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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9797 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29695/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29695/2025 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CORONEO AR AN, elettivamente domiciliato in Viale Bligny, 23/a 20136 Milano presso il difensore avv. CORONEO AR AN ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. TARRICONE ANNA e dell'avv. QUIETI NORBERTO ( BOLLATE, C.F._1
VIA MATTEOTTI 11 20021 BOLLATE, elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI, 11 20021 BOLLATE presso il difensore avv. TARRICONE ANNA CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: Nel merito: condannare la
[...]
(P. IVA – C.F. Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito a seguito P.IVA_2 del furto avvenuto in data 21.0./2018, pari ad euro 38.319,98 ovvero quel diverso importo, maggiore o minore, che dovesse ritenersi di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dal 21.01.2018 al saldo.
In via istruttoria, operata ogni più ampia riserva di articolare mezzi istruttori entro concedendi termini ex art.171 ter cpc, all'esito della costituzione di parte avversa, si producono i documenti come meglio elencati in calce. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali inerenti la presente fase di giudizio e l'antecedente procedimento di mediazione.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito, così giudicare: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingere ogni domanda formulata da parte attrice nei confronti di
[...]
, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi indicati in atti Parte_2
e comunque sfornite di prove;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nell'ipotesi in cui venisse accertata l'operatività, anche solo parziale, della garanzia assicurativa di : - Parte_2 accertare i limiti di operatività della garanzia assicurativa di nei Parte_2 confronti della in base a quanto esposto in atti, a Parte_1 quanto espressamente previsto dalle clausole contenute nella polizza e quelle da questa espressamente richiamate (ivi incluse quelle relative a massimali e franchigie); - dichiarare, conseguentemente,
[...]
tenuta a garantire la Parte_2 Parte_1
pagina 1 di 10 nei limiti dell'eventuale accertata operatività del contratto di assicurazione stipulato tra le parti ed Parte_1 entro i limiti di quanto verrà rigorosamente provato in corso di causa, con esclusione di ogni ulteriore domanda. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%, come per legge IN VIA ISTRUTTORIA: ribadito ancora che l'onere della prova grava sulla controparte, senza che ciò comporti l'accettazione dell'inversione di tale onere, si chiede, occorrendo, l'ammissione di prova per interrogatorio formale del Sig. , quale legale Parte_1 rappresentante della e per testi, sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che, a seguito Parte_1 dell'asserito furto del 21.01.2018, venivano effettuati dai Tecnici / accertatori incaricati da
[...]
due diversi sopralluoghi presso la sede di Settimo Milanese, Via Edison n. 219 della Parte_2
e, in particolare, uno nel mese di febbraio 2018 ed un altro successivo? (interrogatorio Parte_1 formale Sig. teste Sig. ; 2) vero che, durante il corso del secondo sopralluogo eseguito Pt_1 Testimone_1 presso la sede di Settimo Milanese, Via Edison n. 219, veniva riscontrata la mancata implementazione della merce, asseritamente sottratta in data 21.01.2018, da parte del Sig. ? (interrogatorio formale Parte_1
Sig. teste Sig. ; 3) vero che, durante il corso del secondo sopralluogo eseguito presso la Pt_1 Testimone_1 sede della di Settimo Milanese, Via Edison n. 219, veniva constatato che i segni riportati Parte_1 dalla porta dell'ufficio ove era presente l'impianto di videosorveglianza dopo l'asserito furto del 21.01.2018 erano uguali a quelli rilevati, nel medesimo luogo, a seguito del furto subito dalla in data Parte_1
7.02.2016? (teste Sig. ; 4) vero che l'attività lavorativa della viene eseguita Testimone_1 Parte_1 presso la sede di Milano, Via Forse Armate n. 326? (interrogatorio formale Sig. teste Sig. Pt_1 Tes_1
.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha convenuto in giudizio Parte_3 [...]
un subito furto presso una carrozzeria sita in Controparte_2
Settimo Milanese in data 21.1.2018. L'assicurazione convenuta ha negato l'indennizzo, asseritamente non dovuto.
