Articolo 4 della Legge 15 luglio 1966, n. 604
Articolo 3Articolo 5
Versione
7 agosto 1966
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Versione
30 marzo 2023
Art. 4. ((Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato, dalla partecipazione ad attivita' sindacali o conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, e' nullo.)) ((26)) --------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 , ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023".
Entrata in vigore il 30 marzo 2023
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