensore di parte ricorrente, come richiesto con istanza depositata nelle more della pubblicazione della presente sentenza, non potendo procedersi alla correzione di tale dispositivo prima del deposito della sentenza e su richiesta successiva al detto deposito, atteso che nel rito tributario non è prevista la possibilità di procedere ad esecuzione forzata con la sola copia del dispositivo, come invece espressamente stabilito dal secondo comma dell'art. 431 c.p.c. con specifico riferimento al rito del lavoro.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 32, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie il ricorso;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e Agenzia delle Entrate -IO; condanna la
Regione Campania al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida, in complessivi € 350,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario avv. Nominativo_1.
Così deciso in Napoli il 24 novembre 2025.
Il Presidente estensore
TA MA