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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza, I unità
Composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Guarino Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere relatore dott.ssa Francesca Gomez De Ayala Consigliere
all'esito dell'udienza, e dalla successiva camera di consiglio del 17.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3248/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, nata il [...] a [...]: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Sebastiano Schiavone, presso cui è elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla Via
Caravaggio, 64.
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente p.t., difeso dall'Avv. Luca Controparte_1
Cuzzupoli, elettivamente domiciliato presso la sede dell' di Caserta (CE) in Loc. San CP_2
Benedetto, via Arena.
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 28.12.23, Parte_1
ha proposto appello parziale- limitatamente al capo relativo alle spese di giudizio - avverso la
[...] sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro (n. 4357/2023 del 26.10.2023), che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla sua domanda - proposta con ricorso del
21.4.2023 e volta ad accertare il diritto alla indennità di accompagnamento, con condanna dell' CP_3
liquidazione ed al pagamento dei ratei maturati a far data dall'1.11.2021, oltre interessi e
[...] rivalutazione monetaria, quantificati in complessivi € 9.459,00 - ma aveva liquidato le spese di giudizio CP_ oggetto di condanna a carico dell in euro 1.300,00.
2. Parte appellante ha impugnato la sentenza nella liquidazione delle spese di giudizio, sostenendo che l'importo liquidato (di euro 1.300) era inferiore ai minimi stabiliti nelle tabelle di cui al
D.M. 55/2014 integrate dal DM n. 147/2022, considerato il valore della controversia. Dunque, applicando i parametri di legge per le controversie di valore compreso tra euro 5.200,01 e euro
26.000,00, risultava un compenso professionale dovuto pari ad € 1.865,00. CP_ Pertanto, ha concluso chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannarsi l al pagamento delle spese di primo grado liquidate in euro 1.865,00, con attribuzione, con vittoria di spese del presente grado di giudizio. CP_
3. L' si è costituito in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 nonché l'applicabilità, al caso di specie, del D.M. 140/2012. Ha chiesto, infine, il rigetto del gravame, con compensazione delle spese del grado.
4. All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa
è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 434 c.p.c., formulata dall' CP_2
Ad avviso della Corte, il tenore dell'atto di gravame, come sopra sintetizzato nei motivi posti a fondamento dello stesso, evidenzia le doglianze dell'appellante che mirano a dimostrare la erroneità della decisione in ordine alla sola statuizione sulle spese di primo grado la cui quantificazione si assume operata in violazione dei minimi tariffari.
6. Nel merito la doglianza è fondata e, dunque, meritevole di essere accolta.
6.1. Al riguardo deve premettersi che l'art. 4 del D.M. 55 cit. (così come modificato dal D.M.
37/2018) disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo che: “
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria
l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento”. Prevede, inoltre, il medesimo art. 4 che “Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova
o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte.
La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”.
Preme, altresì precisare che, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera professionale prestata nella sua interezza
(Cass. n. 19989/2021).
Deve, pertanto, aversi riguardo ai parametri forensi fissati in ultimo dal D.M. 147/2022.
7.Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che correttamente l'appellante ha individuato, quale scaglione di riferimento, quello delle cause di valore compreso tra 5.200,01 a 26.000,00 euro.
Infatti, l'oggetto della domanda era di valore pari ad euro 10.934,14 (considerato l'importo erogato dall' . CP_2
Ai fini del calcolo delle competenze, deve evidenziarsi che il citato decreto prevede, di fianco ad ogni voce, la possibilità di variazione dell'ammontare delle spese in aumento e in diminuzione. Il compenso, infine, è liquidato per fasi che sono quattro e cioè quelle sopra indicate (art. 4 cit.).
Tornando, dunque, al caso in esame, tenuto conto della richiesta dell'appellante, l'ammontare liquidato dal giudice di primo grado non appare congruo e rispettoso dei parametri individuati dal cit. D.M.
Infatti, tenuto conto delle stesse richieste dell'appellante, i compensi potevano essere diminuiti non oltre la metà in applicazione delle modifiche inserite al DM n.55 del 2014 dal DM n.37 del 2018 in vigore dal 27/4/2018, e quindi ben prima del deposito del ricorso introduttivo.
I parametri minimi del citato D.M., in relazione allo scaglione sopra indicato, corrispondenti al 50% dei valori medi – esclusa la fase istruttoria non celebrata – sono individuati in:
- euro 465,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 1.011,00 per la fase decisionale per un totale di euro 1.865,00 oltre spese generali (calcolato applicando l'aliquota del
15%), IVA e CPA.
La diversa liquidazione operata, dal primo giudice pari ad euro 1.300,00 va, dunque, riformata poiché manifestamente al di sotto dei parametri previsti dal D.M. 147/2022.
8.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al limitato valore dell'appello, che ha ad oggetto le spese del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello ed in riforma del secondo capo dell'impugnata sentenza condanna l' al CP_2 pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 1.865,00 oltre spese generali iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Sebastiano Schiavone antistatario;
condanna, inoltre, l' al pagamento del presente grado di giudizio, che liquida in euro 494,00 CP_2 oltre spese generali iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Sebastiano Schiavone antistatario.
