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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 31/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
2) Dr. ssa Anna Maria Marra - Consigliere
3) Dr. Michele Campanale - Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 260 del ruolo generale anno
2023, rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc del 15.1.2025
tra rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1
Cinzia Ardito e Nicola Bracciodieta, giusta mandato allegato all'atto di appello
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Misserini, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli avv. Ardito e Bracciodieta per l'appellante hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata,
Par il rigetto all'opposizione a roposta dal e/o in subordine la condanna dello stesso al CP_1
pagamento dell'importo di E 23.358,56 oltre IVA ed interessi, quanto meno a titolo di ingiustificato arricchimento ex art 2041 cc, con vittoria delle spese del doppio grado .
L' avv. Misserini per l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese CP_1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione datata il 17.7.2023, la società indicata in epigrafe interponeva appello avverso la sentenza n. 115/2023, emessa dal Tribunale di Taranto il 17.1.2023, con cui era stata accolta con compensazione delle spese l'opposizione proposta dal avverso il DI n. 85/2021, Controparte_1
emesso per l'importo di E 25.714,42 a titolo di corrispettivo per il conferimento presso l'impianto di LL della frazione secca dei rifiuti urbani .
In particolare l'appellante, riproponendo in sostanza le difese già svolte in primo grado, lamenta che il Giudice di prime cure non abbia accolto la sua domanda di pagamento, essendo incontestato e pacifico che il , nei mesi di marzo-aprile-maggio 2020, abbia conferito presso Controparte_1
l'impianto di termovalorizzazione di LL ( LE ) la FSC dei rifiuti urbani inizialmente smaltiti presso la CISA spa di Massafra, ciò in forza del provvedimento dell'AGER n. 1794/2020 dell'
11.3.2020, che avrebbe ex lege costituito il rapporto contrattuale tra i due Enti senza necessità del requisito formale del contratto scritto di cui all'art 16 RD 2240/1923; in subordine chiede che il richiesto pagamento venga ordinato ex art 2041 cc , avendo il conseguito un ingiustificato CP_1
arricchimento a sue spese, non essendo alla fattispecie applicabile il quarto comma dell'art 191
TUEL, con conseguente carenza del requisito della sussidiarietà proprio di tale azione, poiché il conferimento della FSC è avvenuto in forza di provvedimento dell'Autorità Regionale e non di un funzionario comunale .
Il si costituiva anche nella presente fase, concludendo per il rigetto del gravame e CP_1
sostenendo di aver già corrisposto alla CISA spa il corrispettivo relativo alla frazione secca dei rifiuti urbani, ribadendo l'assenza di un valido strumento contrattuale e la non esperibilità nei suoi confronti dell'azione di indebito arricchimento .
La causa veniva rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc del 15.1.2025, dopo che le parti avevano depositato scritti conclusivi . L'appello merita accoglimento per quanto di ragione in relazione all'azione ex art 2041 cc proposta
Par con la comparsa di costituzione depositata in data 26.5.2021 nel giudizio di opposizione a di conseguenza la sentenza impugnata va parzialmente riformata .
Infondato è il primo motivo di gravame, con cui si insiste nel sostenere che il provvedimento dell'AGER n. 1794 dell'11.3.2023 avrebbe costituito d'imperio il rapporto contrattuale con il imponendogli di conferire provvisoriamente la FSC prodotta dalla CISA Controparte_1
nell'impianto di termovalorizzazione di LL, ciò in deroga all'obbligo della conclusione per iscritto dei contratti pubblici di cui all'art 16 RD 2240/2023 .
Tale tesi contrasta non solo con il costante orientamento della SC, secondo cui la norma sopra citata si applica anche agli Enti locali ( cfr per tutte Cass n 6555/2014 e, con particolare riferimento al conferimento dei rifiuti urbani, Cass n. 8244/2019 ), ma con lo stesso tenore del citato provvedimento AGER, che nel disporre il conferimento della FSC presso l'impianto di LL,
al fine di preservare la volumetria della discarica CISA di Massafra, espressamente invitava l'odierna appellante “a contrattualizzare direttamente con i Comuni conferitori applicando le tariffe approvate da AGER solo in riferimento al FSC”.