Le principali ragioni di parte convenuta, assunte come documentalmente evincibili, sono desunte dalla relazione investigativa commissionata da parte della convenuta medesima. Ora, emergono alcune circostanze, riprese nelle difese di parte convenuta. Anzitutto orme presso il luogo del furto, ancorché non vi risieda. Parte_1
Lo stesso avrebbe affermato che la quasi totalità dei lavori della carrozzeria vengono svolti presso la sede di via Forze Armate in Milano. Si afferma che a seguito di esame dei locali, si afferma che comparando quanto riscontato rispetto a quanto documentato in base a una perizia svolta a seguito di un furto del 2018, “il materiale presente non è mai stato postato o implementato” dopo il furto del 2018.
pagina 2 di 10 pagina 3 di 10 Si afferma poi che in base a un raffronto con una precedente perizia svolta nel 2016, i segni di effrazione della porta dell'ufficio interno, come pure della stanza (relativamente al punto dove si trovava l'impianto di videoregistrazione e di allarme) sono identici.
pagina 4 di 10 pagina 5 di 10 pagina 6 di 10 pagina 7 di 10 Ancora, si afferma che riscontrata la presenza di un impianto di videosorveglianza, Pt_1 vrebbe affermato che le telecamere riprendono ma non registrano.
[...]
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue. Quanto elencato da parte convenuta corrisponde a meri indizi, di per sé stessi non univoci, a fronte dei quali l'unico dato certo è una precisa assunzione di responsabilità, penalmente sanzionata, a opera di tramite la querela in atti (doc. 9). Parte_1
ha quindi chiamato le forze dell'ordine nell'immediatezza della scoperta dei Parte_1 fatti. Certo, il giorno dopo si è recato solo nel pomeriggio presso i carabinieri di Settimo Milanese, ma è anche vero che ha presentato una querela dettagliata, elencando tutti i beni asportati: elencazione che verosimilmente avrà richiesto, a monte, del tempo non indifferente (il che spiega come mai on si sia recato di prima mattina). Parte_1
Il fatto che nelle fatture prodotte (doc. 11) sia indicato come destinatario la sede societaria di via forze armate a Milano, anziché la filiale di Settimo Milanese, si spiega (a fronte della contestazione di parte convenuta) per il fatto che colà si trovi la sede legale. I docc. 33 e 34 sono comunque i d.d.t. che comprovano la consegna della merce presso la sede di Settimo Milanese. Il fatto che la più parte dell'attività si svolga presso quest'ultima sede non smentisce la tesi di parte attrice che per i veicoli più grossi la sede di Settimo Milanese fosse ancora in operatività. Il fatto che gli scaffali fotografati non evidenzino molta merce in più rispetto a quanto fotografato in occasione del precedente furto si può spiegare, come allegato in prima memoria, per via del fatto che la più parte degli acquisti risalga a prima del furto (le fatture prodotte alla società convenuta per consentirle di liquidare il danno risalgono prevalentemente a gennaio 2018). Quanto all'eccezione, in diritto, che all'atto della stipula della polizza, nel 2013, l'assicurata abbia taciuto un precedente furto subito nel 2010, in contrasto con un preciso dovere di dichiarazione, appare circostanza neutra, tenuto conto che la polizza, di durata annuale, è stata rinnovata di anno in anno fino al 2017 e che ancora nel 2016 la compagnia odierna convenuta ha proceduto a istruire un sinistro senza eccezioni sul punto. Si tratta chiaramente pagina 8 di 10 di un'eccezione contraria a buona fede. Quanto all'insieme delle prescrizioni “tecniche” (condizione essenziale per l'efficacia del contratto: cfr. clausola n. 23, pag. 8 atto di citazione), non vi è specifica allegazione di quale
“condizione tecnica” sarebbe stata violata. In questo modo, non è possibile né un diritto di difesa né un vaglio giudiziario. Se tutto si riduce, come pare, al mancato ripristino di un sistema d'allarme, dopo il furto accaduto nel 2016, si osserva che nella denuncia si evidenzia la “rottura dell'impianto antifurto, fuori uso completamente”. Circa le prove dedotte da parte convenuta, “per interrogatorio formale del Sig. Pt_1
, quale legale rappresentante della e per testi”, le stesse vertono
[...] Parte_1 su capitoli inammissibili o irrilevanti (1).