Così deciso in Napoli il giorno 17 marzo 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Giovanna Guarino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza, I unità
Composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Guarino Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere relatore dott.ssa Francesca Gomez De Ayala Consigliere
all'esito dell'udienza, e dalla successiva camera di consiglio del 17.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3248/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, nata il [...] a [...]: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Sebastiano Schiavone, presso cui è elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla Via
Caravaggio, 64.
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente p.t., difeso dall'Avv. Luca Controparte_1
Cuzzupoli, elettivamente domiciliato presso la sede dell' di Caserta (CE) in Loc. San CP_2
Benedetto, via Arena.
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 28.12.23, Parte_1
ha proposto appello parziale- limitatamente al capo relativo alle spese di giudizio - avverso la
[...] sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro (n. 4357/2023 del 26.10.2023), che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla sua domanda - proposta con ricorso del
21.4.2023 e volta ad accertare il diritto alla indennità di accompagnamento, con condanna dell' CP_3
liquidazione ed al pagamento dei ratei maturati a far data dall'1.11.2021, oltre interessi e
[...] rivalutazione monetaria, quantificati in complessivi € 9.459,00 - ma aveva liquidato le spese di giudizio CP_ oggetto di condanna a carico dell in euro 1.300,00.
2. Parte appellante ha impugnato la sentenza nella liquidazione delle spese di giudizio, sostenendo che l'importo liquidato (di euro 1.300) era inferiore ai minimi stabiliti nelle tabelle di cui al
D.M. 55/2014 integrate dal DM n. 147/2022, considerato il valore della controversia. Dunque, applicando i parametri di legge per le controversie di valore compreso tra euro 5.200,01 e euro
26.000,00, risultava un compenso professionale dovuto pari ad € 1.865,00. CP_ Pertanto, ha concluso chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannarsi l al pagamento delle spese di primo grado liquidate in euro 1.865,00, con attribuzione, con vittoria di spese del presente grado di giudizio. CP_
3. L' si è costituito in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 nonché l'applicabilità, al caso di specie, del D.M. 140/2012. Ha chiesto, infine, il rigetto del gravame, con compensazione delle spese del grado.
4. All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa
è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 434 c.p.c., formulata dall' CP_2
Ad avviso della Corte, il tenore dell'atto di gravame, come sopra sintetizzato nei motivi posti a fondamento dello stesso, evidenzia le doglianze dell'appellante che mirano a dimostrare la erroneità della decisione in ordine alla sola statuizione sulle spese di primo grado la cui quantificazione si assume operata in violazione dei minimi tariffari.
6. Nel merito la doglianza è fondata e, dunque, meritevole di essere accolta.
6.1. Al riguardo deve premettersi che l'art. 4 del D.M. 55 cit. (così come modificato dal D.M.
37/2018) disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo che: “
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria
l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento”. Prevede, inoltre, il medesimo art. 4 che “Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova
o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte.
La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”.
Preme, altresì precisare che, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera professionale prestata nella sua interezza
(Cass. n. 19989/2021).
Deve, pertanto, aversi riguardo ai parametri forensi fissati in ultimo dal D.M. 147/2022.
7.Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che correttamente l'appellante ha individuato, quale scaglione di riferimento, quello delle cause di valore compreso tra 5.200,01 a 26.000,00 euro.
Infatti, l'oggetto della domanda era di valore pari ad euro 10.934,14 (considerato l'importo erogato dall' . CP_2
Ai fini del calcolo delle competenze, deve evidenziarsi che il citato decreto prevede, di fianco ad ogni voce, la possibilità di variazione dell'ammontare delle spese in aumento e in diminuzione. Il compenso, infine, è liquidato per fasi che sono quattro e cioè quelle sopra indicate (art. 4 cit.).
Tornando, dunque, al caso in esame, tenuto conto della richiesta dell'appellante, l'ammontare liquidato dal giudice di primo grado non appare congruo e rispettoso dei parametri individuati dal cit. D.M.
Infatti, tenuto conto delle stesse richieste dell'appellante, i compensi potevano essere diminuiti non oltre la metà in applicazione delle modifiche inserite al DM n.55 del 2014 dal DM n.37 del 2018 in vigore dal 27/4/2018, e quindi ben prima del deposito del ricorso introduttivo.
I parametri minimi del citato D.M., in relazione allo scaglione sopra indicato, corrispondenti al 50% dei valori medi – esclusa la fase istruttoria non celebrata – sono individuati in:
- euro 465,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 1.011,00 per la fase decisionale per un totale di euro 1.865,00 oltre spese generali (calcolato applicando l'aliquota del
15%), IVA e CPA.
La diversa liquidazione operata, dal primo giudice pari ad euro 1.300,00 va, dunque, riformata poiché manifestamente al di sotto dei parametri previsti dal D.M. 147/2022.
8.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al limitato valore dell'appello, che ha ad oggetto le spese del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello ed in riforma del secondo capo dell'impugnata sentenza condanna l' al CP_2 pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 1.865,00 oltre spese generali iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Sebastiano Schiavone antistatario;
condanna, inoltre, l' al pagamento del presente grado di giudizio, che liquida in euro 494,00 CP_2 oltre spese generali iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Sebastiano Schiavone antistatario.
Così deciso in Napoli il giorno 17 marzo 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Giovanna Guarino