A tale invito la dava per altro subito corso, inviando in data 18.3.2020 ai Parte_1
Comuni interessati, tra cui quello di , lo schema di convenzione ( ove si specificava anche CP_1
l'ammontare in E/ton 154,90 della tariffa per la FSC ) da approvare e sottoscrivere, sollecitando tale adempimento con successiva missiva del 15.4.2020 .
Nelle more, a partire dal 12.3.2020 e per tutti i mesi di marzo-aprile e maggio, la FSC rinveniente dai rifiuti urbani conferiti dal Comune di presso la discarica CISA di Massafra veniva CP_1
trasportata presso l'impianto di termovalorizzazione di LL, ove veniva lavorata, e la alla fine del servizio ( riassunto dalla CISA a partire dal mese di giugno ) Parte_1
inviava all'Ente le due fatture nn. 438 e 553 con richiesta di pagamento . CP_2 Il le riscontrava con missiva del 5.8.2020, sorprendentemente affermando che “non è CP_1
stato instaurato alcun procedimento tra questa Amm.ne e Codesta Spett.le Società finalizzato a perfezionare il rapporto contrattuale” ( nonostante avesse ricevuto in precedenza lo schema contrattuale ed anche il sollecito a sottoscriverlo ) ed invitando la a “trasmettere Parte_1
con cortese sollecitudine ogni documentazione inerente la tariffa applicata . . . e lo schema di convenzione . . . al fine di consentire allo scrivente Ufficio di regolarizzare il servizio in questione
. . . e conseguente assunzione di regolare impegno di spesa”.
Il responsabile comunale di settore, l'ing significativamente concludeva la missiva CP_3
nel seguente modo: “Al fine di regolarizzare i conferimenti relativi al periodo pregresso ( ovvero sino a giugno 2020 ) si chiede gentilmente di emettere nota di credito, così da consentire alo scrivente Ufficio di assumere regolare impegno di spesa ed adottare gli atti amministrativi di propria competenza”.
Ciò avveniva ad agosto 2020; non essendosi in appresso evidentemente perfezionata alcuna intesa tra le parti e perdurando il mancato pagamento da parte del delle due fatture nn. 438 e CP_1
553/2020, l'odierna appellante le azionava a mezzo del DI n. 85/2021, emesso su sia richiesta in data 14.1.2021 e successivamente opposto dall' , dando così luogo al presente giudizio. Parte_2
Da tutto quanto sopra esposto emerge da un lato l'infondatezza della pretesa di pagamento azionata in monitorio, non essendosi perfezionato alcun contratto scritto tra le parti e non essendo stato deliberato dal alcun regolare impegno di spesa ex art 191 TUEL, ma dall'altro anche la CP_1
pacifica circostanza del conferimento dal 12.3.2020 a tutto il mese di maggio della FSC rinveniente dai rifiuti comunali presso l'impianto di LL, in attuazione di quanto disposto da AGER con provvedimento n. 1794 dell' 11.3.2020 .
A tal proposito, così passando alla trattazione del secondo motivo di appello, occorre evidenziare
Cont che il conferimento della è avvenuto in forza del citato provvedimento autoritativo del competente Ufficio regionale e non a seguito di iniziativa di un “amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura” ovvero ordinato l'effettuazione del servizio irregolarmente reso alla Pubblica Amministrazione, così come prevede il quarto comma dell'art
191 TUEL nel disporre che in tale ipotesi ne risponda direttamente lo stesso soggetto, con cui “il rapporto obbligatorio intercorre ai fini della controprestazione” .