Quanto alle contestazioni sub art. 25 della polizza (“All' “Art. 25 - Obblighi in caso di sinistro”, fra le altre cose, è previsto che il Contraente o l'Assicurato debbano, oltre alle specifiche modalità di denuncia del sinistro (il cui inadempimento può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cc) anche: alla lettera d) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché mettere a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche;
f) facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i Periti ritenessero necessari esperire presso terzi e presentare, a richiesta alla Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro”), si tratta di doglianze sviluppate solo in punto di diritto, senza alcuna allegazione in fatto;
sono svolte dunque in termini del tutto generici e, come tali, non onerano controparte di assumere una difesa che, nei fatti, diviene impossibile in violazione dell'art. 24 Cost. In merito al quantum, fondata l'eccezione di franchigia assoluta. A fronte di un danno pari a €
pagina 9 di 10 38.319,98, la franchigia del 10% è ammessa nella misura massima convenuta, ossia € 2.500,00, dunque l'indennizzo è pari a € 35.819,98. Su tale somma sono dovuti fino alla data della liquidazione, ossia dell'odierna sentenza, rivalutazione in base agli indici istat consumo dal 21.1.2018, nonché interessi al tasso ex art. 1284 c. I c.c. per il medesimo periodo. Di seguito, sono dovuti gli interessi ex art. 1284 c. IV c.c. (applicabile a fortiori) fino al saldo effettivo. Spese pari a € 7.000,00, oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a., essendo parte attrice soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta CONDANNA al pagamento in favore di Parte_2 [...]
Parte_3
• di € 35.819,98 oltre rivalutazione in base agli indici istat consumo dal 21.1.2018, nonché interessi al tasso ex art. 1284 c. I c.c. fino alla data dell'odierna sentenza e, di seguito, interessi ex art. 1284 c. IV c.c. fino al saldo effettivo.
• Di € 7.000,00, oltre spese generali 15% e c.p.a. Milano, 17 dicembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “1) vero che, a seguito dell'asserito furto del 21.01.2018, venivano effettuati dai Tecnici / accertatori incaricati da due diversi sopralluoghi presso la sede di Settimo Milanese, Parte_2 Via Edison n. 219 della e, in particolare, uno nel mese di febbraio 2018 ed un altro Parte_1 successivo?”. Irrilevante e non contestato.
“2) vero che, durante il corso del secondo sopralluogo eseguito presso la sede di Settimo Milanese, Via Edison n. 219, veniva riscontrata la mancata implementazione della merce, asseritamente sottratta in data 21.01.2018, da parte del Sig. ?”. La “mancata implementazione” è un giudizio;
tutto ciò che si può constatare è Parte_1 che, in tesi, quanto riscontrato al momento dell'ultima ispezione coincide, in senso fenomenico, con quanto riscontrato in occasione della prima. Cosa sia accaduto in mezzo, non forma oggetto di prova, sicché il capitolo è irrilevante, perché inidoneo a sostenere la tesi di parte convenuta (non è mai stato acquistato alcunché).
“3) vero che, durante il corso del secondo sopralluogo eseguito presso la sede della di Parte_1 Settimo Milanese, Via Edison n. 219, veniva constatato che i segni riportati dalla porta dell'ufficio ove era presente l'impianto di videosorveglianza dopo l'asserito furto del 21.01.2018 erano uguali a quelli rilevati, nel medesimo luogo, a seguito del furto subito dalla in data 7.02.2016?”. Il punto non è Parte_1 determinante.
“4) vero che l'attività lavorativa della viene eseguita presso la sede di Milano, Via Forse Parte_1 Armate n. 326?”. Il punto è smentito documentalmente dalla presenza di mezzi in occasione dell'ispezione assicurativa, nel corso della quale sono state anche fotografati.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29695/2025 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CORONEO AR AN, elettivamente domiciliato in Viale Bligny, 23/a 20136 Milano presso il difensore avv. CORONEO AR AN ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. TARRICONE ANNA e dell'avv. QUIETI NORBERTO ( BOLLATE, C.F._1
VIA MATTEOTTI 11 20021 BOLLATE, elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI, 11 20021 BOLLATE presso il difensore avv. TARRICONE ANNA CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: Nel merito: condannare la
[...]
(P. IVA – C.F. Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito a seguito P.IVA_2 del furto avvenuto in data 21.0./2018, pari ad euro 38.319,98 ovvero quel diverso importo, maggiore o minore, che dovesse ritenersi di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dal 21.01.2018 al saldo.
In via istruttoria, operata ogni più ampia riserva di articolare mezzi istruttori entro concedendi termini ex art.171 ter cpc, all'esito della costituzione di parte avversa, si producono i documenti come meglio elencati in calce. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali inerenti la presente fase di giudizio e l'antecedente procedimento di mediazione.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito, così giudicare: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingere ogni domanda formulata da parte attrice nei confronti di
[...]
, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi indicati in atti Parte_2
e comunque sfornite di prove;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nell'ipotesi in cui venisse accertata l'operatività, anche solo parziale, della garanzia assicurativa di : - Parte_2 accertare i limiti di operatività della garanzia assicurativa di nei Parte_2 confronti della in base a quanto esposto in atti, a Parte_1 quanto espressamente previsto dalle clausole contenute nella polizza e quelle da questa espressamente richiamate (ivi incluse quelle relative a massimali e franchigie); - dichiarare, conseguentemente,
[...]
tenuta a garantire la Parte_2 Parte_1
pagina 1 di 10 nei limiti dell'eventuale accertata operatività del contratto di assicurazione stipulato tra le parti ed Parte_1 entro i limiti di quanto verrà rigorosamente provato in corso di causa, con esclusione di ogni ulteriore domanda. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%, come per legge IN VIA ISTRUTTORIA: ribadito ancora che l'onere della prova grava sulla controparte, senza che ciò comporti l'accettazione dell'inversione di tale onere, si chiede, occorrendo, l'ammissione di prova per interrogatorio formale del Sig. , quale legale Parte_1 rappresentante della e per testi, sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che, a seguito Parte_1 dell'asserito furto del 21.01.2018, venivano effettuati dai Tecnici / accertatori incaricati da
[...]
due diversi sopralluoghi presso la sede di Settimo Milanese, Via Edison n. 219 della Parte_2
e, in particolare, uno nel mese di febbraio 2018 ed un altro successivo? (interrogatorio Parte_1 formale Sig. teste Sig. ; 2) vero che, durante il corso del secondo sopralluogo eseguito Pt_1 Testimone_1 presso la sede di Settimo Milanese, Via Edison n. 219, veniva riscontrata la mancata implementazione della merce, asseritamente sottratta in data 21.01.2018, da parte del Sig. ? (interrogatorio formale Parte_1
Sig. teste Sig. ; 3) vero che, durante il corso del secondo sopralluogo eseguito presso la Pt_1 Testimone_1 sede della di Settimo Milanese, Via Edison n. 219, veniva constatato che i segni riportati Parte_1 dalla porta dell'ufficio ove era presente l'impianto di videosorveglianza dopo l'asserito furto del 21.01.2018 erano uguali a quelli rilevati, nel medesimo luogo, a seguito del furto subito dalla in data Parte_1
7.02.2016? (teste Sig. ; 4) vero che l'attività lavorativa della viene eseguita Testimone_1 Parte_1 presso la sede di Milano, Via Forse Armate n. 326? (interrogatorio formale Sig. teste Sig. Pt_1 Tes_1
.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha convenuto in giudizio Parte_3 [...]
un subito furto presso una carrozzeria sita in Controparte_2
Settimo Milanese in data 21.1.2018. L'assicurazione convenuta ha negato l'indennizzo, asseritamente non dovuto.