Ne consegue cha la che ha indubbiamente fornito al il Parte_1 Controparte_1
servizio di lavorazione e smaltimento della FSC, non può pretenderne il pagamento da alcun funzionario comunale ai sensi del citato quarto comma dell'art 191 TUEL, essendo stata la relativa prestazione disposta direttamente dall'AGER senza alcuna possibilità di provvedervi diversamente da parte dell' , ricorrendo quindi nella specie il requisito della sussidiarietà cui l'art Parte_2
2042 cc subordina l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento prevista dal precedente art
2041 cc ( conf di recente Cass SU n. 33954/2023, ribadendo che ai fini della verifica del requisito della sussidiarietà la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata su contratto o sulla legge, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo ) .
In altri termini, poiché l'odierna appellante non può pretendere da alcun amministratore o funzionario comunale il pagamento delle prestazioni indubbiamente rese, esclusa quindi nella fattispecie l'applicabilità dell'art 191, 4° comma, TUEL, diviene esperibile nei confronti del l'azione di cui all'art 2041 cc, di cui sussistono tutti i requisiti . Controparte_1
Oltre infatti alla sua residualità, l'azione di indebito arricchimento appare fondata sull'indubbio beneficio che l' ha tratto dallo smaltimento della FSC dallo stesso prodotta a cura della Parte_2
né può sostenersi che per tali prestazioni il abbia già remunerato la Parte_1 CP_1
CISA spa, poiché le fatture prodotte in giudizio riguardano unicamente il pagamento dei costi di trasporto dalla discarica di Massafra all'impianto di LL e l'assolvimento della Tariffa
speciale, pari ad E 5,16 .
Tenuto conto della natura indennitaria dell'azione disciplinata dall'art 2041 cc, tendente a compensare il richiedente della “diminuzione patrimoniale” subita e correlata all'ingiustificato arricchimento di cui ha beneficiato la controparte, la misura dell'effettivo ristoro dovuto all'odierna appellante può essere agevolmente determinato nel 90% della tariffa regionale all'epoca vigente ( pari ad E/ton 155,62 ), così escludendovi la parte relativa al profitto d'impresa
( ipotizzabile nel residuo 10% ), e quindi calcolato in complessivi E 21.022,70 ( E 23.358,56 x
90% ), somma che il è tenuto a corrispondere alla oltre agli interessi CP_1 Parte_1
legali ex art 1284, 1° comma, cc decorrenti dalla data della domanda ex art 2041 cc, per la prima volta formulata nella comparsa di costituzione del 26.5.2021, trattandosi di pagamento dovuto ex lege e non in forza di rapporto contrattuale;
per lo stesso motivo non è dovuto alcun importo a titolo di IVA .
In tali termini la sentenza di primo grado va parzialmente riformata, con condanna al pagamento a carico del nella misura sopra indicata, oltre alle spese di lite ex art 91 cpc, mentre va CP_1
confermata nella parte in cui ha revocato l'opposto DI
Le spese dell'intero giudizio, da liquidarsi in base all'esito finale della causa, non possono infatti che seguire la sostanziale soccombenza del che ha ingiustificatamente opposto ogni CP_1
pretesa di ristoro formulata dalla controparte, tenendo anche conto del non adamantino comportamento stragiudiziale tenuto nella vicenda dall' ( cfr. missiva del 5.8.2020 a Parte_2
firma del responsabile di settore ) .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 115/2023 che per il resto conferma, condanna ex art 2041 cc il al Controparte_1
pagamento in favore della della somma di E Parte_1 Parte_1
21.022,70, oltre agli interessi legali ex art 1284, 1° comma, cod civ con decorrenza dal 26.5.2021 ed alle spese di lite, che si liquidano in E 4.385,00 per compensi professionali,
oltre ad IVA, CAP e RSG al 15%;
2. condanna l'appellato al pagamento in favore della società appellante delle spese CP_1
di questa fase, che si liquidano in E 382,50 per esborsi ed E 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e RSG al 15% .
Così deciso in Taranto in data 22.1.2025, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto.
Il Presidente estensore
(dott. Pietro Genoviva)