Le principali ragioni di parte convenuta, assunte come documentalmente evincibili, sono desunte dalla relazione investigativa commissionata da parte della convenuta medesima. Ora, emergono alcune circostanze, riprese nelle difese di parte convenuta. Anzitutto orme presso il luogo del furto, ancorché non vi risieda. Parte_1
Lo stesso avrebbe affermato che la quasi totalità dei lavori della carrozzeria vengono svolti presso la sede di via Forze Armate in Milano. Si afferma che a seguito di esame dei locali, si afferma che comparando quanto riscontato rispetto a quanto documentato in base a una perizia svolta a seguito di un furto del 2018, “il materiale presente non è mai stato postato o implementato” dopo il furto del 2018.
pagina 2 di 10 pagina 3 di 10 Si afferma poi che in base a un raffronto con una precedente perizia svolta nel 2016, i segni di effrazione della porta dell'ufficio interno, come pure della stanza (relativamente al punto dove si trovava l'impianto di videoregistrazione e di allarme) sono identici.
pagina 4 di 10 pagina 5 di 10 pagina 6 di 10 pagina 7 di 10 Ancora, si afferma che riscontrata la presenza di un impianto di videosorveglianza, Pt_1 vrebbe affermato che le telecamere riprendono ma non registrano.
[...]
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue. Quanto elencato da parte convenuta corrisponde a meri indizi, di per sé stessi non univoci, a fronte dei quali l'unico dato certo è una precisa assunzione di responsabilità, penalmente sanzionata, a opera di tramite la querela in atti (doc. 9). Parte_1
ha quindi chiamato le forze dell'ordine nell'immediatezza della scoperta dei Parte_1 fatti. Certo, il giorno dopo si è recato solo nel pomeriggio presso i carabinieri di Settimo Milanese, ma è anche vero che ha presentato una querela dettagliata, elencando tutti i beni asportati: elencazione che verosimilmente avrà richiesto, a monte, del tempo non indifferente (il che spiega come mai on si sia recato di prima mattina). Parte_1
Il fatto che nelle fatture prodotte (doc. 11) sia indicato come destinatario la sede societaria di via forze armate a Milano, anziché la filiale di Settimo Milanese, si spiega (a fronte della contestazione di parte convenuta) per il fatto che colà si trovi la sede legale. I docc. 33 e 34 sono comunque i d.d.t. che comprovano la consegna della merce presso la sede di Settimo Milanese. Il fatto che la più parte dell'attività si svolga presso quest'ultima sede non smentisce la tesi di parte attrice che per i veicoli più grossi la sede di Settimo Milanese fosse ancora in operatività. Il fatto che gli scaffali fotografati non evidenzino molta merce in più rispetto a quanto fotografato in occasione del precedente furto si può spiegare, come allegato in prima memoria, per via del fatto che la più parte degli acquisti risalga a prima del furto (le fatture prodotte alla società convenuta per consentirle di liquidare il danno risalgono prevalentemente a gennaio 2018). Quanto all'eccezione, in diritto, che all'atto della stipula della polizza, nel 2013, l'assicurata abbia taciuto un precedente furto subito nel 2010, in contrasto con un preciso dovere di dichiarazione, appare circostanza neutra, tenuto conto che la polizza, di durata annuale, è stata rinnovata di anno in anno fino al 2017 e che ancora nel 2016 la compagnia odierna convenuta ha proceduto a istruire un sinistro senza eccezioni sul punto. Si tratta chiaramente pagina 8 di 10 di un'eccezione contraria a buona fede. Quanto all'insieme delle prescrizioni “tecniche” (condizione essenziale per l'efficacia del contratto: cfr. clausola n. 23, pag. 8 atto di citazione), non vi è specifica allegazione di quale
“condizione tecnica” sarebbe stata violata. In questo modo, non è possibile né un diritto di difesa né un vaglio giudiziario. Se tutto si riduce, come pare, al mancato ripristino di un sistema d'allarme, dopo il furto accaduto nel 2016, si osserva che nella denuncia si evidenzia la “rottura dell'impianto antifurto, fuori uso completamente”. Circa le prove dedotte da parte convenuta, “per interrogatorio formale del Sig. Pt_1
, quale legale rappresentante della e per testi”, le stesse vertono
[...] Parte_1 su capitoli inammissibili o irrilevanti (1).
Quanto alle contestazioni sub art. 25 della polizza (“All' “Art. 25 - Obblighi in caso di sinistro”, fra le altre cose, è previsto che il Contraente o l'Assicurato debbano, oltre alle specifiche modalità di denuncia del sinistro (il cui inadempimento può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cc) anche: alla lettera d) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché mettere a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche;
f) facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i Periti ritenessero necessari esperire presso terzi e presentare, a richiesta alla Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro”), si tratta di doglianze sviluppate solo in punto di diritto, senza alcuna allegazione in fatto;
sono svolte dunque in termini del tutto generici e, come tali, non onerano controparte di assumere una difesa che, nei fatti, diviene impossibile in violazione dell'art. 24 Cost. In merito al quantum, fondata l'eccezione di franchigia assoluta. A fronte di un danno pari a €
pagina 9 di 10 38.319,98, la franchigia del 10% è ammessa nella misura massima convenuta, ossia € 2.500,00, dunque l'indennizzo è pari a € 35.819,98. Su tale somma sono dovuti fino alla data della liquidazione, ossia dell'odierna sentenza, rivalutazione in base agli indici istat consumo dal 21.1.2018, nonché interessi al tasso ex art. 1284 c. I c.c. per il medesimo periodo. Di seguito, sono dovuti gli interessi ex art. 1284 c. IV c.c. (applicabile a fortiori) fino al saldo effettivo. Spese pari a € 7.000,00, oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a., essendo parte attrice soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta CONDANNA al pagamento in favore di Parte_2 [...]
Parte_3
• di € 35.819,98 oltre rivalutazione in base agli indici istat consumo dal 21.1.2018, nonché interessi al tasso ex art. 1284 c. I c.c. fino alla data dell'odierna sentenza e, di seguito, interessi ex art. 1284 c. IV c.c. fino al saldo effettivo.
• Di € 7.000,00, oltre spese generali 15% e c.p.a. Milano, 17 dicembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “1) vero che, a seguito dell'asserito furto del 21.01.2018, venivano effettuati dai Tecnici / accertatori incaricati da due diversi sopralluoghi presso la sede di Settimo Milanese, Parte_2 Via Edison n. 219 della e, in particolare, uno nel mese di febbraio 2018 ed un altro Parte_1 successivo?”. Irrilevante e non contestato.
“2) vero che, durante il corso del secondo sopralluogo eseguito presso la sede di Settimo Milanese, Via Edison n. 219, veniva riscontrata la mancata implementazione della merce, asseritamente sottratta in data 21.01.2018, da parte del Sig. ?”. La “mancata implementazione” è un giudizio;
tutto ciò che si può constatare è Parte_1 che, in tesi, quanto riscontrato al momento dell'ultima ispezione coincide, in senso fenomenico, con quanto riscontrato in occasione della prima. Cosa sia accaduto in mezzo, non forma oggetto di prova, sicché il capitolo è irrilevante, perché inidoneo a sostenere la tesi di parte convenuta (non è mai stato acquistato alcunché).
“3) vero che, durante il corso del secondo sopralluogo eseguito presso la sede della di Parte_1 Settimo Milanese, Via Edison n. 219, veniva constatato che i segni riportati dalla porta dell'ufficio ove era presente l'impianto di videosorveglianza dopo l'asserito furto del 21.01.2018 erano uguali a quelli rilevati, nel medesimo luogo, a seguito del furto subito dalla in data 7.02.2016?”. Il punto non è Parte_1 determinante.
“4) vero che l'attività lavorativa della viene eseguita presso la sede di Milano, Via Forse Parte_1 Armate n. 326?”. Il punto è smentito documentalmente dalla presenza di mezzi in occasione dell'ispezione assicurativa, nel corso della quale sono state anche fotografati.